Art. 8.
Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilita', liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 10 luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a decorrere dal 1 luglio 1950.
Il relativo onere fara' carico sulla Cassa pensioni per i sanitari.
Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilita', liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 10 luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a decorrere dal 1 luglio 1950.
Il relativo onere fara' carico sulla Cassa pensioni per i sanitari.