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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3605/2022
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4/2/2025, alle ore 10:21, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( , l'avv. BIAZZO GIANCARLO;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , oggi Controparte_1 Controparte_2 sostituito dall'avv. GIOVANNI DISTEFANO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa insistendo nell'accoglimento dell'opposizione, per tutti i motivi ivi spiegati e, in particolar modo, per la prescrizione del diritto di credito, atteso che il dies a quo è quello della decadenza del beneficio del termine (12/11/2010, doc. 8, fase monitoria). Segnala trib. Palermo
1279/2023 e trib. Cremona 348/2023, che hanno adottato questa interpretazione, oltre a quelle già indicate in atti. Non essendoci stati atti interruttivi medio tempore, l'opposizione deve essere accolta.
L'avv. di parte convenuta contesta tutto quanto dedotto ex adverso e insiste nei propri scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga posta in decisione, sulle conclusioni già rassegnate in atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 9 nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3605/2022 pendente tra:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. BIAZZO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO Controparte_2
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo nr. 1187/22 (2726/22 R.G.) emesso dal Tribunale di Ragusa il giorno 1/9/22 a seguito del ricorso depositato da (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, notificato in data
12/9/2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 6.796,22, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria: pagina 2 di 9 - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1187/2022, trib. Ragusa, r.g. 2726/2022, convenendo in giudizio
[...]
e chiedendo pronunciarsi la revoca del predetto decreto, con vittoria di spese di lite. CP_1
Allegava, a tal fine, che:
- la cessionaria ricorrente non aveva dato prova di aver acquistato il credito da FIDITALIA S.p.A. derivante dal contratto di finanziamento convenuto con quest'ultima dell'opponente in data 27/8/2007;
- non era stata rispettata la previsione di cui all'art. 58 t.u.b., con riferimento sia all'iscrizione presso il
Registro delle imprese del contratto di cessione, e sia alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti;
- il predetto credito era ormai estinto per prescrizione, essendo ormai maturato il relativo termine prima della notifica del decreto ingiuntivo (12/9/2022), senza che sia stato posto in essere medio tempore alcun valido atto interruttivo della prescrizione da parte del creditore: come dalla stessa cessionaria ricorrente ammesso, in data 12/11/2010 era intervenuta la decadenza dal beneficio del termine dell'opponente finanziato, dies a quo del termine prescrizionale;
egli, inoltre, non aveva mai ricevuto la raccomandata n. 66579864299-6 prodotta ex adverso sub doc. 6 e 7, in quanto lo stesso all'epoca (7/1/2019) si trovava in stato di detenzione presso il carcere di Ragusa, ed era nell'impossibilità di prenderne conoscenza.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, deducendo di aver dato prova della titolarità del credito nonché di aver interrotto la prescrizione anche con comunicazione diretta alla condebitrice solidale nei cui confronti il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo per mancata opposizione, con vittoria di spese di lite.
Il giudice istruttore, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione e concessi i tre termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata. pagina 3 di 9 Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale: finanziamento insoluto.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale).
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali pagina 4 di 9 devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Tutto ciò premesso, è documentato che abbia contratto, in data 22/8/2007, Parte_1 con FIDITALIA S.p.A., un finanziamento per euro 5.400,00, oltre commissioni e premio assicurativo, da rimborsarsi in 60 rate da 121,71 (doc. 3 fase monitoria).
È pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che la somma finanziata sia stata erogata e che in data 12/11/2010 sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine pattuito per il rimborso delle rate, tant'è che proprio da quest'ultimo, in deroga alla qualifica unitaria del finanziamento, l'opponente fa decorrere il termine di prescrizione.
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'opponente ha dunque contestato la titolarità del credito e legittimazione della ricorrente in sede monitoria, nonché, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dello stesso.
Quanto alla titolarità e legittimazione di (già, giusta visura Controparte_1 Controparte_1 in atti), quest'ultima ha prodotto sia il contratto di cessione di crediti in blocco concluso con la cedente per l'individuazione all'interno del complessivo portafoglio del singolo credito Controparte_3 compravenduto, la dichiarazione della cedente, elementi che insieme sono sufficienti ad assolvere al relativo onere della prova (sull'efficacia probatoria di questa dichiarazione, proveniente da una parte avente in astratto un interesse contrario a confessare la perdita del diritto di credito, cfr. Cass.
10200/2021).
Si deve, inoltre, ritenere infondata la doglianza relativa alla mancata prova dell'iscrizione del contratto pagina 5 di 9 di cessione presso il registro delle imprese, e ciò alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 58, co. 2, 1° per., t.u.b. (“[l]a banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”), posto che tale onere non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme di pubblicità della cessione (cfr., art. 58, co. 2, 2° per., t.u.b.: “[l]a Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”), ai fini della sua opponibilità, ossia per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1264 ss. c.c. (art. 58, co. 4, t.u.b.) e delle disposizioni speciali di cui ai co. 5 ss. dell'art. 58 t.u.b. (così, in sintesi, Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 20-07-2022, n. 22754: “[c]ome è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa... D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 TUB, comma 2, non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione"” così, anche, Cass. civ., sez. I, ord., 20-07-2023, n. 21821, punto 1.17).).
Quanto, infine, all'eccepita prescrizione, la cessionaria ha prodotto un giudizio, tra le altre cose, l'avviso di ricevimento in data 2/1/2019 della comunicazione diretta a , garante e coobbligata Controparte_4 di , con cui la cessionaria la invitava “a provvedere al versamento Parte_1 dell'importo indicato entro 20 giorni dalla data del ricevimento della presente, mediante le modalità riportate. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto” (doc. 10 e 11, fase monitoria).
Tale atto, perfezionatosi ai sensi dell'art. 1334 c.c., è idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti del garante coobbligato e, pertanto, anche nei confronti del debitore principale, ex art. 1310, co. 1, c.c., a mente del quale “[g]li atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Come ormai da tempo stabilito dalla Corte di Cassazione, “[è] qui sufficiente ricordare (v. Cass. n. 12339 del 2003 ed altre conformi) che "l'atto di costituzione in mora - che deve consistere in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto - non postula l'uso di forme solenni nè l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che, con un qualsiasi scritto diretto al debitore è comunque portato a sua conoscenza, il creditore manifesti la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto”
(Cass. civ., sez. I, 08-07-2005, n. 14373; più di recente, Cass. civ., sez. III, sent., 13-11-2009, n. 24026:
“l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e non richiede
l'uso di formule sacramentali o di peculiari espressioni, ma solo richiede che il creditore manifesti in pagina 6 di 9 termini inequivocabili la volontà di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. civ. Sez. 3,
15 marzo 2006 n. 5681; Cass. civ. Sez. 2, 4 maggio 2006 n. 102 70) […] L'assunto della Corte di appello secondo cui la richiesta di pagamento deve essere comunque espressa in termini formali è in contrasto con l'art. 1219 c.c., art. 2943 c.c., comma 3, ed appare insufficiente a giustificare la soluzione adottata, sotto il profilo della congruità logica della motivazione, ove la richiesta risarcitoria sia da ritenere inequivocabile, in base al tenore del documento”; altresì, Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 04-07-2017, n.
16465: “[l]a statuizione della Corte d'appello che ritiene tale comunicazione priva di oggetto e semplicemente diretta a sollecitare un incontro, contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del
12/02/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 24656 del 03/12/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del
25/11/2015). Nella specie tali elementi sono tutti rinvenibili nella nota trasmessa in data 15.2.2005, con la quale si portava a conoscenza della società destinataria la lesione di un diritto patrimoniale conseguente ad un fatto illecito, ascrivibile a condotta imperita e negligente della stessa, e che aveva prodotto danni per i quali si chiedeva inequivocamente il risarcimento, non assumendo rilievo ostativo al riguardo la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza, essendo comunque determinata la società danneggiata a tutelare, ove necessario per le vie giudiziarie, il proprio diritto al risarcimento dei danni (Vedi per un caso analogo, Corte Cass. sez. 3^ sentenza del 7.12.2016 n. 25061 che ha ravvisato inequivoco atto interruttivo della prescrizione la lettera raccomandata inviata dal danneggiato contenente "l'invito a procedere alla nomina del perito con l'avviso che, in difetto, si sarebbe adito il magistrato competente per procedere alla stima e liquidazione del danno")”).
Inoltre, devono ritenersi comunicabili al debitore principale gli effetti dell'interruzione della prescrizione rivolta direttamente al fideiussore (cfr., per un caso di estensione degli effetti dell'interruzione da fideiussore a debitore principale, Cass. civ., sez. I, sent., 09/08/1983, n. 5310: “l'atto di interruzione della prescrizione nei confronti dei fideiussori del concordato produce effetto altresì nei confronti del debitore pagina 7 di 9 principale (il fallito) ai sensi dell'art. 1310 c.c.”; per casi di estensione in senso inverso, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 10/05/2016, n. 9448 “è principio di questa Corte che se non è stato pattuito il beneficium excussionis, l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori (Cass. n. 26042/2005)”; Cass. civ., sez. III, sent., 29/11/2005, n. 26042: “[s]e non è stato pattuito il beneficium excussionis l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale - e accessorietà e subordinazione sono caratteri tipici e necessari della garanzia - è, come puntualizzato, solidale con quella del debitore principale e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale (Cass. 95/2517). Con la conseguenza che valgono per essa le norme delle obbligazioni in solido, tra cui quella dettata dall'art.
1310 c.c., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei debitori in solido determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dei condebitori”).
Non è rilevante l'ulteriore difesa dell'opponente secondo cui tale effetto non si produrrebbe nel caso di contratto autonomo di garanzia, atteso che non vi è evidenza, nel contratto in atti, sulla previsione di clausole derogatorie della disciplina supplettiva del codice civile di cui al libro quarto, titolo III, capo
XXII e, pertanto, non vi sono le condizioni per la qualificazione invocata.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
(c.f. . Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il Parte_1 C.F._1 valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per l'esiguità di questioni, l'assenza di attività istruttoria e la mancata concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (c.f. Parte_1 C.F._1 contro e nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1187/2022, trib. Ragusa, Controparte_1
r.g. 2726/2022 e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo anche nei confronti pagina 8 di 9 di;
Parte_1
• condanna, altresì, (c.f. a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 4/2/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4/2/2025, alle ore 10:21, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( , l'avv. BIAZZO GIANCARLO;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , oggi Controparte_1 Controparte_2 sostituito dall'avv. GIOVANNI DISTEFANO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa insistendo nell'accoglimento dell'opposizione, per tutti i motivi ivi spiegati e, in particolar modo, per la prescrizione del diritto di credito, atteso che il dies a quo è quello della decadenza del beneficio del termine (12/11/2010, doc. 8, fase monitoria). Segnala trib. Palermo
1279/2023 e trib. Cremona 348/2023, che hanno adottato questa interpretazione, oltre a quelle già indicate in atti. Non essendoci stati atti interruttivi medio tempore, l'opposizione deve essere accolta.
L'avv. di parte convenuta contesta tutto quanto dedotto ex adverso e insiste nei propri scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga posta in decisione, sulle conclusioni già rassegnate in atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 9 nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3605/2022 pendente tra:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. BIAZZO Parte_1 C.F._1
GIANCARLO
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO Controparte_2
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni
Opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo nr. 1187/22 (2726/22 R.G.) emesso dal Tribunale di Ragusa il giorno 1/9/22 a seguito del ricorso depositato da (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, notificato in data
12/9/2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 6.796,22, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria: pagina 2 di 9 - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1187/2022, trib. Ragusa, r.g. 2726/2022, convenendo in giudizio
[...]
e chiedendo pronunciarsi la revoca del predetto decreto, con vittoria di spese di lite. CP_1
Allegava, a tal fine, che:
- la cessionaria ricorrente non aveva dato prova di aver acquistato il credito da FIDITALIA S.p.A. derivante dal contratto di finanziamento convenuto con quest'ultima dell'opponente in data 27/8/2007;
- non era stata rispettata la previsione di cui all'art. 58 t.u.b., con riferimento sia all'iscrizione presso il
Registro delle imprese del contratto di cessione, e sia alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti;
- il predetto credito era ormai estinto per prescrizione, essendo ormai maturato il relativo termine prima della notifica del decreto ingiuntivo (12/9/2022), senza che sia stato posto in essere medio tempore alcun valido atto interruttivo della prescrizione da parte del creditore: come dalla stessa cessionaria ricorrente ammesso, in data 12/11/2010 era intervenuta la decadenza dal beneficio del termine dell'opponente finanziato, dies a quo del termine prescrizionale;
egli, inoltre, non aveva mai ricevuto la raccomandata n. 66579864299-6 prodotta ex adverso sub doc. 6 e 7, in quanto lo stesso all'epoca (7/1/2019) si trovava in stato di detenzione presso il carcere di Ragusa, ed era nell'impossibilità di prenderne conoscenza.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, deducendo di aver dato prova della titolarità del credito nonché di aver interrotto la prescrizione anche con comunicazione diretta alla condebitrice solidale nei cui confronti il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo per mancata opposizione, con vittoria di spese di lite.
Il giudice istruttore, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione e concessi i tre termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata. pagina 3 di 9 Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale: finanziamento insoluto.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale).
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali pagina 4 di 9 devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Tutto ciò premesso, è documentato che abbia contratto, in data 22/8/2007, Parte_1 con FIDITALIA S.p.A., un finanziamento per euro 5.400,00, oltre commissioni e premio assicurativo, da rimborsarsi in 60 rate da 121,71 (doc. 3 fase monitoria).
È pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che la somma finanziata sia stata erogata e che in data 12/11/2010 sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine pattuito per il rimborso delle rate, tant'è che proprio da quest'ultimo, in deroga alla qualifica unitaria del finanziamento, l'opponente fa decorrere il termine di prescrizione.
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'opponente ha dunque contestato la titolarità del credito e legittimazione della ricorrente in sede monitoria, nonché, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dello stesso.
Quanto alla titolarità e legittimazione di (già, giusta visura Controparte_1 Controparte_1 in atti), quest'ultima ha prodotto sia il contratto di cessione di crediti in blocco concluso con la cedente per l'individuazione all'interno del complessivo portafoglio del singolo credito Controparte_3 compravenduto, la dichiarazione della cedente, elementi che insieme sono sufficienti ad assolvere al relativo onere della prova (sull'efficacia probatoria di questa dichiarazione, proveniente da una parte avente in astratto un interesse contrario a confessare la perdita del diritto di credito, cfr. Cass.
10200/2021).
Si deve, inoltre, ritenere infondata la doglianza relativa alla mancata prova dell'iscrizione del contratto pagina 5 di 9 di cessione presso il registro delle imprese, e ciò alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 58, co. 2, 1° per., t.u.b. (“[l]a banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”), posto che tale onere non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme di pubblicità della cessione (cfr., art. 58, co. 2, 2° per., t.u.b.: “[l]a Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”), ai fini della sua opponibilità, ossia per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1264 ss. c.c. (art. 58, co. 4, t.u.b.) e delle disposizioni speciali di cui ai co. 5 ss. dell'art. 58 t.u.b. (così, in sintesi, Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 20-07-2022, n. 22754: “[c]ome è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa... D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 TUB, comma 2, non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione"” così, anche, Cass. civ., sez. I, ord., 20-07-2023, n. 21821, punto 1.17).).
Quanto, infine, all'eccepita prescrizione, la cessionaria ha prodotto un giudizio, tra le altre cose, l'avviso di ricevimento in data 2/1/2019 della comunicazione diretta a , garante e coobbligata Controparte_4 di , con cui la cessionaria la invitava “a provvedere al versamento Parte_1 dell'importo indicato entro 20 giorni dalla data del ricevimento della presente, mediante le modalità riportate. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto” (doc. 10 e 11, fase monitoria).
Tale atto, perfezionatosi ai sensi dell'art. 1334 c.c., è idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti del garante coobbligato e, pertanto, anche nei confronti del debitore principale, ex art. 1310, co. 1, c.c., a mente del quale “[g]li atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Come ormai da tempo stabilito dalla Corte di Cassazione, “[è] qui sufficiente ricordare (v. Cass. n. 12339 del 2003 ed altre conformi) che "l'atto di costituzione in mora - che deve consistere in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto - non postula l'uso di forme solenni nè l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che, con un qualsiasi scritto diretto al debitore è comunque portato a sua conoscenza, il creditore manifesti la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto”
(Cass. civ., sez. I, 08-07-2005, n. 14373; più di recente, Cass. civ., sez. III, sent., 13-11-2009, n. 24026:
“l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e non richiede
l'uso di formule sacramentali o di peculiari espressioni, ma solo richiede che il creditore manifesti in pagina 6 di 9 termini inequivocabili la volontà di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. civ. Sez. 3,
15 marzo 2006 n. 5681; Cass. civ. Sez. 2, 4 maggio 2006 n. 102 70) […] L'assunto della Corte di appello secondo cui la richiesta di pagamento deve essere comunque espressa in termini formali è in contrasto con l'art. 1219 c.c., art. 2943 c.c., comma 3, ed appare insufficiente a giustificare la soluzione adottata, sotto il profilo della congruità logica della motivazione, ove la richiesta risarcitoria sia da ritenere inequivocabile, in base al tenore del documento”; altresì, Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 04-07-2017, n.
16465: “[l]a statuizione della Corte d'appello che ritiene tale comunicazione priva di oggetto e semplicemente diretta a sollecitare un incontro, contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del
12/02/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 24656 del 03/12/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del
25/11/2015). Nella specie tali elementi sono tutti rinvenibili nella nota trasmessa in data 15.2.2005, con la quale si portava a conoscenza della società destinataria la lesione di un diritto patrimoniale conseguente ad un fatto illecito, ascrivibile a condotta imperita e negligente della stessa, e che aveva prodotto danni per i quali si chiedeva inequivocamente il risarcimento, non assumendo rilievo ostativo al riguardo la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza, essendo comunque determinata la società danneggiata a tutelare, ove necessario per le vie giudiziarie, il proprio diritto al risarcimento dei danni (Vedi per un caso analogo, Corte Cass. sez. 3^ sentenza del 7.12.2016 n. 25061 che ha ravvisato inequivoco atto interruttivo della prescrizione la lettera raccomandata inviata dal danneggiato contenente "l'invito a procedere alla nomina del perito con l'avviso che, in difetto, si sarebbe adito il magistrato competente per procedere alla stima e liquidazione del danno")”).
Inoltre, devono ritenersi comunicabili al debitore principale gli effetti dell'interruzione della prescrizione rivolta direttamente al fideiussore (cfr., per un caso di estensione degli effetti dell'interruzione da fideiussore a debitore principale, Cass. civ., sez. I, sent., 09/08/1983, n. 5310: “l'atto di interruzione della prescrizione nei confronti dei fideiussori del concordato produce effetto altresì nei confronti del debitore pagina 7 di 9 principale (il fallito) ai sensi dell'art. 1310 c.c.”; per casi di estensione in senso inverso, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 10/05/2016, n. 9448 “è principio di questa Corte che se non è stato pattuito il beneficium excussionis, l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori (Cass. n. 26042/2005)”; Cass. civ., sez. III, sent., 29/11/2005, n. 26042: “[s]e non è stato pattuito il beneficium excussionis l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale - e accessorietà e subordinazione sono caratteri tipici e necessari della garanzia - è, come puntualizzato, solidale con quella del debitore principale e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale (Cass. 95/2517). Con la conseguenza che valgono per essa le norme delle obbligazioni in solido, tra cui quella dettata dall'art.
1310 c.c., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei debitori in solido determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dei condebitori”).
Non è rilevante l'ulteriore difesa dell'opponente secondo cui tale effetto non si produrrebbe nel caso di contratto autonomo di garanzia, atteso che non vi è evidenza, nel contratto in atti, sulla previsione di clausole derogatorie della disciplina supplettiva del codice civile di cui al libro quarto, titolo III, capo
XXII e, pertanto, non vi sono le condizioni per la qualificazione invocata.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
(c.f. . Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il Parte_1 C.F._1 valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per l'esiguità di questioni, l'assenza di attività istruttoria e la mancata concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (c.f. Parte_1 C.F._1 contro e nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1187/2022, trib. Ragusa, Controparte_1
r.g. 2726/2022 e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo anche nei confronti pagina 8 di 9 di;
Parte_1
• condanna, altresì, (c.f. a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 4/2/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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