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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Terza Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1984/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra:
(c.f. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempere dott. , con sede in Persona_1
GO (CS) Piazza Luigi Miceli n° 1, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gregorio Barba del Foro di Cosenza (c.f. ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio legale, sito in Cosenza, al Viale
F. e G. Falcone n° 45.
- appellante
e
(codice Controparte_1 fiscale con sede legale in CA IR (ME) alla Via P.IVA_2
Dante Alighieri n. 58, in persona del Presidente del Comitato direttivo
Arch. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore CP_2
Galluzzo, con lui elettivamente domiciliata in Cosenza, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Maria Cosentino, sito alla Via F. e G. Falcone n° 182.
- Appellato
sulle seguenti
Conclusioni delle parti
Per “Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, Parte_1 contrariis reiectis: 1) in via immediata e urgente, stante la ricorrenza dei gravi motivi specificati nella narrativa che precede, disporre la sospensione totale dell'impugnata sentenza, con espressa salvezza della ripetizione e ristoro. Integrale di tutti i relativi danni subiti e/o subendi dall'Ente appellante per tale causale;
2) accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza n° 317/2017 resa tra le parti nel giudizio n°
163/2011 R.G.A.C. dal Tribunale di Paola, nella persona del Giudice Unico dott. Franco Caroleo, pubblicata 6/4/20171 Rep. n° 384/2017 del
7/4/2017, non notificata, così provvedere: a) nel merito, per le motivazioni
e causali mostrate in narrativa, dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande attrici siccome infondate in fatto e in diritto;
b) accogliere le spiegate domande riconvenzionali e, per l'effetto: b.1) determinare la penale da applicare all'Appaltatore ricorrente in primo grado per il ritardo maturato rispetto al termine previsto per l'esecuzione dei lavori offerto in sede di gara e pattuito nel contratto d'appalto stipulato in data 6/10/2008
_rep. 07/08, da liquidarsi nell'importo complessivo di Euro 97.500100 ovvero in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, commisurata al tempo Intercorso tra la data prevista in contratto e nel verbale di consegna· per l'ultimazione dei lavori (15/11/2008) e la data dei
29/5/2009 in cui è stato comunicato dal appaltatore con CP_1
l'esibita nota acquisita al protocollo n° 1958 l'indisponibilità a completare gli stessi, pari a giorni 195, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, ex art. 1384 c.c., e tenuto conto delle previsioni del
Bando di gara, lex specialis del 16/5/2008, dell'accettazione del
ricorrente sub lettera n) della propria "Istanza di ammissione CP_1 alla gara e connessa dichiarazione" Allegato 1 del 30/6/2008, nonché degli artt. 3 e 5 del richiamato contratto d'appalto intercorso tra le parti e delle conseguenze del ritardo e mancata ultimazione dei lavori. illustrate e documentate come in narrativa della comparsa costitutiva dell'Ente
pag. 2/14 concludente e del presente atto d'appello; b.2) conseguentemente, condannare il ricorrente in primo grado, in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Parte_1 dell'importo di € 67.801,61 pari alla differenza tra i suindicati
[...] crediti dell'Ente (E 97.500,00 per "penale" + e 8.273,58 per carenze esecutive + € 10.000,00 per danni ambientali) ed il credito dell'appaltatore per lavori eseguiti e allibrati (€ 47.971,97), ovvero in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e di equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo;
b.3} accertare e dichiarare il diritto dell'Ente convenuto/ attore in riconvenzionale, attuale appellante, all'incameramento della polizza fideiussoria n° F74-13-23898 emessa il 4/9/2008 dalla Società Italiana Assicurazioni Agenzia di
Siderno e della polizza n° F74-25-131104 emessa il 24/9/2008 dalla stessa Compagnia di assicurazioni per gli importi che saranno accertati e riconosciuti a credito del concludente 3) con vittoria Parte_1 di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per Consorzio Stabile “Infrastrutture Meridionali”: “Respingere
l'istanza di inibitoria formulata dal per evidente Parte_1 difetto dei presupposti normativi;
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ovvero comunque rigettarlo, siccome infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
pag. 3/14 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...] conveniva in giudizio il Controparte_1 Parte_1 per ottenere la condanna al pagamento di euro 32.463,97, credito residuo per il contratto di appalto relativo ai lavori di centro servizi permanenti per la promozione e la commercializzazione del pomodoro di Belmonte>, il 6.10.2008, con svincolo delle Parte_2 garanzie fideiussorie prestate.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione e insistendo nel rigetto delle pretese attoree;
con domanda riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e la determinazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, con condanna del alla somma di euro 67.801,61, somma determinata dalla CP_1 penale di euro 97.500,00, dalle carenze esecutive dell'opera al progetto per euro 8.723,58 e dal risarcimento dei danni ambientali subìti, pari ad euro 10,000,00.
Con ordinanza del 16.7.2012, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in relazione al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso dal Controparte_1 confermavano la giurisdizione del tribunale ordinario.
Il primo giudice, espletata l'istruttoria ed esaminata la documentazione allegata, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e condannava il al pagamento di Pt_1 euro 24.190,39.
In particolare, accertava e dichiarava che:
- il era debitore del per la somma di euro Pt_1 CP_1
47.971,97, per ammissione dell'Ente stesso in comparsa di costituzione e risposta;
pag. 4/14 - il contratto doveva essere risolto per inadempimento dell'appaltatore, secondo quanto emerso dalla c.t.u. e dal riparto dell'onere della prova, disatteso dal , che nulla aveva allegato CP_1 sul punto;
- la penale dovuta dal era pari ad euro 15.508,00; CP_1
- la somma dovuta dal per le difformità dell'opera al CP_1 progetto era pari ad euro 8.273,58;
- non vi era prova degli asseriti danni ambientali.
Nell'intento di rideterminare il dare/avere delle parti, il tribunale statuiva quindi la condanna del al pagamento della somma di Pt_1 euro 24.190,39, ottenuta dalla differenza tra euro 47.971,97 (debito del
, euro 15.508,00 (penale dovuta dal ) ed euro 8.273,53 Pt_1 CP_1
(somma dovuta dal per le difformità dell'opera al progetto). CP_1
2.
Con atto di appello, il ha impugnato la Parte_1 decisione, deducendo che:
a) il primo giudice ha rideterminato la penale in euro 15.508,00 per erronea applicazione dell'art. 117 d.p.r. 554/99, anziché dell'articolo
15 lettera d) del bando di gara, senza tenere conto delle conseguenze in tema di inadempimento dell'appaltatore, dell'interesse dell'Ente alla prestazione e di quanto disposto all'articolo 1339 c.c.;
b) la domanda di risarcimento dei danni ambientali è stata rigettata senza valutare il verbale di sopralluogo e di stima, redatto in data 5.6.2009 dal responsabile dell'U.T.C. Ing. le risultanze Per_2 della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 99 del
23.7.2010 e le risultanze della documentazione prodotta nel verbale di udienza del 6.11.2014;
c) la richiesta del di incameramento delle polizze Pt_1 fideiussorie è stata rigettata nonostante l'accertato inadempimento dell'appaltatore e la conseguente risoluzione del contratto;
pag. 5/14 d) il primo giudice ha errato nella regolamentazione delle spese di lite, integralmente compensate, e nella decisione di porre le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido.
L'appellante ha quindi rassegnato le proprie conclusioni come da intestazione della presente sentenza.
Si è costituito il Controparte_1 eccependo, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello, comunque nel merito infondato;
ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza di prima comparizione delle parti, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.9.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello del contrariamente a quanto Parte_1 eccepito da controparte, è ammissibile.
Con quattro precisi motivi, l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare e ne ha chiesto la riforma, ricostruendo i fatti di causa e prospettandone una diversa interpretazione e qualificazione in diritto.
Tuttavia, nel merito, è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'errata applicazione dell'art. 117 comma 4 d.p.r. 554/99 per la quantificazione della penale, operata dal primo giudice senza tenere conto del bando di gara, dell'inadempimento dell'appaltatore e del relativo interesse della stazione pag. 6/14 appaltante. L'interesse del ad eseguire l'opera Parte_1 appaltata entro il termine pattuito di 30 giorni (art. 3 del contratto d'appalto e verbale di consegna lavori del 16.10.2008), in scadenza il
15.11.2008, è quello espressamente dichiarato nell'art. 15 lettera d) del bando di gara, ossia “prevenire la possibilità che possono verificarsi ritardi tali da non rispettare i tempi previsti nella convenzione stipulata con la
Regione Calabria, nonché gli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale".
Il ragionamento del primo giudice non sarebbe quindi conforme a diritto e inficiato da vizio logico, limitato alla pedissequa previsione percentuale contenuta nell'art. 117 D.P.R. 544/99 senza individuare la prestazione che l'obbligato avrebbe dovuto tenere (realizzazione ultima dell'opera entro il 15.11.2008) e l'incidenza che il ritardo e la mancata realizzazione dell'opera hanno avuto in rapporto all'interesse dell'Ente creditore.
Secondo la tesi difensiva, inoltre, la previsione (anche quantitativa) della penale contenuta nell'art. 15 lettera d) del bando di gara non potrebbe essere disapplicata né assoggettata ad eterointegrazione, poiché mai ritualmente impugnata dall'appaltatore nella competente sede giurisdizionale, trattandosi di provvedimento amministrativo immediatamente lesivo che, sebbene connotato da una valenza generale
(nella specie di disciplina della gara), è privo di natura normativa e perché manca nella lex specialis di gara alcuna convenzione necessitante di integrazione.
Tale prospettazione difensiva non può essere accolta.
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 117 d.p.r.
554/99 (la penale per il ritardato adempimento delle obbligazioni non può complessivamente superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale) per due ragioni.
In primo luogo, l'applicazione della disposizione in esame è prevista proprio dal contratto di appalto oggetto della presente controversia;
le parti, dopo aver stabilito che “per la mancata ultimazione dei lavori di cui trattasi nei termini previsti sarà applicata una penale di
pag. 7/14 euro 500,00 per ogni giorno di ritardo” (articolo 5), hanno poi pattuito che
“per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 117 comma 4, 118, 119 e 122 del D.P.R. n. 554/1999” (articolo 7).
È evidente che il primo giudice non ha disapplicato l'art. 15 lettera d) del bando di gara, che peraltro presenta il medesimo contenuto dell'art. 5 del contratto di appalto (prevede infatti 500 euro per ogni giorno di ritardo, con l'intento di rispettare i tempi previsti nella convenzione stipulata con la Regione Calabria, nonché gli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale), e non l'ha neppure modificata, ma si è limitato ad integrarla con la disciplina richiamata dalle stesse parti nel capitolato d'appalto all'articolo 2 e 7 nell'ambito della risoluzione del rapporto tra i contraenti, in quanto aspetto tecnico del vincolo contrattuale;
del resto, il citato articolo 7 ha precisato le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in ossequio alla previsione del I comma dell'art.117 d.p.r. 554/99.
Sul punto, occorre richiamare la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 7573/2022 che, in merito al rapporto tra bando di gara e capitolato speciale di appalto, ha ribadito la loro autonomia e la loro peculiare funzione nell'economia della procedura evidenziale, il primo fissando le regole di gara e il secondo integrando le disposizioni del bando, di norma con particolare riferimento agli aspetti tecnici, anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale.
Se ne trae il corollario di una gerarchia differenziata all'interno della complessiva documentazione di gara, che – con specifico riguardo alla risoluzione di concreti contrasti interni tra le varie disposizioni della lex specialis – impone di dare la prevalenza alle previsioni del bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare) possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez.
III, 3 marzo 2021, n. 1804; Id., sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; Id., sez.
III, 11 luglio 2013 n. 3735; Id., sez. V, 24 gennaio 2013 n. 439; Id., sez.
V, 17 ottobre 2012 n. 5297; Id., sez. V, 23 giugno 2010 n. 3963).
In secondo luogo, la quantificazione della penale, formalmente ridotta nel rispetto delle norme in materia, risulta comunque nella pag. 8/14 sostanza adeguata all'interesse della stazione appaltante, tenuto conto dei danni concretamente subìti, dell'onere di attivazione dell'Ente (il direttore dei lavori, ai sensi del comma 4 dell'art. 117, riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione e qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto dal comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119) e dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale (Cassazione civile sentenza n.
19492/2023).
Infatti, secondo insegnamento della Suprema Corte, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice deve valutare l'interesse che il creditore aveva all'adempimento anche con riguardo alle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto
(Cassazione civile sentenza n. 11908/2020).
Applicati tali parametri alla presente controversia ed esaminata la documentazione in atti, risultano ritualmente attivate le procedure di cui all'art. 119 d.p.r. 554/99, attraverso continue riunioni tra appaltante ed appaltatore, con comunicazione del della difficoltà a terminare CP_1
l'opera a causa di sopraggiunte problematiche relazionali tra le parti;
la situazione finale è un ritardo di soli 6 mesi e 15 giorni e una difformità dell'opera al progetto pari ad euro 8.273,58.
Tali elementi circostanziali non palesano un danno grave subìto dalla stazione appaltante, che ha comunque visto soddisfatto il suo interesse (la struttura è solo in minima parte incompleta) e sostenuto una spesa non eccessiva per adeguare l'opera al progetto;
la penale di euro 15.508,00 dovuta dal appare, quindi, del tutto CP_1 proporzionata.
4.
Con il secondo motivo, l'appellante chiede il risarcimento per i danni ambientali, rigettato dal primo giudice senza valutare il verbale di pag. 9/14 sopralluogo e di stima redatto in data 5.6.2009 dal responsabile dell'U.T.C. Ing. le risultanze della determinazione del Per_2
Responsabile dell'Area Tecnica n. 99 del 23.7.2010 e le risultanze della documentazione prodotta nel verbale di udienza del 6.11.2014.
Il motivo è infondato per carenza di prova della domanda, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio di primo grado, non ha riscontrato i materiali descritti nel verbale di sopralluogo del 5.6.2009 e, richiesta all'Ing. la documentazione relativa Per_2 allo spostamento dei rifiuti (fatture, dichiarazioni, determine, formulari identificativi di rifiuto), nulla è stato allegato, con conseguente impossibilità di dimostrate la fondatezza della pretesa e la quantificazione del danno.
A pagina 6 dell'elaborato peritale, si legge “mi accertavo – così come richiestomi nel secondo quesito dal Giudice - della presenza o meno del materiale di rifiuto e verificavo che, alla data del sopralluogo, il materiale di risulta (accumulo di inerti) proveniente dai lavori di costruzione dell'opera edilizia era stato già rimosso dai luoghi di causa […] Chiedevo quindi all'Ing. il motivo per cui non fosse presente sui luoghi di Per_2 causa il materiale di risulta (e deposito di inerti) di cui si faceva cenno nella comparsa di costituzione e risposta. L'ing. dichiarava che era Per_2 stato rimosso – a spese del da una ditta privata […] nelle Pt_1 settimane successive, L'Ing. mi forniva copia di alcuni elaborati Per_2 grafici allegati al progetto esecutivo nonché l'allegato contenente la Scheda tecnica, i tabulati e le verifiche strutturali. Non mi forniva, tuttavia, i formulari e mi comunicava informalmente che i rifiuti (materiali di risulta) erano stati prelevati dalla ditta “F.lli Benedetto”. In considerazione di quanto appreso, chiedevo all'Ing. di fornirmi documentazione Per_2 relativa allo spostamento di tali rifiuti (fatture, dichiarazioni, determine, ecc.) ma non ricevevo nulla a riguardo” (vedi c.t.u. pagina 6 e 7).
Il consulente ha infatti concluso che i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione delle fondazioni e gli altri materiali di scarto
(legno, segatura) non erano presenti in cantiere e, pertanto, non era pag. 10/14 possibile quantificare il costo per il loro smaltimento, né per il ripristino dello stato dei luoghi (vedi elaborato peritale pagina 10).
I documenti richiamati dall'appellante non sono sufficienti per superare tale vuoto probatorio, atteso che:
- dal verbale di sopralluogo e di stima redatto in data 5.6.2009 dal responsabile dell'U.T.C. Ing. risulta soltanto che “il cantiere Per_2 era in stato di abbandono da molto tempo ed era stata segnalata da cittadini e dipendenti dell'Ente la presenza di vegetazione ed animali selvatici, con possibile danno alle persone”; non si ravvisa alcun riferimento ai rifiuti (vedi allegato n. 4 del fascicolo di parte di primo grado del;
Pt_1
- nessun richiamo alla situazione ambientale si rinviene nella determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 99 del 23.7.2010
(vedi allegato n. 3 del fascicolo di parte di primo grado del;
Pt_1
- la documentazione prodotta nel verbale di udienza del
6.11.2014 riguarda lo stato di avanzamento dei lavori;
- non sono presenti altre allegazioni del se non una Pt_1 stima sommaria, priva dei parametri di calcolo utilizzati.
È quindi corretta la decisione del primo giudice di rigettare la domanda di risarcimento dei danni ambientali, carente di prova sia in riferimento all'an che al quantum.
5.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta la decisione del tribunale di rigettare la domanda di incameramento delle polizze fideiussorie, nonostante la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.
Tale doglianza difensiva è infondata.
Il primo giudice, accertata la presenza di un debito del Parte_1 pari ad euro 47.971,00 (ammessa dall'Ente stesso nella
[...] comparsa di costituzione e risposta di primo grado), nel determinare il rapporto dare/avere delle parti, ha ridotto tale somma con i crediti
(penale e difformità dell'opera al progetto) ed è giunto ad euro 24.190,39, residuo ancora da versare al . CP_1
pag. 11/14 Tale condanna del corretta alla luce delle motivazioni in Pt_1 precedenza esposte, non consente, neppure in questa sede,
l'incameramento delle polizze fideiussorie.
6.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'errata regolamentazione delle spese di lite, integralmente compensate, e nella decisione di porre le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido.
Anche tale ultima doglianza difensiva è infondata.
Sulla nozione di reciproca soccombenza e sulla compensazione delle spese di lite, va osservato l'insegnamento della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 32061/2022, secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c.”.
La reciproca soccombenza, quindi, è integrata in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi oppure in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, come accaduto nella fattispecie in esame.
Il primo giudice ha infatti accolto la domanda principale in misura ridotta (su questo punto il è vittorioso e il CP_1 Pt_1 soccombente), ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale articolata in più capi sulla risoluzione del contratto per inadempimento, sulla debenza della penale e della somma spesa per la difformità dell'opera al progetto (su questo punto il è vittorioso e il Pt_1
pag. 12/14 soccombente) ma ha rigettato la domanda di incameramento CP_1 delle polizze fideiussorie e del risarcimento dei danni ambientali, con condanna finale dell' (su quest'ultimo aspetto il è Pt_3 CP_1 vittorioso e il soccombente). Pt_1
Sussistono, quindi, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti, giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese e competenze relative al primo grado di giudizio, come ravvisato dal Tribunale.
7.
Le spese del presente giudizio seguono invece la completa soccombenza dell'ente appellante e vengono liquidate a carico del e in favore del Parte_1 Controparte_1 in euro 5.645,90, oltre accessori di legge (tabelle vigenti,
[...] competenza della Corte di appello, scaglione da euro 52.000 a 260.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate e riduzione fino al 70% per la fase trattazione/istruttoria ex art. 4 parametri forensi).
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 317/2017 emessa dal Tribunale di
[...]
Paola in data 6.4.2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 13/14 - condanna il al pagamento delle spese Parte_1 sostenute da nel presente Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in euro 5.645,90 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 14/14
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Terza Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1984/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra:
(c.f. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempere dott. , con sede in Persona_1
GO (CS) Piazza Luigi Miceli n° 1, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gregorio Barba del Foro di Cosenza (c.f. ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio legale, sito in Cosenza, al Viale
F. e G. Falcone n° 45.
- appellante
e
(codice Controparte_1 fiscale con sede legale in CA IR (ME) alla Via P.IVA_2
Dante Alighieri n. 58, in persona del Presidente del Comitato direttivo
Arch. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore CP_2
Galluzzo, con lui elettivamente domiciliata in Cosenza, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Maria Cosentino, sito alla Via F. e G. Falcone n° 182.
- Appellato
sulle seguenti
Conclusioni delle parti
Per “Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, Parte_1 contrariis reiectis: 1) in via immediata e urgente, stante la ricorrenza dei gravi motivi specificati nella narrativa che precede, disporre la sospensione totale dell'impugnata sentenza, con espressa salvezza della ripetizione e ristoro. Integrale di tutti i relativi danni subiti e/o subendi dall'Ente appellante per tale causale;
2) accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza n° 317/2017 resa tra le parti nel giudizio n°
163/2011 R.G.A.C. dal Tribunale di Paola, nella persona del Giudice Unico dott. Franco Caroleo, pubblicata 6/4/20171 Rep. n° 384/2017 del
7/4/2017, non notificata, così provvedere: a) nel merito, per le motivazioni
e causali mostrate in narrativa, dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande attrici siccome infondate in fatto e in diritto;
b) accogliere le spiegate domande riconvenzionali e, per l'effetto: b.1) determinare la penale da applicare all'Appaltatore ricorrente in primo grado per il ritardo maturato rispetto al termine previsto per l'esecuzione dei lavori offerto in sede di gara e pattuito nel contratto d'appalto stipulato in data 6/10/2008
_rep. 07/08, da liquidarsi nell'importo complessivo di Euro 97.500100 ovvero in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, commisurata al tempo Intercorso tra la data prevista in contratto e nel verbale di consegna· per l'ultimazione dei lavori (15/11/2008) e la data dei
29/5/2009 in cui è stato comunicato dal appaltatore con CP_1
l'esibita nota acquisita al protocollo n° 1958 l'indisponibilità a completare gli stessi, pari a giorni 195, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, ex art. 1384 c.c., e tenuto conto delle previsioni del
Bando di gara, lex specialis del 16/5/2008, dell'accettazione del
ricorrente sub lettera n) della propria "Istanza di ammissione CP_1 alla gara e connessa dichiarazione" Allegato 1 del 30/6/2008, nonché degli artt. 3 e 5 del richiamato contratto d'appalto intercorso tra le parti e delle conseguenze del ritardo e mancata ultimazione dei lavori. illustrate e documentate come in narrativa della comparsa costitutiva dell'Ente
pag. 2/14 concludente e del presente atto d'appello; b.2) conseguentemente, condannare il ricorrente in primo grado, in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Parte_1 dell'importo di € 67.801,61 pari alla differenza tra i suindicati
[...] crediti dell'Ente (E 97.500,00 per "penale" + e 8.273,58 per carenze esecutive + € 10.000,00 per danni ambientali) ed il credito dell'appaltatore per lavori eseguiti e allibrati (€ 47.971,97), ovvero in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e di equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo;
b.3} accertare e dichiarare il diritto dell'Ente convenuto/ attore in riconvenzionale, attuale appellante, all'incameramento della polizza fideiussoria n° F74-13-23898 emessa il 4/9/2008 dalla Società Italiana Assicurazioni Agenzia di
Siderno e della polizza n° F74-25-131104 emessa il 24/9/2008 dalla stessa Compagnia di assicurazioni per gli importi che saranno accertati e riconosciuti a credito del concludente 3) con vittoria Parte_1 di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per Consorzio Stabile “Infrastrutture Meridionali”: “Respingere
l'istanza di inibitoria formulata dal per evidente Parte_1 difetto dei presupposti normativi;
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ovvero comunque rigettarlo, siccome infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
pag. 3/14 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...] conveniva in giudizio il Controparte_1 Parte_1 per ottenere la condanna al pagamento di euro 32.463,97, credito residuo per il contratto di appalto relativo ai lavori di centro servizi permanenti per la promozione e la commercializzazione del pomodoro di Belmonte>, il 6.10.2008, con svincolo delle Parte_2 garanzie fideiussorie prestate.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione e insistendo nel rigetto delle pretese attoree;
con domanda riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e la determinazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, con condanna del alla somma di euro 67.801,61, somma determinata dalla CP_1 penale di euro 97.500,00, dalle carenze esecutive dell'opera al progetto per euro 8.723,58 e dal risarcimento dei danni ambientali subìti, pari ad euro 10,000,00.
Con ordinanza del 16.7.2012, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in relazione al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso dal Controparte_1 confermavano la giurisdizione del tribunale ordinario.
Il primo giudice, espletata l'istruttoria ed esaminata la documentazione allegata, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e condannava il al pagamento di Pt_1 euro 24.190,39.
In particolare, accertava e dichiarava che:
- il era debitore del per la somma di euro Pt_1 CP_1
47.971,97, per ammissione dell'Ente stesso in comparsa di costituzione e risposta;
pag. 4/14 - il contratto doveva essere risolto per inadempimento dell'appaltatore, secondo quanto emerso dalla c.t.u. e dal riparto dell'onere della prova, disatteso dal , che nulla aveva allegato CP_1 sul punto;
- la penale dovuta dal era pari ad euro 15.508,00; CP_1
- la somma dovuta dal per le difformità dell'opera al CP_1 progetto era pari ad euro 8.273,58;
- non vi era prova degli asseriti danni ambientali.
Nell'intento di rideterminare il dare/avere delle parti, il tribunale statuiva quindi la condanna del al pagamento della somma di Pt_1 euro 24.190,39, ottenuta dalla differenza tra euro 47.971,97 (debito del
, euro 15.508,00 (penale dovuta dal ) ed euro 8.273,53 Pt_1 CP_1
(somma dovuta dal per le difformità dell'opera al progetto). CP_1
2.
Con atto di appello, il ha impugnato la Parte_1 decisione, deducendo che:
a) il primo giudice ha rideterminato la penale in euro 15.508,00 per erronea applicazione dell'art. 117 d.p.r. 554/99, anziché dell'articolo
15 lettera d) del bando di gara, senza tenere conto delle conseguenze in tema di inadempimento dell'appaltatore, dell'interesse dell'Ente alla prestazione e di quanto disposto all'articolo 1339 c.c.;
b) la domanda di risarcimento dei danni ambientali è stata rigettata senza valutare il verbale di sopralluogo e di stima, redatto in data 5.6.2009 dal responsabile dell'U.T.C. Ing. le risultanze Per_2 della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 99 del
23.7.2010 e le risultanze della documentazione prodotta nel verbale di udienza del 6.11.2014;
c) la richiesta del di incameramento delle polizze Pt_1 fideiussorie è stata rigettata nonostante l'accertato inadempimento dell'appaltatore e la conseguente risoluzione del contratto;
pag. 5/14 d) il primo giudice ha errato nella regolamentazione delle spese di lite, integralmente compensate, e nella decisione di porre le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido.
L'appellante ha quindi rassegnato le proprie conclusioni come da intestazione della presente sentenza.
Si è costituito il Controparte_1 eccependo, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello, comunque nel merito infondato;
ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza di prima comparizione delle parti, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.9.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello del contrariamente a quanto Parte_1 eccepito da controparte, è ammissibile.
Con quattro precisi motivi, l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare e ne ha chiesto la riforma, ricostruendo i fatti di causa e prospettandone una diversa interpretazione e qualificazione in diritto.
Tuttavia, nel merito, è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'errata applicazione dell'art. 117 comma 4 d.p.r. 554/99 per la quantificazione della penale, operata dal primo giudice senza tenere conto del bando di gara, dell'inadempimento dell'appaltatore e del relativo interesse della stazione pag. 6/14 appaltante. L'interesse del ad eseguire l'opera Parte_1 appaltata entro il termine pattuito di 30 giorni (art. 3 del contratto d'appalto e verbale di consegna lavori del 16.10.2008), in scadenza il
15.11.2008, è quello espressamente dichiarato nell'art. 15 lettera d) del bando di gara, ossia “prevenire la possibilità che possono verificarsi ritardi tali da non rispettare i tempi previsti nella convenzione stipulata con la
Regione Calabria, nonché gli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale".
Il ragionamento del primo giudice non sarebbe quindi conforme a diritto e inficiato da vizio logico, limitato alla pedissequa previsione percentuale contenuta nell'art. 117 D.P.R. 544/99 senza individuare la prestazione che l'obbligato avrebbe dovuto tenere (realizzazione ultima dell'opera entro il 15.11.2008) e l'incidenza che il ritardo e la mancata realizzazione dell'opera hanno avuto in rapporto all'interesse dell'Ente creditore.
Secondo la tesi difensiva, inoltre, la previsione (anche quantitativa) della penale contenuta nell'art. 15 lettera d) del bando di gara non potrebbe essere disapplicata né assoggettata ad eterointegrazione, poiché mai ritualmente impugnata dall'appaltatore nella competente sede giurisdizionale, trattandosi di provvedimento amministrativo immediatamente lesivo che, sebbene connotato da una valenza generale
(nella specie di disciplina della gara), è privo di natura normativa e perché manca nella lex specialis di gara alcuna convenzione necessitante di integrazione.
Tale prospettazione difensiva non può essere accolta.
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 117 d.p.r.
554/99 (la penale per il ritardato adempimento delle obbligazioni non può complessivamente superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale) per due ragioni.
