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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 10/09/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
DECRETO DI REGOLAMENTAZIONE
DELL'AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott.ssa Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore nel procedimento iscritto al RG 455/2022 promosso per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli minori, proposto da
(C.F. ), nata a [...] il 19 agosto Parte_1 C.F._1
1993, elettivamente domiciliata in Ussassai (NU), Via Lamarmora n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Carlo Mura, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
Ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Dante n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maria Leonida Cadoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale.
Oggetto della causa: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio.
Conclusioni nell'interesse di (note del 21 maggio 2025): Parte_1
Voglia il Tribunale:
pagina 1 di 9 “disporre l'affido esclusivo del minore in favore della ricorrente;
Persona_1
- disporre in ordine al regime di visita e di incontri fra il minore ed il padre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del bambino, tenendo presente che, almeno un giorno alla settimana, preferibilmente il mercoledì o il giovedì nel primo pomeriggio, dovrà essere il padre, in modo da non far pesare sul minore l'onere di continui e faticosi spostamenti, a recarsi ad Ussassai, per incontrare il figlio presso a casa della nonna paterna abitualmente frequentata dal bambino, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
- dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il a contribuire al mantenimento del figlio con la CP_1 corresponsione di una somma mensile che il Giudice riterrà di giustizia non inferiore ad € 250,00 rivalutabile annualmente, secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente;
- dichiarare tenuto il alla corresponsione di tutti gli arretrati dal momento dell'abbandono e CP_1 quantificati sulla base del contributo mensile che verrà disposto da versare immediatamente ed in unica soluzione, detratte eventualmente e previa documentazione, le somme già versate;
- segnalare ai Servizi sociali la necessità di avviare un programma di recupero ed aiuto alla genitorialità in modo che gli incontri fra padre e figlio avvengano in maniera da non provocare pregiudizio al minore”; attribuzione alla ricorrente per intero dell'assegno unico (note del 21 maggio 2025):
Conclusioni nell'interesse del ricorrente (note del 21 maggio 2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
- confermare l'affido condiviso del minore ad ambedue i genitori con collocazione Persona_1 prevalente dello stesso presso la residenza della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione e alla salute, saranno pertanto assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del bambino;
- stabilire che il signor salvo diverso accordo con la signora , potrà incontrare e CP_1 Parte_1 trattenere con sé il figlio , a settimane alternate, secondo le seguenti modalità: Per_1
a) dal sabato (dall'uscita di scuola) fino alla domenica sera (alle ore 20:30 nel periodo invernale e
21:00 nel periodo estivo, dopo la cena);
b) il giovedì o altro diverso giorno previamente concordato (dall'uscita della scuola) fino alle ore
20:30 (nel periodo invernale) - 21:00 (nel periodo estivo); nonché pagina 2 di 9 c) il giorno del compleanno, secondo il criterio dell'alternanza (con la precisazione che per l'anno
2024 il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre atteso che l'anno precedente l'ha trascorso con la madre, e così a seguire);
d) durante le vacanze natalizie (il minore starà con il padre) per cinque giorni, anche non continuativi, in modo tale che, con alternanza annuale, trascorra con uno dei genitori il giorno Natale, e con l'altro, il giorno di Capodanno. A tal fine, si precisa che per l'anno 2023 il minore trascorrerà con la signora
i giorni 24 e 25 dicembre (avendoli trascorsi l'anno precedente con il padre) e con il signor Parte_1
i giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio (avendoli trascorsi l'anno precedente con la madre). CP_1
Con decorrenza dall'anno 2024 verrà rispettato, invece, il criterio dell'alternanza come sopra meglio indicato;
e) durante le vacanze pasquali, invece, il padre potrà stare con per due giorni continuativi in Per_1 modo tale che, con alternanza annuale, stia con uno dei genitori a Pasqua e con l'altro a Pasquetta. A tal fine, si precisa che nell'anno 2024 il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasquetta
(avendolo trascorso l'anno precedente con la madre) e con la signora il giorno di Pasqua Parte_1
(avendolo l'anno precedente trascorso con il padre), e così a seguire gli anni successivi;
f) durante le vacanze estive: il minore starà con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno;
- confermare che il signor potrà tenere con sé il bambino, salvo quanto sopra stabilito per le CP_1 festività Natalizie e Pasquali, alternandosi con la madre, durante le ulteriori festività (ad esempio i 25 aprile o il 1° maggio) sino alle ore 21:30 (dopo la cena), con pernottamento dal giorno precedente;
- confermare che la nonna paterna potrà andare a prendere il minore e riportarlo alla mamma in luogo del padre;
- confermare che signora deve assicurare il rispetto delle modalità di visita e pernottamento Parte_1 stabilite avvisando tempestivamente il di eventuali, importanti, impedimenti e viceversa;
CP_1
- confermare l'obbligo in capo al signor di versare a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio una somma mensile pari ad euro 200,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da documentarsi sempre e da concordarsi preventivamente, salva urgenza e salvo che si tratti di spese mediche prescritte dal medico curante.
Dovranno intendersi come spese straordinarie quelle mediche e farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario, quelle per l'iscrizione alla scuola materna o per lo svolgimento di attività sportiva o ludica, quelle che presentino comunque carattere non ordinario;
pagina 3 di 9 - stabilire che l'importo dell'assegno unico per il minore sia percepito per intero dalla Persona_1 signora;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
***
La sig.ra ha adito questo Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale more uxorio con da cui il 20 luglio 2018 era nato il figlio . Controparte_1 Per_1
La convivenza si era interrotta nel maggio 2021 e il compagno si era allontanato dal domicilio familiare senza più fornire stabile assistenza morale né materiale al loro figlio minorenne.
La ricorrente ha dedotto che dalla cessazione della convivenza si sarebbe trovata a provvedere da sola a ogni esigenza del figlio , allora di tre anni, rilevando un progressivo disinteresse del padre, che – Per_1
a suo dire – si sarebbe limitato a rare visite non concordate, talvolta concluse con pianti del minore.
Taluni comportamenti del padre si dovevano considerare del tutto inadeguati per l'educazione e sicurezza del bambino (trasporto in automobile senza seggiolino, guida del motociclo con il bambino in braccio, consegna del minore oltre l'orario serale pattuito).
Ha allegato di aver ricevuto, in quasi due anni, soli due versamenti di € 300,00 e € 200,00, a fronte di spese ordinarie e straordinarie per visite pediatriche odontoiatriche, anche documentate.
Ha lamentato comportamenti minacciosi da parte del padre che durante una festa paesana nel settembre 2022, avrebbe minacciato di “prendere il bambino e portarlo via comunque”, da qui la richiesta di incontri protetti.
Ha dedotto, ancora, il contesto rurale in cui vive il resistente (capanne adibite a ricovero di animali, presenza di fucili da caccia) non garantirebbe condizioni igieniche e di sicurezza adeguate.
Questi elementi, considerati nel suo insieme, giustificherebbero la domanda di affido esclusivo alla madre dalla stessa presentata.
Quanto alle risorse economiche, la ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito pari a circa
800/900,00 euro mensili quale operatrice socio-sanitaria, gravato da canone di locazione (di euro 200,00) e da un prestito personale.
All'esito del giudizio ha concluso come sopra riportato.
Il resistente ha contestato la ricostruzione avversaria, affermando di aver Controparte_1 mantenuto un rapporto affettuoso e regolare con sino all'autunno 2022, quando la madre Per_1 avrebbe iniziato a frapporre ostacoli alle visite. Ha sostenuto che il bambino avrebbe sempre trascorso giornate serene in campagna, a contatto con animali e natura, senza mai correre rischi.
pagina 4 di 9 Ha dichiarato di esercitare l'attività di pastore e di percepire un reddito discontinuo, mediamente pari a euro 500,00/600,00 mensili, integrato da occasionali lavori di potatura e taglio legna.
Ha negato ogni addebito sulle condotte pericolose verso il figlio. Ha dedotto da ultimo che nell'ottobre 2024 è nato il suo secondogenito circostanza da tenere in considerazione per la Per_2 determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di , mantenimento a cui non si sarebbe Per_1 mai opposto.
Ha concluso come sopra.
Nella fase presidenziale sono stati sentiti i due coniugi;
il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle difese atteso che i capitoli dedotti si ponevano come irrilevanti ai fini del decidere.
La causa è stata istruita con prove documentali.
***
Sull'affido di Persona_1
L'affidamento dei figli – siano essi nati da coniugi o da coppia di fatto – è oggi regolato dal sistema organico introdotto dagli artt. 337-bis ss. c.c., alla luce del quale la regola generale è l'affidamento condiviso quale estrinsecazione del principio di bigenitorialità, destinato a garantire al minore la presenza equilibrata e continuativa di entrambi i genitori in tutti gli aspetti della vita (educativi, relazionali, sanitari ed economici). La Corte di Cassazione – da ultimo, ord. 7 maggio 2024, n. 12282; ord. 17 giugno 2025, n. 16280; ord. 14 ottobre 2024, n. 31571 – ha ribadito che “l'affidamento condiviso costituisce il modello ordinario di esercizio della responsabilità genitoriale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione risulti concretamente pregiudizievole per l'interesse del minore”.
La stessa Corte ha precisato che l'affidamento esclusivo rappresenta una soluzione eccezionale e può essere disposto soltanto quando ricorrano “situazioni di manifesta inidoneità educativa, violenza domestica, trascuratezza grave o totale disinteresse di un genitore” (Cass., sez. I, 24 febbraio 2017,
n. 4768; Cass., sez. I, 28 ottobre 2021, n. 31048), ovvero quando la collaborazione tra i genitori si riveli impossibile o dannosa (art. 337-quater c.c.).
La ratio sottesa è duplice: tutelare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i rami parentali (art. 337-ter c.c.) e responsabilizzare entrambi i genitori, evitando che l'onere educativo gravi su uno solo. Solo laddove emerga – sulla base di elementi oggettivi e specifici – che il coinvolgimento paritario di entrambi i genitori arrecherebbe un danno al minore, il giudice può attribuire la responsabilità genitoriale in via esclusiva all'altro genitore. pagina 5 di 9 Con riferimento al caso specifico, le doglianze della madre non sono sorrette da elementi di prova idonei a derogare al paradigma dell'affidamento condiviso.
In primo luogo, la prova testimoniale proposta dalla ricorrente è stata dichiarata inammissibile poiché finalizzata a riferire circostanze apprese de relato dalla medesima;
ne consegue che le Parte_1 asserite condotte pericolose del padre (guidare con il minore in braccio, trasporto senza seggiolino, minacce di sottrazione) rimangono mere allegazioni.
In secondo luogo, non risultano agli atti segnalazioni alle forze dell'ordine, referti medici né altri riscontri oggettivi atti a dimostrare che la frequentazione con il genitore paterno abbia arrecato – o sia astrattamente idonea ad arrecare – pregiudizio alla crescita psico-fisica di . Per_1
La costituzione tempestiva del padre in giudizio e la sua reiterata richiesta di vedere formalizzato un calendario di visite ampio e strutturato costituiscono, sul piano sintomatico, prova dell'interesse concreto del resistente a coltivare la relazione con il figlio (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2023,
n. 2 115, in tema di rilevanza dell'atteggiamento collaborativo del genitore quale indice di idoneità genitoriale).
Il Collegio osserva, altresì, che:
- le giornate trascorse da in campagna, da cui il minore ritorna “felice, sebbene sporco di terra” Per_1
– come riconosce la stessa ricorrente nelle note del 21 maggio 2025 – rappresentano un'esperienza ludico-ricreativa fisiologica e non integrano trascuratezza;
- la costante presenza della nonna paterna, figura affettiva indicata dalla madre come positiva, rafforza la rete di sostegno familiare del minore;
- la nascita del fratellastro (ottobre 2024) favorisce la costruzione di un rapporto fraterno da Per_2 valutarsi come fattore di crescita armonica.
Tenuto conto, pertanto, dell'interesse superiore del minore a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori, dell'assenza di evidenze pregiudizievoli per la sua integrità psicofisica, nonché dell'atteggiamento collaborativo mostrato dal padre nel richiedere una disciplina chiara delle visite, il Collegio conferma l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e tempi di permanenza con il padre di cui oltre.
Sulla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Il Collegio, richiamate le precedenti ordinanze che avevano statuito sul diritto di visita e la proposta conciliativa del 30 aprile 2025, cui il padre ha aderito integralmente, disciplina nella seguente maniera il diritto di visita:
Week-end alternati pagina 6 di 9 • Periodo di scuola: il padre potrà ritirare il minore il sabato all'uscita di scuola e lo ricondurrà dalla madre la domenica entro le 21:00.
• Periodi senza scuola: il padre potrà ritirare il minore il venerdì dalle 13:00 e lo ricondurrà dalla madre la domenica entro le 21:00.
Giornata infrasettimanale nella settimana priva di week-end paterno.
Il padre potrà tenere con sé il mercoledì oppure il giovedì – in base al giorno libero da attività Per_1 sportive – dall'uscita di scuola alle 21:00, con facoltà di pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva, previo accordo con la madre.
Trasferimenti
Il padre potrà delegare la nonna paterna, per la presa e riconsegna del bambino;
nelle giornate di visita del padre potrà stare anche con la nonna paterna per mantenere il rapporto. Per_1
Ferie estive (15 giorni).
Il padre potrà tenere con sé per 15 giorni consecutivi ovvero per due periodi di sette giorni Per_1 ciascuno (uno a luglio, uno ad agosto), comunicando le date entro il 15 giugno di ogni anno.
Ricorrenze speciali
• Compleanno del minore: criterio dell'alternanza negli anni;
nel caso di compleanno trascorso con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 ed eventuale pernottamento, previo accordo.
• Festività natalizie: alternanza annuale dei blocchi (24-25 dicembre) e (31 dicembre-1° gennaio + 6 gennaio).
• Pasqua/Pasquetta: alternanza annuale fra i genitori andando a scindere i due giorni (Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro).
• Compleanni dei genitori: presenza del minore presso il festeggiato.
Entrambi i genitori dovranno garantire la partecipazione del minore agli impegni programmati sportivi, ludici e scolastici.
Sulla capacità di reddito del resistente e sull'assegno di mantenimento.
Il sig. ha dichiarato di percepire un reddito “variabile fra 500 e 600 euro al mese” e, richiamando CP_1 la nascita del secondogenito ha sostenuto di non poter versare per più di euro 150,00; Per_2 Per_1 nei provvedimenti presidenziali si era stabilito un contributo pari a euro 200,00 che il resistente ha ritenuto congruo alle sue possibilità (difese finali). Ad oggi l'assegno unico è percepito al 50% tra i due genitori.
Il Collegio ritiene che la capacità reddituale del resistente sia sensibilmente superiore;
la conclusione muove dai seguenti elementi di valutazione: pagina 7 di 9 - il resistente ha depositato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018-2020, con un imponibile pressoché nullo, riferiti al periodo in cui conviveva ancora con la ricorrente e già provvedeva al figlio neo-nato. Tuttavia, negli atti non sono mai state dedotte situazioni di indigenza o sostegni esterni;
il dato risulta, dunque, intrinsecamente inattendibile;
- dagli atti di causa risulta che pur qualificandosi come pastore, non ha mai indicato il numero di CP_1 capi posseduti, l'estensione dei pascoli né eventuali attività collaterali di trasformazione (latte, formaggi). Egli stesso ha ammesso di condurre abitualmente il bestiame nell'azienda agricola della compagna, con la quale convive stabilmente a Loceri, circostanza che evidenzia l'esistenza di un'impresa a conduzione familiare dalla quale il nucleo trae utilità economiche. Il fatto che tale azienda sia formalmente intestata alla compagna non esclude in alcun modo che egli ne ricavi guadagni. Inoltre, ha riferito difficoltà a vedere il figlio a causa dei gravosi impegni lavorativi, ragione per CP_1 Per_1 cui la nonna paterna ha spesso curato i trasferimenti del minore. Un carico di lavoro così continuativo e oneroso risulta difficilmente compatibile con l'asserito reddito di soli euro 500-600 mensili.
Diversamente e con riferimento alla ricorrente, il Collegio ritiene che il reddito si attesti sulla cifra indicata (euro 800,00/900,00 al mese) essendo comprovata da documentazione proveniente da
Amministrazioni pubbliche.
Con detto reddito la ricorrente deve sicuramente fare fronte alle spese di alloggio per lei e il figlio;
spese inizialmente dichiarate in euro 200,00 mensili e che si ritengono verosimili pur in assenza di un contratto di locazione regolarmente registrato.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che sia congruo stabilire in capo a un assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio pari a euro 250,00 mensili così da poter far fronte anche alle esigenze crescenti del bimbo che comincerà ora la scuola primaria, oltre le spese straordinarie documentate.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre atteso che la stessa ha la cura del bambino quasi continuativamente.
Eventuali arretrati del mantenimento – disposti dal Tribunale ma mai versati - dovranno essere recuperati dalla ricorrente con procedure esecutive, nulla potendo disporre il Collegio sugli stessi.
Sulle spese di causa
Le spese di causa sono interamente compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza sulle domande formulate (affido esclusivo per la ricorrente, mantenimento ridotto per il resistente).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando:
pagina 8 di 9 - dispone l'affido condiviso del minore , con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra Per_1
; Parte_1
- regola il diritto di visita del padre secondo lo schema dettagliato in motivazione, che qui si intende integralmente richiamato;
- pone a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari a euro 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie da concordarsi previamente (o, in difetto, documentate) e da rifondere entro quindici giorni dalla richiesta, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT FOI;
- spese di causa compensate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
DECRETO DI REGOLAMENTAZIONE
DELL'AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott.ssa Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore nel procedimento iscritto al RG 455/2022 promosso per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli minori, proposto da
(C.F. ), nata a [...] il 19 agosto Parte_1 C.F._1
1993, elettivamente domiciliata in Ussassai (NU), Via Lamarmora n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Carlo Mura, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
Ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Dante n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maria Leonida Cadoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale.
Oggetto della causa: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio.
Conclusioni nell'interesse di (note del 21 maggio 2025): Parte_1
Voglia il Tribunale:
pagina 1 di 9 “disporre l'affido esclusivo del minore in favore della ricorrente;
Persona_1
- disporre in ordine al regime di visita e di incontri fra il minore ed il padre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del bambino, tenendo presente che, almeno un giorno alla settimana, preferibilmente il mercoledì o il giovedì nel primo pomeriggio, dovrà essere il padre, in modo da non far pesare sul minore l'onere di continui e faticosi spostamenti, a recarsi ad Ussassai, per incontrare il figlio presso a casa della nonna paterna abitualmente frequentata dal bambino, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
- dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il a contribuire al mantenimento del figlio con la CP_1 corresponsione di una somma mensile che il Giudice riterrà di giustizia non inferiore ad € 250,00 rivalutabile annualmente, secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente;
- dichiarare tenuto il alla corresponsione di tutti gli arretrati dal momento dell'abbandono e CP_1 quantificati sulla base del contributo mensile che verrà disposto da versare immediatamente ed in unica soluzione, detratte eventualmente e previa documentazione, le somme già versate;
- segnalare ai Servizi sociali la necessità di avviare un programma di recupero ed aiuto alla genitorialità in modo che gli incontri fra padre e figlio avvengano in maniera da non provocare pregiudizio al minore”; attribuzione alla ricorrente per intero dell'assegno unico (note del 21 maggio 2025):
Conclusioni nell'interesse del ricorrente (note del 21 maggio 2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
- confermare l'affido condiviso del minore ad ambedue i genitori con collocazione Persona_1 prevalente dello stesso presso la residenza della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione e alla salute, saranno pertanto assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del bambino;
- stabilire che il signor salvo diverso accordo con la signora , potrà incontrare e CP_1 Parte_1 trattenere con sé il figlio , a settimane alternate, secondo le seguenti modalità: Per_1
a) dal sabato (dall'uscita di scuola) fino alla domenica sera (alle ore 20:30 nel periodo invernale e
21:00 nel periodo estivo, dopo la cena);
b) il giovedì o altro diverso giorno previamente concordato (dall'uscita della scuola) fino alle ore
20:30 (nel periodo invernale) - 21:00 (nel periodo estivo); nonché pagina 2 di 9 c) il giorno del compleanno, secondo il criterio dell'alternanza (con la precisazione che per l'anno
2024 il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con il padre atteso che l'anno precedente l'ha trascorso con la madre, e così a seguire);
d) durante le vacanze natalizie (il minore starà con il padre) per cinque giorni, anche non continuativi, in modo tale che, con alternanza annuale, trascorra con uno dei genitori il giorno Natale, e con l'altro, il giorno di Capodanno. A tal fine, si precisa che per l'anno 2023 il minore trascorrerà con la signora
i giorni 24 e 25 dicembre (avendoli trascorsi l'anno precedente con il padre) e con il signor Parte_1
i giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio (avendoli trascorsi l'anno precedente con la madre). CP_1
Con decorrenza dall'anno 2024 verrà rispettato, invece, il criterio dell'alternanza come sopra meglio indicato;
e) durante le vacanze pasquali, invece, il padre potrà stare con per due giorni continuativi in Per_1 modo tale che, con alternanza annuale, stia con uno dei genitori a Pasqua e con l'altro a Pasquetta. A tal fine, si precisa che nell'anno 2024 il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasquetta
(avendolo trascorso l'anno precedente con la madre) e con la signora il giorno di Pasqua Parte_1
(avendolo l'anno precedente trascorso con il padre), e così a seguire gli anni successivi;
f) durante le vacanze estive: il minore starà con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno;
- confermare che il signor potrà tenere con sé il bambino, salvo quanto sopra stabilito per le CP_1 festività Natalizie e Pasquali, alternandosi con la madre, durante le ulteriori festività (ad esempio i 25 aprile o il 1° maggio) sino alle ore 21:30 (dopo la cena), con pernottamento dal giorno precedente;
- confermare che la nonna paterna potrà andare a prendere il minore e riportarlo alla mamma in luogo del padre;
- confermare che signora deve assicurare il rispetto delle modalità di visita e pernottamento Parte_1 stabilite avvisando tempestivamente il di eventuali, importanti, impedimenti e viceversa;
CP_1
- confermare l'obbligo in capo al signor di versare a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio una somma mensile pari ad euro 200,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da documentarsi sempre e da concordarsi preventivamente, salva urgenza e salvo che si tratti di spese mediche prescritte dal medico curante.
Dovranno intendersi come spese straordinarie quelle mediche e farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario, quelle per l'iscrizione alla scuola materna o per lo svolgimento di attività sportiva o ludica, quelle che presentino comunque carattere non ordinario;
pagina 3 di 9 - stabilire che l'importo dell'assegno unico per il minore sia percepito per intero dalla Persona_1 signora;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
***
La sig.ra ha adito questo Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale more uxorio con da cui il 20 luglio 2018 era nato il figlio . Controparte_1 Per_1
La convivenza si era interrotta nel maggio 2021 e il compagno si era allontanato dal domicilio familiare senza più fornire stabile assistenza morale né materiale al loro figlio minorenne.
La ricorrente ha dedotto che dalla cessazione della convivenza si sarebbe trovata a provvedere da sola a ogni esigenza del figlio , allora di tre anni, rilevando un progressivo disinteresse del padre, che – Per_1
a suo dire – si sarebbe limitato a rare visite non concordate, talvolta concluse con pianti del minore.
Taluni comportamenti del padre si dovevano considerare del tutto inadeguati per l'educazione e sicurezza del bambino (trasporto in automobile senza seggiolino, guida del motociclo con il bambino in braccio, consegna del minore oltre l'orario serale pattuito).
Ha allegato di aver ricevuto, in quasi due anni, soli due versamenti di € 300,00 e € 200,00, a fronte di spese ordinarie e straordinarie per visite pediatriche odontoiatriche, anche documentate.
Ha lamentato comportamenti minacciosi da parte del padre che durante una festa paesana nel settembre 2022, avrebbe minacciato di “prendere il bambino e portarlo via comunque”, da qui la richiesta di incontri protetti.
Ha dedotto, ancora, il contesto rurale in cui vive il resistente (capanne adibite a ricovero di animali, presenza di fucili da caccia) non garantirebbe condizioni igieniche e di sicurezza adeguate.
Questi elementi, considerati nel suo insieme, giustificherebbero la domanda di affido esclusivo alla madre dalla stessa presentata.
Quanto alle risorse economiche, la ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito pari a circa
800/900,00 euro mensili quale operatrice socio-sanitaria, gravato da canone di locazione (di euro 200,00) e da un prestito personale.
All'esito del giudizio ha concluso come sopra riportato.
Il resistente ha contestato la ricostruzione avversaria, affermando di aver Controparte_1 mantenuto un rapporto affettuoso e regolare con sino all'autunno 2022, quando la madre Per_1 avrebbe iniziato a frapporre ostacoli alle visite. Ha sostenuto che il bambino avrebbe sempre trascorso giornate serene in campagna, a contatto con animali e natura, senza mai correre rischi.
pagina 4 di 9 Ha dichiarato di esercitare l'attività di pastore e di percepire un reddito discontinuo, mediamente pari a euro 500,00/600,00 mensili, integrato da occasionali lavori di potatura e taglio legna.
Ha negato ogni addebito sulle condotte pericolose verso il figlio. Ha dedotto da ultimo che nell'ottobre 2024 è nato il suo secondogenito circostanza da tenere in considerazione per la Per_2 determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di , mantenimento a cui non si sarebbe Per_1 mai opposto.
Ha concluso come sopra.
Nella fase presidenziale sono stati sentiti i due coniugi;
il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle difese atteso che i capitoli dedotti si ponevano come irrilevanti ai fini del decidere.
La causa è stata istruita con prove documentali.
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Sull'affido di Persona_1
L'affidamento dei figli – siano essi nati da coniugi o da coppia di fatto – è oggi regolato dal sistema organico introdotto dagli artt. 337-bis ss. c.c., alla luce del quale la regola generale è l'affidamento condiviso quale estrinsecazione del principio di bigenitorialità, destinato a garantire al minore la presenza equilibrata e continuativa di entrambi i genitori in tutti gli aspetti della vita (educativi, relazionali, sanitari ed economici). La Corte di Cassazione – da ultimo, ord. 7 maggio 2024, n. 12282; ord. 17 giugno 2025, n. 16280; ord. 14 ottobre 2024, n. 31571 – ha ribadito che “l'affidamento condiviso costituisce il modello ordinario di esercizio della responsabilità genitoriale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione risulti concretamente pregiudizievole per l'interesse del minore”.
La stessa Corte ha precisato che l'affidamento esclusivo rappresenta una soluzione eccezionale e può essere disposto soltanto quando ricorrano “situazioni di manifesta inidoneità educativa, violenza domestica, trascuratezza grave o totale disinteresse di un genitore” (Cass., sez. I, 24 febbraio 2017,
n. 4768; Cass., sez. I, 28 ottobre 2021, n. 31048), ovvero quando la collaborazione tra i genitori si riveli impossibile o dannosa (art. 337-quater c.c.).
La ratio sottesa è duplice: tutelare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i rami parentali (art. 337-ter c.c.) e responsabilizzare entrambi i genitori, evitando che l'onere educativo gravi su uno solo. Solo laddove emerga – sulla base di elementi oggettivi e specifici – che il coinvolgimento paritario di entrambi i genitori arrecherebbe un danno al minore, il giudice può attribuire la responsabilità genitoriale in via esclusiva all'altro genitore. pagina 5 di 9 Con riferimento al caso specifico, le doglianze della madre non sono sorrette da elementi di prova idonei a derogare al paradigma dell'affidamento condiviso.
In primo luogo, la prova testimoniale proposta dalla ricorrente è stata dichiarata inammissibile poiché finalizzata a riferire circostanze apprese de relato dalla medesima;
ne consegue che le Parte_1 asserite condotte pericolose del padre (guidare con il minore in braccio, trasporto senza seggiolino, minacce di sottrazione) rimangono mere allegazioni.
In secondo luogo, non risultano agli atti segnalazioni alle forze dell'ordine, referti medici né altri riscontri oggettivi atti a dimostrare che la frequentazione con il genitore paterno abbia arrecato – o sia astrattamente idonea ad arrecare – pregiudizio alla crescita psico-fisica di . Per_1
La costituzione tempestiva del padre in giudizio e la sua reiterata richiesta di vedere formalizzato un calendario di visite ampio e strutturato costituiscono, sul piano sintomatico, prova dell'interesse concreto del resistente a coltivare la relazione con il figlio (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2023,
n. 2 115, in tema di rilevanza dell'atteggiamento collaborativo del genitore quale indice di idoneità genitoriale).
Il Collegio osserva, altresì, che:
- le giornate trascorse da in campagna, da cui il minore ritorna “felice, sebbene sporco di terra” Per_1
– come riconosce la stessa ricorrente nelle note del 21 maggio 2025 – rappresentano un'esperienza ludico-ricreativa fisiologica e non integrano trascuratezza;
- la costante presenza della nonna paterna, figura affettiva indicata dalla madre come positiva, rafforza la rete di sostegno familiare del minore;
- la nascita del fratellastro (ottobre 2024) favorisce la costruzione di un rapporto fraterno da Per_2 valutarsi come fattore di crescita armonica.
Tenuto conto, pertanto, dell'interesse superiore del minore a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori, dell'assenza di evidenze pregiudizievoli per la sua integrità psicofisica, nonché dell'atteggiamento collaborativo mostrato dal padre nel richiedere una disciplina chiara delle visite, il Collegio conferma l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e tempi di permanenza con il padre di cui oltre.
Sulla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Il Collegio, richiamate le precedenti ordinanze che avevano statuito sul diritto di visita e la proposta conciliativa del 30 aprile 2025, cui il padre ha aderito integralmente, disciplina nella seguente maniera il diritto di visita:
Week-end alternati pagina 6 di 9 • Periodo di scuola: il padre potrà ritirare il minore il sabato all'uscita di scuola e lo ricondurrà dalla madre la domenica entro le 21:00.
• Periodi senza scuola: il padre potrà ritirare il minore il venerdì dalle 13:00 e lo ricondurrà dalla madre la domenica entro le 21:00.
Giornata infrasettimanale nella settimana priva di week-end paterno.
Il padre potrà tenere con sé il mercoledì oppure il giovedì – in base al giorno libero da attività Per_1 sportive – dall'uscita di scuola alle 21:00, con facoltà di pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva, previo accordo con la madre.
Trasferimenti
Il padre potrà delegare la nonna paterna, per la presa e riconsegna del bambino;
nelle giornate di visita del padre potrà stare anche con la nonna paterna per mantenere il rapporto. Per_1
Ferie estive (15 giorni).
Il padre potrà tenere con sé per 15 giorni consecutivi ovvero per due periodi di sette giorni Per_1 ciascuno (uno a luglio, uno ad agosto), comunicando le date entro il 15 giugno di ogni anno.
Ricorrenze speciali
• Compleanno del minore: criterio dell'alternanza negli anni;
nel caso di compleanno trascorso con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 ed eventuale pernottamento, previo accordo.
• Festività natalizie: alternanza annuale dei blocchi (24-25 dicembre) e (31 dicembre-1° gennaio + 6 gennaio).
• Pasqua/Pasquetta: alternanza annuale fra i genitori andando a scindere i due giorni (Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro).
• Compleanni dei genitori: presenza del minore presso il festeggiato.
Entrambi i genitori dovranno garantire la partecipazione del minore agli impegni programmati sportivi, ludici e scolastici.
Sulla capacità di reddito del resistente e sull'assegno di mantenimento.
Il sig. ha dichiarato di percepire un reddito “variabile fra 500 e 600 euro al mese” e, richiamando CP_1 la nascita del secondogenito ha sostenuto di non poter versare per più di euro 150,00; Per_2 Per_1 nei provvedimenti presidenziali si era stabilito un contributo pari a euro 200,00 che il resistente ha ritenuto congruo alle sue possibilità (difese finali). Ad oggi l'assegno unico è percepito al 50% tra i due genitori.
Il Collegio ritiene che la capacità reddituale del resistente sia sensibilmente superiore;
la conclusione muove dai seguenti elementi di valutazione: pagina 7 di 9 - il resistente ha depositato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018-2020, con un imponibile pressoché nullo, riferiti al periodo in cui conviveva ancora con la ricorrente e già provvedeva al figlio neo-nato. Tuttavia, negli atti non sono mai state dedotte situazioni di indigenza o sostegni esterni;
il dato risulta, dunque, intrinsecamente inattendibile;
- dagli atti di causa risulta che pur qualificandosi come pastore, non ha mai indicato il numero di CP_1 capi posseduti, l'estensione dei pascoli né eventuali attività collaterali di trasformazione (latte, formaggi). Egli stesso ha ammesso di condurre abitualmente il bestiame nell'azienda agricola della compagna, con la quale convive stabilmente a Loceri, circostanza che evidenzia l'esistenza di un'impresa a conduzione familiare dalla quale il nucleo trae utilità economiche. Il fatto che tale azienda sia formalmente intestata alla compagna non esclude in alcun modo che egli ne ricavi guadagni. Inoltre, ha riferito difficoltà a vedere il figlio a causa dei gravosi impegni lavorativi, ragione per CP_1 Per_1 cui la nonna paterna ha spesso curato i trasferimenti del minore. Un carico di lavoro così continuativo e oneroso risulta difficilmente compatibile con l'asserito reddito di soli euro 500-600 mensili.
Diversamente e con riferimento alla ricorrente, il Collegio ritiene che il reddito si attesti sulla cifra indicata (euro 800,00/900,00 al mese) essendo comprovata da documentazione proveniente da
Amministrazioni pubbliche.
Con detto reddito la ricorrente deve sicuramente fare fronte alle spese di alloggio per lei e il figlio;
spese inizialmente dichiarate in euro 200,00 mensili e che si ritengono verosimili pur in assenza di un contratto di locazione regolarmente registrato.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che sia congruo stabilire in capo a un assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio pari a euro 250,00 mensili così da poter far fronte anche alle esigenze crescenti del bimbo che comincerà ora la scuola primaria, oltre le spese straordinarie documentate.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre atteso che la stessa ha la cura del bambino quasi continuativamente.
Eventuali arretrati del mantenimento – disposti dal Tribunale ma mai versati - dovranno essere recuperati dalla ricorrente con procedure esecutive, nulla potendo disporre il Collegio sugli stessi.
Sulle spese di causa
Le spese di causa sono interamente compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza sulle domande formulate (affido esclusivo per la ricorrente, mantenimento ridotto per il resistente).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando:
pagina 8 di 9 - dispone l'affido condiviso del minore , con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra Per_1
; Parte_1
- regola il diritto di visita del padre secondo lo schema dettagliato in motivazione, che qui si intende integralmente richiamato;
- pone a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari a euro 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie da concordarsi previamente (o, in difetto, documentate) e da rifondere entro quindici giorni dalla richiesta, con rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT FOI;
- spese di causa compensate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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