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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CORUZZI ADRIANO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA VERDI 14 43100 PARMA;
OPPONENTE contro
Controparte_1
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv.
[...] P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliata C/O CP_2
43100 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.2.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI 001162839 di con la quale CP_2 gli era stato ingiunto il pagamento di € 12.339,59 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali del periodo di paga marzo 2016.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_2
in fatto e in diritto.
3. All'udienza del 12.2.2025, ha dato atto di avere provveduto all'annullamento CP_2 in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
4. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via amministrativa CP_2 della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del criterio della CP_2 soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in autotutela CP_2 dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente. Si precisa che è disposto il rimborso del solo contributo unificato effettivamente dovuto, pari a € 43,00, trattandosi di procedimento in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (art. 13, co. 1, lett. a) d.P.R. 115/2002).
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in favore CP_2
di delle restanti spese di lite, che liquida in € 2.625,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 12/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CORUZZI ADRIANO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA VERDI 14 43100 PARMA;
OPPONENTE contro
Controparte_1
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv.
[...] P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliata C/O CP_2
43100 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.2.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI 001162839 di con la quale CP_2 gli era stato ingiunto il pagamento di € 12.339,59 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali del periodo di paga marzo 2016.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_2
in fatto e in diritto.
3. All'udienza del 12.2.2025, ha dato atto di avere provveduto all'annullamento CP_2 in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
4. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via amministrativa CP_2 della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del criterio della CP_2 soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in autotutela CP_2 dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente. Si precisa che è disposto il rimborso del solo contributo unificato effettivamente dovuto, pari a € 43,00, trattandosi di procedimento in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (art. 13, co. 1, lett. a) d.P.R. 115/2002).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in favore CP_2
di delle restanti spese di lite, che liquida in € 2.625,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 12/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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