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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Proc. N.2218/2024
Verbale di udienza del 18 febbraio 2025.
Il giorno 18 febbraio 2025, innanzi al GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo,
E' presente l'Avv. NUCERA GIOVANNA NADIA , per parte ricorrente, la quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note ,rappresentando che in esito al procedimento n. 3468/2023 questo Tribunale si è già pronunciato sul ricorso proposto dalla SI.ra , riconoscendo l'esistenza del rapporto Parte_1
lavorativo subordinato e, pertanto, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con condanna della parte resistente alle spese e competenze del presente giudizio;
.L'Avv. Mariangela Borgese, per parte resistente, per delega dell'avv.
MSSIMILIANO MINICUCCI e dell'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, si riporta alla memoria e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione .
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. R.G.
2218/2024 all'udienza di discussione del 18 febbraio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanna Nadia Nucera (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Massimiliano CU (C.F.: e dall'Avv. C.F._3
Dario Cosimo Adornato, per procura generale alle liti Repertorio n.37875
Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Fiumicino, in atti Persona_1
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore, assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.08.2024, l'odierna ricorrente adiva il
Tribunale di Palmi, alfine di far dichiarare l'illegittimità di n. n. 18 provvedimenti di reiezione della richiesta di indennità di malattia, rispettivamente identificati ai nn. 6790-868558 del 09.05.2013, 6790-865077 del
18.03.2013, 6790-865076 del 07.02.2013, 6790-877011 del 27.01.2014, 6790-877012 del 19.03.2014, 6790-877013 del 17.04.2014, 6790-893486 del 29.04.2015, 6790-
893485 del 12.03.2015, 6790-908613 del 01.02.2016, 6790-908614 del 01.03.2016,
6790-908615 del 20.04.2016, 6790-919030 del 15.03.2017, 6790-919031 del
10.05.2017, 6790-933233 del 01.02.2018, 6790-919029 del 02.02.2017, 6790-933234 del 08.03.2018, A289287 del 16.01.2019 e A289300 del 23.04.2019 , i quali,
l' , comunicava all'odierno ricorrente Controparte_2
che le domande relative all'indennità di malattia precedentemente accolte, afferenti agli anni di lavoro in agricoltura 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 erano state respinte con la seguente motivazione: “annullate giornate agricole”.
Con successivi provvedimenti, l' comunicava, altresì, l'accertamento di CP_1
un indebito pari ad € 6.141,58 in ragione delle indennità precedentemente percepite. Avverso i citati provvedimenti, in data 19.06.2023 e 17.07.2023 e
19.06.2023, nel rispetto del termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica dei citati provvedimenti di reiezione, la sig.ra presentava ricorso Parte_1
di primo grado dinanzi alla Commissione Provinciale Cassa Integrazione
Salariale Operai Agricoli, sul quale, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni, veniva a formarsi il silenzio diniego.
A sostegno delle proprie pretese eccepiva la nullità dei provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione agricola, nonché dell'indebito per omessa notifica degli atti presupposti. Ribadiva l'effettività del rapporto di lavoro ed eccepiva l'erronea valutazione, nel merito, degli elementi probatori, allegando documentazione a supporto (buste paga e contratto di lavoro, nonché sentenza n.1136/2024 del Tribunale di Palmi). Eccepiva, inoltre, la conseguente nullità del provvedimento di indebito e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Pertanto, concludeva chiedendo di:” - Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso
e a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 alle dipendenze della corrente in Molochio (RC) – Via Parte_2
Pettarello n. 22 (P.Iva: 00723870804) e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto della sig.ra di trattenere le riscosse indennità di malattia nn. 6790- Parte_1
868558 del 09.05.2013, 6790-865077 del 18.03.2013, 6790-865076 del 07.02.2013,
6790-877011 del 27.01.2014, 6790-877012 del 19.03.2014, 6790-877013 del
17.04.2014, 6790-893486 del 29.04.2015, 6790-893485 del 12.03.2015, 6790-908613 del 01.02.2016, 6790-908614 del 01.03.2016, 6790-908615 del 20.04.2016, 6790-
919030 del 15.03.2017, 6790-919031 del 10.05.2017, 6790-933233 del 01.02.2018,
6790-91902902.02.2017, 6790-933234 del 08.03.2018, A289287 del 16.01.2019 e
A289300 del 23.04.2019, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' al Controparte_2
fine di provvedere alla reiscrizione nei relativi elenchi OTD e all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva, stante la nullità del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
In via subordinata, chiedeva prova istruttoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via CP_1
preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'intervenuta decadenza, deducendo, nel merito, rilevava che la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli si riconduceva al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006407/DDL del 30.03.2022, relativo all'azienda , esercente attività agricola. Pertanto, concludeva Parte_2
chiedendo di rigettare il ricorso, perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese. La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso và accolto sulla base delle motivazioni, che, qui di seguito, verranno addotte.
Relativamente all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, formulata da parte resistente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano il principio di diritto in base al quale il privato può chiedere al giudice ordinario la condanna della P.A. ad un “facere”, poiché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”, pertanto, la stessa non trova fondamento.
L'eccezione di decadenza formulata dall' è infondata e, pertanto, la stessa CP_1
non può essere accolta.
Norma di riferimento è l'art. 47, D.P.R. 30.04.1970 n.639, che, dettato per il contenzioso concernente l' e variamente interpretato in passato, CP_1
contempla, nella formulazione attuale, legittimata dalla Consulta e applicabile a questa controversia, un'ipotesi di decadenza sostanziale, ex art.6 D.L.
29/03/1991 n.103, convertito, con modificazioni nella legge 01/06/1991,
n.166), quanto alle prestazioni temporanee della gestione di cui all'art.24, legge
09/03/1989, n.88, nel termine di un anno (ex art.4 D.L.19/09/1992, n.384, convertito, con modificazioni nella legge 14/11/1992, n.438).
Rilevato incidentalmente che la decadenza in parola è dettata a protezione nell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni amministrative concernenti l'erogazione delle spese, gravanti sui bilanci pubblici e che, di conseguenza, essa è sottratta alla disponibilità delle parti, come tale, è rilevabile , anche d'ufficio, ex art. 2969 c.c. (cfr. ex plurimis da ultimo Cassazione n. 12508/2000), va osservato che la richiamata disposizione normativa fissa in un anno il termine per proporre l'azione giudiziaria nei confronti dell' per tutte le prestazioni di carattere non pensionistico, CP_1
erogate, come quella di cui è causa, dalla gestione di cui all'art.24 legge
88/1989.
Tale termine decorre alternativamente:
a) dal giorno successivo alla comunicazione della decisione del ricorso da parte del Comitato provinciale (art.46 legge 88/1989);
b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per la pronunzia di tale decisione (cioè dal 91° giorno della presentazione del ricorso ex art. 46 legge 88/1989);
c) dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati, dalla data di presentazione della richiesta della prestazione, ovverosia dal 301° giorno dalla richiesta di presentazione (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 legge 553 del 1973; 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, ex art. 46, comma 5 legge 88/1989; 90 giorni, per la definizione del ricorso, ex art. 46, comma 6, legge 88/1989).
Dunque, ai fini del conteggio del termine massimo, entro cui deve intervenire, quanto meno, il deposito del ricorso, introduttivo della controversia, all'anno fissato dall'art. 47 D.P.R. 639/1970, devono essere aggiunti, anteponendoli, sia i 10 giorni che l'art. 7, legge 11/08/1973 n.533, assegna all'ente gestore per provvedere all'originaria e necessaria istanza dell'assistibile (dopodichè maturano le condizioni di responsabilità dell'ente stesso e la domanda giudiziale diventa proponibile), sia i 180 giorni che l'art. 443 c.p.c. fissa in generale per il compimento dei procedimenti amministrativi contenziosi prescritti dalle leggi speciali (dopodichè la domanda giudiziale diventa procedibile) e l'art. 46 legge 88/1989, con precisa coincidenza, prevede per il rimedio impugnatorio dinanzi al Comitato provinciale dell' (novanta CP_1
giorni per ricorrere e novanta giorni per la decisione o il formarsi del silenzio rifiuto).
A ben vedere se il ricorso amministrativo è stato presentato , i trecento giorni, ante causam, possono ridursi ( perché l'ente può provvedere sull'istanza amministrativa, prima di 120 giorni, l'assicurato può proporre ricorso al
Comitato provinciale prima della scadenza del termine di 90 giorni concessogli per impugnare e l'organo, così adito, può pronunciarsi in un mese o due), ma, considerata la natura seriale del contenzioso, cui la presente controversia appartiene, appare opportuno prendere in considerazione, in linea generale,, per verificare se la decadenza sia maturata il complessivo periodo massimo che, in toto, è di un anno e trecento giorni dall'originaria istanza amministrativa di disoccupazione.
Nel caso di presentazione del ricorso amministrativo il termine di 120 giorni inizierà a decorrere dalla comunicazione all'interessato del provvedimento espresso o in caso di silenzio dalla scadenza del termine previsto per legge entro il quale l'autorità preposta è tenuta a rispondere.
Pertanto, il ricorso giudiziale, alla luce delle premesse espletate, risulta proposto nei termini di legge.
Passando al merito della questione giova premettere che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, tutte le volte in cui vi sia un disconoscimento del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c..
Più precisamente si è affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1 ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del del
D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. 30 maggio
2018, n. 13677 Cass. Civ. 16 ottobre 2019 n. 26230).
E tale onere probatorio è stato assolto da parte ricorrente.
Lo stesso ha dimostrato compiutamente l'esistenza, il tipo, la durata e le caratteristiche del suo rapporto di lavoro con l' Parte_3
anzitutto con la dettagliata documentazione offerta in giudizio, in particolare, contratto di lavoro, buste paga e allegando la sentenza n. 1136/2024, resa in esito al procedimento n. 3468/2023, relativa agli anni in contestazione, la quale ha statuito, riconoscendo il rapporto di lavoro del SI. alle dipendenze Pt_4
della , per i periodi e le giornate indicate in ricorso, Parte_3
come emerso dalle risultanze probatorie espletate.
E' dunque stato dimostrato in giudizio che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Parte_2
secondo i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Invero, posto che il diritto all'indennità in questione, sussistendo le condizioni legislativamente stabilite per l'acquisizione della qualità di lavoratore agricolo, nasce direttamente dalla legge, anziché dal provvedimento amministrativo d'iscrizione negli appositi elenchi, alla decorrenza del termine di cui s'è detto non è d'ostacolo - non configurandosi come circostanze impeditive della possibilità di far valere il diritto stesso (art. 2935 c.c.) - il diniego della prestazione, opposto dall'istituto assicuratore di fittizietà del rapporto
Alla luce delle prove acquisite e dell'accertata esistenza del rapporto di lavoro fra il ricorrente e l'Azienda questo Tribunale non può che Parte_2 riconoscere il diritto del ricorrente di trattenere le riscosse indennità di malattia nn. . 6790-868558 del 09.05.2013, 6790-865077 del 18.03.2013, 6790-
865076 del 07.02.2013, 6790-877011 del 27.01.2014, 6790-877012 del 19.03.2014,
6790-877013 del 17.04.2014, 6790-893486 del 29.04.2015, 6790-893485 del
12.03.2015, 6790-908613 del 01.02.2016, 6790-908614 del 01.03.2016, 6790-908615 del 20.04.2016, 6790-919030 del 15.03.2017, 6790-919031 del 10.05.2017, 6790-
933233 del 01.02.2018, 6790-919029 del 02.02.2017, 6790-933234 del 08.03.2018,
A289287 del 16.01.2019 e A289300 del 23.04.2019 in quanto accertato il rapporto lavorativo a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018; come da sentenza n. 1136/2024, versata in atti.
Relativamente alla EN , essendo in atti depositata solo istanza di ammissione al gratuito e non anche accettazione dello stesso da parte dell'organo preposto, le spese di lite vengono liquidate come da rito.
Attesa la EN, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite, tendo conto del valore della causa, dell'assenza della fase istruttoria e della riduzione per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, liquidate come in dispositivo, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura tra il ricorrente e l' Pt_3
,per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Controparte_3
2016,2017,2018, come da sentenza n. 1136/2024. Dichiara illegittimi i provvedimenti di reiezione delle richieste di indennità di malattia nn. 6790-868558 del 09.05.2013, 6790-865077 del 18.03.2013, 6790-
865076 del 07.02.2013, 6790-877011 del 27.01.2014, 6790-877012 del 19.03.2014,
6790-877013 del 17.04.2014, 6790-893486 del 29.04.2015, 6790-893485 del
12.03.2015, 6790-908613 del 01.02.2016, 6790-908614 del 01.03.2016, 6790-908615 del 20.04.2016, 6790-919030 del 15.03.2017, 6790-919031 del 10.05.2017, 6790-
933233 del 01.02.2018, 6790-919029 del 02.02.2017, 6790-933234 del 08.03.2018,
A289287 del 16.01.2019 e A289300 del 23.04.2019, con tutte le conseguenze di legge;
-condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in favore della CP_1
ricorrente in € 2.056,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 18.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO
Proc. N.2218/2024
Verbale di udienza del 18 febbraio 2025.
Il giorno 18 febbraio 2025, innanzi al GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo,
E' presente l'Avv. NUCERA GIOVANNA NADIA , per parte ricorrente, la quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note ,rappresentando che in esito al procedimento n. 3468/2023 questo Tribunale si è già pronunciato sul ricorso proposto dalla SI.ra , riconoscendo l'esistenza del rapporto Parte_1
lavorativo subordinato e, pertanto, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con condanna della parte resistente alle spese e competenze del presente giudizio;
.L'Avv. Mariangela Borgese, per parte resistente, per delega dell'avv.
MSSIMILIANO MINICUCCI e dell'Avv. DARIO COSIMO ADORNATO, si riporta alla memoria e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione .
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. R.G.
2218/2024 all'udienza di discussione del 18 febbraio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanna Nadia Nucera (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Massimiliano CU (C.F.: e dall'Avv. C.F._3
Dario Cosimo Adornato, per procura generale alle liti Repertorio n.37875
Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Fiumicino, in atti Persona_1
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore, assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.08.2024, l'odierna ricorrente adiva il
Tribunale di Palmi, alfine di far dichiarare l'illegittimità di n. n. 18 provvedimenti di reiezione della richiesta di indennità di malattia, rispettivamente identificati ai nn. 6790-868558 del 09.05.2013, 6790-865077 del
18.03.2013, 6790-865076 del 07.02.2013, 6790-877011 del 27.01.2014, 6790-877012 del 19.03.2014, 6790-877013 del 17.04.2014, 6790-893486 del 29.04.2015, 6790-
893485 del 12.03.2015, 6790-908613 del 01.02.2016, 6790-908614 del 01.03.2016,
6790-908615 del 20.04.2016, 6790-919030 del 15.03.2017, 6790-919031 del
10.05.2017, 6790-933233 del 01.02.2018, 6790-919029 del 02.02.2017, 6790-933234 del 08.03.2018, A289287 del 16.01.2019 e A289300 del 23.04.2019 , i quali,
l' , comunicava all'odierno ricorrente Controparte_2
che le domande relative all'indennità di malattia precedentemente accolte, afferenti agli anni di lavoro in agricoltura 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 erano state respinte con la seguente motivazione: “annullate giornate agricole”.
Con successivi provvedimenti, l' comunicava, altresì, l'accertamento di CP_1
un indebito pari ad € 6.141,58 in ragione delle indennità precedentemente percepite. Avverso i citati provvedimenti, in data 19.06.2023 e 17.07.2023 e
19.06.2023, nel rispetto del termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica dei citati provvedimenti di reiezione, la sig.ra presentava ricorso Parte_1
di primo grado dinanzi alla Commissione Provinciale Cassa Integrazione
Salariale Operai Agricoli, sul quale, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni, veniva a formarsi il silenzio diniego.
A sostegno delle proprie pretese eccepiva la nullità dei provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione agricola, nonché dell'indebito per omessa notifica degli atti presupposti. Ribadiva l'effettività del rapporto di lavoro ed eccepiva l'erronea valutazione, nel merito, degli elementi probatori, allegando documentazione a supporto (buste paga e contratto di lavoro, nonché sentenza n.1136/2024 del Tribunale di Palmi). Eccepiva, inoltre, la conseguente nullità del provvedimento di indebito e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Pertanto, concludeva chiedendo di:” - Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso
e a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 alle dipendenze della corrente in Molochio (RC) – Via Parte_2
Pettarello n. 22 (P.Iva: 00723870804) e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto della sig.ra di trattenere le riscosse indennità di malattia nn. 6790- Parte_1
868558 del 09.05.2013, 6790-865077 del 18.03.2013, 6790-865076 del 07.02.2013,
6790-877011 del 27.01.2014, 6790-877012 del 19.03.2014, 6790-877013 del
17.04.2014, 6790-893486 del 29.04.2015, 6790-893485 del 12.03.2015, 6790-908613 del 01.02.2016, 6790-908614 del 01.03.2016, 6790-908615 del 20.04.2016, 6790-
919030 del 15.03.2017, 6790-919031 del 10.05.2017, 6790-933233 del 01.02.2018,
6790-91902902.02.2017, 6790-933234 del 08.03.2018, A289287 del 16.01.2019 e
A289300 del 23.04.2019, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' al Controparte_2
fine di provvedere alla reiscrizione nei relativi elenchi OTD e all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva, stante la nullità del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
In via subordinata, chiedeva prova istruttoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via CP_1
preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'intervenuta decadenza, deducendo, nel merito, rilevava che la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli si riconduceva al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006407/DDL del 30.03.2022, relativo all'azienda , esercente attività agricola. Pertanto, concludeva Parte_2
chiedendo di rigettare il ricorso, perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese. La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso và accolto sulla base delle motivazioni, che, qui di seguito, verranno addotte.
Relativamente all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, formulata da parte resistente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano il principio di diritto in base al quale il privato può chiedere al giudice ordinario la condanna della P.A. ad un “facere”, poiché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”, pertanto, la stessa non trova fondamento.
L'eccezione di decadenza formulata dall' è infondata e, pertanto, la stessa CP_1
non può essere accolta.
Norma di riferimento è l'art. 47, D.P.R. 30.04.1970 n.639, che, dettato per il contenzioso concernente l' e variamente interpretato in passato, CP_1
contempla, nella formulazione attuale, legittimata dalla Consulta e applicabile a questa controversia, un'ipotesi di decadenza sostanziale, ex art.6 D.L.
29/03/1991 n.103, convertito, con modificazioni nella legge 01/06/1991,
n.166), quanto alle prestazioni temporanee della gestione di cui all'art.24, legge
09/03/1989, n.88, nel termine di un anno (ex art.4 D.L.19/09/1992, n.384, convertito, con modificazioni nella legge 14/11/1992, n.438).
Rilevato incidentalmente che la decadenza in parola è dettata a protezione nell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni amministrative concernenti l'erogazione delle spese, gravanti sui bilanci pubblici e che, di conseguenza, essa è sottratta alla disponibilità delle parti, come tale, è rilevabile , anche d'ufficio, ex art. 2969 c.c. (cfr. ex plurimis da ultimo Cassazione n. 12508/2000), va osservato che la richiamata disposizione normativa fissa in un anno il termine per proporre l'azione giudiziaria nei confronti dell' per tutte le prestazioni di carattere non pensionistico, CP_1
erogate, come quella di cui è causa, dalla gestione di cui all'art.24 legge
88/1989.
Tale termine decorre alternativamente:
a) dal giorno successivo alla comunicazione della decisione del ricorso da parte del Comitato provinciale (art.46 legge 88/1989);
b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per la pronunzia di tale decisione (cioè dal 91° giorno della presentazione del ricorso ex art. 46 legge 88/1989);
c) dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati, dalla data di presentazione della richiesta della prestazione, ovverosia dal 301° giorno dalla richiesta di presentazione (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 legge 553 del 1973; 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, ex art. 46, comma 5 legge 88/1989; 90 giorni, per la definizione del ricorso, ex art. 46, comma 6, legge 88/1989).
Dunque, ai fini del conteggio del termine massimo, entro cui deve intervenire, quanto meno, il deposito del ricorso, introduttivo della controversia, all'anno fissato dall'art. 47 D.P.R. 639/1970, devono essere aggiunti, anteponendoli, sia i 10 giorni che l'art. 7, legge 11/08/1973 n.533, assegna all'ente gestore per provvedere all'originaria e necessaria istanza dell'assistibile (dopodichè maturano le condizioni di responsabilità dell'ente stesso e la domanda giudiziale diventa proponibile), sia i 180 giorni che l'art. 443 c.p.c. fissa in generale per il compimento dei procedimenti amministrativi contenziosi prescritti dalle leggi speciali (dopodichè la domanda giudiziale diventa procedibile) e l'art. 46 legge 88/1989, con precisa coincidenza, prevede per il rimedio impugnatorio dinanzi al Comitato provinciale dell' (novanta CP_1
giorni per ricorrere e novanta giorni per la decisione o il formarsi del silenzio rifiuto).
A ben vedere se il ricorso amministrativo è stato presentato , i trecento giorni, ante causam, possono ridursi ( perché l'ente può provvedere sull'istanza amministrativa, prima di 120 giorni, l'assicurato può proporre ricorso al
Comitato provinciale prima della scadenza del termine di 90 giorni concessogli per impugnare e l'organo, così adito, può pronunciarsi in un mese o due), ma, considerata la natura seriale del contenzioso, cui la presente controversia appartiene, appare opportuno prendere in considerazione, in linea generale,, per verificare se la decadenza sia maturata il complessivo periodo massimo che, in toto, è di un anno e trecento giorni dall'originaria istanza amministrativa di disoccupazione.
Nel caso di presentazione del ricorso amministrativo il termine di 120 giorni inizierà a decorrere dalla comunicazione all'interessato del provvedimento espresso o in caso di silenzio dalla scadenza del termine previsto per legge entro il quale l'autorità preposta è tenuta a rispondere.
Pertanto, il ricorso giudiziale, alla luce delle premesse espletate, risulta proposto nei termini di legge.
Passando al merito della questione giova premettere che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, tutte le volte in cui vi sia un disconoscimento del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c..
Più precisamente si è affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1 ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del del
D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. 30 maggio
2018, n. 13677 Cass. Civ. 16 ottobre 2019 n. 26230).
E tale onere probatorio è stato assolto da parte ricorrente.
Lo stesso ha dimostrato compiutamente l'esistenza, il tipo, la durata e le caratteristiche del suo rapporto di lavoro con l' Parte_3
anzitutto con la dettagliata documentazione offerta in giudizio, in particolare, contratto di lavoro, buste paga e allegando la sentenza n. 1136/2024, resa in esito al procedimento n. 3468/2023, relativa agli anni in contestazione, la quale ha statuito, riconoscendo il rapporto di lavoro del SI. alle dipendenze Pt_4
della , per i periodi e le giornate indicate in ricorso, Parte_3
come emerso dalle risultanze probatorie espletate.
E' dunque stato dimostrato in giudizio che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Parte_2
secondo i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Invero, posto che il diritto all'indennità in questione, sussistendo le condizioni legislativamente stabilite per l'acquisizione della qualità di lavoratore agricolo, nasce direttamente dalla legge, anziché dal provvedimento amministrativo d'iscrizione negli appositi elenchi, alla decorrenza del termine di cui s'è detto non è d'ostacolo - non configurandosi come circostanze impeditive della possibilità di far valere il diritto stesso (art. 2935 c.c.) - il diniego della prestazione, opposto dall'istituto assicuratore di fittizietà del rapporto
Alla luce delle prove acquisite e dell'accertata esistenza del rapporto di lavoro fra il ricorrente e l'Azienda questo Tribunale non può che Parte_2 riconoscere il diritto del ricorrente di trattenere le riscosse indennità di malattia nn. . 6790-868558 del 09.05.2013, 6790-865077 del 18.03.2013, 6790-
865076 del 07.02.2013, 6790-877011 del 27.01.2014, 6790-877012 del 19.03.2014,
6790-877013 del 17.04.2014, 6790-893486 del 29.04.2015, 6790-893485 del
12.03.2015, 6790-908613 del 01.02.2016, 6790-908614 del 01.03.2016, 6790-908615 del 20.04.2016, 6790-919030 del 15.03.2017, 6790-919031 del 10.05.2017, 6790-
933233 del 01.02.2018, 6790-919029 del 02.02.2017, 6790-933234 del 08.03.2018,
A289287 del 16.01.2019 e A289300 del 23.04.2019 in quanto accertato il rapporto lavorativo a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018; come da sentenza n. 1136/2024, versata in atti.
Relativamente alla EN , essendo in atti depositata solo istanza di ammissione al gratuito e non anche accettazione dello stesso da parte dell'organo preposto, le spese di lite vengono liquidate come da rito.
Attesa la EN, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite, tendo conto del valore della causa, dell'assenza della fase istruttoria e della riduzione per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, liquidate come in dispositivo, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura tra il ricorrente e l' Pt_3
,per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Controparte_3
2016,2017,2018, come da sentenza n. 1136/2024. Dichiara illegittimi i provvedimenti di reiezione delle richieste di indennità di malattia nn. 6790-868558 del 09.05.2013, 6790-865077 del 18.03.2013, 6790-
865076 del 07.02.2013, 6790-877011 del 27.01.2014, 6790-877012 del 19.03.2014,
6790-877013 del 17.04.2014, 6790-893486 del 29.04.2015, 6790-893485 del
12.03.2015, 6790-908613 del 01.02.2016, 6790-908614 del 01.03.2016, 6790-908615 del 20.04.2016, 6790-919030 del 15.03.2017, 6790-919031 del 10.05.2017, 6790-
933233 del 01.02.2018, 6790-919029 del 02.02.2017, 6790-933234 del 08.03.2018,
A289287 del 16.01.2019 e A289300 del 23.04.2019, con tutte le conseguenze di legge;
-condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in favore della CP_1
ricorrente in € 2.056,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 18.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo