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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12082/24 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Pinerolo, Via Parte_1 C.F._1
Buniva n.45, presso e nello studio degli avv. Monica Bernardoni, che unitamente all'avv.
LL GN la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- RICORRENTE -
-
contro
-
c.f. , c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
e c.f. , quest'ultimo C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale c.f. CP_4
, tutti elettivamente domiciliati in Alba, Via Pietrino Belli n. 12, C.F._5 presso e nello studio dell'avv. Roberto Costamagna, che li rappresenta e difende per deleghe in calce alle comparse di costituzione e risposta, su supporto cartaceo depositate in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
Oggetto: adempimento legato.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“Nel merito: dichiarare tenuti e condannare i sig.ri , e Controparte_1 CP_2
in epigrafe generalizzati, nella loro qualità di eredi della sig.ra CP_3 CP_5
, a corrispondere, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, alla sig.ra
[...]
pagina 1 di 12 legataria, la somma di euro 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1 data del decesso della de cuius al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari e con refusione delle spese della mediazione obbligatoria da quantificarsi con riferimento ai parametri di cui al DM 55/15 e successive modifiche.
… richiamando in merito alle istanze istruttorie le proprie note scritte 27.1.2025”.
Per i convenuti:
“Rinnovano le ISTANZE ISTRUTTORIE contenute nella comparsa di costituzione in giudizio depositata telematicamente il 5.11.2024 e nella memoria autorizzata depositata telematicamente il 20.12.2024, in particolare insistendo nell'ammissione delle prove orali per interrogatorio e testi ivi dedotte e nell'istanza di ordine di esibizione all' con Pt_2 la conseguente riapertura dell'attività istruttoria.
In ordine alle CONCLUSIONI DI MERITO richiamano quelle formulate in comparsa di costituzione in giudizio depositata telematicamente il 5.11.2024, ossia che l'Ill.mo Tribunale di Torino voglia, respinta ogni domanda, istanza, e deduzione avversaria, accogliere le seguenti conclusioni:
Dichiararsi invalido, per incapacità naturale di testare ai sensi dell'art. 591 comma 2° n.
3 c.c., il testamento olografo datato 22.10.2015, pubblicato in data 29.6.2022, con cui ha disposto un legato a favore della sig.ra della somma di CP_5 Parte_1 euro 70.000 e per l'effetto respingere la domanda attorea;
in via subordinata, nel merito accertata la natura di legato di genere della somma di euro 70.000 contemplata nel testamento olografo datato 22.10.2015 e pubblicato in data 29.6.2022 e accertato che nel patrimonio del de cuius non esistevano, al momento del decesso, altre somme liquide all'infuori della somma di euro 27.556,00 depositata sul conto corrente Intesa
San Paolo n. 1000/00000007387 intestato a , in applicazione dell'art. 654 CP_5
c.c. o di altra disposizione normativa ritenuta applicabile, dichiarare che la ricorrente può vantare un credito verso gli eredi, per il titolo dedotto in giudizio, pari a euro 27.556,00.
Con il favore delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Sui fatti oggetto del giudizio e sulle domande svolte in causa.
pagina 2 di 12 La presente controversia trae origine dal ricorso presentato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da , allegando di essere destinataria del legato, avente Parte_1 ad oggetto la la somma di € 70.000,00, disposto in suo favore da - nata a CP_5
SA (TO) il 18 aprile 1931, deceduta in Priocca (CN) il 16 maggio 2022 e residente, al momento dell'apertura della successione, a Pinerolo - con testamento olografo datato 22 ottobre 2015 e pubblicato il 29 giugno 2022.
La ricorrente ha rappresentato di essere stata legata alla de cuius da un profondo rapporto di amicizia, nato sin dall'infanzia, epoca in cui erano vicine di casa a Pinerolo, legame divenuto più stretto intorno agli anni 2010-2011, in ragione di alcuni problemi di salute riportati dalla de cuius, rimasta nel frattempo vedova e senza figli: in tale contesto, secondo quanto esposto nel ricorso, - oltre a trascorrere gran CP_5 parte del proprio tempo libero in compagnia della ricorrente (per soggiorni marini, pranzi, cene, uscite infrasettimanali e nei fine settimana) - le chiedeva anche di accompagnarla in automobile per lo svolgimento di svariate attività, rendendosi la ricorrente a ciò disponibile e nel corso del 2015 le consegnava una dichiarazione manoscritta contenente le proprie volontà testamentarie, nella quale disponeva “Venga data alla mia amica . la somma di euro 70.000 (dico: settantamila) Parte_3 Parte_4 per la sua disponibilità nei miei confronti”.
Parte ricorrente ha quindi riferito di avere chiesto agli eredi della de cuius — in forza di testamento olografo datato 5 luglio 2014 pubblicato il 15 giugno 2022 — l'adempimento del legato disposto in suo favore, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione e, qualificato il legato quale legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c., richiamato l'art. 662 c.c. ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, ciascuno per la quota di sua spettanza, al pagamento della somma oggetto del legato, oltre interessi e rivalutazione dalla data del decesso al saldo.
, e - quest'ultimo rappresentato del Controparte_1 CP_2 CP_3 genitore esercente la potestà genitoriale - si sono costituiti in giudizio tempestivamente ed hanno contestato la ricostruzione offerta da parte ricorrente: in particolare, hanno ripercorso gli ultimi anni di vita della de cuius, riferendo che le sue condizioni di salute, piuttosto buone e soddisfacenti sino alla fine del 2014, avevano subito un improvviso pagina 3 di 12 peggioramento all'inizio del 2015 a causa di un infarto cardiaco che l'aveva colpita il 1° gennaio 2015, e che al termine del ricovero in ospedale la sig.ra , all'epoca CP_5 prossima al compimento degli 84 anni, aveva trascorso un periodo di convalescenza
(durato alcune settimane) presso una casa di cura, periodo positivo per la de cuius la quale aveva in allora un umore buono, tanto che pareva vi fossero le condizioni per un rapido recupero.
I convenuti hanno aggiunto che ciò nonostante al momento del rientro presso la propria abitazione, nel febbraio 2015, l'umore della de cuius era andato peggiorando, in quanto ella manifestava un forte timore per il futuro, sentendosi fragile, e che a casa, a causa del peggioramento del proprio stato di salute — in particolare per difficoltà nella deambulazione — necessitava dell'assistenza continuativa di una badante;
hanno poi posto in evidenza il fatto che il disagio più marcato si manifestava sotto il profilo emotivo e psicologico, avendo l'infarto inciso negativamente sulle condizioni generali di salute della de cuius, inducendola a uno stato depressivo, oltre ad essere la stessa - vedova e senza figli - in una condizione di isolamento affettivo, aggravata dall'assenza dei parenti prossimi, essendo gli unici contatti affettivi (significativi) rimasti quelli con i pronipoti, odierni convenuti, ai quali era profondamente legata sin dalla loro tenera età.
I convenuti hanno poi rappresentato che durante tutto il 2015 le condizioni di salute della de cuius rimasero precarie: dopo il rientro a casa, ella appariva spesso confusa e disorientata, con difficoltà nella gestione delle attività quotidiane e nel prendere decisioni, anche di modesta rilevanza;
presentava episodi di amnesia, insicurezza e fragilità, manifestati anche attraverso momenti di pianto e dichiarazioni di incertezza rispetto al proprio futuro, ed in tale contesto ella era assistita da due badanti e dal giardiniere oltre che dalla madre degli odierni convenuti la quale sosteneva CP_5
dal punto di vista morale e materiale, accompagnandola alle visite mediche,
[...] interfacciandosi con i sanitari e coadiuvandola nella gestione amministrativa e domestica.
Quanto ai rapporti con la ricorrente, i convenuti hanno evidenziato che, pur essendo un'amica d'infanzia della de cuius, il loro rapporto si era interrotto per diversi decenni, per poi riprendere solo sporadicamente negli anni immediatamente precedenti l'infarto,
e che dopo il rientro a casa della de cuius a seguito della riabilitazione post infarto, la pagina 4 di 12 sig.ra si recava occasionalmente a farle visita, offrendo talvolta la propria Pt_1 disponibilità per andare a fare la spesa, utilizzando peraltro l'autovettura di proprietà della de cuius, auto che veniva talvolta riconsegnata dopo alcuni giorni e con la quale
(col passare del tempo trattenuta sempre più frequentemente e a lungo dall'attrice), col miglioramento parziale delle condizioni di salute della de cuius, le due donne si recavano talvolta al ristorante la domenica.
I convenuti hanno contestato la validità del testamento olografo redatto nell'ottobre
2015, con il quale disponeva un legato in favore di , CP_5 Parte_1 sostenendo che la testatrice, in quel momento, non fosse in possesso della capacità naturale di testare, essendo ancora fortemente segnata dai postumi dell'infarto e in una condizione di vulnerabilità fisica, cognitiva ed emotiva: a loro avviso, se CP_5 avesse realmente inteso beneficiare l'amica con un lascito di tale entità, lo avrebbe verosimilmente disposto nel testamento redatto l'anno precedente, in condizioni di piena lucidità, con il quale aveva invece istituito eredi gli odierni convenuti.
Parte convenuta ha quindi osservato che la de cuius, quando redasse la scheda testamentaria contenente il legato in favore dell'amica, non aveva la capacità naturale di testare, essendo ancora troppo segnata dai postumi dell'infarto ed in condizione di grande vulnerabilità a livello fisico, cognitivo ed emotivo, ed anche che la motivazione del legato - “per la sua disponibilità nei miei confronti” - induceva sospetti circa la capacità valutativa della testatrice, essendo la somma in questione sproporzionata rispetto alla consistenza del patrimonio della de cuius e in rapporto alla natura e quantità dell'assistenza offerta dalla ricorrente nei mesi successivi all'infarto.
I convenuti, qualificato il legale come legato di genere e ritenuto tuttavia applicabile l'art. 654 c.c., hanno concluso chiedendo, previo mutamento del rito, in via principale la dichiarazione di invalidità del testamento per incapacità naturale di testare ex art. 591,
2° comma n. 3 c.c. e in via subordinata, qualificata la disposizione a favore della ricorrente come legato di cosa non esistente nell'asse – all'infuori della somma di €
27.556,00 depositata sul conto corrente intestato alla de cuius - ai sensi dell'art. 654
c.c., l'accertamento che la ricorrente può vantare un credito verso gli eredi pari alla somma (inferiore) indicata, presente sul conto corrente alla data di apertura della successione.
pagina 5 di 12 In corso di causa, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, respinta l'istanza di mutamento del rito, sono stati concessi i termini ex art. 281 duodecies, IV comma c.p.c.; ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dalle parti e delle istanze ex art. 210
c.p.c. da loro proposte, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.: all'esito della discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
*************
2. Sulla domanda di invalidità del testamento proposta da parte convenuta
Prima di esaminare la domanda formulata da parte ricorrente e quindi di procedere alla qualificazione giuridica del legato di somma di denaro disposto in suo favore, è necessario affrontare l'eccezione di incapacità di intendere e di volere della testatrice e la conseguente domanda di annullamento della scheda testamentaria 22.10.2015, proposte dai convenuti (i quali, a tal fine, hanno reiterato le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni).
La norma di riferimento è l'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., il quale stabilisce che sono incapaci di testare coloro che “sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
In merito all'interpretazione del concetto di incapacità naturale rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c., si deve richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'incapacità naturale del disponente, che determina l'invalidità del testamento, non si identifica con una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento, il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, versando in condizioni analoghe a quelle che, se abituali, legittimerebbero la pronuncia di interdizione” (Cass. n. 1444/2003, nonché ex multis, Cass. n. 3934/2018, Cass. n.
14746/2016, Cass. n. 5620/1995, Cass. n. 2865/1995, Cass. n. 4499/1986, Cass. n.
2692/1979 e Cass. n. 5450/1978).
Come chiarito ulteriormente dalla giurisprudenza, “per aversi incapacità naturale del testatore non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione
pagina 6 di 12 della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato, come frequentemente avviene nel caso di grave malattia;
è necessario che lo stato psicofisico del soggetto sia, in quel momento, tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, essendo regola la capacità di agire del soggetto e dovendo, pertanto, la sua incapacità
— che costituisce un'eccezione — essere provata in modo serio e rigoroso” (Cass. n.
2074/1985).
Ancora, “L'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo e delle cause idonee in linea di principio a determinarla” (cfr. Cass. n.
33914/22).
Le condizioni sopra ricordate, rilevanti in relazione alla previsione dell'art. 591 c.c., non sussistono nel caso di specie, poichè da un lato il personale medico, che si è occupato della riabilitazione della testatrice a seguito dell'infarto, non ha riscontrato alcuna anomalia psichica in capo alla stessa, dall'altro i convenuti non hanno fornito la prova che l'allegata incapacità di intendere e di volere si sia manifestata nei mesi successivi al rientro della testatrice dopo la degenza e al momento della redazione della scheda di cui
è causa.
Sotto il primo profilo, il diario clinico relativo al ricovero presso la struttura riabilitativa non evidenzia segni di degrado o deperimento cognitivo, neppure lieve (cfr. doc.3 parte convenuta), limitandosi a registrare unicamente un lieve stato di insonnia (riferito dalla paziente – cfr. diario infermieristico 8.1.2015): condizione, quest'ultima, che secondo l'id quod plerumque accidit non è idonea, di per sé, ad alterare la capacità naturale del soggetto che ne è affetto.
pagina 7 di 12 Sotto il secondo profilo, la narrazione dei convenuti si è limitata a mere allegazioni generiche — quali amnesia, insicurezza, fragilità emotiva, manifestate anche attraverso momenti di pianto e dichiarazioni di incertezza (cfr. pag. 3 comparsa) — prive di riferimenti spazio-temporali precisi, non correlate a episodi specifici e circostanziati e comunque non sufficienti, da sole, a ritenere la de cuius priva della capacità di testare.
A ciò si aggiunga che i convenuti hanno formulato (in comparsa di costituzione) capitoli di prova generici e non suscettibili di accoglimento, in quanto per lo più redatti in parte in violazione dell'art. 244 c.p.c. oltre che documentali, valutativi e irrilevanti avuto riguardo al momento di redazione del testamento.
Con riferimento, infine, all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., proposta nei confronti della al fine ottenere la documentazione medica relativa a , deve Pt_2 CP_5 qui ribadirsi la valutazione di inammissibilità: l'ordine di esibizione costituisce, infatti, uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dei convenuti, i quali, come già detto, hanno allegato circostanze generiche e indeterminate sul presunto stato di incapacità naturale della de cuius; inoltre, come già osservato in corso di causa, agli atti è già la cartella clinica relativa al ricovero del gennaio 2015, essendo esplorativa l'istanza riferita ad 'ogni altro referto o cartella clinica relativi al periodo 1.1.2015 – 31.10.2015'.
Si consideri, al riguardo, che in comparsa di costituzione non si fa riferimento ad ulteriori ricoveri rispetto a quello conseguente all'infarto che colpì la de cuius nel gennaio 2015, mentre si insiste, peraltro genericamente, sul fatto che al momento della redazione della scheda testamentaria la sig.ra era “ancora troppo segnata dai postumi Pt_1 dell'infarto e in una condizione di grande vulnerabilità a livello fisico, cognitivo ed emotivo”: come già sopra ricordato, l'incapacità naturale del disponente, rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c., non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede una condizione di assoluta privazione della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione del testamento.
pagina 8 di 12 Alla luce delle considerazioni sopra svolte si deve, dunque, concludere per il rigetto dell'eccezione di incapacità naturale della testatrice e della domanda di annullamento della scheda testamentaria datata 22 ottobre 2015 e pubblicata il 29 giugno 2022.
*************
3. Sulla qualificazione giuridica del legato di somma di denaro
Con riferimento alla qualificazione giuridica del legato disposto da a favore CP_5 di con la scheda testamentaria 22 ottobre 2015, deve essere accolta la Parte_1 tesi di parte ricorrente che riconduce la disposizione alla fattispecie del legato di cosa genericamente determinata ai sensi dell'art. 653 c.c., escludendosi pertanto l'applicazione dell'art. 654 c.c.
A tal proposito, deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di legato di somma di denaro ha tracciato la distinzione tra la fattispecie di cui all'art. 653 c.c. e quella di cui all'art. 654 c.c.: “la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie;
per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento” (Cass. n. 15661/2020).
Quanto ai rapporti con l'art 654 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che
“il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido, sia se delle cose legate ne sussistano nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, sia nel caso non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della morte”
(Cass. n. 7082/1995) e, ancora, a contrario, che “la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di
pagina 9 di 12 considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento” (Cass. n. 14358/2013).
Alla luce di quanto appena esposto, il tenore letterale della statuizione testamentaria -
Venga data alla mia amica . la somma di euro 70.000 Parte_3 Parte_4
(dico: settantamila) per la sua disponibilità nei miei confronti – non lascia dubbi circa l'intenzione della de cuius di attribuire a titolo di legato alla ricorrente una somma di denaro determinata solo nel genere: tale conclusione si evince dalla considerazione che nella disposizione testamentaria non è presente l'indicazione di alcun conto corrente – o comunque di una determinata fonte - da cui attingere l'importo indicato per dare esecuzione al legato.
Diventa pertanto irrilevante stabilire se al momento del decesso della testatrice nel patrimonio vi fosse la somma indicata quale somma liquida, ovvero i 70.000,00 euro e peraltro deve rilevarsi che nel caso di specie i valori mobiliari - che componevano l'asse ereditario al momento dell'apertura della successione – risultano costituiti dal saldo del conto corrente 1000/00000007387 pari ad euro 27.556,00 e da depositi amministrati per complessivi euro 94.438,888 (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Gli eredi sono pertanto tenuti ad adempiere al legato: ai sensi dell'art. 662 c.c., quando
– come nel caso di specie - il testatore non ha indicato il soggetto onerato di un legato, alla prestazione sono tenuti gli eredi in proporzione della rispettiva quota ereditaria, non sussistendo solidarietà dal lato passivo.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di parte ricorrente deve essere accolta, con condanna dei convenuti a corrispondere la somma di € 70.000,00, ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
nulla in punto rivalutazione, trattandosi di debito di valuta ed in assenza della prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c.
*************
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido.
pagina 10 di 12 Alla liquidazione si provvede – in assenza di nota spese, non depositata - in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147), quindi tenuto conto – oltre che delle spese documentate (marca e CU, non essendo documentate le spese di notifica) - del valore della causa (da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00), dell'attività svolta e delle questioni trattate, così applicandosi i valori minimi di liquidazione dello scaglione di riferimento, senza operare l'aumento di cui all'art. 4 comma 1-bis giacchè le modalità di redazione degli atti di parte ricorrente non consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
Con riguardo alle spese di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 “L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”: i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”, ridotti giusta la previsione dell'art. 19 T.F. e riferiti alle sole fasi di attivazione e di negoziazione atteso l'esito negativo della mediazione, dandosi atto che nulla è stato documentato quanto agli esborsi sostenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta la domanda di annullamento, per incapacità del testatore ex art. 591, 2° comma n. 3 c.c., del testamento olografo 22 ottobre 2015 pubblicato il 29 giugno 2022;
- condanna , e , nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3
, a corrispondere, ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria, CP_5
a la somma di € 70.000,00, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 domanda al saldo;
- condanna , e , in via solidale tra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 rimborsare a le spese di mediazione, che liquida in € 1.512,00 per Parte_1 compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 11 di 12 - condanna , e , in via solidale tra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € per Parte_1
€ 7.051,50 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 17.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Alessia CARRERA
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12082/24 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Pinerolo, Via Parte_1 C.F._1
Buniva n.45, presso e nello studio degli avv. Monica Bernardoni, che unitamente all'avv.
