Sentenza breve 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 30/05/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04752/2025REG.PROV.COLL.
N. 03819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3819 del 2025, proposto da
Comune di Vitulazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Corriere e Mariarosaria Vessella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - IN Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5831/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - IN Spa;
Visto l’art. 35, comma 1, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Francesco Montanaro dello Stato e Edoardo Giardino, dato l’avviso sulla possibilità di una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
1. Con provvedimento di diniego del 7 marzo 2024 (prot. 2802) il Comune di Vitulazio ha respinto l’istanza unica presentata dalla società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (in breve “IN”) volta ad ottenere l’autorizzazione ai sensi del D.lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) per come modificato dal D.lgs. 207/2021, ex art. 43, art. 44 e art. 49 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui ospitare gli impianti di TIM nel comune di Vitulazio (CE), via Tutini (SP38), traversa privata, SNC, distinto all’NCT, al foglio 1, particella 273. Il diniego dell’Amministrazione comunale risultava motivato dalla necessità di munirsi di un permesso di costruire, dalla mancanza di attestazione del versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria della pratica e dalla non conformità dell’intervento con la vigente normativa urbanistico-edilizia prevista per la zona produttiva “D5” che ammette soltanto iniziative produttive nei settori del commercio, direzionale o servizi, turistico-recettivo e per il tempo libero e richiede di essere attuata mediante la predisposizione di P.I.P. di iniziativa pubblica o P. di L. convenzionato, ad iniziativa privata, estesi all’intero ambito o a sub ambiti, inoltre prevede quale limite di altezza massima mt. 8,50.
2. La società IN, ricorrendo dinnanzi al T.a.r. per la Campania, ha impugnato il diniego e gli atti pregressi (di non accettazione dell’istanza con contestuale divieto di prosecuzione dei lavori e il preavviso di rigetto) deducendone l’illegittimità con l’articolazione di un unico complesso motivo teso a censurare i suddetti motivi addotti a fondamento del diniego; con il ricorso recante motivi aggiunti la società ha inoltre eccepito l’intervenuta formazione del silenzio assenso in quanto a fronte dell’istanza presentata in data 13 febbraio 2024 il diniego comunale risulta essere adottato il 6 maggio 2023 e quindi oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsti dall’art. 44, comma 10 del D.lgs. 259/2003.
3. Con la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado il T.a.r. (i) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze; (ii) ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo avverso la nota del Comune del 13 febbraio 2024, di non accettazione della pratica; (iii) ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto avverso il preavviso di rigetto del 7 marzo 2024 e nel merito (iv) ha accolto il ricorso per motivi aggiunti disponendo l’annullamento del provvedimento di diniego del 6 maggio 2024, ritenendo sufficiente ai fini della installazione dell’infrastruttura per telecomunicazioni l’autorizzazione unica ex art. 87 co. 4 D.lgs. n. 259/03 (oggi art. 44) e preclusa ai Comuni la possibilità di introdurre con norme regolamentari limiti alla localizzazione in aree generalizzate del territorio e di richiedere il versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria ostandovi l’art. 54 (ex art. 93) del D.lgs. n. 259/03 (“Divieto di imporre altri oneri”); il T.a.r. ha invece escluso che si sia formato il titolo per silentium mancando a tale fine la prova in atti che l’ARPA sia stata effettivamente notiziata dalla presentazione dell’istanza.
4. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello con istanza cautelare il Comune di Vitulazio affidandolo a quattro motivi di censura così articolati:
I. “ Violazione di legge: erronea applicazione del D.Lgs. 259/2003 e del DPR 380/2001”;
II. “Sulla legittimità dei requisiti urbanistico-edilizi richiesti”;
III. “Sulla legittimità dei diritti di istruttoria e segreteria”;
IV. “Sull’assenza dei presupposti per il silenzio-assenso”
5. La società appellata si è costituita in giudizio, in data 14 maggio 2025, resistendo al ricorso e opponendosi all’accoglimento dell’istanza cautelare. In via pregiudiziale IN ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in appello per tardività della notifica dello stesso. Sempre in data 14 maggio 2025 si sono costituite in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e delle Finanze.
6. All’udienza camerale del 29 maggio 2025, alla presenza dei difensori, è stato dato avviso della possibilità di una decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’eccezione di irricevibilità del ricorso in appello sollevata dalla società appellata è fondata.
Invero deve osservarsi che, l’art. 12 bis del D.lgs. n. 68/2022 (“Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR”), al comma 5, prevede che: “ Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
Il successivo comma 6 dispone: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo ”.
Dalla formulazione della norma si evince che la disposizione è applicabile a qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal P.N.N.R. e pertanto riguarda anche la procedura autorizzativa per cui è causa, dove IN ha fornito la prova che si tratta di intervento rientrante nel P.N.N.R. in forza della convenzione stipulata nel mese di luglio 2022 in seguito a procedura di selezione pubblica.
Nei giudizi amministrativi riguardanti interventi finanziati con fondi P.N.N.R. i termini processuali sono dimezzati, salvo le eccezioni previste dal c.p.a. all’art. 119, comma 2, ossia nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
Il ricorso in appello è, pertanto, irricevibile, giacché, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata il 31 ottobre 2024, lo stesso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine (“lungo” ma dimidiato) del 29 gennaio 2025, invece risulta essere notificato tardivamente il 30 aprile 2025.
2. Sussistono nondimeno, in considerazione della pronuncia in solo rito, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase di appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO