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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 5794/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5794/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5794/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...] cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via Santa Maria della Catena n. 143, presso lo studio dell'avv. Ignazio Greco che lo rappresenta e difende, per procura in atti
- ricorrente-
CONTRO (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, precisava che con lettera del 12/11/2024 l' di Catania le ha comunicato che nel periodo che va da dal CP_1
01/06/2010 al 31/12/2013 era stata pagata in eccesso al marito , Persona_1 deceduto, la somma di € 1.754,32 sulla pensione n. 04028783 cat. AS, che tale indebito scaturiva sulla base della riscossione di “rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” e che, in caso di omesso pagamento, si sarebbe provveduto al recupero coattivo anche tramite l'Agente della riscossione competente. Precisava, quindi, di avere presentato ricorso al Comitato Provinciale, che in autotuela con lettera del 13/02/2025, rideterminava la somma dovuta a titolo di indebito nel minor importo di € 1.015,25.
Eccepiva, pertanto, che l' nella suddetta lettera si limitava ad affermare che “sono state
CP_1 riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, senza nessun'altra precisazione e senza precisare, in particolare, per quale specifico motivo sarebbero state riscosse da parte della ricorrente rate di prestazioni in misura superiore a quella spettante nè quale sarebbe la prestazione previdenziale effettivamente spettante alla ricorrente. Dichiarava, pertanto, di opporsi alla richiesta di rimborso formulata dall' senza che fossero indicate
CP_1 le ragioni per le quali l' avrebbe erogato somme in misura superiore a quelle spettanti,
CP_1 tanto da non consentire una efficace difesa e che, per conseguenza, la superiore richiesta dell' , essendo stata formulata in modo generico e senza alcuna specificazione, è
CP_1 illegittima, così come pure illegittima ed ingiusta è la successiva attività diretta al recupero coattivo delle somme asseritamente ritenute indebite.
Nel merito eccepiva che nulla è dovuto per intervenuta prescrizione quinquennale e comunque decennale. Invero la lettera impugnata è pervenuta nel 2024 e, di conseguenza, devono considerarsi prescritti tutti i ratei mensili maturati dal 01/06/2010 al 31/12/2013 della pensione n. 04028783 cat. AS che sarebbero stati percepiti dal marito della ricorrente essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale e comunque decennale. Eccepiva, altresì, altresì che la ricorrente non è erede del defunto marito e Persona_1
beneficiario dell'assegno sociale n. 04028783 cat. AS. In quanto la stessa, non ha Per_1 accettato né espressamente né tacitamente l'eredità del marito, pertanto non risponde dei debiti di quest'ultimo. Richiamando l'orientamento della Cassazione secondo il quale incombe su chi agisce, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (Cass. n. 2940/2024 del
31/01/2024) precisava che spetta all' l'onere di provare la qualità di erede della CP_1 ricorrente.
Eccepiva, ancora, che mancano tutti i presupposti per proporre l'azione di indebito, in quanto il marito della ricorrente non ha mai posseduto redditi personali al di fuori dell'assegno sociale n. 04028783 cat. AS pertanto la richiesta dell' formulata nella suddetta lettera e la CP_1 successiva attività diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 1.754,32, (che sostiene essere stata corrisposta indebitamente) è infondata, per insussistenza di un presupposto essenziale (ossia il possesso di redditi) in quanto il marito della ricorrente non ha mai posseduto redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge e, di conseguenza, non si è verificato alcun indebito oltre al fatto che il proprio marito non ha effettivamente incassato la somma indicata in premessa, ossia quella riportata nella suddetta lettera tanto è vero che agli atti non vi è prova che la suddetta somma di € 1.754,32 sia stata effettivamente incassate e riscossa da quest'ultimo né vi è alcuna prova documentale che provi l'effettiva percezione di tale somma. Richiamava, a tal riguardo, il principio secondo il quale nella ripetizione di indebito incombe al creditore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di una causa debendi (Cass. 29/07/1963 n. 2153)
Infine, eccepiva che l'azione dell' è infondata anche ai sensi dell'art. 52 della legge n. CP_1
88 del 1989 e che nel caso di specie manca il dolo da parte della ricorrente.
Precisava, infine, che il proprio marito non ha mai omesso di dichiarare il possesso di redditi e neppure ha falsamente redatto e/o inviato all' alcuna dichiarazione dei redditi priva di
CP_1 dati rilevanti ai fini del calcolo della pensione di invalidità civile né ha mai indotto l' con
CP_1 artifici e raggiri a corrispondere prestazioni pensionistiche indebite e che l' ha proceduto
CP_1 al calcolo dell'assegno sociale erogato sulla base di dati, notizie ed informazioni, anche di natura fiscale e reddituale, già in suo possesso e conservati negli archivi informatici dell'
CP_1
e pertanto se vi è stato un errore di calcolo, questo va imputato in via esclusiva all' senza CP_1 che concorra alcuna responsabilità né a titolo di colpa né a titolo di dolo da parte del ricorrente. Concludeva chiedendo: dichiarare e statuire che la ricorrente non è tenuta a restituire all'
CP_1 la somma di € 1.015,25 di cui in premessa;
annullare, revocare e comunque dichiarare priva di effetti l'attività messa in atti dall' diretta ad ottenere coattivamente dalla ricorrente la
CP_1 restituzione della somma di € 1.015,25, di cui in premessa, ordinando all' la sospensione
CP_1 dell'attività di recupero coattivo;
in ogni caso, ordinarsi all' di restituire integralmente
CP_1 alla ricorrente tutte le trattenute eventualmente operate sulla pensione di invalidità erogata al ricorrente, dichiarandone l'illegittimità, a decorrere dal mese di effettivo incasso fino alla concorrenza della somma complessiva di € 1.015,25 illegittimamente trattenuta dall' ,
CP_1 con gli interessi legali e rivalutazione ISTAT.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 1.12.2025, da tenersi in modalità cartolare, con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 3.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 16.6.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Preliminarmente occorre rilevare che costituendosi l' ha dichiarato che l'Ufficio CP_1 amministrativo ha ritenuto, stante l'eccepita prescrizione, di procedere all'abbandono dell'indebito per cui è causa. Ha prodotto, a tal riguardo, verbale di abbandono
Precisava, pertanto, che risultando pienamente soddisfatto l'interesse fatto valere in giudizio da controparte è cessata la materia del contendere. Chiedeva, quindi, la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite, considerato il comportamento processuale dell' , CP_1 che ha avviato l'annullamento in autotutela senza attendere l'esito del giudizio e considerato, altresì, che l'eccezione di prescrizione è eccezione nella disponibilità della parte, in assenza CP_ della quale è tenuta alle azioni di recupero delle somme indebitamente percepite.
Alla luce dei superiori riscontri va dichiarata la cessazione della materia del contendere
In merito alla regolazione delle spese, tenuto conto che l'intervento di annullamento è intervenuto, si, spontaneamente senza attendere l'esito dell'odierno giudizio, ma pur sempre dopo l'instaurazione del presente giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza in ragione della metà e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5794/2025 R.G. così statuisce:
Dichiara la cessazione della materia del contendere
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 499,00 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 11 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5794/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5794/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...] cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via Santa Maria della Catena n. 143, presso lo studio dell'avv. Ignazio Greco che lo rappresenta e difende, per procura in atti
- ricorrente-
CONTRO (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2025, la ricorrente in epigrafe indicata, precisava che con lettera del 12/11/2024 l' di Catania le ha comunicato che nel periodo che va da dal CP_1
01/06/2010 al 31/12/2013 era stata pagata in eccesso al marito , Persona_1 deceduto, la somma di € 1.754,32 sulla pensione n. 04028783 cat. AS, che tale indebito scaturiva sulla base della riscossione di “rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” e che, in caso di omesso pagamento, si sarebbe provveduto al recupero coattivo anche tramite l'Agente della riscossione competente. Precisava, quindi, di avere presentato ricorso al Comitato Provinciale, che in autotuela con lettera del 13/02/2025, rideterminava la somma dovuta a titolo di indebito nel minor importo di € 1.015,25.
Eccepiva, pertanto, che l' nella suddetta lettera si limitava ad affermare che “sono state
CP_1 riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, senza nessun'altra precisazione e senza precisare, in particolare, per quale specifico motivo sarebbero state riscosse da parte della ricorrente rate di prestazioni in misura superiore a quella spettante nè quale sarebbe la prestazione previdenziale effettivamente spettante alla ricorrente. Dichiarava, pertanto, di opporsi alla richiesta di rimborso formulata dall' senza che fossero indicate
CP_1 le ragioni per le quali l' avrebbe erogato somme in misura superiore a quelle spettanti,
CP_1 tanto da non consentire una efficace difesa e che, per conseguenza, la superiore richiesta dell' , essendo stata formulata in modo generico e senza alcuna specificazione, è
CP_1 illegittima, così come pure illegittima ed ingiusta è la successiva attività diretta al recupero coattivo delle somme asseritamente ritenute indebite.
Nel merito eccepiva che nulla è dovuto per intervenuta prescrizione quinquennale e comunque decennale. Invero la lettera impugnata è pervenuta nel 2024 e, di conseguenza, devono considerarsi prescritti tutti i ratei mensili maturati dal 01/06/2010 al 31/12/2013 della pensione n. 04028783 cat. AS che sarebbero stati percepiti dal marito della ricorrente essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale e comunque decennale. Eccepiva, altresì, altresì che la ricorrente non è erede del defunto marito e Persona_1
beneficiario dell'assegno sociale n. 04028783 cat. AS. In quanto la stessa, non ha Per_1 accettato né espressamente né tacitamente l'eredità del marito, pertanto non risponde dei debiti di quest'ultimo. Richiamando l'orientamento della Cassazione secondo il quale incombe su chi agisce, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (Cass. n. 2940/2024 del
31/01/2024) precisava che spetta all' l'onere di provare la qualità di erede della CP_1 ricorrente.
