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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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7 luglio 2017
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Art. 1825. ((Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori)) ((44)) 1. L'orario delle attivita' giornaliere ((degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori)) dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. ((44)) 2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro e' retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unita' di personale, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che hanno carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.
------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unita' di personale, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che hanno carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.
------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Commentario • 1
- 1. Conto correnteAccesso limitatoAntonella Matricardi · https://www.altalex.com/ · 9 novembre 2017 · 0.875113
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Milano, sentenza 15/07/2022, n. 6251Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SESTA civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1411/2019 R.G. promossa da: Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI PI SI e , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. MARCHETTI PI SI ATTORE contro : Parte_2 C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. COCO AB e elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. COCO AB CONVENUTO CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Precisate all'udienza del 22.3.2022 come …Leggi di più...
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- art. 119 TUB·
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- anatocismo·
- conto corrente·
- art. 117 TUB