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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n.6230/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione", discussa e decisa all'udienza del 23.05.2025, proposta da in personaParte 1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cera, mandato in atti;
-ricorrente-
contro
[...]
Controparte_1
[...], in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso da sé medesimo;
-resistente-
Con ricorso del 23.09.2024 Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di dichiarare la nullità ovvero l'annullamento della stessa, con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni per colpa grave, e al pagamento delle spese di lite.
Espone la società ricorrente che: in data 19.9.2019 in Matino (LE), presso la sala giochi denominata "588VLT”, militari appartenenti al
Nucleo Mobile della Guardia di Finanza, Compagnia di Gallipoli, accertavano l'installazione di n. 8 apparecchi da divertimento o da gioco di cui all'art. 110, comma 6 lett. A) TULPS di proprietà della Contr società ricorrente e collegati alla rete telematica di per il tramite del Concessionario Snaitech spa;
su richiesta dei militari, il Sig. [...]
Per 1 in rappresentanza di titolare della Sala ' Per 2
giochi, esibiva “Segnalazione Certificata Inizio Attività giochi leciti"
(c.d. SCIA giochi leciti), protocollata in data 1.1.2019, che forniva la descrizione, aggiornata alla data di sua presentazione, degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici installati presso l'esercizio in parola;
nonostante l'esibizione del predetto titolo, all'esercente veniva contestata la violazione dell'art. 110 co. 9 lett. f bis TULPS;
riscontrata in capo alla Parte 1 la titolarità degli 8
apparecchi, appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, co. 6, lett. a),
Parte_2 (aventi i codici identificativi: NumeroDi 1 ;
RN0541787V; RN05417867S; RN0558332X; RN05533692X;
RN05500690F; RN05417853), con verbale del 24.9.2019 veniva contestata anche alla stessa la violazione dell'art. 110 co. 9 lett. f bis
TULPS; per tale violazione veniva applicata la sanzione amministrativa di euro 24.000,00, in misura ridotta - pari ad Euro
3.000,00 per ogni apparecchio;
atteso il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta e visto il rigetto delle memorie ex art. 18 I. 689/81 depositate dalla ricorrente, l'Amministrazione emetteva ordinanza ingiunzione prot. 58421 del 9.8.2024.
La società ricorrente riteneva illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata per i seguenti motivi: violazione dell'art. dell'art. 110
-
TULPS, co. 9, lettera f-bis); Violazione dell'art. 3, 1. 689/81;
Violazione dell'art 4. L.689/81; - Assenza di supporto logico giuridico in riferimento al quantum.
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa depositata il 20.01.2025 si costituiva in giudizio
[...]
Controparte_1
[...] , in persona del Dirigente p.t., la quale contestava gli assunti della società ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.05.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione per i seguenti motivi.
Violazione dell'art. dell'art. 110 TULPS, co. 9, lettera f-bis)
Afferma la società opponente che: l'atto impugnato deriva da un travisamento del fatto da parte dei verbalizzanti;
nella fattispecie [...]
Per 2 titolare dell'esercizio controllato, aveva richiesto alla ricorrente Parte 1 l'installazione degli apparecchi, sulla scorta dell'esibizione della regolare iscrizione avvenuta in data 16.1.2019 da parte della stessa Amministrazione resistente, nell'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco, mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro, di cui al Decreto
Direttoriale AAMS del 9.9.2011; alla luce di quanto sopra, è evidente che è stata proprio l'odierna resistente a legittimare l'attività che, con l'opposta ordinanza ingiunzione, viene oggi contestata e considerata illegittima.
Tale rilievo di parte ricorrente non è fondato.
L'ordinanza ingiunzione opposta si fonda sulla mancanza dei titoli autorizzatori previsti dalla normativa in materia, per l'installazione degli apparecchi.
Risulta dagli atti di causa che, nel corso dell'accertamento avvenuto in data 19.09.2019, su richiesta dei militari, l'esercente Sig. [...]
Per 1 in rappresentanza di Per 2 titolare della Sala '
giochi, esibiva una comunicazione trasmessa al SUAP del Comune di Matino, non essendo in grado di esibire la licenza e/o autorizzazione necessaria per poter installare gli apparecchi stessi.
Per quanto sopra, al predetto esercente veniva contestata la violazione dell'art. 110 co. 9 lett. f bis TULPS.
In data 24 settembre 2019 i militari della G.D.F. di Gallipoli redigevano analogo verbale di constatazione e contestazione nei confronti della società Parte 1 per la presenza di n. 8 (otto) apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del Pt 2 , di proprietà della predetta azienda, in un esercizio privo delle prescritte autorizzazioni di legge.
La condotta sanzionata ha per oggetto gli apparecchi previsti dall'art. 110 del TULPS, ove questi siano collocati in luoghi pubblici, aperti al pubblico, circoli ed associazioni di qualunque specie, nell'ipotesi che tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni.
Invero il dettato legislativo prevede la possibilità di installare gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6 lett. a), Parte 2 in forza della licenza prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. solo nei locali che non siano soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., in quanto dette attività possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. Sez. 2 10-3-2022 n.
7855 Rv. 664234-01; conformi, tra molte, di recente, Cass. n.
5127/2024 e Cass. n. 35277/2023; Cass. 30971/2023). L'art.86 del T.U.L.P.S. stabilisce che, per poter installare in un esercizio pubblico gli apparecchi da intrattenimento di cui ai commi 6
e 7 è necessario dotarsi della licenza, rilasciata dal Comune.
In questo ambito il legislatore ha ampliato la sfera di controllo sulla materia, e dopo aver sottoposto gli apparecchi ad uno specifico regime autorizzatorio (regole tecniche di costruzione, rilascio di nulla- osta di esercizio e di distribuzione) ha imposto regole specifiche per i locali pubblici ove gli apparecchi sono installati.
La sanzione si applica nei confronti dei gestori, degli esercenti e dei concessionari, cioè di tutti coloro che abbiano un ruolo nella distribuzione e messa a disposizione del pubblico degli apparecchi da intrattenimento.
Inoltre, quanto all'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 1,
comma 82 della legge 220 del 2010 - disposizione a cui si collega il decreto direttoriale n. 2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011 - si evidenzia che, al fine di rafforzare il sistema dei controlli, a decorrere dal 01/01/2011 è stato istituito l' Controparte_3
[...], per il quale il decreto direttoriale 9 settembre 2011 ha previsto che, per ottenere l'iscrizione in tale elenco, occorre il possesso della
"licenza di cui all'art. 86 o all'art. 88" del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
L'iscrizione nell'elenco presuppone e non sostituisce le licenze le quali, in base alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, sono richieste cumulativamente (Cass. Sez. 2 10-3-2022 n. 7855).
Violazione dell'art. 3, I. 689/81
La ricorrente sostiene essere insussistente l'elemento psicologico necessario a ritenere integrata la fattispecie contestata, poiché quanto rimproverato con l'ordinanza ingiunzione impugnata non è conseguenza delle proprie azioni od omissioni.
Anche questo ulteriore motivo di doglianza risulta infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza, caratterizza l'accertamento degli illeciti amministrativi (cfr. Cass., sez. I, 21 gennaio 2000, n. 664), mentre non è assolutamente ammissibile per gli illeciti penali (si veda
Cass. pen., sez. III, 15 aprile 1997, n. 4511), l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, che si presume fino a che l'interessato - nel corso del procedimento sanzionatorio o nel corso del successivo giudizio di opposizione - non fornisca la prova di aver agito senza colpa;
si ha quindi un ribaltamento dell'onere della prova, che non ha rispondenza nel processo penale (dove invece, sia per i delitti che per le contravvenzioni, l'onere di provare la sussistenza dell'elemento psicologico grava sulla pubblica accusa).
L'affermazione dell'opponente, secondo cui la società Parte 1
"non potrà esser considerata autrice cosciente e volontaria della condotta ascrittagli” non ha alcuna efficacia o idoneità per il superamento della presunzione di responsabilità così come configurata nella disciplina delle sanzioni amministrative.
Come noto, ai sensi dell'art.3 della legge. 689/81, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva,
senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge 689/81, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso.
In definitiva, in tema di illecito amministrativo, l'errore scusabile viene in rilievo soltanto a fronte della inevitabile ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme che disciplinano l'attività che egli svolge
(Cass. Civ., sez. II, 3 maggio 2010, n°106219). Per quanto sopra, nel caso di cui si discute, la qualità professionale del ricorrente richiede la conoscenza specifica della normativa che regola il settore. È infatti evidente che il soggetto che procede all'installazione degli apparecchi in esame è tenuto ad accertarsi che il locale sia dotato delle prescritte autorizzazioni e, cioè, della
"licenza" prevista dall'art. 86 o dall'art. 88.
Costituisce quindi un preciso obbligo giuridico del soggetto che provvede a distribuire o ad installare gli apparecchi da divertimento e intrattenimento quello di verificare che il locale sia compreso tra quelli previsti dalle su richiamate disposizioni e che, come tale, sia dotato delle prescritte autorizzazioni;
tale onere del gestore non può essere limitato unicamente al momento della installazione delle macchine,
Ima in tutto il periodo di utilizzo degli apparecchi di sua proprietà nel locale in esame.
Violazione dell'art 4. L.689/81 Afferma Parte 1 che, agendo unicamente quale delegato del
Concessionario, e non essendo titolare di alcun vincolo contrattuale con l'Esercente, non aveva alcun obbligo né normativo né contrattuale, di controllo, verifica e identificazione di quest'ultimo, e non potrà essere considerato autore cosciente e volontario della violazione ascritta.
Aggiunge l'opponente che la condotta, ove mai dovesse ritenersi illegittima, è scriminata dall'art. 4 I. 689/81 a mente di cui: "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa."
Anche tale eccezione è priva di pregio.
Occorre evidenziare che l'odierno ricorrente avrebbe potuto e dovuto, attesa la sua posizione particolarmente qualificata di operatore del settore, fare gli opportuni accertamenti del tipo di attività esercitata nell'esercizio pubblico ove stava per installare gli apparecchi da gioco e chiedere al titolare l'esibizione delle licenze necessarie, assumendosi in caso contrario il rischio di commettere una violazione amministrativa sanzionata con una pena pecuniaria, come poi di fatto
è accaduto.
È utile ribadire che in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa;
ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del codice penale, rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull' interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge" (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 24803 del 22/11/2006).
Per conseguenza, anche questo motivo di eccezione sollevato risulta essere destituito di fondamento.
Sul Quantum
Afferma l'opponente che, anche con riferimento al quantum, l'operato della P.A. appare sfornita di supporto logico-giuridico. Ed infatti l'art. 110 co. 9 lett. f bis) TULPS, punisce la distribuzione o installazione di apparecchi e congegni di cui alle lettere a) e b), in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 a 15.000,00 euro per ciascun apparecchio e, come noto, l'applicazione della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale previsto, dipende dalla gravità della condotta o dalla recidiva della commissione. Nel caso specifico venivano rinvenuti otto apparecchi di proprietà della ricorrente di cui si contesta l'installazione, pertanto, la sanzione pecuniaria applicabile, in astratto, partirebbe dal minimo edittale di euro 12.000,00 (8x1.500,00). La resistente si discostava
notevolmente dal minimo edittale applicando la sanzione pecuniaria di Euro 36.000,00, nonostante non vi fosse alcuna recidiva contestabile, non vi fosse indicazione di condotte particolarmente gravi assunte dalla resistente e nonostante sia stato dimostrato, già in sede di memorie ex art. 18 1.689/81, che si fosse attivata per correggere l'irregolarità, ritirando le awp prima ancora della notifica della contestazione.
Sul punto si ritiene di accogliere l'eccezione della ricorrente per cui, in assenza di recidiva, e considerato che la stessa si è attivata per correggere l'irregolarità ritirando le "awp" prima ancora della notifica della contestazione, si ridetermina l'importo ingiunto in € 24.000,00 (€
3.000,00 x nn.8 apparecchi).
Considerato l'esito del giudizio le spese di lite vengono compensate.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso del
23.09.2024, proposto da Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 58421 del
9.8.2024, emessa dall
[…]
Controparte 1
, in persona del Dirigente p.t.:
[...]
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ridetermina in €
24.000,00, oltre spese di notifica, la somma dovuta dall'opponente all'Amministrazione resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, 23.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)