In primo luogo, l'applicazione della disposizione in esame è prevista proprio dal contratto di appalto oggetto della presente controversia;
le parti, dopo aver stabilito che “per la mancata ultimazione dei lavori di cui trattasi nei termini previsti sarà applicata una penale di
pag. 7/14 euro 500,00 per ogni giorno di ritardo” (articolo 5), hanno poi pattuito che
“per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 117 comma 4, 118, 119 e 122 del D.P.R. n. 554/1999” (articolo 7).
È evidente che il primo giudice non ha disapplicato l'art. 15 lettera d) del bando di gara, che peraltro presenta il medesimo contenuto dell'art. 5 del contratto di appalto (prevede infatti 500 euro per ogni giorno di ritardo, con l'intento di rispettare i tempi previsti nella convenzione stipulata con la Regione Calabria, nonché gli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale), e non l'ha neppure modificata, ma si è limitato ad integrarla con la disciplina richiamata dalle stesse parti nel capitolato d'appalto all'articolo 2 e 7 nell'ambito della risoluzione del rapporto tra i contraenti, in quanto aspetto tecnico del vincolo contrattuale;
del resto, il citato articolo 7 ha precisato le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in ossequio alla previsione del I comma dell'art.117 d.p.r. 554/99.
Sul punto, occorre richiamare la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 7573/2022 che, in merito al rapporto tra bando di gara e capitolato speciale di appalto, ha ribadito la loro autonomia e la loro peculiare funzione nell'economia della procedura evidenziale, il primo fissando le regole di gara e il secondo integrando le disposizioni del bando, di norma con particolare riferimento agli aspetti tecnici, anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale.
Se ne trae il corollario di una gerarchia differenziata all'interno della complessiva documentazione di gara, che – con specifico riguardo alla risoluzione di concreti contrasti interni tra le varie disposizioni della lex specialis – impone di dare la prevalenza alle previsioni del bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare) possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez.
III, 3 marzo 2021, n. 1804; Id., sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; Id., sez.
III, 11 luglio 2013 n. 3735; Id., sez. V, 24 gennaio 2013 n. 439; Id., sez.
V, 17 ottobre 2012 n. 5297; Id., sez. V, 23 giugno 2010 n. 3963).
In secondo luogo, la quantificazione della penale, formalmente ridotta nel rispetto delle norme in materia, risulta comunque nella pag. 8/14 sostanza adeguata all'interesse della stazione appaltante, tenuto conto dei danni concretamente subìti, dell'onere di attivazione dell'Ente (il direttore dei lavori, ai sensi del comma 4 dell'art. 117, riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione e qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto dal comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119) e dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale (Cassazione civile sentenza n.
19492/2023).
Infatti, secondo insegnamento della Suprema Corte, ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice deve valutare l'interesse che il creditore aveva all'adempimento anche con riguardo alle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto
(Cassazione civile sentenza n. 11908/2020).
Applicati tali parametri alla presente controversia ed esaminata la documentazione in atti, risultano ritualmente attivate le procedure di cui all'art. 119 d.p.r. 554/99, attraverso continue riunioni tra appaltante ed appaltatore, con comunicazione del della difficoltà a terminare CP_1
l'opera a causa di sopraggiunte problematiche relazionali tra le parti;
la situazione finale è un ritardo di soli 6 mesi e 15 giorni e una difformità dell'opera al progetto pari ad euro 8.273,58.
Tali elementi circostanziali non palesano un danno grave subìto dalla stazione appaltante, che ha comunque visto soddisfatto il suo interesse (la struttura è solo in minima parte incompleta) e sostenuto una spesa non eccessiva per adeguare l'opera al progetto;
la penale di euro 15.508,00 dovuta dal appare, quindi, del tutto CP_1 proporzionata.
4.
Con il secondo motivo, l'appellante chiede il risarcimento per i danni ambientali, rigettato dal primo giudice senza valutare il verbale di pag. 9/14 sopralluogo e di stima redatto in data 5.6.2009 dal responsabile dell'U.T.C. Ing. le risultanze della determinazione del Per_2
Responsabile dell'Area Tecnica n. 99 del 23.7.2010 e le risultanze della documentazione prodotta nel verbale di udienza del 6.11.2014.
Il motivo è infondato per carenza di prova della domanda, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio di primo grado, non ha riscontrato i materiali descritti nel verbale di sopralluogo del 5.6.2009 e, richiesta all'Ing. la documentazione relativa Per_2 allo spostamento dei rifiuti (fatture, dichiarazioni, determine, formulari identificativi di rifiuto), nulla è stato allegato, con conseguente impossibilità di dimostrate la fondatezza della pretesa e la quantificazione del danno.
A pagina 6 dell'elaborato peritale, si legge “mi accertavo – così come richiestomi nel secondo quesito dal Giudice - della presenza o meno del materiale di rifiuto e verificavo che, alla data del sopralluogo, il materiale di risulta (accumulo di inerti) proveniente dai lavori di costruzione dell'opera edilizia era stato già rimosso dai luoghi di causa […] Chiedevo quindi all'Ing. il motivo per cui non fosse presente sui luoghi di Per_2 causa il materiale di risulta (e deposito di inerti) di cui si faceva cenno nella comparsa di costituzione e risposta. L'ing. dichiarava che era Per_2 stato rimosso – a spese del da una ditta privata […] nelle Pt_1 settimane successive, L'Ing. mi forniva copia di alcuni elaborati Per_2 grafici allegati al progetto esecutivo nonché l'allegato contenente la Scheda tecnica, i tabulati e le verifiche strutturali. Non mi forniva, tuttavia, i formulari e mi comunicava informalmente che i rifiuti (materiali di risulta) erano stati prelevati dalla ditta “F.lli Benedetto”. In considerazione di quanto appreso, chiedevo all'Ing. di fornirmi documentazione Per_2 relativa allo spostamento di tali rifiuti (fatture, dichiarazioni, determine, ecc.) ma non ricevevo nulla a riguardo” (vedi c.t.u. pagina 6 e 7).
Il consulente ha infatti concluso che i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione delle fondazioni e gli altri materiali di scarto
(legno, segatura) non erano presenti in cantiere e, pertanto, non era pag. 10/14 possibile quantificare il costo per il loro smaltimento, né per il ripristino dello stato dei luoghi (vedi elaborato peritale pagina 10).
I documenti richiamati dall'appellante non sono sufficienti per superare tale vuoto probatorio, atteso che:
- dal verbale di sopralluogo e di stima redatto in data 5.6.2009 dal responsabile dell'U.T.C. Ing. risulta soltanto che “il cantiere Per_2 era in stato di abbandono da molto tempo ed era stata segnalata da cittadini e dipendenti dell'Ente la presenza di vegetazione ed animali selvatici, con possibile danno alle persone”; non si ravvisa alcun riferimento ai rifiuti (vedi allegato n. 4 del fascicolo di parte di primo grado del;
Pt_1
- nessun richiamo alla situazione ambientale si rinviene nella determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 99 del 23.7.2010
(vedi allegato n. 3 del fascicolo di parte di primo grado del;
Pt_1
- la documentazione prodotta nel verbale di udienza del
6.11.2014 riguarda lo stato di avanzamento dei lavori;
- non sono presenti altre allegazioni del se non una Pt_1 stima sommaria, priva dei parametri di calcolo utilizzati.
È quindi corretta la decisione del primo giudice di rigettare la domanda di risarcimento dei danni ambientali, carente di prova sia in riferimento all'an che al quantum.
5.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta la decisione del tribunale di rigettare la domanda di incameramento delle polizze fideiussorie, nonostante la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.
Tale doglianza difensiva è infondata.
Il primo giudice, accertata la presenza di un debito del Parte_1 pari ad euro 47.971,00 (ammessa dall'Ente stesso nella
[...] comparsa di costituzione e risposta di primo grado), nel determinare il rapporto dare/avere delle parti, ha ridotto tale somma con i crediti
(penale e difformità dell'opera al progetto) ed è giunto ad euro 24.190,39, residuo ancora da versare al . CP_1
pag. 11/14 Tale condanna del corretta alla luce delle motivazioni in Pt_1 precedenza esposte, non consente, neppure in questa sede,
l'incameramento delle polizze fideiussorie.
6.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'errata regolamentazione delle spese di lite, integralmente compensate, e nella decisione di porre le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido.
Anche tale ultima doglianza difensiva è infondata.
Sulla nozione di reciproca soccombenza e sulla compensazione delle spese di lite, va osservato l'insegnamento della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 32061/2022, secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c.”.
La reciproca soccombenza, quindi, è integrata in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi oppure in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, come accaduto nella fattispecie in esame.
Il primo giudice ha infatti accolto la domanda principale in misura ridotta (su questo punto il è vittorioso e il CP_1 Pt_1 soccombente), ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale articolata in più capi sulla risoluzione del contratto per inadempimento, sulla debenza della penale e della somma spesa per la difformità dell'opera al progetto (su questo punto il è vittorioso e il Pt_1
pag. 12/14 soccombente) ma ha rigettato la domanda di incameramento CP_1 delle polizze fideiussorie e del risarcimento dei danni ambientali, con condanna finale dell' (su quest'ultimo aspetto il è Pt_3 CP_1 vittorioso e il soccombente). Pt_1
Sussistono, quindi, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti, giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese e competenze relative al primo grado di giudizio, come ravvisato dal Tribunale.
7.
Le spese del presente giudizio seguono invece la completa soccombenza dell'ente appellante e vengono liquidate a carico del e in favore del Parte_1 Controparte_1 in euro 5.645,90, oltre accessori di legge (tabelle vigenti,
[...] competenza della Corte di appello, scaglione da euro 52.000 a 260.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate e riduzione fino al 70% per la fase trattazione/istruttoria ex art. 4 parametri forensi).
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, per l'appellante dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 317/2017 emessa dal Tribunale di
[...]
Paola in data 6.4.2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 13/14 - condanna il al pagamento delle spese Parte_1 sostenute da nel presente Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in euro 5.645,90 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 14/14