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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4/2021 R.G. promossa da
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'Avv. VINCENZO CAPO che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE FARACI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
, in persona Controparte_2 del Prefetto pro tempore, (c.f. , rappresentata e difesa per legge P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, (c.f. , presso i C.F._1 cui uffici, in via dei Mille is.221, é ope legis domiciliata appellati,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17 settembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 gennaio 2021 l' ha riassunto innanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Messina il giudizio di appello (già incardinato davanti al Tribunale
Ordinario di Patti, dichiaratosi territorialmente incompetente con sentenza n.587/2020) e proposto appello avverso la sentenza n. 149/2014 emessa in data 26.10.2014 dal Giudice di
Pace di Naso nella causa n. 60/2014 R.G.
L'appellante ha esposto: - che la Prefettura di in data 28.11.2013 riceveva una nota della Delegazione CP_2
Sicilia a firma del Delegato Regionale con la quale CP_3 Persona_1 si informava la predetta Amministrazione, nonché la locale Questura e la Polizia
Stradale di che sul territorio dei Comuni di Capo d'Orlando e Naso era CP_2 stata indetta, per i giorni 30 Novembre e 1 Dicembre 2013, una competizione automobilistica denominata “1° Agatirso Loop Show”, allegando all'uopo una nota della della sede di Roma;
Controparte_4
- che dal contenuto di tale corrispondenza si evinceva che la manifestazione in argomento “non risultava essere inserita nel Calendario Sportivo Nazionale 2013 e pertanto non era stato acquisito il preventivo parere espresso dalla Federazione
Sportiva Nazionale ACI – CSAI che garantisce la conformità dei regolamenti tecnico-sportivi”;
- che, inoltre, si affermava, che la competizione in oggetto “si colloca al di fuori di ogni controllo ufficiale in ordine all'idoneità ed alla sicurezza dei percorsi di gara”;
- che, di conseguenza, la Prefettura di trasmetteva copia della missiva agli CP_2
Organi di Polizia e ai Sindaci dei Comuni interessati, invitando questi ultimi, in mancanza di specifica richiesta di autorizzazione da parte degli organizzatori, rimasti peraltro sconosciuti, a rendere edotti agli stessi che la gara non si sarebbe dovuta disputare per le ragion indicate dalla della sede di Controparte_4
Roma;
- che il Giudice di Pace di Naso con la sentenza n. 149/14 depositata il 29/10/2014 nel giudizio n. 60/2014 R.G., accogliendo parzialmente la domanda dell' , che aveva convenuto la Parte_2 CP_2
e l' condannava quest'ultimo a pagare in
[...] Parte_1 CP_4 favore dell'attrice, che aveva annullato la manifestazione dalla stessa indetta per il
30.11-12.1.2013, la somma di € 3.100,00 oltre interessi, nonché le spese di causa in favore del difensore antistatario;
- che il Giudice di Pace, in particolare, poneva a fondamento della decisione l'illegittimità della segnalazione inviata dall' quale Federazione CP_4
Automobilistica Nazionale riconosciuta dal agli Enti locali tra cui la CP_5
, che poi avrebbe determinato il provvedimento prefettizio del 29.11.013 CP_2 con il quale la invitava l'organizzatore, tramite i Sindaci dei CP_2 CP_2
Comuni di Capo d'Orlando e di Naso, a non disputare la gara;
- che la sentenza del Giudice di Pace era erronea: 1) per violazione dell'art.37 del codice di procedura civile, sussistendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
2) per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sul punto relativo alla natura di atto interno o presupposto del parere dell'ACI e sulla conseguente posizione della appellata;
CP_2
3) per violazione dell'art. 9 Codice della Strada e degli artt. 67 e seguenti del
TULPS nella parte il Giudice di pace stabiliva che si trattava di una gara non agonistica e che non era applicabile il Codice della Strada ma il T.U.L.P.S.;
4) per il non corretto esame delle risultanze istruttorie e la conseguente necessità di ammettere le prove testimoniali richieste dalle parti;
5) per errata valutazione degli elementi di prova circa il quantum debeatur, violazione degli articoli 1227, 2043, 2056, 2697 del codice civile.
