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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2390/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2390/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di , elettivamente C.F._2 Persona_1 domiciliate in Milano, via Degli Ottoboni n. 16, presso lo studio dell'avv. Pietro Nigro, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Ilaria Beriotto;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Controparte_1 C.F._3
Podgora n. 13, presso lo studio dell'avv. Nice Bini, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mutuo pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per e Pt_1 Parte_2
“Voglia l'ILL.MA CORTE D'APPELLO adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così statuire:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che in data 28 settembre 2018 il Sig. ha corrisposto Persona_1 all'Avv. l'importo di €.20.000,00= tramite assegno bancario a titolo di mutuo ex Controparte_1
art. 1813 c.c. e, stante la mancata spontanea restituzione di tale somma da parte del mutuatario al mutuante, condannare l'Avv. all'immediata restituzione in favore delle Sig.re Controparte_1
e quali eredi del defunto padre Sig. Pt_1 Parte_2 Persona_1 dell'importo pari ad €.20.000,00=, o di quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio o fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.c.) dal dovuto al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, avendo il Sig. integralmente saldato il compenso professionale dovuto all'odierno Per_1
convenuto, accertare e dichiarare il diritto delle Sig.re e alla Pt_1 Parte_2 corresponsione dell'importo di €.20.000,00= ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Avv. al pagamento della Controparte_1 somma di €.20.000,00=, o di quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio o fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.c.) dal dovuto al saldo effettivo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento sia della domanda spiegata in via principale che di quella in via subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificata locupletazione dell'Avv. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. per i motivi sin qui illustrati Controparte_1
e, per l'effetto, condannarlo a corrispondere alle Sig.re e a titolo di Pt_1 Parte_2 indennizzo la somma di €.20.000,00=, o quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare pagina 2 di 12 all'esito del giudizio o fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.c.) dal dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c. del 23 maggio 2022;
IN OGNI CASO:
- condannare l'odierno appellato a rifondere alle Sig.re e le Parte_1 Parte_2 spese e competenze professionali del primo grado di giudizio liquidate in €.4.000,00= oltre accessori e dalle stesse già corrisposte in data 19.07.2023 nella misura complessiva di €.4.784,00=;
- condannare l'odierno appellato a rifondere alle Sig.re e le Parte_1 Parte_2 spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- dichiarare inammissibile, o comunque rigettare integralmente, l'appello proposto dalle sigg.re e avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Milano Parte_1 Parte_2
5944/2023 pubblicata il 4.7.2023;
- condannare le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio, delle quali si chiede la liquidazione secondo i valori medi di cui alla tabella 12 allegata al
D.M. 55/2014, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5499/2023 pubblicata in data 3.7.2023, il Tribunale di Milano così decideva:
“1. Rigetta le domande attoree;
pagina 3 di 12
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. CP_1
che liquida nella somma di euro 4.000,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
2. Il giudizio di primo grado veniva avviato dalle eredi di (quale Persona_2
genitore paterno delle odierne appellanti) nei confronti di (di Controparte_1
professione Avvocato), onde ottenere la restituzione di euro 20.000,00, quale somma mutuata a quest'ultimo e mai restituita, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3. Tale somma di denaro - secondo la prospettazione attorea – era stata consegnata mediante assegno bancario n. 3761564705-02 datato 28.09.2018 e, a garanzia della puntuale restituzione, il convenuto aveva consegnato, al medesimo altro Per_1
assegno bancario avente n. 7212081102-05 e di pari importo, ma privo di data e di firma, così che non poteva essere incassato.
4. In via subordinata, per le stesse ragioni, l'attore proponeva azione ex art. 2033 c.c., onde ottenere la ripetizione di un pagamento non dovuto – assumendo, in particolare, che tale somma di denaro non potesse essere imputata a saldo dei compensi professionali per le attività svolte, in quanto già in precedenza corrisposti - e, in via di ulteriore subordine,
l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
5. , costituendosi in primo grado, deduceva che: Controparte_1
- in realtà, tale assegno era stato consegnato dal de cuius quale pagamento delle prestazioni professionali rese in suo favore, tanto che – alla ricezione ed incasso dello stesso – il medesimo convenuto aveva emesso fattura n. 28 in data 1.10.2018;
- l'ulteriore assegno (privo di firma e di data) era stato consegnato al cliente, non a garanzia della restituzione di somme mai mutuate, ma – su insistenza del – Per_1
affinché le spese legali, relative ai giudizi nei quali sarebbe risultato vittorioso, gli fossero direttamente versate.
6. Il Tribunale di Milano, con la sentenza qui impugnata, riteneva che:
- gli attori avessero provato la datio del danaro, ma non anche il titolo;
pagina 4 di 12 - inoltre, che il convenuto aveva documentato l'esistenza del rapporto professionale con il de cuius (avendo prodotto diversi atti processuali a sua firma e i successivi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria); nonché l'emissione, nel tempo, di diverse fatture di pagamento di acconti e che, peraltro, neppure gli attori avevano contestato l'esistenza di tale rapporto professionale;
- in tale contesto, l'assegno consegnato dall'avvocato al de cuius (peraltro, privo di data e di firma) non valeva, per ciò solo, quale promessa di pagamento;
- quanto all'azione proposta in via subordinata ex art. 2033 c.c., il primo giudice riteneva non provata l'inesistenza della causa debendi e, in particolare, che “il defunto padre avesse già corrisposto il saldo delle prestazioni professionali rese dall'avv. o che tale CP_1
saldo non fosse dovuto”;
- quanto all'azione ex art. 2041 c.c., si rilevava il difetto prova degli elementi costitutivi della fattispecie.
7. e , in detta qualità, hanno proposto appello, avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 5499/2023, della quale chiedono l'integrale riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Sull'errata ricostruzione dei fatti e sulla carenza dell'impianto probatorio avversario”;
II^ motivo: “Sull'insussistenza del mutuo”;
III^ motivo: “Sull'insussistenza dell'indebito oggettivo”;
IV^ motivo: “Sull'insussistenza dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.”.
8. si è costituito in appello e ha concluso per la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
9. Alla prima udienza, celebrata in data 24 gennaio 2024, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e la causa veniva rinviata all'udienza del 9 aprile 2025 per la rimessione al collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio svoltasi in pari data.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere il
Tribunale erroneamente valutato i fatti allegati e dimostrati all'esito del giudizio.
Il primo motivo può essere esaminato unitamente agli altri motivi di appello, in quanto logicamente connessi e fondati, essenzialmente, sugli stessi fatti.
In particolare, con il secondo motivo la sentenza di primo grado viene impugnata laddove ha ritenuto non provata la conclusione di un contratto di mutuo fra tali parti.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia comunque ritenuto indebito il pagamento di detta somma di denaro (= euro 20.000,00).
Infine, con il quarto motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della pronuncia laddove non ha valutato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.
In particolare, gli appellanti – a fondamento delle censure proposte - prospettano che:
- non abbia adeguatamente dimostrato la ragione per cui, contestualmente Controparte_1
alla consegna dell'assegno bancario di euro 20.000,00, da parte del defunto
[...]
, avesse consegnato, a sua volta, un altro assegno (privo di data e di Persona_2
sottoscrizione), ritenendo non plausibile la spiegazione dal medesimo offerta e cioè che tale assegno fosse stato consegnato, su richiesta dello stesso a garanzia della Per_1
rifusione delle spese legali, laddove vittorioso nei giudizi in corso;
- la fattura n. 28 del 1° ottobre 2018 è stata resa nota solo nel giudizio di primo grado e non vi
è prova che fosse stata registrata;
- la stessa fa riferimento a taluni contenziosi giudiziali, alcuni, peraltro, già definiti da diversi anni e rispetto ai quali, tra l'anno 2015 e l'anno 2017, il defunto aveva già corrisposto acconti per complessivi euro 19.040,13;
- in ogni caso, anche accedendo alla prospettazione dell'odierno appellato e, dunque, imputando la somma di euro 20.000 al pagamento delle prestazioni professionali, il defunto risultava aveva corrisposto complessivi euro 39.040,13 - quale Persona_2
somma che risultava maggiore di quella indicata come dovuta, dal medesimo Avv. pagina 6 di 12 , con la sua comunicazione del 18 febbraio 2020, ove quantificava i compensi in CP_1
complessivi euro 35.111,80.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per i seguenti principali motivi.
I.A. Quanto all'azione di adempimento contrattuale e, in particolare, alla richiesta di adempimento del contratto di mutuo concluso in forma orale fra il defunto e Persona_2 CP_1
la Corte ritiene che non risultino adeguatamente provati gli elementi costitutivi della
[...]
fattispecie azionata.
Così come correttamente evidenziato dal Tribunale, in adesione ai principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che chieda la restituzione di somme consegnate a titolo di mutuo è onerata dall'allegazione e prova, non solo della consegna delle somme di denaro, ma anche del titolo dal quale derivi l'obbligo restitutorio, tale che la sola prova della dazione non è, di per sé, sufficiente a fondare la richiesta di restituzione (potendo la stessa essere avvenuta per le ragioni più varie), laddove l'accipiens ne contesti la causa giustificativa.
Di conseguenza, la contestazione del convenuto – che, pur riconoscendo la consegna delle somme di denaro, ne deduca una diversa ragione – è valutabile in termini di mera difesa e non già quale eccezione in senso proprio, tale che non vale ad invertire l'onere della prova in precedenza delineato.
Infine, la valutazione degli elementi costitutivi deve essere effettuata sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, anche avvalendosi di presunzioni.
Ciò premesso, si osserva come – nel caso in decisione – sia pacifica la datio di euro 20.000,00, a mezzo assegno, da parte di all'avv. , avendo, invece, quest'ultimo Persona_2 CP_1
contestato il titolo dedotto in giudizio e, in particolare, l'avvenuta conclusione del contratto di mutuo e, dunque, il suo obbligo restitutorio.
Il compendio probatorio già indicato non consente di ritenere provato il dedotto contratto di mutuo.
Invero, i rilievi svolti dall'appellante non consentono di incrinare la motivazione assunta dal
Tribunale di Milano nella parte in cui ha evidenziato che – così come allegato e documentato in primo grado – il defunto si era avvalso dell'attività professionale resa Persona_2 dall'avv. , della quale era stata offerta ampia documentazione nel corso del giudizio CP_1
pagina 7 di 12 (tanto in relazione all'attività svolta, quanto in relazione alle pronunce dell'Autorità Giudiziaria, di primo e/o di secondo grado ovvero della Corte di Cassazione 1), così come riassuntivamente elencata dall'avv. con pec 18 febbraio 2020 (doc. n. 4 appellanti).2 CP_1
Inoltre, il convenuto ha documentato le varie fatture emesse nel corso del tempo, allorquando riceveva “acconti” da parte del proprio assistito, documenti che, oltre a confermare l'esistenza del detto rapporto professionale, danno altresì evidenza del fatto – (di per sé, del tutto usuale) – che,
periodicamente, il cliente pagasse taluni acconti e, a fronte di ciò, venisse emessa fattura con la specifica imputazione dei compensi (così, ad es., docc. nn. 1, 3, 7, 8, 15, 27, 32, 33 fasc.
Accossano).
L'ulteriore circostanza, dedotta dalle appellanti, che talune fatture siano state emesse a distanza di tempo dall'esecuzione della prestazione, di per sé, non è elemento sintomatico dell'insussistenza delle prestazioni rese, tenuto conto dell'ampia documentazione prodotta dal professionista e considerato che – salvo che in relazione all'ultima fattura, la n. 28/2020 – le altre venivano saldate da parte del cliente (come ammesso dalle stesse appellanti) e, dunque, si trattava di somme dovute, ancora a distanza di tempo.
Quindi, valutato il contesto di riferimento e la documentata esistenza di detto rapporto professionale fra il defunto e l'odierno appellato – rapporto che si è sviluppato per molti Per_1
anni e che ha riguardato lo svolgimento di diverse attività professionali – in difetto di altri e diversi elementi di prova, appare non plausibile la prospettazione delle appellanti e, dunque, la conclusione di detto contratto di “mutuo” fra tali parti e la funzione di “garanzia” del titolo consegnato dall'Avv. al defunto . CP_1 Persona_2
Rispetto a tale dedotto rapporto contrattuale non risultano dimostrate le circostanze che avrebbero giustificato la dazione di somme a “mutuo”, dal cliente al professionista, risultando – invece – ampiamente allegata e documentata, da parte dell'appellato, l'esistenza di detto rapporto professionale, le prestazioni rese, il pagamento di tali acconti e l'imputazione dei pagamenti ai compensi professionali dovuti. 2 Con tale comunicazione, il professionista chiariva, alle eredi, di avere svolto attività giudiziale e stragiudiziale, dall'anno 2014 in avanti e che talune posizioni erano, a tale momento, ancora pendenti;
pagina 8 di 12 Quindi, tenuto conto di quanto sopra e in difetto di altri elementi di segno contrario, non appare impossibile, se pure davvero inconsueto che, come sostenuto da parte appellata, l'assegno (privo di data e di firma – doc. n. 2 appellanti) sia stato consegnato a , su richiesta di Persona_2 quest'ultimo, a garanzia del versamento diretto, in suo favore, delle spese legali relative ai giudizi che l'avessero visto vittorioso.
La peculiarità della richiesta avrebbe indotto l'appellato – secondo la sua stessa prospettazione – ad assecondare il proprio cliente, lasciando, peraltro, appositamente “in bianco” detto assegno ossia non apponendovi né la data, né la propria sottoscrizione.
Pertanto, pur tenuto conto della singolarità della fattispecie concreta e della circostanza, dedotta da parte delle appellanti, che la fattura n. 28/2020 relativa alla ricezione di euro 20.000,00 è stata prodotta senza la prova della registrazione contabile da parte del professionista – la valutazione complessiva del compendio probatorio già evidenziato non consente che il rigetto dell'appello e la conferma, sul punto, della sentenza impugnata.
I.B. Quanto all'ulteriore doglianza, con la quale le appellanti deducono che – anche ad accedere alla tesi di controparte e, quindi, ad imputare detta somma di denaro al pagamento di compensi professionali – il defunto padre avrebbe indebitamente corrisposto maggiori somme rispetto a quelle dovute, ex art. 2033 c.c., la Corte ritiene che la stessa non sia fondata.
Invero, così come correttamente osservato dal Tribunale di Milano (pg. 7 sentenza) colui che agisce per la ripetizione dell'indebito deve allegare e provare l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) dell'obbligazione, perché mai venuta ad esistenza o perché venuta meno a seguito di nullità, annullamento, rescissione o inefficacia (es. per condizione risolutiva espressa) del vincolo contrattuale.
Quindi, l'insistenza della causa debendi è elemento costitutivo della domanda, così come l'avvenuto pagamento e il collegamento causale tra tali elementi, e l'onere della prova è a carico di parte attrice.
Orbene, nel caso in esame, le odierne appellanti non risultano avere adeguatamente dimostrato la natura indebita dei pagamenti eseguiti e la stessa misura dell'indebito, atteso che – così come rilevato dal Tribunale a pg. 7 della sentenza – non appare dimostrato “[…] che il defunto padre
pagina 9 di 12 avesse già corrisposto il saldo per le prestazioni professionali rese dall'avv. o che tale CP_1
saldo non fosse dovuto”.
Invero, a fronte della documentata esistenza di detto rapporto professionale e dell'attività volta
(giudiziale o stragiudiziale), nonché delle fatture emesse per i pagamenti degli acconti, parte appellante non risulta avere adeguatamente allegato la ragione per cui detti pagamenti non siano dovuti, in tutto o in parte, e per quali ragioni.
Non risulta, inoltre, allegata la ragione per cui la determinazione dei compensi sarebbe “arbitraria”
e in che termini.
Si segnala, infine, come non siano state sollevate contestazioni di sorta in ordine al regolare svolgimento del mandato professionale da parte dell'odierno appellato.
Di conseguenza, in mancanza di altre o diverse allegazioni, non risultando provata l'inesistenza della causa debendi, l'appello è da respingere.
I.C. Infine, in ordine al quarto motivo, con il quale parte appellante si duole del rigetto dell'azione proposta ex art. 2041 c.c., per non avere il Tribunale ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione (dallo stesso indicati, a pg. 20, nell'impoverimento di un soggetto, nella correlazione fra il pregiudizio e l'arricchimento e nella mancanza di giusta causa), la Corte ritiene che lo stesso sia parimenti non fondato.
Si premette che l'azione ex art. 2041 c.c. è stata dichiarata ammissibile dal Tribunale di Milano
(art. 2042 c.c.), con statuizione che non è stata oggetto di appello incidentale e che, pertanto, è
passata in giudicato.
Nel merito, si osserva che il dedotto arricchimento non risulta privo di “giusta causa”, tenuto conto di tutte le circostanze in precedenza indicate e della carente dimostrazione della natura ingiustificata di detto spostamento patrimoniale, alla luce del rapporto professionale intercorso fra le parti, della documentazione prodotta in giudizio da parte appellata e, quindi, dell'adeguata dimostrazione del titolo sottostante.
I.D. Le valutazioni sopra esposte portano al rigetto dell'appello e alla conferma della statuizione impugnata.
pagina 10 di 12 D'altronde, le richieste di prove reiterate in appello (i.e. l'ordine di esibizione del registro Iva anno 2018 e delle liquidazioni periodiche Iva) non paiono astrattamente idonee a offrire ulteriori elementi a sostegno delle prospettazioni delle appellanti.
In particolare, così come esplicitato dall'appellato (pg. 8 e 9 comparsa appello), “l'avvocato non possiede il registro IVA” e “le liquidazioni Periodiche IVA relative all'anno 2018, […] sicuramente non consentirebbero di verificare, come vorrebbero le appellanti, se la fattura 28
/2018 sia stata regolarmente emessa nel 2018 oppure sia di formazione successiva a tale anno cfr. appello pg. 25), posto che, come è altrettanto noto, la liquidazione periodica dell'iva riporta
l'importo dovuto all'erario, pari alla differenza tra l'IVA incassata e l'IVA pagata e detraibile”.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicati i parametri minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate, del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente profusa, che esclude, in appello, la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e , quali eredi di Parte_1 Parte_2
, nei confronti di e, per l'effetto, conferma la Persona_2 Controparte_1
sentenza n. 5499/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 3 luglio 2023;
- condanna e , quali eredi di , in Parte_1 Parte_2 Persona_2
solido fra loro, alla rifusione, in favore di , delle ulteriori spese del Controparte_1
grado, che liquida in euro 1.700,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 11 di 12 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. docc. nn. 4 e ss. fasc. ; CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2390/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di , elettivamente C.F._2 Persona_1 domiciliate in Milano, via Degli Ottoboni n. 16, presso lo studio dell'avv. Pietro Nigro, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Ilaria Beriotto;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Controparte_1 C.F._3
Podgora n. 13, presso lo studio dell'avv. Nice Bini, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mutuo pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per e Pt_1 Parte_2
“Voglia l'ILL.MA CORTE D'APPELLO adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così statuire:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che in data 28 settembre 2018 il Sig. ha corrisposto Persona_1 all'Avv. l'importo di €.20.000,00= tramite assegno bancario a titolo di mutuo ex Controparte_1
art. 1813 c.c. e, stante la mancata spontanea restituzione di tale somma da parte del mutuatario al mutuante, condannare l'Avv. all'immediata restituzione in favore delle Sig.re Controparte_1
e quali eredi del defunto padre Sig. Pt_1 Parte_2 Persona_1 dell'importo pari ad €.20.000,00=, o di quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio o fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.c.) dal dovuto al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, avendo il Sig. integralmente saldato il compenso professionale dovuto all'odierno Per_1
convenuto, accertare e dichiarare il diritto delle Sig.re e alla Pt_1 Parte_2 corresponsione dell'importo di €.20.000,00= ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Avv. al pagamento della Controparte_1 somma di €.20.000,00=, o di quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio o fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.c.) dal dovuto al saldo effettivo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento sia della domanda spiegata in via principale che di quella in via subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificata locupletazione dell'Avv. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. per i motivi sin qui illustrati Controparte_1
e, per l'effetto, condannarlo a corrispondere alle Sig.re e a titolo di Pt_1 Parte_2 indennizzo la somma di €.20.000,00=, o quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare pagina 2 di 12 all'esito del giudizio o fosse ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, comma IV, c.c.) dal dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c. del 23 maggio 2022;
IN OGNI CASO:
- condannare l'odierno appellato a rifondere alle Sig.re e le Parte_1 Parte_2 spese e competenze professionali del primo grado di giudizio liquidate in €.4.000,00= oltre accessori e dalle stesse già corrisposte in data 19.07.2023 nella misura complessiva di €.4.784,00=;
- condannare l'odierno appellato a rifondere alle Sig.re e le Parte_1 Parte_2 spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- dichiarare inammissibile, o comunque rigettare integralmente, l'appello proposto dalle sigg.re e avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Milano Parte_1 Parte_2
5944/2023 pubblicata il 4.7.2023;
- condannare le appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio, delle quali si chiede la liquidazione secondo i valori medi di cui alla tabella 12 allegata al
D.M. 55/2014, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5499/2023 pubblicata in data 3.7.2023, il Tribunale di Milano così decideva:
“1. Rigetta le domande attoree;
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2. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. CP_1
che liquida nella somma di euro 4.000,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
2. Il giudizio di primo grado veniva avviato dalle eredi di (quale Persona_2
genitore paterno delle odierne appellanti) nei confronti di (di Controparte_1
professione Avvocato), onde ottenere la restituzione di euro 20.000,00, quale somma mutuata a quest'ultimo e mai restituita, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3. Tale somma di denaro - secondo la prospettazione attorea – era stata consegnata mediante assegno bancario n. 3761564705-02 datato 28.09.2018 e, a garanzia della puntuale restituzione, il convenuto aveva consegnato, al medesimo altro Per_1
assegno bancario avente n. 7212081102-05 e di pari importo, ma privo di data e di firma, così che non poteva essere incassato.
4. In via subordinata, per le stesse ragioni, l'attore proponeva azione ex art. 2033 c.c., onde ottenere la ripetizione di un pagamento non dovuto – assumendo, in particolare, che tale somma di denaro non potesse essere imputata a saldo dei compensi professionali per le attività svolte, in quanto già in precedenza corrisposti - e, in via di ulteriore subordine,
l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
5. , costituendosi in primo grado, deduceva che: Controparte_1
- in realtà, tale assegno era stato consegnato dal de cuius quale pagamento delle prestazioni professionali rese in suo favore, tanto che – alla ricezione ed incasso dello stesso – il medesimo convenuto aveva emesso fattura n. 28 in data 1.10.2018;
- l'ulteriore assegno (privo di firma e di data) era stato consegnato al cliente, non a garanzia della restituzione di somme mai mutuate, ma – su insistenza del – Per_1
affinché le spese legali, relative ai giudizi nei quali sarebbe risultato vittorioso, gli fossero direttamente versate.
6. Il Tribunale di Milano, con la sentenza qui impugnata, riteneva che:
- gli attori avessero provato la datio del danaro, ma non anche il titolo;
pagina 4 di 12 - inoltre, che il convenuto aveva documentato l'esistenza del rapporto professionale con il de cuius (avendo prodotto diversi atti processuali a sua firma e i successivi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria); nonché l'emissione, nel tempo, di diverse fatture di pagamento di acconti e che, peraltro, neppure gli attori avevano contestato l'esistenza di tale rapporto professionale;
- in tale contesto, l'assegno consegnato dall'avvocato al de cuius (peraltro, privo di data e di firma) non valeva, per ciò solo, quale promessa di pagamento;
- quanto all'azione proposta in via subordinata ex art. 2033 c.c., il primo giudice riteneva non provata l'inesistenza della causa debendi e, in particolare, che “il defunto padre avesse già corrisposto il saldo delle prestazioni professionali rese dall'avv. o che tale CP_1
saldo non fosse dovuto”;
- quanto all'azione ex art. 2041 c.c., si rilevava il difetto prova degli elementi costitutivi della fattispecie.
7. e , in detta qualità, hanno proposto appello, avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 5499/2023, della quale chiedono l'integrale riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Sull'errata ricostruzione dei fatti e sulla carenza dell'impianto probatorio avversario”;
II^ motivo: “Sull'insussistenza del mutuo”;
III^ motivo: “Sull'insussistenza dell'indebito oggettivo”;
IV^ motivo: “Sull'insussistenza dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.”.
8. si è costituito in appello e ha concluso per la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
9. Alla prima udienza, celebrata in data 24 gennaio 2024, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e la causa veniva rinviata all'udienza del 9 aprile 2025 per la rimessione al collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio svoltasi in pari data.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere il
Tribunale erroneamente valutato i fatti allegati e dimostrati all'esito del giudizio.
Il primo motivo può essere esaminato unitamente agli altri motivi di appello, in quanto logicamente connessi e fondati, essenzialmente, sugli stessi fatti.
In particolare, con il secondo motivo la sentenza di primo grado viene impugnata laddove ha ritenuto non provata la conclusione di un contratto di mutuo fra tali parti.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia comunque ritenuto indebito il pagamento di detta somma di denaro (= euro 20.000,00).
Infine, con il quarto motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della pronuncia laddove non ha valutato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.
In particolare, gli appellanti – a fondamento delle censure proposte - prospettano che:
- non abbia adeguatamente dimostrato la ragione per cui, contestualmente Controparte_1
alla consegna dell'assegno bancario di euro 20.000,00, da parte del defunto
[...]
, avesse consegnato, a sua volta, un altro assegno (privo di data e di Persona_2
sottoscrizione), ritenendo non plausibile la spiegazione dal medesimo offerta e cioè che tale assegno fosse stato consegnato, su richiesta dello stesso a garanzia della Per_1
rifusione delle spese legali, laddove vittorioso nei giudizi in corso;
- la fattura n. 28 del 1° ottobre 2018 è stata resa nota solo nel giudizio di primo grado e non vi
è prova che fosse stata registrata;
- la stessa fa riferimento a taluni contenziosi giudiziali, alcuni, peraltro, già definiti da diversi anni e rispetto ai quali, tra l'anno 2015 e l'anno 2017, il defunto aveva già corrisposto acconti per complessivi euro 19.040,13;
- in ogni caso, anche accedendo alla prospettazione dell'odierno appellato e, dunque, imputando la somma di euro 20.000 al pagamento delle prestazioni professionali, il defunto risultava aveva corrisposto complessivi euro 39.040,13 - quale Persona_2
somma che risultava maggiore di quella indicata come dovuta, dal medesimo Avv. pagina 6 di 12 , con la sua comunicazione del 18 febbraio 2020, ove quantificava i compensi in CP_1
complessivi euro 35.111,80.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per i seguenti principali motivi.
I.A. Quanto all'azione di adempimento contrattuale e, in particolare, alla richiesta di adempimento del contratto di mutuo concluso in forma orale fra il defunto e Persona_2 CP_1
la Corte ritiene che non risultino adeguatamente provati gli elementi costitutivi della
[...]
fattispecie azionata.
Così come correttamente evidenziato dal Tribunale, in adesione ai principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che chieda la restituzione di somme consegnate a titolo di mutuo è onerata dall'allegazione e prova, non solo della consegna delle somme di denaro, ma anche del titolo dal quale derivi l'obbligo restitutorio, tale che la sola prova della dazione non è, di per sé, sufficiente a fondare la richiesta di restituzione (potendo la stessa essere avvenuta per le ragioni più varie), laddove l'accipiens ne contesti la causa giustificativa.
Di conseguenza, la contestazione del convenuto – che, pur riconoscendo la consegna delle somme di denaro, ne deduca una diversa ragione – è valutabile in termini di mera difesa e non già quale eccezione in senso proprio, tale che non vale ad invertire l'onere della prova in precedenza delineato.
Infine, la valutazione degli elementi costitutivi deve essere effettuata sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, anche avvalendosi di presunzioni.
Ciò premesso, si osserva come – nel caso in decisione – sia pacifica la datio di euro 20.000,00, a mezzo assegno, da parte di all'avv. , avendo, invece, quest'ultimo Persona_2 CP_1
contestato il titolo dedotto in giudizio e, in particolare, l'avvenuta conclusione del contratto di mutuo e, dunque, il suo obbligo restitutorio.
Il compendio probatorio già indicato non consente di ritenere provato il dedotto contratto di mutuo.
Invero, i rilievi svolti dall'appellante non consentono di incrinare la motivazione assunta dal
Tribunale di Milano nella parte in cui ha evidenziato che – così come allegato e documentato in primo grado – il defunto si era avvalso dell'attività professionale resa Persona_2 dall'avv. , della quale era stata offerta ampia documentazione nel corso del giudizio CP_1
pagina 7 di 12 (tanto in relazione all'attività svolta, quanto in relazione alle pronunce dell'Autorità Giudiziaria, di primo e/o di secondo grado ovvero della Corte di Cassazione 1), così come riassuntivamente elencata dall'avv. con pec 18 febbraio 2020 (doc. n. 4 appellanti).2 CP_1
Inoltre, il convenuto ha documentato le varie fatture emesse nel corso del tempo, allorquando riceveva “acconti” da parte del proprio assistito, documenti che, oltre a confermare l'esistenza del detto rapporto professionale, danno altresì evidenza del fatto – (di per sé, del tutto usuale) – che,
periodicamente, il cliente pagasse taluni acconti e, a fronte di ciò, venisse emessa fattura con la specifica imputazione dei compensi (così, ad es., docc. nn. 1, 3, 7, 8, 15, 27, 32, 33 fasc.
Accossano).
L'ulteriore circostanza, dedotta dalle appellanti, che talune fatture siano state emesse a distanza di tempo dall'esecuzione della prestazione, di per sé, non è elemento sintomatico dell'insussistenza delle prestazioni rese, tenuto conto dell'ampia documentazione prodotta dal professionista e considerato che – salvo che in relazione all'ultima fattura, la n. 28/2020 – le altre venivano saldate da parte del cliente (come ammesso dalle stesse appellanti) e, dunque, si trattava di somme dovute, ancora a distanza di tempo.
Quindi, valutato il contesto di riferimento e la documentata esistenza di detto rapporto professionale fra il defunto e l'odierno appellato – rapporto che si è sviluppato per molti Per_1
anni e che ha riguardato lo svolgimento di diverse attività professionali – in difetto di altri e diversi elementi di prova, appare non plausibile la prospettazione delle appellanti e, dunque, la conclusione di detto contratto di “mutuo” fra tali parti e la funzione di “garanzia” del titolo consegnato dall'Avv. al defunto . CP_1 Persona_2
Rispetto a tale dedotto rapporto contrattuale non risultano dimostrate le circostanze che avrebbero giustificato la dazione di somme a “mutuo”, dal cliente al professionista, risultando – invece – ampiamente allegata e documentata, da parte dell'appellato, l'esistenza di detto rapporto professionale, le prestazioni rese, il pagamento di tali acconti e l'imputazione dei pagamenti ai compensi professionali dovuti. 2 Con tale comunicazione, il professionista chiariva, alle eredi, di avere svolto attività giudiziale e stragiudiziale, dall'anno 2014 in avanti e che talune posizioni erano, a tale momento, ancora pendenti;
pagina 8 di 12 Quindi, tenuto conto di quanto sopra e in difetto di altri elementi di segno contrario, non appare impossibile, se pure davvero inconsueto che, come sostenuto da parte appellata, l'assegno (privo di data e di firma – doc. n. 2 appellanti) sia stato consegnato a , su richiesta di Persona_2 quest'ultimo, a garanzia del versamento diretto, in suo favore, delle spese legali relative ai giudizi che l'avessero visto vittorioso.
La peculiarità della richiesta avrebbe indotto l'appellato – secondo la sua stessa prospettazione – ad assecondare il proprio cliente, lasciando, peraltro, appositamente “in bianco” detto assegno ossia non apponendovi né la data, né la propria sottoscrizione.
Pertanto, pur tenuto conto della singolarità della fattispecie concreta e della circostanza, dedotta da parte delle appellanti, che la fattura n. 28/2020 relativa alla ricezione di euro 20.000,00 è stata prodotta senza la prova della registrazione contabile da parte del professionista – la valutazione complessiva del compendio probatorio già evidenziato non consente che il rigetto dell'appello e la conferma, sul punto, della sentenza impugnata.
I.B. Quanto all'ulteriore doglianza, con la quale le appellanti deducono che – anche ad accedere alla tesi di controparte e, quindi, ad imputare detta somma di denaro al pagamento di compensi professionali – il defunto padre avrebbe indebitamente corrisposto maggiori somme rispetto a quelle dovute, ex art. 2033 c.c., la Corte ritiene che la stessa non sia fondata.
Invero, così come correttamente osservato dal Tribunale di Milano (pg. 7 sentenza) colui che agisce per la ripetizione dell'indebito deve allegare e provare l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) dell'obbligazione, perché mai venuta ad esistenza o perché venuta meno a seguito di nullità, annullamento, rescissione o inefficacia (es. per condizione risolutiva espressa) del vincolo contrattuale.
Quindi, l'insistenza della causa debendi è elemento costitutivo della domanda, così come l'avvenuto pagamento e il collegamento causale tra tali elementi, e l'onere della prova è a carico di parte attrice.
Orbene, nel caso in esame, le odierne appellanti non risultano avere adeguatamente dimostrato la natura indebita dei pagamenti eseguiti e la stessa misura dell'indebito, atteso che – così come rilevato dal Tribunale a pg. 7 della sentenza – non appare dimostrato “[…] che il defunto padre
pagina 9 di 12 avesse già corrisposto il saldo per le prestazioni professionali rese dall'avv. o che tale CP_1
saldo non fosse dovuto”.
Invero, a fronte della documentata esistenza di detto rapporto professionale e dell'attività volta
(giudiziale o stragiudiziale), nonché delle fatture emesse per i pagamenti degli acconti, parte appellante non risulta avere adeguatamente allegato la ragione per cui detti pagamenti non siano dovuti, in tutto o in parte, e per quali ragioni.
Non risulta, inoltre, allegata la ragione per cui la determinazione dei compensi sarebbe “arbitraria”
e in che termini.
Si segnala, infine, come non siano state sollevate contestazioni di sorta in ordine al regolare svolgimento del mandato professionale da parte dell'odierno appellato.
Di conseguenza, in mancanza di altre o diverse allegazioni, non risultando provata l'inesistenza della causa debendi, l'appello è da respingere.
I.C. Infine, in ordine al quarto motivo, con il quale parte appellante si duole del rigetto dell'azione proposta ex art. 2041 c.c., per non avere il Tribunale ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione (dallo stesso indicati, a pg. 20, nell'impoverimento di un soggetto, nella correlazione fra il pregiudizio e l'arricchimento e nella mancanza di giusta causa), la Corte ritiene che lo stesso sia parimenti non fondato.
Si premette che l'azione ex art. 2041 c.c. è stata dichiarata ammissibile dal Tribunale di Milano
(art. 2042 c.c.), con statuizione che non è stata oggetto di appello incidentale e che, pertanto, è
passata in giudicato.
Nel merito, si osserva che il dedotto arricchimento non risulta privo di “giusta causa”, tenuto conto di tutte le circostanze in precedenza indicate e della carente dimostrazione della natura ingiustificata di detto spostamento patrimoniale, alla luce del rapporto professionale intercorso fra le parti, della documentazione prodotta in giudizio da parte appellata e, quindi, dell'adeguata dimostrazione del titolo sottostante.
I.D. Le valutazioni sopra esposte portano al rigetto dell'appello e alla conferma della statuizione impugnata.
pagina 10 di 12 D'altronde, le richieste di prove reiterate in appello (i.e. l'ordine di esibizione del registro Iva anno 2018 e delle liquidazioni periodiche Iva) non paiono astrattamente idonee a offrire ulteriori elementi a sostegno delle prospettazioni delle appellanti.
In particolare, così come esplicitato dall'appellato (pg. 8 e 9 comparsa appello), “l'avvocato non possiede il registro IVA” e “le liquidazioni Periodiche IVA relative all'anno 2018, […] sicuramente non consentirebbero di verificare, come vorrebbero le appellanti, se la fattura 28
/2018 sia stata regolarmente emessa nel 2018 oppure sia di formazione successiva a tale anno cfr. appello pg. 25), posto che, come è altrettanto noto, la liquidazione periodica dell'iva riporta
l'importo dovuto all'erario, pari alla differenza tra l'IVA incassata e l'IVA pagata e detraibile”.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicati i parametri minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate, del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente profusa, che esclude, in appello, la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e , quali eredi di Parte_1 Parte_2
, nei confronti di e, per l'effetto, conferma la Persona_2 Controparte_1
sentenza n. 5499/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 3 luglio 2023;
- condanna e , quali eredi di , in Parte_1 Parte_2 Persona_2
solido fra loro, alla rifusione, in favore di , delle ulteriori spese del Controparte_1
grado, che liquida in euro 1.700,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 11 di 12 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. docc. nn. 4 e ss. fasc. ; CP_1