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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 9302 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. NE D'AM PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 23/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mondini Simone, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 01/07/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GAZZO
VERONESE al Num.
7 - PARTE II - SERIE A - ANNO2001 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) L'immobile adibito a casa coniugale sito in Angiari (VR), Via Dante Alighieri n. 140, rimarrà assegnato alla sig.ra che, a seguito degli accordi di separazione ne è divenuta proprietaria Parte_2 esclusiva e che continuerà ad abitarlo unitamente ai figli. 3) Stabilirsi l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso la Per_1
residenza materna e con diritto di visita per il genitore non collocatario, liberamente, determinato tra padre e figlio in ragione dell'età anagrafica del minore, tenuto conto degli impegni scolastici e para scolastici del figlio nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. In ogni caso, il diritto di visita dovrà rispettare il criterio dell'equità e dell'alternanza con ciascun genitore, anche in ordine al periodo di vacanza e alle ricorrenze laiche e religiose.
4) Stabilirsi l'obbligo da parte del sig. di versare alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2
mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 400,00. Tale contributo verrà aggiornato Per_1
annualmente secondo gli indici Istat e verrà versato entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal corrente mese di luglio 2025. L'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
.
[...]
5) Stabilirsi, altresì, a carico di entrambi i genitori la contribuzione nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie per il figlio di cui al vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, così Per_1
come di seguito indicate:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. Quando i genitori dovranno concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori.
6) Il sig. continuerà a corrispondere il canone del mutuo gravante sulla casa coniugale Parte_1
sino alla vendita di tale immobile. Il rateo del mutuo è pari ad attuali € 1.143,24 con un capitale residuo pari ad € 147.337,35 (ultima rata luglio 2039).
7) La sig.ra si attiverà entro il 01/09/2025 con il conferimento di preciso mandato ad Parte_2 una agenzia immobiliare di reciproca fiducia per la vendita della casa coniugale, che dovrà avvenire ad un corrispettivo non inferiore ad € 270.000,00, salvo diverso accordo delle parti, tenuto conto che il valore commerciale del bene è stato stimato in € 285.600,00. Il ricavato della vendita, detratto il mutuo residuo, verrà suddiviso in parti uguali tra i sigg.ri entro e non oltre il giorno successivo Pt_1 Pt_2
a quello del rogito.
8) Nell'ipotesi in cui la casa coniugale non andasse venduta entro il termine di anni 1 (uno) dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, le parti saranno libere di rivedere le condizioni economiche relative al pagamento del mutuo ed in caso di mancato accordo ogni parte sarà tenuta al pagamento della quota di propria spettanza in base al contratto di mutuo con eventuale conguaglio in sede di ripartizione del ricavato di compravendita.
9) La polizza assicurativa annuale relativa alla casa coniugale rimarrà a carico esclusivo della sig.ra
. Parte_2
10) Il sig. sosterrà il pagamento integrale del rateo della locazione finanziaria (leasing) Parte_1 dell'autovettura modello Mini D JCW Countryman, pari ad € 548,22 mensili, oltre ad € 136,78 mensili a titolo di polizza assicurativa. Tale autovettura rimarrà in uso alla sig.ra sino alla maxi Parte_2
rata finale che verrà corrisposta da quest'ultima con conseguente trasferimento di proprietà in capo alla medesima, salvo diverso ed ulteriore accordo tra le parti. I ratei versati dal sig. per tale Parte_1 locazione finanziaria (compresa la polizza assicurativa) verranno considerati quale corresponsione una tantum a favore della sig.ra ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 898/70. Parte_2
11) L'assicurazione aggiuntiva relativa alla copertura conducente per l'auto di cui al punto precedente, pari a circa € 240,00 al semestre, sarà a carico di entrambe le parti in egual misura a semestri alterni.
Più precisamente, l'importo a scadenza nel mese di giugno 2025 è già stato corrisposto dalla sig.ra
, pertanto, l'importo a scadenza nel mese di dicembre 2025 sarà a carico del sig. Parte_2 Pt_1
e così via per i semestri successivi.
[...]
12) I conti correnti rimasti cointestati tra i coniugi sono i seguenti: Conto Unicredit filiale di Cerea, Iban
[...], sul quale sono appoggiate tutte le utenze di casa (fido di € 3000,00
e saldo alla data del 02.07.25 di € 137,74); Conto Banca Popolare Filiale di Villa Bartolomea, Iban IT68F
05034 59950 000000000422, sul quale sono appoggiate le rate del mutuo (fido di € 4000,00 e saldo alla data del 02.07.25 di - € 1446,89 (saldo negativo); Conto Banca Popolare Filiale di Villa Bartolomea, Iban
[...] (saldo alla data del 02.07.25 di € 395,43). I sigg.ri e Parte_2
si recheranno presso la filiale di competenza per la chiusura di tutti i conti correnti sopra Parte_1
indicati entro il giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso con ripartizione in parti uguali dell'eventuale saldo attivo.
13) Il cane di affezione di proprietà della sig.ra rimarrà assegnato a quest'ultima con Parte_2 suddivisione delle spese alimentari ogni 6 mesi, ovvero il primo semestre (a partire dal mese di agosto
2025) l'alimentazione del cane sarà a carico integrale della sig.ra e nel semestre Parte_2
successivo (a partire dal mese di febbraio 2026) sarà a carico integrale del sig. , il quale Parte_1
potrà provvedervi o mediante consegna dell'alimento abitualmente consumato dal cane o mediante rifusione della spesa sostenuta dalla sig.ra Pt_2
14) Le parti concordano che eventuali pubblicazioni sui profili social di immagini/video relativi al figlio minore dovrà avvenire solo previo accordo di entrambi i genitori. Per_1
15) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra le parti si dichiarano soddisfatte e dichiarano di non avere più nulla, reciprocamente, da pretendere in relazione al rapporto di coniugio e/o ad ogni contenzioso presente e passato, pendente e/o definito e dichiarano di rinunciare, anche per il futuro, a qualsivoglia titolo, diritto, ragione e causa, dedotta e non dedotta, derivante o comunque connessa alle contingenze delineate, rimettendo, di conseguenza, qualsivoglia azione, facoltà e tutela giudiziale e stragiudiziale, sicché alcunché possa più residuare, obbligandosi a non sollevare questioni e/o responsabilità pregresse a qualsiasi titolo ritenendo, di comune accordo, di dover chiudere tombalmente ogni posizione.
16) Le spese legali per la presente procedura di divorzio congiunto rimarranno a carico del sig. Pt_1
.
[...]
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025 Il Presidente
NE D'AM
N. 9302 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. NE D'AM PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 23/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mondini Simone, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 01/07/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GAZZO
VERONESE al Num.
7 - PARTE II - SERIE A - ANNO2001 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) L'immobile adibito a casa coniugale sito in Angiari (VR), Via Dante Alighieri n. 140, rimarrà assegnato alla sig.ra che, a seguito degli accordi di separazione ne è divenuta proprietaria Parte_2 esclusiva e che continuerà ad abitarlo unitamente ai figli. 3) Stabilirsi l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso la Per_1
residenza materna e con diritto di visita per il genitore non collocatario, liberamente, determinato tra padre e figlio in ragione dell'età anagrafica del minore, tenuto conto degli impegni scolastici e para scolastici del figlio nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. In ogni caso, il diritto di visita dovrà rispettare il criterio dell'equità e dell'alternanza con ciascun genitore, anche in ordine al periodo di vacanza e alle ricorrenze laiche e religiose.
4) Stabilirsi l'obbligo da parte del sig. di versare alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2
mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 400,00. Tale contributo verrà aggiornato Per_1
annualmente secondo gli indici Istat e verrà versato entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal corrente mese di luglio 2025. L'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
.
[...]
5) Stabilirsi, altresì, a carico di entrambi i genitori la contribuzione nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie per il figlio di cui al vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, così Per_1
come di seguito indicate:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente. Quando i genitori dovranno concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori.
6) Il sig. continuerà a corrispondere il canone del mutuo gravante sulla casa coniugale Parte_1
sino alla vendita di tale immobile. Il rateo del mutuo è pari ad attuali € 1.143,24 con un capitale residuo pari ad € 147.337,35 (ultima rata luglio 2039).
7) La sig.ra si attiverà entro il 01/09/2025 con il conferimento di preciso mandato ad Parte_2 una agenzia immobiliare di reciproca fiducia per la vendita della casa coniugale, che dovrà avvenire ad un corrispettivo non inferiore ad € 270.000,00, salvo diverso accordo delle parti, tenuto conto che il valore commerciale del bene è stato stimato in € 285.600,00. Il ricavato della vendita, detratto il mutuo residuo, verrà suddiviso in parti uguali tra i sigg.ri entro e non oltre il giorno successivo Pt_1 Pt_2
a quello del rogito.
8) Nell'ipotesi in cui la casa coniugale non andasse venduta entro il termine di anni 1 (uno) dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, le parti saranno libere di rivedere le condizioni economiche relative al pagamento del mutuo ed in caso di mancato accordo ogni parte sarà tenuta al pagamento della quota di propria spettanza in base al contratto di mutuo con eventuale conguaglio in sede di ripartizione del ricavato di compravendita.
9) La polizza assicurativa annuale relativa alla casa coniugale rimarrà a carico esclusivo della sig.ra
. Parte_2
10) Il sig. sosterrà il pagamento integrale del rateo della locazione finanziaria (leasing) Parte_1 dell'autovettura modello Mini D JCW Countryman, pari ad € 548,22 mensili, oltre ad € 136,78 mensili a titolo di polizza assicurativa. Tale autovettura rimarrà in uso alla sig.ra sino alla maxi Parte_2
rata finale che verrà corrisposta da quest'ultima con conseguente trasferimento di proprietà in capo alla medesima, salvo diverso ed ulteriore accordo tra le parti. I ratei versati dal sig. per tale Parte_1 locazione finanziaria (compresa la polizza assicurativa) verranno considerati quale corresponsione una tantum a favore della sig.ra ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 898/70. Parte_2
11) L'assicurazione aggiuntiva relativa alla copertura conducente per l'auto di cui al punto precedente, pari a circa € 240,00 al semestre, sarà a carico di entrambe le parti in egual misura a semestri alterni.
Più precisamente, l'importo a scadenza nel mese di giugno 2025 è già stato corrisposto dalla sig.ra
, pertanto, l'importo a scadenza nel mese di dicembre 2025 sarà a carico del sig. Parte_2 Pt_1
e così via per i semestri successivi.
[...]
12) I conti correnti rimasti cointestati tra i coniugi sono i seguenti: Conto Unicredit filiale di Cerea, Iban
[...], sul quale sono appoggiate tutte le utenze di casa (fido di € 3000,00
e saldo alla data del 02.07.25 di € 137,74); Conto Banca Popolare Filiale di Villa Bartolomea, Iban IT68F
05034 59950 000000000422, sul quale sono appoggiate le rate del mutuo (fido di € 4000,00 e saldo alla data del 02.07.25 di - € 1446,89 (saldo negativo); Conto Banca Popolare Filiale di Villa Bartolomea, Iban
[...] (saldo alla data del 02.07.25 di € 395,43). I sigg.ri e Parte_2
si recheranno presso la filiale di competenza per la chiusura di tutti i conti correnti sopra Parte_1
indicati entro il giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso con ripartizione in parti uguali dell'eventuale saldo attivo.
13) Il cane di affezione di proprietà della sig.ra rimarrà assegnato a quest'ultima con Parte_2 suddivisione delle spese alimentari ogni 6 mesi, ovvero il primo semestre (a partire dal mese di agosto
2025) l'alimentazione del cane sarà a carico integrale della sig.ra e nel semestre Parte_2
successivo (a partire dal mese di febbraio 2026) sarà a carico integrale del sig. , il quale Parte_1
potrà provvedervi o mediante consegna dell'alimento abitualmente consumato dal cane o mediante rifusione della spesa sostenuta dalla sig.ra Pt_2
14) Le parti concordano che eventuali pubblicazioni sui profili social di immagini/video relativi al figlio minore dovrà avvenire solo previo accordo di entrambi i genitori. Per_1
15) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra le parti si dichiarano soddisfatte e dichiarano di non avere più nulla, reciprocamente, da pretendere in relazione al rapporto di coniugio e/o ad ogni contenzioso presente e passato, pendente e/o definito e dichiarano di rinunciare, anche per il futuro, a qualsivoglia titolo, diritto, ragione e causa, dedotta e non dedotta, derivante o comunque connessa alle contingenze delineate, rimettendo, di conseguenza, qualsivoglia azione, facoltà e tutela giudiziale e stragiudiziale, sicché alcunché possa più residuare, obbligandosi a non sollevare questioni e/o responsabilità pregresse a qualsiasi titolo ritenendo, di comune accordo, di dover chiudere tombalmente ogni posizione.
16) Le spese legali per la presente procedura di divorzio congiunto rimarranno a carico del sig. Pt_1
.
[...]
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025 Il Presidente
NE D'AM