Si costituivano in giudizio la e l' Controparte_2 Controparte_6
, chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Deve essere, in via preliminare, disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata circa la violazione dell'art. 342 c.p.c. È sufficiente, al riguardo, ricordare che non occorrono nella proposizione del giudizio di impugnazione formule sacramentali, ma che, piuttosto,
l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, posto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Orbene, l'atto di appello proposto soddisfa i superiori requisiti, da esso evincendosi con sufficiente chiarezza le parti del provvedimento impugnato e le ragioni poste a fondamento del diverso intendimento della parte rispetto a quello manifestato dal Giudice di primo grado, di talché l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere respinta. L'eccezione sollevata dall'Associazione sportiva in ordine alla ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello è stata implicitamente superata dall'ordinanza del 14 settembre 2022, con la quale il precedente Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Andando ad analizzare il contenuto dell'appello, con il primo motivo l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale di Patti, prima di dichiararsi incompetente in favore del
Tribunale di Messina, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Ritiene piuttosto che la presente controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, venendo in rilievo un atto adottato da una Federazione Sportiva Nazionale
(ACI) e da un organo dello Stato (Prefettura), entrambi operanti per la tutela di interessi pubblici.
L'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere riesaminata in questa sede, dal momento che sulla stessa si è già pronunciato in sede di appello il Tribunale di Patti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “qualora il giudice del merito pronunzi sulla propria giurisdizione affermandola e, contemporaneamente, declini la propria competenza, la parte che accetti la pronunzia di incompetenza, ma non anche la decisione sulla giurisdizione, deve, se vuole mettere in discussione l'affermata giurisdizione, appellare tale pronuncia dinanzi al giudice superiore o proporre autonomo regolamento di giurisdizione (se ammissibile), rimanendo altrimenti la questione di giurisdizione preclusa dal giudicato, qualificabile come interno a seguito della translatio iudicii conseguente alla riassunzione della causa davanti al giudice competente” (Cass., Sez. un., 21 dicembre 2018,
n. 33210).
Con il secondo motivo l censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha CP_4 escluso la responsabilità della , ritenendo l' unica responsabile per i danni CP_2 CP_4
Contr asseritamente subiti dall'associazione. Sostiene al contrario che il parere dell è un atto meramente interno al procedimento e dunque privo di efficacia lesiva. Rimarca, dunque, che nessuna responsabilità potesse essere accertata in capo all' in Parte_1 quanto non vi era alcun nesso tra il parere della Federazione Sportiva e la decisione dell'associazione di annullare la manifestazione. CP_1
Con il terzo motivo rileva che erroneamente il Giudice di Pace ha escluso il carattere agonistico della manifestazione.
Con il quarto motivo lamenta che il giudice non ha ammesso la prova testimoniale impedendo così di accertare la natura sportiva dell'evento.
Il secondo, il terzo motivo ed il quarto motivo di appello vanno trattati congiuntamente, dal momento che l'esame della questione in ordine all'efficacia lesiva del parere adottato Contr dall' non può prescindere dalla valutazione sul carattere agonistico o meno della manifestazione.
Sul punto si osserva che, come correttamente osservato dall' , l'art. Parte_1
68, comma 2, T.U.L.P.S. prevede che “Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali”.
Trova, dunque, applicazione l'art. 9 C.d.S., ai sensi del quale “Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali;
dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero allegando il Controparte_7 preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza
[…]”.
La norma prevede, dunque, che, quando viene organizzata una competizione motoristica, è necessario acquisire il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture ed il preventivo parere del C.O.N.I. A sua volta la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 809/2013, - il cui contenuto può essere conosciuto in quanto la stessa è stata prodotta in primo grado dall'Associazione appellata – prevede che l'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
La circolare precisa poi che “la disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica. Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante:
“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.
