Articolo 5 della Legge 12 novembre 1990, n. 339
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 dicembre 1990
Art. 5. Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni 1. L'Ordine nazionale dei geologi e' costituito da tutti gli iscritti agli ordini regionali, i quali eleggono il Consiglio nazionale dell'ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616 .
2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.
3. Il Consiglio nazionale dell'ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attivita' dei consigli regionali; esprime, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei consigli degli ordini e la nomina dei commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reiscrizione, in materia disciplinare, nonche' sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dati forniti dai singoli consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni.
Nota all' art. 5:
- Per la legge n. 616/1966 si veda la nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1990
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