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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 990 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n. Parte_1 C.F._1
14, presso lo Studio degli Avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia che lo rappresentano e difendono
RICORRENTE
E
(C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia De Filippi Mariani s.n.c., P.IVA_1 presso l'Avv. Marco Moretti, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2021 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito l'intestato tribunale chiedendo di:
- Accertare e dichiarare che la malattia contratta dal Sig. , denunciata il 3.06.2020, è Parte_1 stata contratta in occasione ed a causa dell'attività lavorativa da quest'ultimo svolta ed ha comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12%, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque superiore al 6%;
- condannare, di conseguenza, l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 favore dell'istante dell'indennizzo in capitale per danno biologico, calcolato in base alla percentuale che verrà riconosciuta, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda, o da quell'altra, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti CP_1 avvocati antistatari.”;
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di svolgere, da oltre 20 anni, l'attività lavorativa di autista di autoveicoli con e senza rimorchio – tra cui
TIR, autoarticolati, autotreni e autofrigo - per il trasporto di merci e generi alimentari freschi e surgelati, quale dipendente presso diverse aziende, nonché di occuparsi del caricare e scaricare le suddette merci, spesso sollevando e spostando colli e casse di oltre 100 kg.;
- che, espletando le già menzionate mansioni con orario lavorativo che può arrivare anche a 12 ore giornaliere - di cui circa 7-8 ore dedicate alla guida dell'automezzo e 4-5 al carico e scarico della merce - si trova esposto alle vibrazioni prodotte dal movimento dei veicoli, alla movimentazione manuale di carichi spesso senza adeguati ausili, nonché agli agenti atmosferici, all'umidità e agli sbalzi termici dovuti alle frequenti entrate ed uscite dalle celle frigorifere e dagli autofrigo;
- di essere affetto da alcuni anni da “spondilodiscopatia lombo-sacrale con segni clinici di sofferenza cronica neuro- radicolare”, patologia che comporta postumi permanenti valutabili in misura non inferiore al 12% (come risulta dal certificato medico del Dott. del 6.10.2020, allegato in atti) e che risulta Persona_1 attribuibile a cause di origine lavorativa;
- di aver presentato in data 3.06.2020 domanda all' per il riconoscimento della natura CP_1 professionale della suddetta malattia con conseguente diritto all'indennità prevista dalla legge, respinta in data 23.09.2020, in quanto l'ente ha ritenuto che il rischio lavorativo a cui il lavoratore è stato esposto non sarebbe stato idoneo a provocare la malattia denunciata;
- di aver proposto in data 7.10.2020 opposizione avverso il provvedimento di diniego, chiedendo contestualmente che il caso venisse discusso in sede di visita collegiale e che gli venissero riconosciuti postumi permanenti inabilitanti, derivati dalla malattia professionale, nella misura del 12%;
- che l' , con provvedimento del 12.11.2020, ha comunicato la reiezione dell'opposizione, CP_1 confermando l'inesistenza di un nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la malattia;
- che il provvedimento dell' è da ritenersi illegittimo, in quanto la patologia denunciata non può CP_1 che essere riconducibile all'attività lavorativa svolta, costituendone la causa esclusiva. In particolare, risulterebbe applicabile la c.d. “presunzione d'origine” della malattia professionale denunciata, dal momento che l'attività svolta rientrerebbe fra quelle espressamente elencate nelle tabelle allegate al T.U. n.
1124/65, come modificato dal D.lgs 38/2000 e integrate dai DM 12 luglio 2000 e 9 aprile 2008; la
“Spondilodiscopatia lombo-sacrale con sofferenza cronica neuro-radicolare” potrebbe, inoltre, ricondursi per
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analogia alla voce prevista nelle tabelle del DM 12 luglio 2000 con il codice 193 o, ancora, a quella prevista nella nuova tabella delle malattie professionali allegata al DM 9 aprile 2008, alla voce 77.
Radicatosi il contraddittorio, l' ha eccepito, preliminarmente, la nullità della domanda, per CP_1 genericità e/o incertezza circa i presupposti oggettivi di cui all'art 414 nn. 4 e 5 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che carente di prova circa il nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e la patologia denunciata.
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di Ctu medico legale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità per indeterminatezza del ricorso, essendo indicati con sufficiente determinazione i presupposti di diritto e di fatto per l'individuazione del petitum e della causa petendi in relazione alla domanda proposta.
Passando all'esame delle questioni di merito, vale ricordare che il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art.2) e la malattia professionale (art. 3) da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il T.U. e una successiva sentenza della
Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate) . Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del ministro del lavoro ai sensi dell'art 10 D.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di
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origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo in tal senso Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n.13546)
Si ricorda che secondo la giurisprudenza l'elenco delle malattie tabellate è tassativo per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Per l'accertamento del nesso di causalità la giurisprudenza ha chiarito il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale
(cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004)
La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si applichi la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n. 13954/2014, n. 38123/2021, n. 15852/2024).
