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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 589/2024 RG
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale,
composto dai seguenti Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 589/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 31.01.2024
, con l'avv. FANTE SILVIA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TONETTO GIANCARLO Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente come da note di precisazione delle
conclusioni depositate in data 24.07.2025:
nel merito
1 - Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti annotazioni.
[...] 2
2 - Porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. CP_1 Pt_1
un assegno di € 400,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di
mantenimento, somma rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza dalla
domanda giudiziale.
3 - Accertato che, per tutte le ragioni esposte in atti, sono insussistenti i
presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento alla moglie cosi come
per l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, rigettare, a far data dalla
domanda, ogni richiesta formulata dalla signora in quanto infondata in fatto CP_1
ed in diritto.
Conclusioni di parte resistente come da note di precisazione delle
conclusioni depositate in data 17.07.2025:
Nel merito: accertare e dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi CP_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
1- Autorizzare i coniugi a vivere separati con assegnazione gratuita dell'uso della casa
coniugale in NS via Pietro Querini 6 alla Sig.ra con tutti gli Controparte_1
arredi che la compongono fissando un termine entro il quale il Sig. Parte_1
dovrà rilasciare i locali prelevando i soli propri effetti personali;
2- Porsi a carico del Sig. un concorso di mantenimento a favore della Parte_1
Sig.ra di € 1.500 mensili ovvero nella diversa misura di giustizia oltre Controparte_1
alle variazioni ISTAT annuali per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2024 il sig. , premettendo che: Parte_1
-in data 09.11.2000 contraeva matrimonio civile con la sig.ra CP_1
;
[...]
- dalla loro unione non sono nati figli;
2 3
- i coniugi hanno sempre vissuto in una casa di proprietà esclusiva del marito,
sita in NS, alla via Pietro Querini, n. 6 int. 1, e sono entrambi pensionati;
- ancor prima del matrimonio, le parti erano unite da un rapporto affettivo tanto che il sig. acquistava con denaro proprio due immobili, uno in Pt_1
ON e l'altro in NS, intestandoli alla sig.ra , ma con CP_1
l'accordo che i canoni di locazione sarebbero stati da lui incassati;
- i suddetti immobili venivano concessi in locazione e, in effetti, il canone veniva versato dai conduttori sul conto corrente personale del ricorrente;
- la sig.ra , con atto del 07.03.2023 vendeva l'immobile di NS CP_1
al di lei figlio, sig. , incassando il prezzo senza rendere nota la Persona_1
circostanza al ricorrente;
- il sig. percepisce una pensione di circa € 900,00 al mese e versa in Pt_1
condizioni di salute molto precarie. La sig.ra , invece, percepisce CP_1
una pensione di circa € 1.200,00 mensili e ciò grazie ai contributi volontari che parte ricorrente ha versato in suo favore ancor prima del matrimonio, per un importo complessivo di circa € 170.000,00;
- il ricorrente, prima del matrimonio con la sig.ra , era già stato CP_1
sposato ed era tenuto a versare alla prima moglie, sig.ra , un CP_2
assegno di divorzio mensile di € 850,00 in forza della sentenza n. 1110/2003
del Tribunale di Torino (l'assegno, per effetto degli aggiornamenti Istat,
ammontava ad € 1.161,10); il sig. presentava ricorso per la riduzione Pt_1
dell'assegno di divorzio avanti al Tribunale di Torino. Il ricorrente, che all'epoca del divorzio (oltre vent'anni fa) era proprietario di vari immobili e percepiva i canoni d'affitto, attualmente è proprietario solo dell'immobile in cui vive, avendo venduto tutti gli altri per far fronte all'obbligo di mantenimento della sig.ra per le esigenze della nuova famiglia, in CP_2
3 4
particolare per l'acquisto dei due immobili di ON e NS e per il pagamento dei contributi volontari della sig.ra , affinché la stessa CP_1
potesse godere, come in effetti gode, di una pensione dignitosa;
- le condizioni fisiche del ricorrente sono molto peggiorate negli ultimi anni e lo stesso è costretto a camminare con il supporto delle stampelle e a fare ricorso a continue cure mediche;
da tempo la sig.ra ha assunto un CP_1
atteggiamento di totale disinteresse nei confronti del marito il quale, molto spesso, è costretto ad andare a mangiare fuori casa, a portare i propri indumenti in lavanderia, ad andare a fare la spesa da solo venendo costantemente umiliato dalla moglie;
pertanto, chiedeva:
“la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni:
1 - I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la
propria residenza ove lo riterrà opportuno.
2 - Porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. un CP_1 Pt_1
assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat.
Con vittoria di spese e competenze.”