Eccepiva, ancora, che mancano tutti i presupposti per proporre l'azione di indebito, in quanto il marito della ricorrente non ha mai posseduto redditi personali al di fuori dell'assegno sociale n. 04028783 cat. AS pertanto la richiesta dell' formulata nella suddetta lettera e la CP_1 successiva attività diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 1.754,32, (che sostiene essere stata corrisposta indebitamente) è infondata, per insussistenza di un presupposto essenziale (ossia il possesso di redditi) in quanto il marito della ricorrente non ha mai posseduto redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge e, di conseguenza, non si è verificato alcun indebito oltre al fatto che il proprio marito non ha effettivamente incassato la somma indicata in premessa, ossia quella riportata nella suddetta lettera tanto è vero che agli atti non vi è prova che la suddetta somma di € 1.754,32 sia stata effettivamente incassate e riscossa da quest'ultimo né vi è alcuna prova documentale che provi l'effettiva percezione di tale somma. Richiamava, a tal riguardo, il principio secondo il quale nella ripetizione di indebito incombe al creditore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di una causa debendi (Cass. 29/07/1963 n. 2153)
Infine, eccepiva che l'azione dell' è infondata anche ai sensi dell'art. 52 della legge n. CP_1
88 del 1989 e che nel caso di specie manca il dolo da parte della ricorrente.
Precisava, infine, che il proprio marito non ha mai omesso di dichiarare il possesso di redditi e neppure ha falsamente redatto e/o inviato all' alcuna dichiarazione dei redditi priva di
CP_1 dati rilevanti ai fini del calcolo della pensione di invalidità civile né ha mai indotto l' con
CP_1 artifici e raggiri a corrispondere prestazioni pensionistiche indebite e che l' ha proceduto
CP_1 al calcolo dell'assegno sociale erogato sulla base di dati, notizie ed informazioni, anche di natura fiscale e reddituale, già in suo possesso e conservati negli archivi informatici dell'
CP_1
e pertanto se vi è stato un errore di calcolo, questo va imputato in via esclusiva all' senza CP_1 che concorra alcuna responsabilità né a titolo di colpa né a titolo di dolo da parte del ricorrente. Concludeva chiedendo: dichiarare e statuire che la ricorrente non è tenuta a restituire all'
CP_1 la somma di € 1.015,25 di cui in premessa;
annullare, revocare e comunque dichiarare priva di effetti l'attività messa in atti dall' diretta ad ottenere coattivamente dalla ricorrente la
CP_1 restituzione della somma di € 1.015,25, di cui in premessa, ordinando all' la sospensione
CP_1 dell'attività di recupero coattivo;
in ogni caso, ordinarsi all' di restituire integralmente
CP_1 alla ricorrente tutte le trattenute eventualmente operate sulla pensione di invalidità erogata al ricorrente, dichiarandone l'illegittimità, a decorrere dal mese di effettivo incasso fino alla concorrenza della somma complessiva di € 1.015,25 illegittimamente trattenuta dall' ,
CP_1 con gli interessi legali e rivalutazione ISTAT.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 1.12.2025, da tenersi in modalità cartolare, con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 3.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 16.6.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Preliminarmente occorre rilevare che costituendosi l' ha dichiarato che l'Ufficio CP_1 amministrativo ha ritenuto, stante l'eccepita prescrizione, di procedere all'abbandono dell'indebito per cui è causa. Ha prodotto, a tal riguardo, verbale di abbandono
Precisava, pertanto, che risultando pienamente soddisfatto l'interesse fatto valere in giudizio da controparte è cessata la materia del contendere. Chiedeva, quindi, la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite, considerato il comportamento processuale dell' , CP_1 che ha avviato l'annullamento in autotutela senza attendere l'esito del giudizio e considerato, altresì, che l'eccezione di prescrizione è eccezione nella disponibilità della parte, in assenza CP_ della quale è tenuta alle azioni di recupero delle somme indebitamente percepite.
Alla luce dei superiori riscontri va dichiarata la cessazione della materia del contendere
In merito alla regolazione delle spese, tenuto conto che l'intervento di annullamento è intervenuto, si, spontaneamente senza attendere l'esito dell'odierno giudizio, ma pur sempre dopo l'instaurazione del presente giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza in ragione della metà e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5794/2025 R.G. così statuisce:
Dichiara la cessazione della materia del contendere
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 499,00 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 11 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011