Una volta accertata la natura professionale della malattia deve essere valutato il danno biologico la cui definizione è contenuta nell'art 13 del D. Lgs 38/2000 e che può essere indennizzato per espressa previsione del legislatore con un indennizzo in capitale ove quantificabile in una condizione di invalidità dal 6% al 16% o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
Nel caso di specie, l'istruttoria ha permesso di accertare la durata, l'entità e le modalità di svolgimento dell'attività di autista di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e generi alimentari svolta dal ricorrente, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento della suddetta attività.
Il testimone escusso ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente dal 2014 o 2015 sino al 2020 o
2021 presso l'azienda Autofrigo Rieti, aggiungendo di conoscerlo da venti anni e di averlo sempre visto svolgere attività di autista di TIR per diverse aziende. Ha confermato che le mansioni
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abitualmente svolte dal ricorrente consistono nella guida di autoveicoli quali rimorchi, autotreni e autofrigo, attività che comporta l'esposizione a vibrazioni durante i viaggi, nonché nelle operazioni di carico e scarico della merce, caratterizzate da continui movimenti fisici.
Ha riferito, inoltre, che i bancali di merce vengono spinti con l'ausilio di macchinari e che il loro peso può arrivare anche a 1000 chili, mentre il peso dei carichi, direttamente sollevati da loro per essere posti sui banali e poi scaricati, è di circa 20 o 30 chili. Relativamente all'organizzazione dell'attività lavorativa presso l'azienda Autofrigo Rieti, il teste ha precisato che il lavoro veniva svolto cinque o sei giorni alla settimana e che la durata della giornata lavorativa arriva spesso a 15 ore, delle quali 7, 8 o 9 dedicate alla guida del mezzo e le restanti - da una a quattro ore – alle operazioni di carico e scarico. Il teste ha, inoltre, specificato che ogni autista disponeva di un mezzo proprio, di proprietà dell'azienda, e che tali mezzi, venivano regolarmente sottoposti a manutenzione, dall'azienda stessa eseguita come da normativa (attività svolta dall'azienda stessa) ma erano dotati di sospensioni rigide.
A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare, in prima istanza, il nesso eziologico tra la patologia denunciata, che non rientra tra quelle espressamente tabellate, e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel periodo e con le mansioni di cui il teste ha riferito.
Ebbene, il CTU dott. a fronte di una patologia (ernia lombare) evidentemente Persona_2 multifattoriale, non ha individuato la presenza di precisi fattori di rischio extralavorativi con riferimento alla persona del ricorrente ed ha accertato che la comparsa dei fenomeni biologici è stata più precoce rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa (in quanto trattasi di soggetto che già all'età di 55 anni presentava il riscontrato quadro clinico). Tali considerazioni, unitamente alla circostanza che il ricorrente abbia svolto per circa 30 anni attività lavorativa di autista di mezzi pesanti (alle condizioni emerse dall'attività istruttoria) inducono ad individuare una precisa connessione causale tra la specifica attività lavorativa svolta dal sig. e l'insorgenza Parte_1 della patologia.
L'accertamento compiuto dal consulente appare, dunque, sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere probatorio in ordine alla derivazione professionale della patologia, sulla scorta del consolidato orientamento della S.C. secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di
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ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cassazione civile sez. lav., 10/04/2018, n.8773).
Assodata la sussistenza del nesso causale tra la patologia “ernia lombare” e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, il consulente ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente, con un danno valutabile in 8 punti percentuali (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 ed, in particolare, del codice 267 delle tabelle allegate al citato decreto). Tale grado di danno biologico risulta presente sin dall'epoca della domanda amministrativa, presentata a giugno 2020.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente la patologia che affligge il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n. 38/2000 – devono essere condivise ed il ricorso va accolto nei limiti di quanto accertato.
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha riportato una Parte_1 menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 8 punti percentuali, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori di legge. CP_1
Le spese di lite sono liquidate in € 2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014
(così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. L'accoglimento del ricorso, in misura inferiore a quella indicata nella domanda (il ricorrente chiedeva l'accertamento di una percentuale invalidante del 12%), giustifica una compensazione delle spese di lite nella misura del 20%, e il restante 80% (€
2158,00) deve esser posto a carico di in applicazione del principio della soccombenza, con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito della CP_1 consulenza.
PQM
Accerta che ha subito a causa dell'attività lavorativa svolta una menomazione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica pari a 8 punti percentuali.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 accessori di legge.
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Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'80% delle spese giudizio pari ad CP_1 euro 2158,00 oltre spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi a favore degli avv.ti Giuseppe Itri e
Loredana Gombia;
compensa tra le parti il restante 20% delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 03/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 990 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n. Parte_1 C.F._1
14, presso lo Studio degli Avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia che lo rappresentano e difendono
RICORRENTE
E
(C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia De Filippi Mariani s.n.c., P.IVA_1 presso l'Avv. Marco Moretti, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2021 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito l'intestato tribunale chiedendo di:
- Accertare e dichiarare che la malattia contratta dal Sig. , denunciata il 3.06.2020, è Parte_1 stata contratta in occasione ed a causa dell'attività lavorativa da quest'ultimo svolta ed ha comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12%, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, comunque superiore al 6%;
- condannare, di conseguenza, l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 favore dell'istante dell'indennizzo in capitale per danno biologico, calcolato in base alla percentuale che verrà riconosciuta, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda, o da quell'altra, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti CP_1 avvocati antistatari.”;
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di svolgere, da oltre 20 anni, l'attività lavorativa di autista di autoveicoli con e senza rimorchio – tra cui
TIR, autoarticolati, autotreni e autofrigo - per il trasporto di merci e generi alimentari freschi e surgelati, quale dipendente presso diverse aziende, nonché di occuparsi del caricare e scaricare le suddette merci, spesso sollevando e spostando colli e casse di oltre 100 kg.;
- che, espletando le già menzionate mansioni con orario lavorativo che può arrivare anche a 12 ore giornaliere - di cui circa 7-8 ore dedicate alla guida dell'automezzo e 4-5 al carico e scarico della merce - si trova esposto alle vibrazioni prodotte dal movimento dei veicoli, alla movimentazione manuale di carichi spesso senza adeguati ausili, nonché agli agenti atmosferici, all'umidità e agli sbalzi termici dovuti alle frequenti entrate ed uscite dalle celle frigorifere e dagli autofrigo;
- di essere affetto da alcuni anni da “spondilodiscopatia lombo-sacrale con segni clinici di sofferenza cronica neuro- radicolare”, patologia che comporta postumi permanenti valutabili in misura non inferiore al 12% (come risulta dal certificato medico del Dott. del 6.10.2020, allegato in atti) e che risulta Persona_1 attribuibile a cause di origine lavorativa;
- di aver presentato in data 3.06.2020 domanda all' per il riconoscimento della natura CP_1 professionale della suddetta malattia con conseguente diritto all'indennità prevista dalla legge, respinta in data 23.09.2020, in quanto l'ente ha ritenuto che il rischio lavorativo a cui il lavoratore è stato esposto non sarebbe stato idoneo a provocare la malattia denunciata;
- di aver proposto in data 7.10.2020 opposizione avverso il provvedimento di diniego, chiedendo contestualmente che il caso venisse discusso in sede di visita collegiale e che gli venissero riconosciuti postumi permanenti inabilitanti, derivati dalla malattia professionale, nella misura del 12%;
- che l' , con provvedimento del 12.11.2020, ha comunicato la reiezione dell'opposizione, CP_1 confermando l'inesistenza di un nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la malattia;
- che il provvedimento dell' è da ritenersi illegittimo, in quanto la patologia denunciata non può CP_1 che essere riconducibile all'attività lavorativa svolta, costituendone la causa esclusiva. In particolare, risulterebbe applicabile la c.d. “presunzione d'origine” della malattia professionale denunciata, dal momento che l'attività svolta rientrerebbe fra quelle espressamente elencate nelle tabelle allegate al T.U. n.
1124/65, come modificato dal D.lgs 38/2000 e integrate dai DM 12 luglio 2000 e 9 aprile 2008; la
“Spondilodiscopatia lombo-sacrale con sofferenza cronica neuro-radicolare” potrebbe, inoltre, ricondursi per
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
analogia alla voce prevista nelle tabelle del DM 12 luglio 2000 con il codice 193 o, ancora, a quella prevista nella nuova tabella delle malattie professionali allegata al DM 9 aprile 2008, alla voce 77.
Radicatosi il contraddittorio, l' ha eccepito, preliminarmente, la nullità della domanda, per CP_1 genericità e/o incertezza circa i presupposti oggettivi di cui all'art 414 nn. 4 e 5 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che carente di prova circa il nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e la patologia denunciata.
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di Ctu medico legale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità per indeterminatezza del ricorso, essendo indicati con sufficiente determinazione i presupposti di diritto e di fatto per l'individuazione del petitum e della causa petendi in relazione alla domanda proposta.
Passando all'esame delle questioni di merito, vale ricordare che il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art.2) e la malattia professionale (art. 3) da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il T.U. e una successiva sentenza della
Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate) . Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del ministro del lavoro ai sensi dell'art 10 D.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo in tal senso Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n.13546)
Si ricorda che secondo la giurisprudenza l'elenco delle malattie tabellate è tassativo per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Per l'accertamento del nesso di causalità la giurisprudenza ha chiarito il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale
(cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004)
La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si applichi la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n. 13954/2014, n. 38123/2021, n. 15852/2024).
