Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1532. Missione fuori sede 1. Al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio, per esigenze di servizio, si applica l' articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 .
Nota all'art. 1532:
- Si riporta il testo del comma 11, primo periodo, dell' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 , quale novellato dall' art. 3, comma 7-quater, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2009, n. 257, e' il seguente:
«11. A decorrere dall'anno 2010, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l' articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .».
L'articolo 1, comma 213, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , cosi' recita: «213. L'indennita' di trasferta di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e all' articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 , l'indennita' supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , nonche' l'indennita' di cui all' articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 , sono soppresse.»
Nota all'art. 1532:
- Si riporta il testo del comma 11, primo periodo, dell' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 , quale novellato dall' art. 3, comma 7-quater, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2009, n. 257, e' il seguente:
«11. A decorrere dall'anno 2010, al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio non si applica l' articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .».
L'articolo 1, comma 213, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , cosi' recita: «213. L'indennita' di trasferta di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e all' articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 , l'indennita' supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , nonche' l'indennita' di cui all' articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 , sono soppresse.»
Giurisprudenza • 4
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