Articolo 1825 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1825. ((Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori)) ((44)) 1. L'orario delle attivita' giornaliere ((degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori)) dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. ((44)) 2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro e' retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unita' di personale, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che hanno carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.

------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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