Una volta accertata la natura professionale della malattia deve essere valutato il danno biologico la cui definizione è contenuta nell'art 13 del D. Lgs 38/2000 e che può essere indennizzato per espressa previsione del legislatore con un indennizzo in capitale ove quantificabile in una condizione di invalidità dal 6% al 16% o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
Nel caso di specie, l'istruttoria ha permesso di accertare la durata, l'entità e le modalità di svolgimento dell'attività di autista di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e generi alimentari svolta dal ricorrente, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento della suddetta attività.
Il testimone escusso ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente dal 2014 o 2015 sino al 2020 o
2021 presso l'azienda Autofrigo Rieti, aggiungendo di conoscerlo da venti anni e di averlo sempre visto svolgere attività di autista di TIR per diverse aziende. Ha confermato che le mansioni
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
abitualmente svolte dal ricorrente consistono nella guida di autoveicoli quali rimorchi, autotreni e autofrigo, attività che comporta l'esposizione a vibrazioni durante i viaggi, nonché nelle operazioni di carico e scarico della merce, caratterizzate da continui movimenti fisici.
Ha riferito, inoltre, che i bancali di merce vengono spinti con l'ausilio di macchinari e che il loro peso può arrivare anche a 1000 chili, mentre il peso dei carichi, direttamente sollevati da loro per essere posti sui banali e poi scaricati, è di circa 20 o 30 chili. Relativamente all'organizzazione dell'attività lavorativa presso l'azienda Autofrigo Rieti, il teste ha precisato che il lavoro veniva svolto cinque o sei giorni alla settimana e che la durata della giornata lavorativa arriva spesso a 15 ore, delle quali 7, 8 o 9 dedicate alla guida del mezzo e le restanti - da una a quattro ore – alle operazioni di carico e scarico. Il teste ha, inoltre, specificato che ogni autista disponeva di un mezzo proprio, di proprietà dell'azienda, e che tali mezzi, venivano regolarmente sottoposti a manutenzione, dall'azienda stessa eseguita come da normativa (attività svolta dall'azienda stessa) ma erano dotati di sospensioni rigide.
A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare, in prima istanza, il nesso eziologico tra la patologia denunciata, che non rientra tra quelle espressamente tabellate, e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel periodo e con le mansioni di cui il teste ha riferito.
Ebbene, il CTU dott. a fronte di una patologia (ernia lombare) evidentemente Persona_2 multifattoriale, non ha individuato la presenza di precisi fattori di rischio extralavorativi con riferimento alla persona del ricorrente ed ha accertato che la comparsa dei fenomeni biologici è stata più precoce rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa (in quanto trattasi di soggetto che già all'età di 55 anni presentava il riscontrato quadro clinico). Tali considerazioni, unitamente alla circostanza che il ricorrente abbia svolto per circa 30 anni attività lavorativa di autista di mezzi pesanti (alle condizioni emerse dall'attività istruttoria) inducono ad individuare una precisa connessione causale tra la specifica attività lavorativa svolta dal sig. e l'insorgenza Parte_1 della patologia.
L'accertamento compiuto dal consulente appare, dunque, sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere probatorio in ordine alla derivazione professionale della patologia, sulla scorta del consolidato orientamento della S.C. secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di
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ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cassazione civile sez. lav., 10/04/2018, n.8773).
Assodata la sussistenza del nesso causale tra la patologia “ernia lombare” e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, il consulente ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente, con un danno valutabile in 8 punti percentuali (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 ed, in particolare, del codice 267 delle tabelle allegate al citato decreto). Tale grado di danno biologico risulta presente sin dall'epoca della domanda amministrativa, presentata a giugno 2020.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente la patologia che affligge il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n. 38/2000 – devono essere condivise ed il ricorso va accolto nei limiti di quanto accertato.
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha riportato una Parte_1 menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 8 punti percentuali, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori di legge. CP_1
Le spese di lite sono liquidate in € 2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014
(così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. L'accoglimento del ricorso, in misura inferiore a quella indicata nella domanda (il ricorrente chiedeva l'accertamento di una percentuale invalidante del 12%), giustifica una compensazione delle spese di lite nella misura del 20%, e il restante 80% (€
2158,00) deve esser posto a carico di in applicazione del principio della soccombenza, con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito della CP_1 consulenza.
PQM
Accerta che ha subito a causa dell'attività lavorativa svolta una menomazione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica pari a 8 punti percentuali.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 accessori di legge.
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Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'80% delle spese giudizio pari ad CP_1 euro 2158,00 oltre spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi a favore degli avv.ti Giuseppe Itri e
Loredana Gombia;
compensa tra le parti il restante 20% delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 03/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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