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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1623/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Anna Apolito giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/11/2021 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1257/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:1) dichiarare il ricorrente “invalido con una riduzione della sua capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e quindi, tale da legittimare la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dell'assegno mensile di invalidità (ex art. 2 e 13 della L.118/71), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o dalla diversa data da cui si ritiene sia insorto il diritto”; 2) “Conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente CP_1
domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n.
21, al pagamento in favore del ricorrente dell' assegno mensile, compresi i ratei scaduti di tali benefici, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori come per legge”; Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
12/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artroprotesi anca dx e coxartrosi sinistra con limitazione funzionale di 1/2; Spondiloartrosi cervico-dorso-lombo sacrale- psoriasi al capo e ai gomiti;
Lieve sovrappeso tonico-pregresso episodio di depressione endogena;
esiti di intervento per tunnel carpale a sinistra”. Evidenziata poi, a seguito delle osservazioni a CTU, la presenza di ulteriore patologia (CARDIOPATIA IPERTENSIVA), veniva valutato come sussistente il requisito sanitario proprio dell'assegno dell'invalidità a decorrere dal novembre 2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della
Pag. 2 di 4 compromissione rilevante ai fini del beneficio).
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1
come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] in [...] Parte_1
(GERMANIA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a decorrere dal novembre 2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott;
Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1623/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Anna Apolito giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/11/2021 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1257/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:1) dichiarare il ricorrente “invalido con una riduzione della sua capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e quindi, tale da legittimare la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dell'assegno mensile di invalidità (ex art. 2 e 13 della L.118/71), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o dalla diversa data da cui si ritiene sia insorto il diritto”; 2) “Conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente CP_1
domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n.
21, al pagamento in favore del ricorrente dell' assegno mensile, compresi i ratei scaduti di tali benefici, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori come per legge”; Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
12/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artroprotesi anca dx e coxartrosi sinistra con limitazione funzionale di 1/2; Spondiloartrosi cervico-dorso-lombo sacrale- psoriasi al capo e ai gomiti;
Lieve sovrappeso tonico-pregresso episodio di depressione endogena;
esiti di intervento per tunnel carpale a sinistra”. Evidenziata poi, a seguito delle osservazioni a CTU, la presenza di ulteriore patologia (CARDIOPATIA IPERTENSIVA), veniva valutato come sussistente il requisito sanitario proprio dell'assegno dell'invalidità a decorrere dal novembre 2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della
Pag. 2 di 4 compromissione rilevante ai fini del beneficio).
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1
come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] in [...] Parte_1
(GERMANIA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a decorrere dal novembre 2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott;
Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
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Dott. Mario Miele
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