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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 06.02.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 4703/2023 R.G. tra:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Rampino;
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1
M. Mattia, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 30.11.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile parziale ai sensi della L. a partire dal mese successivo alla data di presentazione della Numer_1 domanda amministrativa (13.06.2022) contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_1 data 11.01.2025, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie, attribuendo ad ognuna una percentuale invalidante:
● “Esiti di mastectomia destra per carcinoma mammario in follow-up negativo: 34% (codice 8006- mammectomia: 34%) + 11% (codice 9322- neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale:
11%).
● Grave disturbo depressivo con isolamento socio-relazionale e ricorrenti episodi di panico in paziente mastectomizzata per carcinoma mammario destro. Insonnia resistente ai comuni ipnoinducenti: 40% (codice 2206- sindrome endoreattiva grave: 31-40%). ● Capsulite reattiva acromion-claveare bilaterale con riduzione dello spazio subacromiale e tendinopatia della cuffia dei rotatori: 11% (codice analogico 7308- lesione del nervo circonflesso dominante: 11-20%).ù
● Spondiloartrosi del rachide con osteofitosi marginale, discopatie e protrusioni discali multiple con radicolopatia periferica: 35% (codice analogico e cumulativo 7010: 31-40%).”
Il consulente, quindi, dopo aver classificato le diverse patologie in accordo alle tabelle annesse al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, ha dichiarato che “Realizzando il calcolo con l'utilizzo della formula a scalare di
AL per le minorazioni coesistenti sopra riportate (34+11+40+11+35) si ottiene una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 77%.” ed ha concluso asserendo che sono presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile facendo coincidere la decorrenza dal mese di febbraio 2024 ossia “circa 6 mesi prima del riscontro clinico- strumentale dell'insorgenza delle nuove minorazioni che hanno interessato le spalle e la colonna vertebrale con ripercussione sulle radici nervose degli arti e del rilievo clinico-disfunzionale diretto avuto dallo scrivente.”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ...
... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio
2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni. Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza tra le due fasi del procedimento e la decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successiva anche alla proposizione del presente ricorso, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.11.2023 da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1 accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 77% a decorrere dal febbraio 2024 come da CTU depositata in data 11.01.2025.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Spese compensate.
Brindisi, 06.02.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 06.02.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 4703/2023 R.G. tra:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Rampino;
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1
M. Mattia, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 30.11.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile parziale ai sensi della L. a partire dal mese successivo alla data di presentazione della Numer_1 domanda amministrativa (13.06.2022) contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_1 data 11.01.2025, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie, attribuendo ad ognuna una percentuale invalidante:
● “Esiti di mastectomia destra per carcinoma mammario in follow-up negativo: 34% (codice 8006- mammectomia: 34%) + 11% (codice 9322- neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale:
11%).
● Grave disturbo depressivo con isolamento socio-relazionale e ricorrenti episodi di panico in paziente mastectomizzata per carcinoma mammario destro. Insonnia resistente ai comuni ipnoinducenti: 40% (codice 2206- sindrome endoreattiva grave: 31-40%). ● Capsulite reattiva acromion-claveare bilaterale con riduzione dello spazio subacromiale e tendinopatia della cuffia dei rotatori: 11% (codice analogico 7308- lesione del nervo circonflesso dominante: 11-20%).ù
● Spondiloartrosi del rachide con osteofitosi marginale, discopatie e protrusioni discali multiple con radicolopatia periferica: 35% (codice analogico e cumulativo 7010: 31-40%).”
Il consulente, quindi, dopo aver classificato le diverse patologie in accordo alle tabelle annesse al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, ha dichiarato che “Realizzando il calcolo con l'utilizzo della formula a scalare di
AL per le minorazioni coesistenti sopra riportate (34+11+40+11+35) si ottiene una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 77%.” ed ha concluso asserendo che sono presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile facendo coincidere la decorrenza dal mese di febbraio 2024 ossia “circa 6 mesi prima del riscontro clinico- strumentale dell'insorgenza delle nuove minorazioni che hanno interessato le spalle e la colonna vertebrale con ripercussione sulle radici nervose degli arti e del rilievo clinico-disfunzionale diretto avuto dallo scrivente.”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ...
... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio
2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni. Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza tra le due fasi del procedimento e la decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successiva anche alla proposizione del presente ricorso, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 30.11.2023 da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1 accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 77% a decorrere dal febbraio 2024 come da CTU depositata in data 11.01.2025.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Spese compensate.
Brindisi, 06.02.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola