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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6326 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9209/2024 cui è stata riunita la n. 1914 del 2025 avente ad OGGETTO: ratei omologa indebito, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Spana Musso Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 16.04.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Condannare l' al pagamento dei ratei maturati e non pagati dal 28.04.2022 oltre CP_2 interessi dal 120 esimo giorno ex art. 1284 IV comma cc;
- con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione. In punto di fatto deduceva di essere, a partire dal marzo 2021, permanentemente inabile al lavoro con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che, con provvedimento di revisione, veniva convocato nuovamente a visita la quale si concludeva con la revoca dei benefici richiesti. Rilevava, inoltre, di aver promosso giudizio ex art 445 bis c.p.c e che, all'esito di CTU positiva, venivano omologate le risultanze cui era pervenuto l'ausiliare nominato con conseguente riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data della revisione. Deduceva, altresì, di aver provveduto a notificare il decreto di omologa all'istituto convenuto e che quest'ultimo, a sua volta, non aveva provveduto alla corresponsione dei ratei maturati e non pagati della suddetta indennità. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda CP_1 attorea con vittoria di spese. In particolare, l' deduceva che, con TE 08 del 07.08.2024, erano stati liquidati, in favore del CP_1 ricorrente, i ratei arretrati di indennità di accompagnamento n. 044 -510007265171 relativi al periodo 05.2022-08.2024, il cui intero importo, pari ad euro 14.782,24, era però stato trattenuto con il cedolino di settembre 2024 al fine di consentire il recupero, in virtù di compensazione impropria, del maggior contro credito vantato, e pari ad euro 31.183,05, a titolo di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 7103891, che, in tal senso, risultava pagata al ricorrente senza diritto nel periodo 1.01.2006 - 31.03.2012 specificando, altresì, che tale prestazione veniva annullata, dopo aver espletato le opportune verifiche, su segnalazione dell'autorità giudiziaria avente ad oggetto l'apertura di un procedimento penale 13109/09 RGNR in relazione a prestazioni di invalidità, le quali risultavano erogate senza che vi fosse stato un regolare accertamento amministrativo dei relativi requisiti. Con successivo ricorso del 27 gennaio del 2025 il ricorrente agiva nei confronti dell' chiedendo: CP_1
“Accertare negativamente il diritto dell' alla restituzione di quanto richiesto e condannarlo alla CP_1 restituzione di quanto eventualmente già riscosso Con vittoria di spese con attribuzione all'avv. Spagna Musso”. Esponeva di avere ricevuto comunicazione del 14.12.2024 (recapitata il 17.01.2025) in cui l' CP_1 rilevava un pagamento non dovuto di € 2.625,85 chiedendone la restituzione. Affermava che, seppur riconosciuto invalido al 100% con incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita e necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione con decorrenza APRILE 2022 con decreto di omologa RG 2004/2022, non aveva ricevuto il pagamento dei relativi ratei. Richiamava in diritto il principio di affidamento ai fini della irripetibilità delle prestazioni assistenziali. Si costituiva l' precisando che l'indebito oggetto del giudizio de quo, comunicato con lettera del CP_1 12.12.2024, era relativo a somme corrisposte nel periodo 05.2022 – 09.2022, per l'importo complessivo di euro 2.394,55, estraneo, quindi, alla trattenuta eseguita con TE 08 del 7.08.2024 per il recupero di un diverso indebito. Precisava, infatti, che all'esito favorevole del giudizio per ATP rg. 2004/2022, aveva ritenuto già corrisposte dette somme nel te 08 del 7.08.2024 a titolo di indennità di accompagnamento per il più ampio periodo 05.2022- 31.08.2024, ma non materialmente erogate in quanto trattenute per il recupero di un diverso indebito. Acquisite informazioni a seguito di udienza di discussione la causa veniva decisa. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati per quanto di ragione. È incontestato che il ricorrente sia stato riconosciuto dal marzo 2021, permanentemente inabile al lavoro con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, tanto, anche con successivo decreto di omologa n.2004/2022 che confermava la decorrenza dall'aprile del 2024. Ed invero, con modello TE08, l' aveva trattenuto euro 14.782,24 con il cedolino di settembre CP_1 2024, al fine di consentire il recupero, in virtù di compensazione impropria, del maggior contro credito vantato, e pari ad euro 31.183,05, a titolo di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 7103891, che, in tal senso, risultava pagata al ricorrente senza diritto nel periodo 1.01.2006 - 31.03.2012. Nella fattispecie in esame, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione. L'istituto della compensazione di cui agli art. 1241 c.c. e ss. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre, è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
“Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione)” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/11/2019, n. 30220); di qui l'infondatezza della doglianza analogamente proposta con riferimento al caso de quo in ricorso. Di contro, è ravvisabile nella fattispecie in esame il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per indennità di accompagnamento spettante e quelle dovute per somme che si assumono indebitamente percepite per indennità di accompagnamento avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto, quali provvidenze collegate entrambe allo stato di invalidità e aventi, altresì, natura assistenziale. Tanto premesso, assume l'ente che il proprio credito deriverebbe dalla indebita percezione della prestazione cat. INVCIV n. 7103891 che venne annullata su segnalazione dell'autorità giudiziaria dell'1.03.20212, avente ad oggetto l'apertura di un procedimento penale 13109/09 RGNR in relazione a prestazioni di invalidità, le quali risultavano erogate senza che vi fosse stato un regolare accertamento amministrativo dei requisiti. Al riguardo, l' ha prodotto la richiesta di rinvio a giudizio del 19 febbraio 2013 nella quale si CP_1 legge che il ricorrente, in concorso con altri, creava falsamente domanda amministrative, verbale e successivo decreto di concessione del beneficio ai fini dell'erogazione della provvidenza da parte dell' , poi erogata nella misura di € 30.198,00. CP_1 È stata, poi, prodotta successiva sentenza in cui il ricorrente è imputato per truffa e falso per il periodo successivo nei confronti dell' . CP_1 Con attestazione depositata in giudizio il 30 luglio 2024, l' attesta che, dalla verifica CP_3 effettuata sul protocollo cartaceo in entrata dell'allora U.O. Medicina Legale del Distretto 24, non risulta registrata alcuna domanda di invalidità civile a nome durante l'anno 2006. Parte_1 Tanto premesso in fatto, in diritto devono essere applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).. La Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che Per_1 "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata, anche, la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo, la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Se, pertanto, va esclusa la ripetibilità delle somme versate dall'ente nel caso di non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, per aver egli fatto legittimo affidamento sulla validità dell'erogazione, altrettanto, non può affermarsi laddove si accerti il dolo dell'accipiens o quando manca il rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406) Orbene, nel caso di specie non vi è prova alcuna al di là della erogazione della prestazione della sussistenza di un qualsiasi rapporto assistenziale e, comunque, l'emissione di qualsiasi atto che abbia giustificato la percezione dei ratei nel periodo indicato. Trovano applicazione, quindi, i principi generali in materia di indebito ex art 2033 c.c. con la conseguenza che alcun affidamento il ricorrente può dedurre. Ne consegue il rigetto del primo ricorso, del pari va rigettato anche il secondo. Come precisato dall'ente, la comunicazione inviata avverso la quale è stato promosso il successivo giudizio, dà atto di una mera operazione contabile eseguita dall' che, invece di annullare CP_1 l'indebito ed erogare gli importi della ripristinata pensione a partire dal mese successivo all'ultimo rateo erogato alla relativa scadenza, ossia a partire da ottobre 2022, ha raggiunto lo stesso risultato liquidando la prestazione, con te 08 del 7.08.2024, per l'intero periodo successivo alla revoca, ossia dallo 05.2022, considerando contestualmente indebito i ratei che già erano stati erogati alle scadenze per i mesi 05.2022-09.2022. Per quanto innanzi il ricorso va rigettato. In applicazione dell'art 152 disp att c.p.c, nulla sulle spese del giudizio.
PQM
1) rigetta i ricorsi;
2) nulla sulle spese del giudizio Napoli, 17 settembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi