Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 28613/2022 Verbale dell'udienza del 28/01/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Iacomino. Per il sig. è presente l'avv. Alessandro Vessicchio per delega dell'avv. Pilato CP_1
Per il Comune di Napoli è presente l'avv. Silvia Fusco per delega dell'avv. Grande. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 28613 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale r.p.t., elett.te dom.ta in Torre del Greco alla via Sedivola, 85, presso lo studio dell'Avv. Antonioluigi Iacomino, dal quale è rapp.ta e difesa per procura in atti APPELLANTE E
(C.F.: ), elett.te dom.to in Napoli al Corso CP_2 C.F._1
Umberto I n. 228 presso lo studio dell'avv. Gaetano Pilato, dal quale è rapp.to e difeso per procura in atti APPELLATO NONCHE' COMUNE DI NAPOLI (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Napoli, Piazza Municipio n. 1, rapp.to e difeso dall'avvocatura comunale con l'avv. Mariarita Grande
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
[...]
n. di importo pari ad € 209,89, notificata il 29.12.2012, Pt_2 Parte_3 emessa in relazione a quota provinciale rifiuti indifferenziati accertata dal Comune di Napoli nell'anno 2010, premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di verifica estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito, in relazione alla natura del carico, stante l'omessa notifica della cartella esattoriale, chiese dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituì l' eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito giudice per essere com- CP_4 petente quello tributario, l'inammissibilità della opposizione su estratto ruolo ovvero nel merito l'infondatezza della domanda. Il Comune di Napoli, benché regolarmente evocato in giudizio, rimase contumace. Il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 3867/2022, accolse la domanda, dichiarò prescritta la pretesa creditoria portata dalla cartella impugnata, condannando l' al CP_4 pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, eccependo in via principale che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente l'interesse ad agire dell'opponente su estratto di ruolo stante la regolare notifica dell'atto impugnato. Ha ri- proposto, inoltre, con l'appello l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordina- rio in favore di quello tributario. Si è costituito che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 CP_2
c.p.c. ovvero la infondatezza delle avverse domande. Si è costituito il Comune di Napoli, chiedendo l'accoglimento dell'appello con declarato- ria di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ovvero di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'appello è fondato. In via preliminare, va osservato che l'appellato costituito ha eccepito l'inammissibilità ex art. 339 c.p.c. Preliminarmente – con ciò mutando il precedente orientamento assunto dallo scrivente in casi analoghi – va rilevata l'ammissibilità dell'appello in relazione al disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c., dal momento che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante nel dolersi dell'erroneità della pronuncia per omessa decla- ratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha prospettato la violazione di norme sul procedimento (difetto di interesse ad agire), dunque ipotesi espressamente ri- chiamate dalla previsione di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Pronunciandosi sul punto, ancora di recente, la Suprema Corte di Cassazione (vd. sent. n. 34432/2022), ha ribadito che in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015, n. 15678). Venendo all'esame del merito, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esatto- riali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo a (questione che si ritiene preliminare anche a CP_2 quella di giurisdizione, sulla base del principio affermato dalla S.C. nella pronuncia n. 4951/2023). Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 di- cembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugna- bile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono su- scettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio di- mostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sosti- tuendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di cre- diti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'arti- colo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua vol- ta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad og- getto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i cre- diti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la ri- scossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'e- sazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S.. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solleva- ti) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si as- suma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussi- stere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la da- ta di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposi- zione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualifica- torie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidi- tà della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (deriva- ta) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da par- te dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere ri- chiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato, non deduce e tantomeno prova che sia stato posto in essere un atto di riscos- sione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, la domanda risulta inammissibile e la sentenza di primo grado va riformata. Ri- corrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la no- vità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giu- risprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede: a) in riforma della sentenza del giudice di pace di Barra n. 3867/2022, dichiara inammis- sibile la domanda proposta da CP_2
b) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, 28/01/2025
Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5