In data 03.05.2024 si costituiva la resistente, la quale, premettendo che:
- prendeva atto della determinazione del sig. che, a quasi 80 anni, Pt_1
dopo 23 anni di matrimonio, preceduti da 3 anni di convivenza, decideva di separarsi dalla moglie di 76 anni;
- contestava che il sig. avesse acquistato, con denaro proprio, gli Pt_1
immobili di ON e di NS a lei intestati, corrispondendo al vero che il ricorrente avesse incassato i frutti prodotti negli anni da tali due immobili. L'attribuzione, in proprietà, dell'immobile di NS al figlio
4 5
della sig.ra , sig. , era stata suggerita alla moglie CP_1 Persona_1
dallo stesso ricorrente, il quale aveva effettuato analoga operazione a favore dei propri figli di primo letto: e;
Persona_2 Persona_3
- la resistente rilevava che tra i documenti prodotti dal ricorrente non vi era il prospetto della pensione mensile dallo stesso percepita, né le ultime dichiarazioni dei redditi, prendendo atto delle dichiarazioni avversarie e cioè
che il trattamento previdenziale percepito è di € 900,00 per 13 mensilità
(anche se dai movimenti bancari prodotti dal ricorrente, benché parziali, la misura della pensione sembrerebbe essere maggiore);
- la sig.ra percepisce una pensione di circa € 1.100,00 mensili. La CP_1
stessa non ha altre entrate. E' titolare di due rapporti bancari: uno presso le
Poste per la sola domiciliazione del proprio trattamento pensionistico. Ed è
titolare di un investimento presso la con una Controparte_3
giacenza media di circa € 20.000,00;
- parte resistente contestava che il ricorrente avesse versato contributi volontari per la di lei pensione, anche se si sarebbe trattato di un atto doveroso in quanto il sig. aveva preteso, al momento dell'avvio della Pt_1
convivenza con la sig.ra , che la stessa lasciasse il suo posto di CP_1
lavoro presso la Standa di Venezia per andare a vivere con lui a NS;
- i rapporti economici tra il ricorrente e la sua prima moglie non rilevano se non quale significativo indice dell'effettiva capacità economica del ricorrente che in questa sede cerca, strumentalmente, di occultare e minimizzare. Del
resto, senza lavorare da anni e con la sola entrata di una pensione di € 900,00
mensili, (oltre agli affitti provenienti dai due appartamenti di proprietà della resistente), il ricorrente non avrebbe potuto corrispondere, per oltre 20 anni,
alla prima moglie un concorso nel mantenimento della medesima nella misura di € 1.161,00 mensili, come lo stesso ammette nel suo ricorso;
ciò è
stato possibile solo perché il sig. ha, in realtà, rilevanti capacità Pt_1
5 6
economiche essendo stato proprietario di numerosi immobili che, negli anni,
ha venduto realizzando una notevole liquidità;
- le condizioni fisiche del ricorrente sono quelle di una persona di quasi 80
anni, che non gli precludono di avere un'ordinaria ed autonoma vita di relazione;
è, ad esempio, sua abitudine e scelta pranzare ogni giorno fuori casa;
guida la macchina che, di recente ha sostituito, optando per una
Peugeot station wagon;
chiede il ricorrente, nel suo ricorso, che i coniugi fissino la loro residenza dove riterranno opportuno e, quindi, non chiede per sé l'uso della casa coniugale di NS benché di sua proprietà esclusiva
(utilizzo, invece, espressamente richiesto dalla resistente);
- parte ricorrente dispone di rilevanti capacità economiche come risulta dalla sentenza n. 1110/23 del Tribunale di Torino, che ha regolato la cessazione degli effetti civili del primo matrimonio del ricorrente. In quest'ultima si legge che il sig. ha dichiarato di non lavorare, di essere proprietario Pt_1
di 12 alloggi con relative autorimesse, locati a terzi con un provento complessivo di lire 52 milioni annui;
di aver percepito nel 1997 400 milioni da una vendita di immobile (l'ex moglie dell'attuale ricorrente, sig.ra CP_2
, ha poi prodotto copia di atto pubblico in cui il sig. e la di lui
[...] Pt_1
sorella hanno venduto cespiti immobiliari per lire 1 miliardo e 550 milioni;
dalla relazione peritale, il valore di mercato di tutti gli immobili, compresi i 3
appartamenti e le due autorimesse in uso gratuito alla sig.ra e ai CP_2
figli, è di lire 1 miliardo e 933 milioni pari ad € 980.311,18); i canoni annui di locazione percepiti ammontano complessivamente ad € 38.114,52. E' per tale ragione che il Tribunale di Torino ha riconosciuto alla prima moglie del sig.
nel 2002, l'assegno divorzile di € 850,00 mensili che il ricorrente paga Pt_1
da oltre 20 anni senza riserve e contestazioni perché, evidentemente, ha ritenuto che la misura di quell'assegno fosse per lui più che conveniente,
considerata l'entità del proprio patrimonio immobiliare;
6 7
- anche i movimenti dei conti corrente, seppur parzialmente prodotti dal sig.