Inoltre prevede che “è necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette
Federazioni sportive nazionali. Ciò anche la fine di verificare il “carattere sportivo” delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza”.
Ne deriva che la partecipazione della federazione sportiva (che per le competizioni motoristiche si identifica con l' e dell'autorità di pubblica Parte_1 sicurezza è prevista solo per le competizioni sportive.
In tal caso l'ente competente deve acquisire il parere dell anche Parte_1 per accertare il carattere sportivo della competizione.
Nella vicenda in esame l' una volta avuta notizia della Parte_1 manifestazione indetta dall'associazione ha inviato in data 25 novembre 2013 una CP_1 nota, tra gli altri, alla Prefettura di ed ai Sindaci dei Comuni interessati, CP_2 evidenziando che l'evento aveva una struttura tipica del rally ovvero di una tipologia di gara agonistica per la quale è richiesto il parere dell'A.C.I. Ha quindi chiesto all'autorità amministrativa di vietare lo svolgimento della competizione.
Successivamente in data 29 novembre 2013 l' ha dato parere negativo allo CP_4 svolgimento della gara e la Prefettura di con nota prot. n. 1000/2013 F/AREA III, CP_2
Contr preso atto della mancata acquisizione dell' a garanzia della conformità ai regolamenti tecnico-sportivi, ha opposto il proprio divieto allo svolgimento della gara.
Occorre allora comprendere se la manifestazione indetta dall' Controparte_1 fosse effettivamente da annoverare tra le competizioni sportive.
[...]
Tale interrogativo merita una risposta negativa.
La Circolare del Minsitero dell'Infrastrutture e dei Trasporti n. 809/2013 chiarisce che, per gara debba intendersi una “competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica”, precisando che non vi rientrano le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.
Nel caso in esame, per comprendere la natura agonistica o meno della manifestazione organizzata dall'associazione, è indispensabile analizzare il regolamento di gara.
Il regolamento prevede che la manifestazione si sarebbe dovuta svolgere sul percorso
“Naso -SS116 – Capo d'Orlando – SP147 San Gregorio – Villa Bagnoli – Scafa Alta –
Piano S.Cono – Cresta” della lunghezza di 35 km, con una prova cronometrata di 2,400
Km da ripetersi 4 volte.
Inoltre, all'art. 6, stabilisce che “lo svolgimento della manifestazione dovrà prevedere spostamenti predefiniti su tratti di strada aperti al normale traffico veicolare ed un tratto chiuso al traffico, in quest'ultimo potranno effettuarsi i rilevamenti cronometrici, mentre nei tratti aperti al traffico dovranno essere assegnati dei tempi di percorrenza tali da indurre i partecipanti a mantenere una media oraria inferiore ai 30 km orari. […] Come riportato a seguire all'art. 9 nei tratti aperti al traffico tutti gli equipaggi dovranno scrupolosamente rispettare le norme del C.d.S. facendosi carico di ogni eventuale trasgressione delle quali l'organizzatore declina ogni responsabilità.
Il successivo art. 10 stabilisce che “il rilevamento dei tempi avrà esclusivamente a titolo indicativo senza alcuna validità ai fini di classifica. Pertanto sarà consentito redigere esclusivamente una lista tempi secondo l'ordine numerico di partenza. I tempi rilevati saranno comunicati solo ed esclusivamente al fine di consentire ad ogni partecipante di poter effettuare gli opportuni confronti prestazionali nelle diverse prove effettuate. Il rilevamento dei tempi gioverà anche al controllo della media ottenuta da ogni singolo partecipante nella percorrenza del percorso in modo da mantenerla in linea con le vigenti leggi”. Ai sensi dell'art. 16 poi “ogni partecipante che completerà il ciclo di prove riceverà un riconoscimento (uguale per tutti), mentre una commissione di valutazione composta dagli stessi addetti alla sicurezza potrà assegnare speciali riconoscimento a coloro i quali si saranno distinti per stile, classe, abilità di guida e comunque per meriti speciali”.
Le caratteristiche della manifestazione, così come individuate nel regolamento, consentono di escludere che la stessa potesse avere carattere agonistico.
Le particolari condizioni imposte dalla direzione escludono che nella fattispecie si fosse al cospetto di una competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui era prevista la determinazione di una classifica.
L'attività oggetto della manifestazione non prevedeva una sfida tra i partecipanti per il conseguimento di un determinato risultato in termini di primato o di classifica.
Lo svolgimento della manifestazione prevedeva, infatti, la percorrenza di tratti di strada aperti al traffico veicolare ed un tratto chiuso al traffico;
nei tratti di strada aperti al traffico era necessario mantenere una media oraria inferiore ai 30 km orari;
era previsto il rigoroso rispetto delle regole del codice della strada;
inoltre il tratto chiuso al traffico doveva essere realizzato, prevedendo la presenza di barriere morbide per massimizzare la sicurezza ed allo scopo di limitare la velocità e contemporaneamente aumentare la spettacolarità.
Si tratta di caratteristiche che dimostrano che la finalità della manifestazione non era quella di mettere in atto una competizione tra i partecipanti per determinare un vincitore, ma era quella di favorire la più ampia visibilità alle autovetture “di ogni gruppo e classe” (art. 5) e l'aspetto più propriamente spettacolare a scapito delle performances.
Tale conclusione trova un riscontro nel fatto, estremamente rilevante, che il rilevamento dei tempi avrebbe avuto una valenza meramente indicativa “senza alcuna validità ai fini di classifica”. Piuttosto la rilevazione dei tempi, peraltro limitata ai soli tratti chiusi al traffico, aveva la finalità di consentire ai partecipanti di effettuare un confronto nelle diverse prove e di garantire un controllo della media ottenuta da ogni singolo partecipante “in modo da mantenerla in linea con le vigenti leggi”.
Si delinea, dunque, un quadro istruttorio dal quale può certamente escludersi qualsivoglia carattere competitivo, tanto più che l'organizzazione aveva previsto un riconoscimento per tutti partecipanti e dunque a prescindere dal raggiungimento di un traguardo specifico.
A considerazioni diverse non può giungersi in ragione dello speciale riconoscimento previsto per i partecipanti che si sarebbero distinti per stile, classe, abilità di guida e/o comunque per meriti speciali. Si tratta infatti pur sempre di un mero “riconoscimento”, peraltro facoltativo, che commissione composta dagli addetti alla sicurezza avrebbe potuto assegnare sulla base di parametri estremamente soggettivi al fine di premiare abilità particolari che, per la loro spettacolarità, avrebbero dato risalto al carattere ludico-ricreativo della manifestazione.
Infine non sembra decisiva la circostanza che l'associazione avrebbe predisposto la polizza di assicurazione prevista dall'art. 124 D.Lgs. n. 209/2005. La copertura assicurativa assicurata dal certificato di adesione annuale con ACSI non è di per sé determinante per affermare la natura sportiva della competizione, non ravvisandosi impedimenti all'utilizzo della polizza anche per manifestazioni di natura non agonistica per coprire i danni causati a persone, cose o animali.
È poi necessario chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dall' Parte_1
(cfr. pag. 16 dell'atto di appello), il carattere sportivo della manifestazione non è
[...] oggetto di riserva assoluta in favore della federazione sportiva nazionale.
La legge indubbiamente riconosce alla Federazione la titolarità del potere di accertare il carattere sportivo dell'evento, ma da ciò non può trarsi la conseguenza che tale qualificazione, una volta individuata dalla federazione, resti estranea al sindacato giurisdizionale.
In primo luogo la normativa attribuisce alla federazione un ruolo all'interno del procedimento amministrativo, assegnandole il potere di esprimere un parere sulla natura sportiva della manifestazione ovvero di un atto avente finalità meramente consultiva su una questione tecnica.
In secondo luogo una eventuale riserva assoluta in capo alla Federazione in ordine alla natura sportiva di una manifestazione si porrebbe in insanabile contrasto con il diritto di difesa e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, dal momento che l'interessato non avrebbe possibilità di ottenere un sindacato giurisdizionale di un atto dal quale possono derivare conseguenze sia sui requisiti richiesti per l'esercizio di un'attività sia sul piano sanzionatorio (cfr. ad esempio art. 9, commi 8 e 9 C.d.S.).
L' si duole poi della mancata ammissione della prova testimoniale Parte_1 articolata in primo grado, sostenendo che il teste indicato, avrebbe Persona_1 potuto fornire una rappresentazione della tipologia di gara organizzata dall'associazione in modo da escluderne il carattere ludico o di parata.
Si tratta di una censura che non può trovare accoglimento, dal momento che l' con la CP_4 comparsa di costituzione depositata in primo grado, si è espressamente opposta all'ammissione delle prove orali chieste dall'associazione (interrogatorio formale del
Segretario dell e prova testimoniale). CP_4
L' ha chiaramente chiesto di “non ammettere le istanze avversarie Parte_1 di interrogatorio formale del Segretario dell e la prova testimoniale articolata CP_4 sulle circostanze da 1 a 7 dell'atto di citazione, trattandosi per lo più di circostanza provabili documentalmente, o irrilevanti e inconducenti ai fini di causa, o ancor non ammissibili perché riguardanti giudizi e non fatti circostanziati”.
Solo in caso di loro ammissione l ha chiesto di essere ammessa a prova diretta e CP_4 contraria sulle medesime circostanze con il teste Persona_1
In ordine alla censura sul mancato accoglimento della prova con il teste , la Per_1 posizione di è all'evidenza contraddittoria, in quanto si duole del Parte_1 mancato accoglimento di una prova della quale in primo grado ha chiesto la non ammissione, rilevandone l'inconducenza e l'irrilevanza ai fini di causa e comunque l'inammissibilità.
Peraltro l' in primo grado ha chiesto l'ammissione della prova con il teste CP_4 Per_1 solo in caso di ammissione della prova richiesta dall' , sicché non può Controparte_1 in questa sede vantare alcun diritto all'assunzione della prova che la stessa ha subordinato all'ammissione di una prova non ammessa in primo grado.
A ciò si aggiunga che la tipologia di prova oggetto della manifestazione (mini ronde) e le informazioni trasmesse mediante social network non sono decisive per attribuire all'evento carattere sportivo, dal momento che assumono prevalente rilevanza le particolari prescrizioni (che, come visto sopra, contraddicono il carattere sportivo) imposte dal regolamento sulle concrete modalità di svolgimento dell'evento.
Al contempo va dichiarata l'inammissibilità dell'estratto del calendario gare per la Sicilia
(allegato n. 2 del fascicolo del giudizio di appello), trattandosi di documentazione depositata per la prima volta nel giudizio di appello, in violazione dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c.
Una volta acclarata la natura non sportiva dell'evento organizzato dall'Associazione appellata, occorre esaminare la doglianza con la quale l' lamenta Parte_1 che il Giudice di Pace avrebbe condannato solo la stessa al risarcimento del danno.
Sostiene che il Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato rispetto alla domanda di condanna in solido della nonostante l'espressa richiesta Controparte_2 dell'associazione nell'atto di citazione. Contr Sul punto rileva che il parere dell' quale organo interno del è atto interno a CP_5 precedimento e dunque privo di efficacia lesiva, considerando peraltro che l'invito non disputare la gara è stato emesso dalla Prefettura di CP_2
Il rilievo è fondato nei termini che seguono.
Come si è visto in precedenza, l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, deve acquisire il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali anche la fine di verificare il “carattere sportivo” delle competizioni stesse.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Prefettura di non vi è alcun dato CP_2 normativo che attribuisce natura vincolate al parere della Piuttosto la CP_4
Contr
, una volta acquisito il parere dell' avrebbe potuto discostarsi dallo stesso, CP_2 escludendo la natura sportiva dell'evento.
