Art. 3.
Le domande degli interessati dovranno essere presentate agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nel termini ne perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale inquadrato in applicazione dell'art. 2 della presente legge segue nell'ordine della relativa graduatoria di merito, il personale precedentemente inquadrato nella medesima qualifica.
Le domande degli interessati dovranno essere presentate agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nel termini ne perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale inquadrato in applicazione dell'art. 2 della presente legge segue nell'ordine della relativa graduatoria di merito, il personale precedentemente inquadrato nella medesima qualifica.