TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 3457/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3457/2019, appello avverso la sentenza emessa n. 2565/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, promossa da:
(C.F. , nella qualità di legale rappresentante p.t. della ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA , rapp.ta e difesa, come da Controparte_1 P.IVA_1 mandato a margine dell'atto di appello dall'Avv. Fabio Carusone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Superiore (SA) alla via Napoli n°14;
appellante contro
(P.I. in persona del legale amministratore unico sig. Controparte_2 P.IVA_2
, ( ), rappresentata e difesa, giusta procura ad litem in Controparte_3 C.F._2 calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Leonardo lanora ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castel San Giorgio (SA) alla Via P. Togliatti n.
72, 1 appellata
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra , nella qualità di legale rapp.te Parte_1 della ditta individuale , proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 891/2016 emesso dal giudice di pace di Nocera Inferiore, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di euro 4.397,10 oltre interessi legali come previsti dagli artt. 4-5
D.Lgs. 231/02, oltre spese di procedura, a titolo di fornitura merce.
Eccepiva la non debenza della somma ingiunta in quanto già corrisposta a mezzo bonifico bancario del 27/08/2012 di € 3.000,00 e che le ulteriori somme richieste non erano dovute poiché afferenti a prezzi diversi e non pattuiti ed a merce non consegnata.
La società si costituiva, impugnando e contestando tutto quanto dedotto Controparte_2 dall'opponente depositando documentazione a fondamento della propria pretesa creditoria.
La causa, regolarmente istruita con prova testimoniale, era rinviata per conclusioni e discussione veniva successivamente trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 2565/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 21/02/2019, depositata in cancelleria il giorno 08/05/2019, notificata in data 16/5/2019, riferentesi alla causa civile iscritta al ruolo generale n. 3850/2017, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore così decideva “rigetta opposizione proposta da , nella qualità di legale rapp.te p.t. della ditta Parte_1 individuale e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.891/2016, Controparte_1 emesso in favore della in persona del legale rapp.te p.t.; Condanna Controparte_4
l'opponente al rimborso delle spese di lite subite dall'opposta che si liquidano in € 300,00 per lo studio;
€ 250,00 per la fase introduttiva;
€ 300,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 350,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.".
Con atto di citazione notificato in data 17.06.2019 , in qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della ditta individuale ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza precitata, ritenendola ingiusta ed erronea nella ricostruzione dei fatti, nella pagina 2 di 6 valutazione delle risultanze istruttorie e contraddittoria nella motivazione e per aver la stessa rigettato l'opposizione, ritenendo sussistente il credito della società opposta;
pertanto, chiedeva preliminarmente sospendersi l'esecutività della sentenza di primo grado, riformarsi la sentenza di primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine condannarsi l'appellante al pagamento della minore somma dovuta, e con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio
Si è costituita la società eccependo l'insussistenza dei presupposti per la Controparte_2 concessione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello, chiedendone quindi il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e all'udienza del 05.03.2025, trattata in forma scritta telematica rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è infondato e va rigettato nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
L'iter logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado appare corretto e la sentenza impugnata esente da vizi.
In ragione della documentazione depositata e della prova testi offerta dalla parte opposta appare fondato il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo di cui al primo grado e corretta la valutazione del Giudice di pace circa la mancata prova contraria offerta dall'opponente.
Quest'ultima pur sostenendo – con propria opposizione a decreto ingiuntivo – la non debenza della somma ingiunta in quanto già regolarmente pagata come da bonifico fatto in favore della pagina 3 di 6 società opposta in data 27/8/2012 di € 3.000,00, nonché che nessuna diversa somma fosse dovuta per diversità dei prezzi applicati rispetto a quelli pattuiti e per diversità tra la merce fatturata e la merce consegnata, non, tuttavia, ha fornito prova di tali circostanze.
La causale del bonifico di € 3.000,00 risulta genericamente “pag. fatt” non essendovi alcuna imputazione alle fatture sottostanti il procedimento monitorio.
I testi di parte opponente escussi hanno, inoltre, escluso che vi fossero contestazioni in ordine alla qualità e ai prezzi della merce consegnata.
Sulla prova del valore estintivo del pagamento si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità:
“Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019), nonché
“In tema di pagamento, allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e l'altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo”. (ex plurimis, Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 31/03/2007).
Parte opposta – odierna appellata – riferiva che la somma di € 3.000,00 effettivamente corrisposta dall'opponente – odierna appellante – fosse riferibile ad un credito pregresso e ad un accordo intercorso tra le parti, di cui parte opponente forniva prova a mezzo delle dichiarazioni testimoniali rese da nel giudizio di primo grado e di cui parte opponente non Controparte_5 eccepiva l'inammissibilità.
pagina 4 di 6 Nello specifico la teste escussa all'udienza del 26.11.2018 dichiarava “posso Controparte_5 precisare che il bonifico è stato fatto il 27/08/2012 dell'importo di € 3.000,00, ma riguardava il pagamento del debito pregresso relativo alle fatture degli anni precedenti ossia 2010 e 2011, nel quale vi era stato un accordo sempre con la signora di una spalmatura della debitoria in tre Pt_1 versamenti di cui l'ultimo corrispondente a quello di € 3.000,00 del 27/08/2012, preciso che
l'accordo dilazionatorio è avvenuto telefonicamente”.
Si ritiene pertanto che la parte opposta abbia dato prova dell'accordo intercorso tra le parti in merito a pregressi debiti e che la parte opponente nulla abbia, a tal fine, controdedotto ed eccepito.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza:
“L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”. (Corte di Cassazione, Sez. U -
, Sentenza n. 16723 del 05/08/2020 ).
Di talché, le doglianze formulate da parte appellante sono da considerarsi prive di fondamento e, per l'effetto, l'appello va interamente rigettato, con la conferma della sentenza di primo grado n.
n°2565/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore dott.ssa Marcella Pellegrino in data
21/02/2019, depositata in cancelleria in data 08/05/2019.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante nei confronti di parte appellata e sono liquidate secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 – come modificato dal DM n.
147/2022 – tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, la cui fase, pertanto, non verrà considerata e dell'agevole risoluzione delle questioni di diritto proposte. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'appello come proposto da (C.F. , nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. della ditta individuale Controparte_1
(P.IVA contro (P.I. in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 del legale amministratore unico sig. , ( ) e, per Controparte_3 C.F._2
l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Giudice di prime cure e quivi gravata, per le ragioni di cui in parte motiva;
• condanna (C.F. , nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della ditta individuale (P.IVA Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei P.IVA_1 confronti di (P.I. in persona del legale amministratore Controparte_2 P.IVA_2 unico sig. , ( ) Controparte_3 C.F._2 che si liquidano in € 1923,00 oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. LEONARDO IANORA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di parte appellante, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3457/2019, appello avverso la sentenza emessa n. 2565/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, promossa da:
(C.F. , nella qualità di legale rappresentante p.t. della ditta Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA , rapp.ta e difesa, come da Controparte_1 P.IVA_1 mandato a margine dell'atto di appello dall'Avv. Fabio Carusone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Superiore (SA) alla via Napoli n°14;
appellante contro
(P.I. in persona del legale amministratore unico sig. Controparte_2 P.IVA_2
, ( ), rappresentata e difesa, giusta procura ad litem in Controparte_3 C.F._2 calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Leonardo lanora ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castel San Giorgio (SA) alla Via P. Togliatti n.
72, 1 appellata
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra , nella qualità di legale rapp.te Parte_1 della ditta individuale , proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 891/2016 emesso dal giudice di pace di Nocera Inferiore, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di euro 4.397,10 oltre interessi legali come previsti dagli artt. 4-5
D.Lgs. 231/02, oltre spese di procedura, a titolo di fornitura merce.
Eccepiva la non debenza della somma ingiunta in quanto già corrisposta a mezzo bonifico bancario del 27/08/2012 di € 3.000,00 e che le ulteriori somme richieste non erano dovute poiché afferenti a prezzi diversi e non pattuiti ed a merce non consegnata.
La società si costituiva, impugnando e contestando tutto quanto dedotto Controparte_2 dall'opponente depositando documentazione a fondamento della propria pretesa creditoria.
La causa, regolarmente istruita con prova testimoniale, era rinviata per conclusioni e discussione veniva successivamente trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 2565/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 21/02/2019, depositata in cancelleria il giorno 08/05/2019, notificata in data 16/5/2019, riferentesi alla causa civile iscritta al ruolo generale n. 3850/2017, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore così decideva “rigetta opposizione proposta da , nella qualità di legale rapp.te p.t. della ditta Parte_1 individuale e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.891/2016, Controparte_1 emesso in favore della in persona del legale rapp.te p.t.; Condanna Controparte_4
l'opponente al rimborso delle spese di lite subite dall'opposta che si liquidano in € 300,00 per lo studio;
€ 250,00 per la fase introduttiva;
€ 300,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 350,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.".
Con atto di citazione notificato in data 17.06.2019 , in qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della ditta individuale ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza precitata, ritenendola ingiusta ed erronea nella ricostruzione dei fatti, nella pagina 2 di 6 valutazione delle risultanze istruttorie e contraddittoria nella motivazione e per aver la stessa rigettato l'opposizione, ritenendo sussistente il credito della società opposta;
pertanto, chiedeva preliminarmente sospendersi l'esecutività della sentenza di primo grado, riformarsi la sentenza di primo grado con revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine condannarsi l'appellante al pagamento della minore somma dovuta, e con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio
Si è costituita la società eccependo l'insussistenza dei presupposti per la Controparte_2 concessione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello, chiedendone quindi il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e all'udienza del 05.03.2025, trattata in forma scritta telematica rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è infondato e va rigettato nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
L'iter logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado appare corretto e la sentenza impugnata esente da vizi.
In ragione della documentazione depositata e della prova testi offerta dalla parte opposta appare fondato il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo di cui al primo grado e corretta la valutazione del Giudice di pace circa la mancata prova contraria offerta dall'opponente.
Quest'ultima pur sostenendo – con propria opposizione a decreto ingiuntivo – la non debenza della somma ingiunta in quanto già regolarmente pagata come da bonifico fatto in favore della pagina 3 di 6 società opposta in data 27/8/2012 di € 3.000,00, nonché che nessuna diversa somma fosse dovuta per diversità dei prezzi applicati rispetto a quelli pattuiti e per diversità tra la merce fatturata e la merce consegnata, non, tuttavia, ha fornito prova di tali circostanze.
La causale del bonifico di € 3.000,00 risulta genericamente “pag. fatt” non essendovi alcuna imputazione alle fatture sottostanti il procedimento monitorio.
I testi di parte opponente escussi hanno, inoltre, escluso che vi fossero contestazioni in ordine alla qualità e ai prezzi della merce consegnata.
Sulla prova del valore estintivo del pagamento si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità:
“Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019), nonché
“In tema di pagamento, allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e l'altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo”. (ex plurimis, Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 31/03/2007).
Parte opposta – odierna appellata – riferiva che la somma di € 3.000,00 effettivamente corrisposta dall'opponente – odierna appellante – fosse riferibile ad un credito pregresso e ad un accordo intercorso tra le parti, di cui parte opponente forniva prova a mezzo delle dichiarazioni testimoniali rese da nel giudizio di primo grado e di cui parte opponente non Controparte_5 eccepiva l'inammissibilità.
pagina 4 di 6 Nello specifico la teste escussa all'udienza del 26.11.2018 dichiarava “posso Controparte_5 precisare che il bonifico è stato fatto il 27/08/2012 dell'importo di € 3.000,00, ma riguardava il pagamento del debito pregresso relativo alle fatture degli anni precedenti ossia 2010 e 2011, nel quale vi era stato un accordo sempre con la signora di una spalmatura della debitoria in tre Pt_1 versamenti di cui l'ultimo corrispondente a quello di € 3.000,00 del 27/08/2012, preciso che
l'accordo dilazionatorio è avvenuto telefonicamente”.
Si ritiene pertanto che la parte opposta abbia dato prova dell'accordo intercorso tra le parti in merito a pregressi debiti e che la parte opponente nulla abbia, a tal fine, controdedotto ed eccepito.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza:
“L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”. (Corte di Cassazione, Sez. U -
, Sentenza n. 16723 del 05/08/2020 ).
Di talché, le doglianze formulate da parte appellante sono da considerarsi prive di fondamento e, per l'effetto, l'appello va interamente rigettato, con la conferma della sentenza di primo grado n.
n°2565/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore dott.ssa Marcella Pellegrino in data
21/02/2019, depositata in cancelleria in data 08/05/2019.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante nei confronti di parte appellata e sono liquidate secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 – come modificato dal DM n.
147/2022 – tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, la cui fase, pertanto, non verrà considerata e dell'agevole risoluzione delle questioni di diritto proposte. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'appello come proposto da (C.F. , nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante p.t. della ditta individuale Controparte_1
(P.IVA contro (P.I. in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 del legale amministratore unico sig. , ( ) e, per Controparte_3 C.F._2
l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Giudice di prime cure e quivi gravata, per le ragioni di cui in parte motiva;
• condanna (C.F. , nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della ditta individuale (P.IVA Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei P.IVA_1 confronti di (P.I. in persona del legale amministratore Controparte_2 P.IVA_2 unico sig. , ( ) Controparte_3 C.F._2 che si liquidano in € 1923,00 oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. LEONARDO IANORA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di parte appellante, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6