confermano le rilevanti disponibilità economiche di quest'ultimo Pt_1
dato che, ad esempio, nel mese di luglio 2022 prelevava dal conto di Intesa
San Paolo circa € 4.000,00; nel mese di agosto 2022 prelevava, dallo stesso conto, € 3.300,00; nel mese di settembre 2022 prelevava € 3.700,00. Il che è
stato possibile per effetto di versamento assegni bancari da altre banche, oltre che dagli affitti percepiti e dal rateo di pensione che è sempre maggiore di €
900,00 indicati nel ricorso. Anche nel mese di ottobre 2022 vi sono prelievi per circa € 3.000,00 mensili e così per i mesi di novembre e dicembre 2022,
sempre consentiti anche da versamento assegni bancari da altre banche. E
questi sono i prelievi che risultano dai movimenti del conto corrente acceso presso Intesa San Paolo parzialmente prodotti del ricorrente, che vanno letti con i movimenti del conto corrente in che riportano CP_3
contemporanei ed ulteriori prelievi;
sempre dalla parziale documentazione prodotta, nel conto vi sono stati rimborsi, relativi CP_3
evidentemente a depositi del ricorrente, per € 19.980,00 nel febbraio 2021; per
€ 17.982,00 il 16.11.21; per € 14.660,64 il 29.04.22; per € 19.980,00 il 07.10.22;
per € 12.787,20 il 18.04.23; per € 9.990,00 il 10.07.23; per € 9.990,00 il 31.10.23;
- il tenore di vita dei coniugi, finché andavano d'accordo, è stato elevato,
potendosi permettere crociere, pernottamenti in alberghi lussuosi, ristoranti stellati, pellicce e gioielli;
pertanto, chiedeva:
“Nel merito: accertare e dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi CP_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
1- Autorizzare i coniugi a vivere separati con assegnazione gratuita dell'uso della
casa coniugale in NS via Pietro Querini 6 alla Sig.ra con Controparte_1
tutti gli arredi che la compongono fissando un termine entro il quale il Sig.
dovrà rilasciare i locali prelevando i soli propri effetti personali;
Parte_1
7 8
2- Porsi a carico del Sig. un concorso di mantenimentoa favore Parte_1 della Sig.ra di € 1.500 mensili ovvero nella diversa misuradi Controparte_1 giustizia oltre alle variazioni ISTAT annuali per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese”.
All'udienza dell'05.06.2024, dinanzi al Giudice delegato, Dott.ssa Alina
Rossato, comparivano le parti personalmente, che venivano sentite dal
Giudice. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Giudice
proponeva alle parti di separarsi alle seguenti condizioni: rinuncia al
contributo al mantenimento da parte di entrambi, la signora andrà a CP_1
vivere nell'appartamento di sua proprietà e il sig. rimarrà nella casa Pt_1
coniugale di sua proprietà Spese compensate.
Il Procuratore di parte ricorrente accettava la proposta. Il Procuratore di parte resistente chiedeva termine per valutare la proposta. Il Giudice
assegnava termine di 15 giorni per deposito di brevi note contenti le eventuali pc congiunte o domande conseguenti e, all'esito, si riservava.
Con Ordinanza dell'08.07.2024, il Giudice, sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione coniugi, non essendo stata accettata da parte resistente la proposta conciliativa, ritenuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento reciproco del contributo al mantenimento, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2)
Rigetta la domanda della resistente di assegnazione della casa coniugale. Rigettava
le istanze istruttorie di parte resistente in quanto tardive e in ogni caso irrilevanti. Ordinava a parte resistente di depositare tutta la documentazione mancante prevista dall'art. 473 bis 12, relativa agli ultimi tre anni, compresi estratti depositi titoli/investimenti, non essendo sufficiente quanto risultante agli atti, entro il 20.11.2024. Rinviava all'udienza del 12.12.2024 in trattazione scritta per l'esame della documentazione, concedendo termine per note.
8 9
A seguito di reclamo proposto dalla sig.ra avverso il CP_1
provvedimento del Giudice della separazione, la Corte d'Appello di Venezia
riconosceva alla resistente, a carico del marito, un concorso al suo mantenimento nella misura di € 700,00 mensili.
A fronte della succitata decisione della Corte d'Appello di Venezia, il ricorrente presentava istanza ex art. 473 bis 23 c.p.c., per ottenerne la modifica della decisione.
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice ordinava al ricorrente di depositare in telematico la Sentenza del Tribunale di Torino e rinviava all'udienza del 20.03.2025 per la discussione della predetta domanda di modifica, dando termine a controparte per memoria sino al 20.02.2025 ed ordinando ad entrambe le parti di depositare la completa ed aggiornata documentazione prevista dall'art. 473 bis 12 c.p.c..
Con Decreto depositato in data 14.04.2025, a scioglimento della riserva dell'udienza del 20.03.2025, il Giudice rigettava l'istanza di modifica,
ordinava alle parti di depositare documentazione aggiornata e rinviava all'udienza del 23.10.2025 per la rimessione della causa in decisione,
assegnando i termini per pc, per il deposito delle memorie conclusionali e di replica e per note autorizzate in sostituzione di udienza.
Successivamente al deposito della documentazione richiesta, delle note per pc, delle memorie conclusionali e di replica, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
9 10
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8
maggio 2003 n. 6970).
Sull'assegnazione della casa alla resistente
In mancanza dei presupposti di legge, la domanda deve essere rigettata
Sul contributo al mantenimento
Entrambe le parti chiedono reciprocamente che venga riconosciuto a carico dell'altra un contributo al proprio mantenimento, la sig.ra di € 1500 CP_1
mensili, il sig. di € 400 mensili. Pt_1
Il sig. risulta percepire una pensione mensile di circa € 1000 di media Pt_1
(docc.51-52-53).
E' circostanza pacifica che egli ha ereditato dal padre 12 immobili, che nel tempo ha venduto, mantenendo soltanto la proprietà della casa coniugale in
NS, che ha recentemente venduto, al prezzo di € 150.000 (come da ispezione ipotecaria della resistente), trasferendosi a vivere a Torino.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.6.2024 ha dichiarato di avere venduto il predetto intero compendio immobiliare per la somma complessiva di
€ 1.100.000, senza tuttavia documentare tale circostanza, così come non ha dimostrato, sebbene da lui allegabile, come abbia utilizzato tali somme ( ovvero a titolo esemplificativo intestazione di immobili ai figli avuti dal precedente matrimonio, pagamento della casa di riposo per la mamma, pagamento dei contributi per la sig.ra , acquisto di dieci macchine per il figlio della CP_1
resistente). Inoltre, ha affermato di avere investimenti per € 70.000, mentre dal doc.13, allegato al ricorso, risultavano di € 93.000 circa. In ogni caso, gli investimenti a giugno 2025 ammontavano ad € 15.795 (doc.46).
10 11
Infine, dalla lettura dei conti correnti emergono diversi prelievi in contanti e assegni, versamenti di assegni bancari (in particolare sul conto corrente Intesa)
di almeno € 1500/2000 di media mensili, rimborsi di fondi e cedole, in particolare nel c/c presso banca , tutte movimentazioni non CP_3
adeguatamente giustificate, sebbene oggetto di contestazione da parte della resistente nella memoria di costituzione. A conferma di una situazione economica sicuramente più florida rispetto al dichiarato, egli versava € 1160
quale assegno divorzile per la ex moglie, ridotto, su sua istanza, dal Tribunale
di Torino ad € 800 (Sentenza n.3946/2024).
La sig.ra percepisce una pensione di € 1400 circa mensili oltre a CP_1
tredicesima (all. E), nonché riceve il canone di locazione di € 400 dell'abitazione acquistata dal sig. e a lei intestata, € 500 mensili dal figlio, quale Pt_1
pagamento della casa di sua proprietà a lui venduta per € 30.000, di cui € 10.000
già versati. Corrisponde il canone di locazione di € 550 mensili per la casa ove vive.
Dai documenti di parte reclamante (ricevute di hotel e crociere, docc.
7-8 della comparsa di costituzione e risposta del primo grado) e dalle dichiarazioni delle parti (nei propri atti e all'udienza di comparizione di primo grado, ove il sig.
ha stimato in € 400.000 circa quanto speso durante la vita matrimoniale) Pt_1
si evince che il garantiva alla , in costanza di matrimonio, Pt_1 CP_1
uno stile di vita agiato, come condivisibilmente osservato nella Ordinanza della
Corte di Appello di Venezia.
Premesso che in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno
di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede
necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo
sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e
reddituali dei coniugi (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021), in ragione del dovere di solidarietà e del permanere del vincolo matrimoniale tra i coniugi
11 12
separati che comporta che l'eventuale contributo al mantenimento vada parametrato al tenore di vita goduto durante il matrimonio (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017 La separazione personale, a differenza dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza
del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione
ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che
non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva
solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio), il Collegio ritiene congruo confermare quanto stabilito dalla Corte di Appello di Venezia, con Ordinanza del 7.10.2024,
disponendo che il sig. versi mensilmente alla sig.ra la Pt_1 CP_1
somma di € 700, rivalutabili Istat.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento proposta dal ricorrente,
deve essere rigettata, non sussistendone i presupposti, alla luce delle circostanze sopra descritte.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate
PQM
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
12 13
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di MONSELICA (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte I anno
2000 n°16);
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale
- dispone che il sig. versi alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1
somma di € 700 mensili, rivalutabili Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento
Spese compensate.
Così deciso in Padova il 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il Giudice est.
Dott. Alina Rossato
13
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale,
composto dai seguenti Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 589/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 31.01.2024
, con l'avv. FANTE SILVIA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TONETTO GIANCARLO Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente come da note di precisazione delle
conclusioni depositate in data 24.07.2025:
nel merito
1 - Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti annotazioni.
[...] 2
2 - Porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. CP_1 Pt_1
un assegno di € 400,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di
mantenimento, somma rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza dalla
domanda giudiziale.
3 - Accertato che, per tutte le ragioni esposte in atti, sono insussistenti i
presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento alla moglie cosi come
per l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, rigettare, a far data dalla
domanda, ogni richiesta formulata dalla signora in quanto infondata in fatto CP_1
ed in diritto.
Conclusioni di parte resistente come da note di precisazione delle
conclusioni depositate in data 17.07.2025:
Nel merito: accertare e dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi CP_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
1- Autorizzare i coniugi a vivere separati con assegnazione gratuita dell'uso della casa
coniugale in NS via Pietro Querini 6 alla Sig.ra con tutti gli Controparte_1
arredi che la compongono fissando un termine entro il quale il Sig. Parte_1
dovrà rilasciare i locali prelevando i soli propri effetti personali;
2- Porsi a carico del Sig. un concorso di mantenimento a favore della Parte_1
Sig.ra di € 1.500 mensili ovvero nella diversa misura di giustizia oltre Controparte_1
alle variazioni ISTAT annuali per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2024 il sig. , premettendo che: Parte_1
-in data 09.11.2000 contraeva matrimonio civile con la sig.ra CP_1
;
[...]
- dalla loro unione non sono nati figli;
2 3
- i coniugi hanno sempre vissuto in una casa di proprietà esclusiva del marito,
sita in NS, alla via Pietro Querini, n. 6 int. 1, e sono entrambi pensionati;
- ancor prima del matrimonio, le parti erano unite da un rapporto affettivo tanto che il sig. acquistava con denaro proprio due immobili, uno in Pt_1
ON e l'altro in NS, intestandoli alla sig.ra , ma con CP_1
l'accordo che i canoni di locazione sarebbero stati da lui incassati;
- i suddetti immobili venivano concessi in locazione e, in effetti, il canone veniva versato dai conduttori sul conto corrente personale del ricorrente;
- la sig.ra , con atto del 07.03.2023 vendeva l'immobile di NS CP_1
al di lei figlio, sig. , incassando il prezzo senza rendere nota la Persona_1
circostanza al ricorrente;
- il sig. percepisce una pensione di circa € 900,00 al mese e versa in Pt_1
condizioni di salute molto precarie. La sig.ra , invece, percepisce CP_1
una pensione di circa € 1.200,00 mensili e ciò grazie ai contributi volontari che parte ricorrente ha versato in suo favore ancor prima del matrimonio, per un importo complessivo di circa € 170.000,00;
- il ricorrente, prima del matrimonio con la sig.ra , era già stato CP_1
sposato ed era tenuto a versare alla prima moglie, sig.ra , un CP_2
assegno di divorzio mensile di € 850,00 in forza della sentenza n. 1110/2003
del Tribunale di Torino (l'assegno, per effetto degli aggiornamenti Istat,
ammontava ad € 1.161,10); il sig. presentava ricorso per la riduzione Pt_1
dell'assegno di divorzio avanti al Tribunale di Torino. Il ricorrente, che all'epoca del divorzio (oltre vent'anni fa) era proprietario di vari immobili e percepiva i canoni d'affitto, attualmente è proprietario solo dell'immobile in cui vive, avendo venduto tutti gli altri per far fronte all'obbligo di mantenimento della sig.ra per le esigenze della nuova famiglia, in CP_2
3 4
particolare per l'acquisto dei due immobili di ON e NS e per il pagamento dei contributi volontari della sig.ra , affinché la stessa CP_1
potesse godere, come in effetti gode, di una pensione dignitosa;
- le condizioni fisiche del ricorrente sono molto peggiorate negli ultimi anni e lo stesso è costretto a camminare con il supporto delle stampelle e a fare ricorso a continue cure mediche;
da tempo la sig.ra ha assunto un CP_1
atteggiamento di totale disinteresse nei confronti del marito il quale, molto spesso, è costretto ad andare a mangiare fuori casa, a portare i propri indumenti in lavanderia, ad andare a fare la spesa da solo venendo costantemente umiliato dalla moglie;
pertanto, chiedeva:
“la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
seguenti condizioni:
1 - I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la
propria residenza ove lo riterrà opportuno.
2 - Porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. un CP_1 Pt_1
assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat.
Con vittoria di spese e competenze.”
In data 03.05.2024 si costituiva la resistente, la quale, premettendo che:
- prendeva atto della determinazione del sig. che, a quasi 80 anni, Pt_1
dopo 23 anni di matrimonio, preceduti da 3 anni di convivenza, decideva di separarsi dalla moglie di 76 anni;
- contestava che il sig. avesse acquistato, con denaro proprio, gli Pt_1
immobili di ON e di NS a lei intestati, corrispondendo al vero che il ricorrente avesse incassato i frutti prodotti negli anni da tali due immobili. L'attribuzione, in proprietà, dell'immobile di NS al figlio
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della sig.ra , sig. , era stata suggerita alla moglie CP_1 Persona_1
dallo stesso ricorrente, il quale aveva effettuato analoga operazione a favore dei propri figli di primo letto: e;
Persona_2 Persona_3
- la resistente rilevava che tra i documenti prodotti dal ricorrente non vi era il prospetto della pensione mensile dallo stesso percepita, né le ultime dichiarazioni dei redditi, prendendo atto delle dichiarazioni avversarie e cioè
che il trattamento previdenziale percepito è di € 900,00 per 13 mensilità
(anche se dai movimenti bancari prodotti dal ricorrente, benché parziali, la misura della pensione sembrerebbe essere maggiore);
- la sig.ra percepisce una pensione di circa € 1.100,00 mensili. La CP_1
stessa non ha altre entrate. E' titolare di due rapporti bancari: uno presso le
Poste per la sola domiciliazione del proprio trattamento pensionistico. Ed è
titolare di un investimento presso la con una Controparte_3
giacenza media di circa € 20.000,00;
- parte resistente contestava che il ricorrente avesse versato contributi volontari per la di lei pensione, anche se si sarebbe trattato di un atto doveroso in quanto il sig. aveva preteso, al momento dell'avvio della Pt_1
convivenza con la sig.ra , che la stessa lasciasse il suo posto di CP_1
lavoro presso la Standa di Venezia per andare a vivere con lui a NS;
- i rapporti economici tra il ricorrente e la sua prima moglie non rilevano se non quale significativo indice dell'effettiva capacità economica del ricorrente che in questa sede cerca, strumentalmente, di occultare e minimizzare. Del
resto, senza lavorare da anni e con la sola entrata di una pensione di € 900,00
mensili, (oltre agli affitti provenienti dai due appartamenti di proprietà della resistente), il ricorrente non avrebbe potuto corrispondere, per oltre 20 anni,
alla prima moglie un concorso nel mantenimento della medesima nella misura di € 1.161,00 mensili, come lo stesso ammette nel suo ricorso;
ciò è
stato possibile solo perché il sig. ha, in realtà, rilevanti capacità Pt_1
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economiche essendo stato proprietario di numerosi immobili che, negli anni,
ha venduto realizzando una notevole liquidità;
- le condizioni fisiche del ricorrente sono quelle di una persona di quasi 80
anni, che non gli precludono di avere un'ordinaria ed autonoma vita di relazione;
è, ad esempio, sua abitudine e scelta pranzare ogni giorno fuori casa;
guida la macchina che, di recente ha sostituito, optando per una
Peugeot station wagon;
chiede il ricorrente, nel suo ricorso, che i coniugi fissino la loro residenza dove riterranno opportuno e, quindi, non chiede per sé l'uso della casa coniugale di NS benché di sua proprietà esclusiva
(utilizzo, invece, espressamente richiesto dalla resistente);
- parte ricorrente dispone di rilevanti capacità economiche come risulta dalla sentenza n. 1110/23 del Tribunale di Torino, che ha regolato la cessazione degli effetti civili del primo matrimonio del ricorrente. In quest'ultima si legge che il sig. ha dichiarato di non lavorare, di essere proprietario Pt_1
di 12 alloggi con relative autorimesse, locati a terzi con un provento complessivo di lire 52 milioni annui;
di aver percepito nel 1997 400 milioni da una vendita di immobile (l'ex moglie dell'attuale ricorrente, sig.ra CP_2
, ha poi prodotto copia di atto pubblico in cui il sig. e la di lui
[...] Pt_1
sorella hanno venduto cespiti immobiliari per lire 1 miliardo e 550 milioni;
dalla relazione peritale, il valore di mercato di tutti gli immobili, compresi i 3
appartamenti e le due autorimesse in uso gratuito alla sig.ra e ai CP_2
figli, è di lire 1 miliardo e 933 milioni pari ad € 980.311,18); i canoni annui di locazione percepiti ammontano complessivamente ad € 38.114,52. E' per tale ragione che il Tribunale di Torino ha riconosciuto alla prima moglie del sig.
nel 2002, l'assegno divorzile di € 850,00 mensili che il ricorrente paga Pt_1
da oltre 20 anni senza riserve e contestazioni perché, evidentemente, ha ritenuto che la misura di quell'assegno fosse per lui più che conveniente,
considerata l'entità del proprio patrimonio immobiliare;
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- anche i movimenti dei conti corrente, seppur parzialmente prodotti dal sig.
confermano le rilevanti disponibilità economiche di quest'ultimo Pt_1
dato che, ad esempio, nel mese di luglio 2022 prelevava dal conto di Intesa
San Paolo circa € 4.000,00; nel mese di agosto 2022 prelevava, dallo stesso conto, € 3.300,00; nel mese di settembre 2022 prelevava € 3.700,00. Il che è
stato possibile per effetto di versamento assegni bancari da altre banche, oltre che dagli affitti percepiti e dal rateo di pensione che è sempre maggiore di €
900,00 indicati nel ricorso. Anche nel mese di ottobre 2022 vi sono prelievi per circa € 3.000,00 mensili e così per i mesi di novembre e dicembre 2022,
sempre consentiti anche da versamento assegni bancari da altre banche. E
questi sono i prelievi che risultano dai movimenti del conto corrente acceso presso Intesa San Paolo parzialmente prodotti del ricorrente, che vanno letti con i movimenti del conto corrente in che riportano CP_3
contemporanei ed ulteriori prelievi;
sempre dalla parziale documentazione prodotta, nel conto vi sono stati rimborsi, relativi CP_3
evidentemente a depositi del ricorrente, per € 19.980,00 nel febbraio 2021; per
€ 17.982,00 il 16.11.21; per € 14.660,64 il 29.04.22; per € 19.980,00 il 07.10.22;
per € 12.787,20 il 18.04.23; per € 9.990,00 il 10.07.23; per € 9.990,00 il 31.10.23;
- il tenore di vita dei coniugi, finché andavano d'accordo, è stato elevato,
potendosi permettere crociere, pernottamenti in alberghi lussuosi, ristoranti stellati, pellicce e gioielli;
pertanto, chiedeva:
“Nel merito: accertare e dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi CP_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
1- Autorizzare i coniugi a vivere separati con assegnazione gratuita dell'uso della
casa coniugale in NS via Pietro Querini 6 alla Sig.ra con Controparte_1
tutti gli arredi che la compongono fissando un termine entro il quale il Sig.
dovrà rilasciare i locali prelevando i soli propri effetti personali;
Parte_1
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2- Porsi a carico del Sig. un concorso di mantenimentoa favore Parte_1 della Sig.ra di € 1.500 mensili ovvero nella diversa misuradi Controparte_1 giustizia oltre alle variazioni ISTAT annuali per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese”.
All'udienza dell'05.06.2024, dinanzi al Giudice delegato, Dott.ssa Alina
Rossato, comparivano le parti personalmente, che venivano sentite dal
Giudice. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Giudice
proponeva alle parti di separarsi alle seguenti condizioni: rinuncia al
contributo al mantenimento da parte di entrambi, la signora andrà a CP_1
vivere nell'appartamento di sua proprietà e il sig. rimarrà nella casa Pt_1
coniugale di sua proprietà Spese compensate.
Il Procuratore di parte ricorrente accettava la proposta. Il Procuratore di parte resistente chiedeva termine per valutare la proposta. Il Giudice
assegnava termine di 15 giorni per deposito di brevi note contenti le eventuali pc congiunte o domande conseguenti e, all'esito, si riservava.
Con Ordinanza dell'08.07.2024, il Giudice, sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione coniugi, non essendo stata accettata da parte resistente la proposta conciliativa, ritenuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento reciproco del contributo al mantenimento, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2)
Rigetta la domanda della resistente di assegnazione della casa coniugale. Rigettava
le istanze istruttorie di parte resistente in quanto tardive e in ogni caso irrilevanti. Ordinava a parte resistente di depositare tutta la documentazione mancante prevista dall'art. 473 bis 12, relativa agli ultimi tre anni, compresi estratti depositi titoli/investimenti, non essendo sufficiente quanto risultante agli atti, entro il 20.11.2024. Rinviava all'udienza del 12.12.2024 in trattazione scritta per l'esame della documentazione, concedendo termine per note.
8 9
A seguito di reclamo proposto dalla sig.ra avverso il CP_1
provvedimento del Giudice della separazione, la Corte d'Appello di Venezia
riconosceva alla resistente, a carico del marito, un concorso al suo mantenimento nella misura di € 700,00 mensili.
A fronte della succitata decisione della Corte d'Appello di Venezia, il ricorrente presentava istanza ex art. 473 bis 23 c.p.c., per ottenerne la modifica della decisione.
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice ordinava al ricorrente di depositare in telematico la Sentenza del Tribunale di Torino e rinviava all'udienza del 20.03.2025 per la discussione della predetta domanda di modifica, dando termine a controparte per memoria sino al 20.02.2025 ed ordinando ad entrambe le parti di depositare la completa ed aggiornata documentazione prevista dall'art. 473 bis 12 c.p.c..
Con Decreto depositato in data 14.04.2025, a scioglimento della riserva dell'udienza del 20.03.2025, il Giudice rigettava l'istanza di modifica,
ordinava alle parti di depositare documentazione aggiornata e rinviava all'udienza del 23.10.2025 per la rimessione della causa in decisione,
assegnando i termini per pc, per il deposito delle memorie conclusionali e di replica e per note autorizzate in sostituzione di udienza.
Successivamente al deposito della documentazione richiesta, delle note per pc, delle memorie conclusionali e di replica, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
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La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8
maggio 2003 n. 6970).
Sull'assegnazione della casa alla resistente
In mancanza dei presupposti di legge, la domanda deve essere rigettata
Sul contributo al mantenimento
Entrambe le parti chiedono reciprocamente che venga riconosciuto a carico dell'altra un contributo al proprio mantenimento, la sig.ra di € 1500 CP_1
mensili, il sig. di € 400 mensili. Pt_1
Il sig. risulta percepire una pensione mensile di circa € 1000 di media Pt_1
(docc.51-52-53).
E' circostanza pacifica che egli ha ereditato dal padre 12 immobili, che nel tempo ha venduto, mantenendo soltanto la proprietà della casa coniugale in
NS, che ha recentemente venduto, al prezzo di € 150.000 (come da ispezione ipotecaria della resistente), trasferendosi a vivere a Torino.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.6.2024 ha dichiarato di avere venduto il predetto intero compendio immobiliare per la somma complessiva di
€ 1.100.000, senza tuttavia documentare tale circostanza, così come non ha dimostrato, sebbene da lui allegabile, come abbia utilizzato tali somme ( ovvero a titolo esemplificativo intestazione di immobili ai figli avuti dal precedente matrimonio, pagamento della casa di riposo per la mamma, pagamento dei contributi per la sig.ra , acquisto di dieci macchine per il figlio della CP_1
resistente). Inoltre, ha affermato di avere investimenti per € 70.000, mentre dal doc.13, allegato al ricorso, risultavano di € 93.000 circa. In ogni caso, gli investimenti a giugno 2025 ammontavano ad € 15.795 (doc.46).
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Infine, dalla lettura dei conti correnti emergono diversi prelievi in contanti e assegni, versamenti di assegni bancari (in particolare sul conto corrente Intesa)
di almeno € 1500/2000 di media mensili, rimborsi di fondi e cedole, in particolare nel c/c presso banca , tutte movimentazioni non CP_3
adeguatamente giustificate, sebbene oggetto di contestazione da parte della resistente nella memoria di costituzione. A conferma di una situazione economica sicuramente più florida rispetto al dichiarato, egli versava € 1160
quale assegno divorzile per la ex moglie, ridotto, su sua istanza, dal Tribunale
di Torino ad € 800 (Sentenza n.3946/2024).
La sig.ra percepisce una pensione di € 1400 circa mensili oltre a CP_1
tredicesima (all. E), nonché riceve il canone di locazione di € 400 dell'abitazione acquistata dal sig. e a lei intestata, € 500 mensili dal figlio, quale Pt_1
pagamento della casa di sua proprietà a lui venduta per € 30.000, di cui € 10.000
già versati. Corrisponde il canone di locazione di € 550 mensili per la casa ove vive.
Dai documenti di parte reclamante (ricevute di hotel e crociere, docc.
7-8 della comparsa di costituzione e risposta del primo grado) e dalle dichiarazioni delle parti (nei propri atti e all'udienza di comparizione di primo grado, ove il sig.
ha stimato in € 400.000 circa quanto speso durante la vita matrimoniale) Pt_1
si evince che il garantiva alla , in costanza di matrimonio, Pt_1 CP_1
uno stile di vita agiato, come condivisibilmente osservato nella Ordinanza della
Corte di Appello di Venezia.
Premesso che in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno
di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede
necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo
sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e
reddituali dei coniugi (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021), in ragione del dovere di solidarietà e del permanere del vincolo matrimoniale tra i coniugi
11 12
separati che comporta che l'eventuale contributo al mantenimento vada parametrato al tenore di vita goduto durante il matrimonio (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017 La separazione personale, a differenza dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza
del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione
ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che
non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva
solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio), il Collegio ritiene congruo confermare quanto stabilito dalla Corte di Appello di Venezia, con Ordinanza del 7.10.2024,
disponendo che il sig. versi mensilmente alla sig.ra la Pt_1 CP_1
somma di € 700, rivalutabili Istat.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento proposta dal ricorrente,
deve essere rigettata, non sussistendone i presupposti, alla luce delle circostanze sopra descritte.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate
PQM
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
12 13
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di MONSELICA (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte I anno
2000 n°16);
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale
- dispone che il sig. versi alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1
somma di € 700 mensili, rivalutabili Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento
Spese compensate.
Così deciso in Padova il 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il Giudice est.
Dott. Alina Rossato
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