Articolo 4 della Legge 13 marzo 1980, n. 70
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 marzo 1980
Art. 4.
Le indennita' di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.
Esse sono altresi' autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso.
I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.
Entrata in vigore il 21 marzo 1980
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