LL GN la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- RICORRENTE -
-
contro
-
c.f. , c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
e c.f. , quest'ultimo C.F._3 CP_3 C.F._4 rappresentato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale c.f. CP_4
, tutti elettivamente domiciliati in Alba, Via Pietrino Belli n. 12, C.F._5 presso e nello studio dell'avv. Roberto Costamagna, che li rappresenta e difende per deleghe in calce alle comparse di costituzione e risposta, su supporto cartaceo depositate in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
Oggetto: adempimento legato.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“Nel merito: dichiarare tenuti e condannare i sig.ri , e Controparte_1 CP_2
in epigrafe generalizzati, nella loro qualità di eredi della sig.ra CP_3 CP_5
, a corrispondere, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, alla sig.ra
[...]
pagina 1 di 12 legataria, la somma di euro 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1 data del decesso della de cuius al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari e con refusione delle spese della mediazione obbligatoria da quantificarsi con riferimento ai parametri di cui al DM 55/15 e successive modifiche.
… richiamando in merito alle istanze istruttorie le proprie note scritte 27.1.2025”.
Per i convenuti:
“Rinnovano le ISTANZE ISTRUTTORIE contenute nella comparsa di costituzione in giudizio depositata telematicamente il 5.11.2024 e nella memoria autorizzata depositata telematicamente il 20.12.2024, in particolare insistendo nell'ammissione delle prove orali per interrogatorio e testi ivi dedotte e nell'istanza di ordine di esibizione all' con Pt_2 la conseguente riapertura dell'attività istruttoria.
In ordine alle CONCLUSIONI DI MERITO richiamano quelle formulate in comparsa di costituzione in giudizio depositata telematicamente il 5.11.2024, ossia che l'Ill.mo Tribunale di Torino voglia, respinta ogni domanda, istanza, e deduzione avversaria, accogliere le seguenti conclusioni:
Dichiararsi invalido, per incapacità naturale di testare ai sensi dell'art. 591 comma 2° n.
3 c.c., il testamento olografo datato 22.10.2015, pubblicato in data 29.6.2022, con cui ha disposto un legato a favore della sig.ra della somma di CP_5 Parte_1 euro 70.000 e per l'effetto respingere la domanda attorea;
in via subordinata, nel merito accertata la natura di legato di genere della somma di euro 70.000 contemplata nel testamento olografo datato 22.10.2015 e pubblicato in data 29.6.2022 e accertato che nel patrimonio del de cuius non esistevano, al momento del decesso, altre somme liquide all'infuori della somma di euro 27.556,00 depositata sul conto corrente Intesa
San Paolo n. 1000/00000007387 intestato a , in applicazione dell'art. 654 CP_5
c.c. o di altra disposizione normativa ritenuta applicabile, dichiarare che la ricorrente può vantare un credito verso gli eredi, per il titolo dedotto in giudizio, pari a euro 27.556,00.
Con il favore delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Sui fatti oggetto del giudizio e sulle domande svolte in causa.
pagina 2 di 12 La presente controversia trae origine dal ricorso presentato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da , allegando di essere destinataria del legato, avente Parte_1 ad oggetto la la somma di € 70.000,00, disposto in suo favore da - nata a CP_5
SA (TO) il 18 aprile 1931, deceduta in Priocca (CN) il 16 maggio 2022 e residente, al momento dell'apertura della successione, a Pinerolo - con testamento olografo datato 22 ottobre 2015 e pubblicato il 29 giugno 2022.
La ricorrente ha rappresentato di essere stata legata alla de cuius da un profondo rapporto di amicizia, nato sin dall'infanzia, epoca in cui erano vicine di casa a Pinerolo, legame divenuto più stretto intorno agli anni 2010-2011, in ragione di alcuni problemi di salute riportati dalla de cuius, rimasta nel frattempo vedova e senza figli: in tale contesto, secondo quanto esposto nel ricorso, - oltre a trascorrere gran CP_5 parte del proprio tempo libero in compagnia della ricorrente (per soggiorni marini, pranzi, cene, uscite infrasettimanali e nei fine settimana) - le chiedeva anche di accompagnarla in automobile per lo svolgimento di svariate attività, rendendosi la ricorrente a ciò disponibile e nel corso del 2015 le consegnava una dichiarazione manoscritta contenente le proprie volontà testamentarie, nella quale disponeva “Venga data alla mia amica . la somma di euro 70.000 (dico: settantamila) Parte_3 Parte_4 per la sua disponibilità nei miei confronti”.
Parte ricorrente ha quindi riferito di avere chiesto agli eredi della de cuius — in forza di testamento olografo datato 5 luglio 2014 pubblicato il 15 giugno 2022 — l'adempimento del legato disposto in suo favore, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione e, qualificato il legato quale legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c., richiamato l'art. 662 c.c. ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, ciascuno per la quota di sua spettanza, al pagamento della somma oggetto del legato, oltre interessi e rivalutazione dalla data del decesso al saldo.
, e - quest'ultimo rappresentato del Controparte_1 CP_2 CP_3 genitore esercente la potestà genitoriale - si sono costituiti in giudizio tempestivamente ed hanno contestato la ricostruzione offerta da parte ricorrente: in particolare, hanno ripercorso gli ultimi anni di vita della de cuius, riferendo che le sue condizioni di salute, piuttosto buone e soddisfacenti sino alla fine del 2014, avevano subito un improvviso pagina 3 di 12 peggioramento all'inizio del 2015 a causa di un infarto cardiaco che l'aveva colpita il 1° gennaio 2015, e che al termine del ricovero in ospedale la sig.ra , all'epoca CP_5 prossima al compimento degli 84 anni, aveva trascorso un periodo di convalescenza
(durato alcune settimane) presso una casa di cura, periodo positivo per la de cuius la quale aveva in allora un umore buono, tanto che pareva vi fossero le condizioni per un rapido recupero.
I convenuti hanno aggiunto che ciò nonostante al momento del rientro presso la propria abitazione, nel febbraio 2015, l'umore della de cuius era andato peggiorando, in quanto ella manifestava un forte timore per il futuro, sentendosi fragile, e che a casa, a causa del peggioramento del proprio stato di salute — in particolare per difficoltà nella deambulazione — necessitava dell'assistenza continuativa di una badante;
hanno poi posto in evidenza il fatto che il disagio più marcato si manifestava sotto il profilo emotivo e psicologico, avendo l'infarto inciso negativamente sulle condizioni generali di salute della de cuius, inducendola a uno stato depressivo, oltre ad essere la stessa - vedova e senza figli - in una condizione di isolamento affettivo, aggravata dall'assenza dei parenti prossimi, essendo gli unici contatti affettivi (significativi) rimasti quelli con i pronipoti, odierni convenuti, ai quali era profondamente legata sin dalla loro tenera età.
I convenuti hanno poi rappresentato che durante tutto il 2015 le condizioni di salute della de cuius rimasero precarie: dopo il rientro a casa, ella appariva spesso confusa e disorientata, con difficoltà nella gestione delle attività quotidiane e nel prendere decisioni, anche di modesta rilevanza;
presentava episodi di amnesia, insicurezza e fragilità, manifestati anche attraverso momenti di pianto e dichiarazioni di incertezza rispetto al proprio futuro, ed in tale contesto ella era assistita da due badanti e dal giardiniere oltre che dalla madre degli odierni convenuti la quale sosteneva CP_5
dal punto di vista morale e materiale, accompagnandola alle visite mediche,
[...] interfacciandosi con i sanitari e coadiuvandola nella gestione amministrativa e domestica.
Quanto ai rapporti con la ricorrente, i convenuti hanno evidenziato che, pur essendo un'amica d'infanzia della de cuius, il loro rapporto si era interrotto per diversi decenni, per poi riprendere solo sporadicamente negli anni immediatamente precedenti l'infarto,
e che dopo il rientro a casa della de cuius a seguito della riabilitazione post infarto, la pagina 4 di 12 sig.ra si recava occasionalmente a farle visita, offrendo talvolta la propria Pt_1 disponibilità per andare a fare la spesa, utilizzando peraltro l'autovettura di proprietà della de cuius, auto che veniva talvolta riconsegnata dopo alcuni giorni e con la quale
(col passare del tempo trattenuta sempre più frequentemente e a lungo dall'attrice), col miglioramento parziale delle condizioni di salute della de cuius, le due donne si recavano talvolta al ristorante la domenica.
I convenuti hanno contestato la validità del testamento olografo redatto nell'ottobre
2015, con il quale disponeva un legato in favore di , CP_5 Parte_1 sostenendo che la testatrice, in quel momento, non fosse in possesso della capacità naturale di testare, essendo ancora fortemente segnata dai postumi dell'infarto e in una condizione di vulnerabilità fisica, cognitiva ed emotiva: a loro avviso, se CP_5 avesse realmente inteso beneficiare l'amica con un lascito di tale entità, lo avrebbe verosimilmente disposto nel testamento redatto l'anno precedente, in condizioni di piena lucidità, con il quale aveva invece istituito eredi gli odierni convenuti.
Parte convenuta ha quindi osservato che la de cuius, quando redasse la scheda testamentaria contenente il legato in favore dell'amica, non aveva la capacità naturale di testare, essendo ancora troppo segnata dai postumi dell'infarto ed in condizione di grande vulnerabilità a livello fisico, cognitivo ed emotivo, ed anche che la motivazione del legato - “per la sua disponibilità nei miei confronti” - induceva sospetti circa la capacità valutativa della testatrice, essendo la somma in questione sproporzionata rispetto alla consistenza del patrimonio della de cuius e in rapporto alla natura e quantità dell'assistenza offerta dalla ricorrente nei mesi successivi all'infarto.
I convenuti, qualificato il legale come legato di genere e ritenuto tuttavia applicabile l'art. 654 c.c., hanno concluso chiedendo, previo mutamento del rito, in via principale la dichiarazione di invalidità del testamento per incapacità naturale di testare ex art. 591,
2° comma n. 3 c.c. e in via subordinata, qualificata la disposizione a favore della ricorrente come legato di cosa non esistente nell'asse – all'infuori della somma di €
27.556,00 depositata sul conto corrente intestato alla de cuius - ai sensi dell'art. 654
c.c., l'accertamento che la ricorrente può vantare un credito verso gli eredi pari alla somma (inferiore) indicata, presente sul conto corrente alla data di apertura della successione.
pagina 5 di 12 In corso di causa, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, respinta l'istanza di mutamento del rito, sono stati concessi i termini ex art. 281 duodecies, IV comma c.p.c.; ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dalle parti e delle istanze ex art. 210
c.p.c. da loro proposte, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.: all'esito della discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
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2. Sulla domanda di invalidità del testamento proposta da parte convenuta
Prima di esaminare la domanda formulata da parte ricorrente e quindi di procedere alla qualificazione giuridica del legato di somma di denaro disposto in suo favore, è necessario affrontare l'eccezione di incapacità di intendere e di volere della testatrice e la conseguente domanda di annullamento della scheda testamentaria 22.10.2015, proposte dai convenuti (i quali, a tal fine, hanno reiterato le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni).
La norma di riferimento è l'art. 591, comma 2, n. 3 c.c., il quale stabilisce che sono incapaci di testare coloro che “sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
In merito all'interpretazione del concetto di incapacità naturale rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c., si deve richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'incapacità naturale del disponente, che determina l'invalidità del testamento, non si identifica con una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento, il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, versando in condizioni analoghe a quelle che, se abituali, legittimerebbero la pronuncia di interdizione” (Cass. n. 1444/2003, nonché ex multis, Cass. n. 3934/2018, Cass. n.
14746/2016, Cass. n. 5620/1995, Cass. n. 2865/1995, Cass. n. 4499/1986, Cass. n.
2692/1979 e Cass. n. 5450/1978).
Come chiarito ulteriormente dalla giurisprudenza, “per aversi incapacità naturale del testatore non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione
pagina 6 di 12 della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato, come frequentemente avviene nel caso di grave malattia;
è necessario che lo stato psicofisico del soggetto sia, in quel momento, tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, essendo regola la capacità di agire del soggetto e dovendo, pertanto, la sua incapacità
— che costituisce un'eccezione — essere provata in modo serio e rigoroso” (Cass. n.
2074/1985).
Ancora, “L'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo e delle cause idonee in linea di principio a determinarla” (cfr. Cass. n.
33914/22).
Le condizioni sopra ricordate, rilevanti in relazione alla previsione dell'art. 591 c.c., non sussistono nel caso di specie, poichè da un lato il personale medico, che si è occupato della riabilitazione della testatrice a seguito dell'infarto, non ha riscontrato alcuna anomalia psichica in capo alla stessa, dall'altro i convenuti non hanno fornito la prova che l'allegata incapacità di intendere e di volere si sia manifestata nei mesi successivi al rientro della testatrice dopo la degenza e al momento della redazione della scheda di cui
è causa.
Sotto il primo profilo, il diario clinico relativo al ricovero presso la struttura riabilitativa non evidenzia segni di degrado o deperimento cognitivo, neppure lieve (cfr. doc.3 parte convenuta), limitandosi a registrare unicamente un lieve stato di insonnia (riferito dalla paziente – cfr. diario infermieristico 8.1.2015): condizione, quest'ultima, che secondo l'id quod plerumque accidit non è idonea, di per sé, ad alterare la capacità naturale del soggetto che ne è affetto.
pagina 7 di 12 Sotto il secondo profilo, la narrazione dei convenuti si è limitata a mere allegazioni generiche — quali amnesia, insicurezza, fragilità emotiva, manifestate anche attraverso momenti di pianto e dichiarazioni di incertezza (cfr. pag. 3 comparsa) — prive di riferimenti spazio-temporali precisi, non correlate a episodi specifici e circostanziati e comunque non sufficienti, da sole, a ritenere la de cuius priva della capacità di testare.
A ciò si aggiunga che i convenuti hanno formulato (in comparsa di costituzione) capitoli di prova generici e non suscettibili di accoglimento, in quanto per lo più redatti in parte in violazione dell'art. 244 c.p.c. oltre che documentali, valutativi e irrilevanti avuto riguardo al momento di redazione del testamento.
Con riferimento, infine, all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., proposta nei confronti della al fine ottenere la documentazione medica relativa a , deve Pt_2 CP_5 qui ribadirsi la valutazione di inammissibilità: l'ordine di esibizione costituisce, infatti, uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dei convenuti, i quali, come già detto, hanno allegato circostanze generiche e indeterminate sul presunto stato di incapacità naturale della de cuius; inoltre, come già osservato in corso di causa, agli atti è già la cartella clinica relativa al ricovero del gennaio 2015, essendo esplorativa l'istanza riferita ad 'ogni altro referto o cartella clinica relativi al periodo 1.1.2015 – 31.10.2015'.
Si consideri, al riguardo, che in comparsa di costituzione non si fa riferimento ad ulteriori ricoveri rispetto a quello conseguente all'infarto che colpì la de cuius nel gennaio 2015, mentre si insiste, peraltro genericamente, sul fatto che al momento della redazione della scheda testamentaria la sig.ra era “ancora troppo segnata dai postumi Pt_1 dell'infarto e in una condizione di grande vulnerabilità a livello fisico, cognitivo ed emotivo”: come già sopra ricordato, l'incapacità naturale del disponente, rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c., non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede una condizione di assoluta privazione della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione del testamento.
pagina 8 di 12 Alla luce delle considerazioni sopra svolte si deve, dunque, concludere per il rigetto dell'eccezione di incapacità naturale della testatrice e della domanda di annullamento della scheda testamentaria datata 22 ottobre 2015 e pubblicata il 29 giugno 2022.
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3. Sulla qualificazione giuridica del legato di somma di denaro
Con riferimento alla qualificazione giuridica del legato disposto da a favore CP_5 di con la scheda testamentaria 22 ottobre 2015, deve essere accolta la Parte_1 tesi di parte ricorrente che riconduce la disposizione alla fattispecie del legato di cosa genericamente determinata ai sensi dell'art. 653 c.c., escludendosi pertanto l'applicazione dell'art. 654 c.c.
A tal proposito, deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di legato di somma di denaro ha tracciato la distinzione tra la fattispecie di cui all'art. 653 c.c. e quella di cui all'art. 654 c.c.: “la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie;
per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento” (Cass. n. 15661/2020).
Quanto ai rapporti con l'art 654 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che
“il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido, sia se delle cose legate ne sussistano nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, sia nel caso non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della morte”
(Cass. n. 7082/1995) e, ancora, a contrario, che “la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di
pagina 9 di 12 considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento” (Cass. n. 14358/2013).
Alla luce di quanto appena esposto, il tenore letterale della statuizione testamentaria -
Venga data alla mia amica . la somma di euro 70.000 Parte_3 Parte_4
(dico: settantamila) per la sua disponibilità nei miei confronti – non lascia dubbi circa l'intenzione della de cuius di attribuire a titolo di legato alla ricorrente una somma di denaro determinata solo nel genere: tale conclusione si evince dalla considerazione che nella disposizione testamentaria non è presente l'indicazione di alcun conto corrente – o comunque di una determinata fonte - da cui attingere l'importo indicato per dare esecuzione al legato.
Diventa pertanto irrilevante stabilire se al momento del decesso della testatrice nel patrimonio vi fosse la somma indicata quale somma liquida, ovvero i 70.000,00 euro e peraltro deve rilevarsi che nel caso di specie i valori mobiliari - che componevano l'asse ereditario al momento dell'apertura della successione – risultano costituiti dal saldo del conto corrente 1000/00000007387 pari ad euro 27.556,00 e da depositi amministrati per complessivi euro 94.438,888 (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Gli eredi sono pertanto tenuti ad adempiere al legato: ai sensi dell'art. 662 c.c., quando
– come nel caso di specie - il testatore non ha indicato il soggetto onerato di un legato, alla prestazione sono tenuti gli eredi in proporzione della rispettiva quota ereditaria, non sussistendo solidarietà dal lato passivo.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di parte ricorrente deve essere accolta, con condanna dei convenuti a corrispondere la somma di € 70.000,00, ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
nulla in punto rivalutazione, trattandosi di debito di valuta ed in assenza della prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c.
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4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido.
pagina 10 di 12 Alla liquidazione si provvede – in assenza di nota spese, non depositata - in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147), quindi tenuto conto – oltre che delle spese documentate (marca e CU, non essendo documentate le spese di notifica) - del valore della causa (da Euro
52.000,01 ad Euro 260.000,00), dell'attività svolta e delle questioni trattate, così applicandosi i valori minimi di liquidazione dello scaglione di riferimento, senza operare l'aumento di cui all'art. 4 comma 1-bis giacchè le modalità di redazione degli atti di parte ricorrente non consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
Con riguardo alle spese di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 “L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”: i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”, ridotti giusta la previsione dell'art. 19 T.F. e riferiti alle sole fasi di attivazione e di negoziazione atteso l'esito negativo della mediazione, dandosi atto che nulla è stato documentato quanto agli esborsi sostenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta la domanda di annullamento, per incapacità del testatore ex art. 591, 2° comma n. 3 c.c., del testamento olografo 22 ottobre 2015 pubblicato il 29 giugno 2022;
- condanna , e , nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3
, a corrispondere, ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria, CP_5
a la somma di € 70.000,00, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 domanda al saldo;
- condanna , e , in via solidale tra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 rimborsare a le spese di mediazione, che liquida in € 1.512,00 per Parte_1 compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 11 di 12 - condanna , e , in via solidale tra loro, a Controparte_1 CP_2 CP_3 rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € per Parte_1
€ 7.051,50 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 17.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Alessia CARRERA
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