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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8128/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , in proprio domiciliato come in att Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: liquidazione compensi
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: con ricorso ritualmente depositato ex art 281 decies cpc e art. 14 d.lgs. 150/2011, l'avv. Parte_1 in proprio ex art. 86 c.p.c. ha chiesto la condanna di al pagamento del saldo del Controparte_1 compenso professionale maturato per l'assistenza e la difesa legale di fiducia svolta in favore della resistente nel procedimento penale davanti al Tribunale di Monza n 7032/2020 R.G.N.R., sia quanto alla fase delle indagini preliminari e merito sia quanto alla fase di attività investigativa anche preventiva (doc. 3); alla prima udienza nessuno si è costituito per la parte resistente che è stata dichiarata contumace;
la causa è giunta in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria.
⃰ ⃰ ⃰ La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Il ricorrente, previo deposito della specifica delle attività professionali compiute in favore dell'assistita nel corso del menzionato procedimento (cfr. doc. 2-14), ha chiesto la liquidazione del compenso pagina 1 di 2 residuo spettante, per euro 2.336,66 IVA compresa, oltre interessi dal 01.03.2024 (data di messa in mora), dichiarando l'avvenuto pagamento di acconti per euro 1.263,44 ed € 94,58 (doc. 16). L'avv. ha fornito prova documentale dell'espletamento delle prestazioni professionali dedotte, Pt_1 producendo in giudizio la documentazione comprovante l'attività difensiva espletata come co-difensore di fiducia nel processo penale a carico della convenuta, così come dettagliata in ricorso.
Sono stati prodotti: gli atti del procedimento notificati, i verbali di udienza e la sentenza patteggiamento conclusiva del giudizio, nonché la lettera raccomandata di messa in mora.
Sulla scorta, quindi, delle prove documentali fornite da parte ricorrente, quanto all'assunzione dell'incarico tramite la nomina a difensore ed all'attività prestata, deve farsi luogo alla quantificazione delle somme dovute dall'odierna parte convenuta in relazione alle prestazioni provate in punto an. Va tenuto conto a tal fine che, come detto, l'avv. all'atto di esaurimento dell'incarico ha Pt_1 provveduto ad inviare alla cliente la nota spese riferita all'attività espletata. I compensi esposti sono congrui e in linea con i parametri di cui al Dm 55/2014.
Rimanendo contumace, parte convenuta non ha assolto l'onere di provare ex art. 2697 c.c. alcun elemento estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa creditoria e ha così rinunciato, altresì, a spiegare le ragioni del proprio inadempimento. Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice, Controparte_1 avv. dell'importo di € 2.336,66, già comprensivo di spese generali, cpa e iva, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla messa in mora (4.4.2024) al saldo.
Parte resistente, soccombente, deve altresì rifondere a parte ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e dell'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, sezione I civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accertato e dichiarato che l'avv. ha svolto attività di assistenza legale a favore di Parte_1
a seguito di nomina a difensore di fiducia nell'ambito del procedimento penale Controparte_1 celebratosi avanti al Tribunale di Monza n 7032/2020 R.G.N.R, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'avv. della somma di € 2.336,66, già comprensivo di spese Parte_1 generali, cpa e iva, a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in suo favore nel procedimento penale sopra citato, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora (4.4.2024) al saldo;
2. condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 1.278,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.p.A. e IVA come per legge.
Con sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva.
Monza, 16 aprile 2025 Il Giudice
Chiara Binetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8128/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , in proprio domiciliato come in att Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: liquidazione compensi
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: con ricorso ritualmente depositato ex art 281 decies cpc e art. 14 d.lgs. 150/2011, l'avv. Parte_1 in proprio ex art. 86 c.p.c. ha chiesto la condanna di al pagamento del saldo del Controparte_1 compenso professionale maturato per l'assistenza e la difesa legale di fiducia svolta in favore della resistente nel procedimento penale davanti al Tribunale di Monza n 7032/2020 R.G.N.R., sia quanto alla fase delle indagini preliminari e merito sia quanto alla fase di attività investigativa anche preventiva (doc. 3); alla prima udienza nessuno si è costituito per la parte resistente che è stata dichiarata contumace;
la causa è giunta in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria.
⃰ ⃰ ⃰ La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Il ricorrente, previo deposito della specifica delle attività professionali compiute in favore dell'assistita nel corso del menzionato procedimento (cfr. doc. 2-14), ha chiesto la liquidazione del compenso pagina 1 di 2 residuo spettante, per euro 2.336,66 IVA compresa, oltre interessi dal 01.03.2024 (data di messa in mora), dichiarando l'avvenuto pagamento di acconti per euro 1.263,44 ed € 94,58 (doc. 16). L'avv. ha fornito prova documentale dell'espletamento delle prestazioni professionali dedotte, Pt_1 producendo in giudizio la documentazione comprovante l'attività difensiva espletata come co-difensore di fiducia nel processo penale a carico della convenuta, così come dettagliata in ricorso.
Sono stati prodotti: gli atti del procedimento notificati, i verbali di udienza e la sentenza patteggiamento conclusiva del giudizio, nonché la lettera raccomandata di messa in mora.
Sulla scorta, quindi, delle prove documentali fornite da parte ricorrente, quanto all'assunzione dell'incarico tramite la nomina a difensore ed all'attività prestata, deve farsi luogo alla quantificazione delle somme dovute dall'odierna parte convenuta in relazione alle prestazioni provate in punto an. Va tenuto conto a tal fine che, come detto, l'avv. all'atto di esaurimento dell'incarico ha Pt_1 provveduto ad inviare alla cliente la nota spese riferita all'attività espletata. I compensi esposti sono congrui e in linea con i parametri di cui al Dm 55/2014.
Rimanendo contumace, parte convenuta non ha assolto l'onere di provare ex art. 2697 c.c. alcun elemento estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa creditoria e ha così rinunciato, altresì, a spiegare le ragioni del proprio inadempimento. Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice, Controparte_1 avv. dell'importo di € 2.336,66, già comprensivo di spese generali, cpa e iva, oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla messa in mora (4.4.2024) al saldo.
Parte resistente, soccombente, deve altresì rifondere a parte ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e dell'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, sezione I civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accertato e dichiarato che l'avv. ha svolto attività di assistenza legale a favore di Parte_1
a seguito di nomina a difensore di fiducia nell'ambito del procedimento penale Controparte_1 celebratosi avanti al Tribunale di Monza n 7032/2020 R.G.N.R, condanna al Controparte_1 pagamento in favore dell'avv. della somma di € 2.336,66, già comprensivo di spese Parte_1 generali, cpa e iva, a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in suo favore nel procedimento penale sopra citato, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora (4.4.2024) al saldo;
2. condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 1.278,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.p.A. e IVA come per legge.
Con sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva.
Monza, 16 aprile 2025 Il Giudice
Chiara Binetti
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