Nel procedimento concluso con il provvedimento della Prefettura di avente ad CP_2 oggetto il divieto allo svolgimento della manifestazione sportiva, deve ritenersi sussistente, Contr dunque, una responsabilità solidale dell' quale organo che ha emesso un parere non vincolante, e della . Controparte_2
Contr Sebbene il parere dell non fosse giuridicamente vincolante, la ha recepito CP_2 integralmente il suo contenuto negativo, limitandosi a prenderne atto senza alcuna autonoma valutazione istruttoria o motivazione aggiuntiva. In tal modo, il parere ha assunto un'efficacia determinante nel procedimento, influenzando direttamente l'esito Contr finale. L' avendo contribuito in modo sostanziale alla formazione del provvedimento lesivo, deve pertanto ritenersi corresponsabile, in via solidale, degli effetti pregiudizievoli derivanti dal divieto comunicato all'associazione sportiva organizzatrice.
In parziale riforma della sentenza impugnata, va pertanto, affermata la responsabilità solidale di e della . Parte_1 Controparte_2
Riguardo al quinto motivo di appello, va osservato che l' ha Parte_1 eccepito il concorso causale dell' nella determinazione del danno. Ritiene che CP_1 la cancellazione dell'intera manifestazione è imputabile esclusivamente all'associazione attrice, dal momento che il Prefetto ha vietato esclusivamente lo svolgimento della gara e non anche della manifestazione ludica o della parata di vetture.
Lamenta poi la violazione dell'onere della prova rispetto al danno, dal momento che non vi
è alcuna dimostrazione che l'associazione avrebbe tentato di richiedere il rimborso del premio assicurativo corrisposto per l'organizzazione dell'evento poi non disputato.
Parimenti afferma che non vi fosse prova che l'associazione avesse rimborsato il costo delle tessere agli iscritti.
Si tratta di rilievi inammissibili in quanto proposti per la prima volta in sede di appello.
Nel giudizio di primo grado, infatti, l' non ha formulato alcuna Parte_1 eccezione in ordine a tali aspetti, sicché il relativo di motivo di appello si palesa inammissibile in quanto tardivo. Contr Quanto, infine, al contributo di € 3.000,00 (versato dai Comuni all' , l CP_1 rileva che il Giudice di Pace avrebbe dovuto limitare la propria statuizione sull'an debeatur, condizionando la condanna alla restituzione di tale contributo.
Il rilievo non merita accoglimento, in quanto – come correttamente evidenziato dal Giudice di Prime cure – il danno subito dall non può essere compensato con il CP_1 contributo versato dai Comuni all'associazione, trattandosi di una somma che comunque l'associazione è tenuta a rimborsare agli enti erogatori.
In ordine al capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, va rilevato che non è stato formulato alcun motivo di opposizione se non tardivamente unitamente al deposito della memoria conclusiva del 7 febbraio 2025.
Tenuto conto della fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall CP_1
l' e la vanno condannate al pagamento in Parte_1 Controparte_2 solido delle spese in favore di . Controparte_6
La , in ragione dell'accoglimento del motivo di appello riguardante Controparte_2
l'omessa condanna in solido di quest'ultima, va condannata al pagamento di metà delle spese del presente giudizio di appello, con compensazione della restante quota.
Le spese vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto della modesta entità dell'attività svolta e con esclusione della fase istruttoria alla luce della natura documentale della causa.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 149/2014 del Giudice di Pace di Naso, condanna l' e la al pagamento in solido in favore di Parte_1 Controparte_2
della somma di € 3.100,00, Controparte_6 oltre interessi;
condanna l' e la al pagamento in solido in Parte_1 Controparte_2 favore di delle spese del Controparte_6 giudizio di appello, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese del giudizio di appello in ragione della metà nei confronti di
[...]
e condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 [...]
della restante metà, liquidata in € 49,00 per spese ed in € 426,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 24 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza