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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/01/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 393/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Aragno Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 393/2022 promossa ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
DA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con avv. Vincenzo Drago. C.F._2
IMPUGNANTE
CONTRO
C.F.: ), con l'avv. Francesco Cella. Organizzazione_1 P.IVA_1
IMPUGNATA
OGGETTO: impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Catania, contrariis rejectis,
1. Revocare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1636/2021 RG, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 24.11.2021, per i motivi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
pagina 1 di 6 Con vittorie di spese e compensi.
Per Organizzazione_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza oggetto dell'impugnazione per revocazione pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano, nel giudizio r.g.
n. 1636/2021;
2. condannare gli attori al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3820/2021 emessa in data 6/5/2021, rigettava le domande proposte da e nei confronti della convenuta Parte_1 Parte_2
domande volte ad accertare l'illegittimità del tasso di interesse Organizzazione_1
ultralegale da questa applicato a tre contratti di finanziamento, poiché indeterminato e usurario, con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il giudice di primo grado, in particolare, rilevava che, secondo la ricostruzione della convenuta i contratti in esame rispettavano la soglia usura;
che gli attori non avevano indicato Org_1 alcuna ragione a fondamento dell'invocata nullità delle clausole relative agli interessi né avevano contestato le conclusioni della convenuta circa il rispetto della soglia usura;
che, pertanto, le istanze di parte attrice di ammissione di CTU e di esibizione di tutta la documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. dovevano ritenersi inammissibili in quanto esplorative.
2) Avverso tale sentenza proponevano appello i sigg.ri e i Parte_3 Parte_2
quali censuravano la decisione del giudice di primo grado per la mancata ammissione di CTU
e per il mancato accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
pagina 2 di 6 3) La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza in data 24/11/2021 - 18/1/2022, ritenuto che l'appello non avesse alcuna ragionevole probabilità di accoglimento, dichiarava inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Al riguardo, la Corte rilevava che, a fronte della valutazione svolta dal giudice di primo grado secondo cui, nel caso, doveva essere escluso il superamento del tasso soglia usura, le parti appellanti non avevano minimamente spiegato le ragioni per cui vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia, né avevano censurato la metodologia applicata dalla difesa della parte convenuta e ritenuta corretta dal giudice di primo grado, nè, del resto, avevano esposto un differente calcolo, essendosi limitati a contestare l'addebito di interessi ultra legali e a chiedere l'esibizione di tutta la documentazione bancaria e l'ammissione di CTU, insistendo su tali richieste istruttorie senza spiegarne le ragioni;
che, in tale contesto, si trattava di richieste del tutto esplorative e, quindi, inammissibili.
4) L'avv. Vincenzo Drago, dichiarandosi procuratore alle liti di e Parte_1 Parte_2
, ha impugnato per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. tale ordinanza di inammissibilità
[...] deducendo che “l'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione, ritenendo erroneamente che l'onere probatorio relativo all'andamento dei rapporti bancari e quindi per l'accertamento dell'esistenza dell'usura grava sulla parte attrice, ha ritenuto dirimente l'inammissibilità dell'appello”; che, diversamente, la Cassazione, con sentenza n. 5091/2016 avrebbe affermato che “in materia contabile, anche quando possa essere considerata esplorativa, la
CTU deve essere ammessa perché è l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è dipanato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti”.
5) Costituendosi in giudizio l'impugnata ha eccepito l'inammissibilità Organizzazione_1 dell'impugnazione per revocazione essendo stato dedotto dalla parte impugnante un errore di valutazione e non un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.
6) Nel corso del giudizio:
- all'udienza del 13/9/2023, la Corte, considerato che non era stata depositata in causa alcuna procura alle liti da parte degli impugnanti all'avv. Vincenzo Drago, il cui mandato era giustificato nell'intestazione della citazione per revocazione semplicemente “in virtù del mandato in atti del proc. n. 1636/2021 R.G.”, invitava il sostituto d'udienza del difensore pagina 3 di 6 dell'impugnante “a depositare copia della procura alle liti rilasciata all'avvocato Drago” ed a tal fine rinviava la causa all'udienza del 18/10/2023;
- a tale udienza il sostituto d'udienza del difensore dell'impugnante dichiarava di non essere in grado di depositare la procura rilasciata all'avv. Drago e la Corte invitava le parti a precisare le loro conclusioni con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi;
- nessun atto difensivo di carattere conclusionale veniva depositato da alcuna delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) Ad avviso del collegio la presente causa, avente ad oggetto un'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., deve essere decisa sulla questione di carattere preliminare relativa alla carenza di procura speciale necessaria ai fini dell'impugnazione in questione.
Va richiamato che l'avv. Vincenzo Drago ha introdotto il presente giudizio di impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. dichiarandosi procuratore di e Parte_1 Parte_2
“in virtù del mandato in atti del proc. n. 1636/2021 R.G.” (v. intestazione dell'atto di
[...]
citazione per revocazione).
Va, quindi, detto che, non essendo stata depositata in causa alcuna procura alle liti in favore dell'avv. Vincenzo Drago (cfr., del resto, il fascicolo telematico della parte impugnante, dal quale risulta che la parte impugnante aveva depositato come unico documento l'ordinanza ex art. 348 bis oggetto di impugnazione), la Corte ha ritenuto di invitare il sostituto d'udienza del difensore dell'impugnante “a depositare copia della procura alle liti rilasciata all'avvocato
Drago”; che, quantunque all'udienza del 18/10/2023, il sostituto di udienza dell'avv. Drago avesse dichiarato di non essere in grado di depositare la procura rilasciata all'avv. Drago, tuttavia, risulta che questi, in data 17/10/2023, ebbe a depositare in telematico il foglio di conferimento della procura alle liti con cui i sigg.ri e ebbero a Parte_1 Parte_2 conferire all'avv. Vincenzo Drago il potere di rappresentarli e difenderli “nella procedura avente ad oggetto accertamento negativo del credito presso l'ufficio giudiziario Tribunale
Civile di Milano contro e nelle fasi successive, ivi compreso l'appello, Org_1
l'opposizione, il precetto e l'esecuzione”.
Trattasi, peraltro, di una procura inidonea ai fini del presente giudizio, posto che la predetta procura alle liti, in base alla quale è stato introdotto il presente giudizio di impugnazione per pagina 4 di 6 revocazione, non è “speciale”, come richiesto a tal fine dall'art. 398 co. 3 c.p.c. che dispone che la citazione introduttiva del giudizio di impugnazione per revocazione “deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale”, ma è, come sopra riportato, relativa al giudizio di primo grado e alle eventuali fasi successive, senza alcuna menzione dell'eventuale impugnazione per revocazione.
Va, a tal punto, va rilevata l'inutilizzabilità di detta procura ai fini del presente giudizio, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l'atto di citazione introduttivo del procedimento per revocazione contro le sentenze della corte d'appello deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente giudizio di primo grado” (Cass. 12/9/2019 n. 22739).
La citazione per revocazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di procura.
8) Le spese di lite, da liquidarsi in favore della parte vittoriosa devono Organizzazione_1
essere poste a carico del difensore avv. Vincenzo Drago.
Come ha osservato la S.C. (v. Cass. 34638/21; id. 14474/19), infatti, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume l'esclusiva responsabilità.
L'inesistenza della procura speciale alle liti, necessaria per promuovere il giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 398 c.p.c. e, quindi, elemento indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi, determina la soccombenza dello stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e della controparte, ha affermato di essere munito di procura: le spese di lite devono, quindi, essere poste a suo carico e non invece a carico del soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (v. Cass. S.U. 10706/06; Cass. 13055/18; id.
27530/17).
Solo per completezza va precisato che le spese vengono liquidate (nella misura indicata in dispositivo secondo i minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione della fase istruttoria), in favore della parte resistente, che risulta regolarmente costituita con il patrocinio degli avvocati indicati in epigrafe, ai quali risulta pagina 5 di 6 conferita la procura generale alle liti allegata sub doc. A: per la costituzione della parte convenuta in un giudizio di revocazione non è, infatti, necessaria una procura speciale, richiesta, invece, espressamente solo per la parte che propone l'impugnazione (v. Cass. S.U.
14651/11).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta avverso l'ordinanza ex art. 348 bis pronunciata dalla
Corte d'Appello di Milano in data 24/11/2021 - 18/1/2022, così dispone:
1) dichiara inammissibile, per difetto di procura, la citazione introduttiva del procedimento per revocazione;
2) condanna l'avv. Vincenzo Drago al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura Organizzazione_1
del 15% e oltre Iva e Cpa;
3) dà atto che sussistono a carico dell'avv. Vincenzo Drago i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Aragno Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 393/2022 promossa ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
DA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con avv. Vincenzo Drago. C.F._2
IMPUGNANTE
CONTRO
C.F.: ), con l'avv. Francesco Cella. Organizzazione_1 P.IVA_1
IMPUGNATA
OGGETTO: impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Catania, contrariis rejectis,
1. Revocare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1636/2021 RG, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 24.11.2021, per i motivi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
pagina 1 di 6 Con vittorie di spese e compensi.
Per Organizzazione_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza oggetto dell'impugnazione per revocazione pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano, nel giudizio r.g.
n. 1636/2021;
2. condannare gli attori al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3820/2021 emessa in data 6/5/2021, rigettava le domande proposte da e nei confronti della convenuta Parte_1 Parte_2
domande volte ad accertare l'illegittimità del tasso di interesse Organizzazione_1
ultralegale da questa applicato a tre contratti di finanziamento, poiché indeterminato e usurario, con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il giudice di primo grado, in particolare, rilevava che, secondo la ricostruzione della convenuta i contratti in esame rispettavano la soglia usura;
che gli attori non avevano indicato Org_1 alcuna ragione a fondamento dell'invocata nullità delle clausole relative agli interessi né avevano contestato le conclusioni della convenuta circa il rispetto della soglia usura;
che, pertanto, le istanze di parte attrice di ammissione di CTU e di esibizione di tutta la documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. dovevano ritenersi inammissibili in quanto esplorative.
2) Avverso tale sentenza proponevano appello i sigg.ri e i Parte_3 Parte_2
quali censuravano la decisione del giudice di primo grado per la mancata ammissione di CTU
e per il mancato accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
pagina 2 di 6 3) La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza in data 24/11/2021 - 18/1/2022, ritenuto che l'appello non avesse alcuna ragionevole probabilità di accoglimento, dichiarava inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Al riguardo, la Corte rilevava che, a fronte della valutazione svolta dal giudice di primo grado secondo cui, nel caso, doveva essere escluso il superamento del tasso soglia usura, le parti appellanti non avevano minimamente spiegato le ragioni per cui vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia, né avevano censurato la metodologia applicata dalla difesa della parte convenuta e ritenuta corretta dal giudice di primo grado, nè, del resto, avevano esposto un differente calcolo, essendosi limitati a contestare l'addebito di interessi ultra legali e a chiedere l'esibizione di tutta la documentazione bancaria e l'ammissione di CTU, insistendo su tali richieste istruttorie senza spiegarne le ragioni;
che, in tale contesto, si trattava di richieste del tutto esplorative e, quindi, inammissibili.
4) L'avv. Vincenzo Drago, dichiarandosi procuratore alle liti di e Parte_1 Parte_2
, ha impugnato per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. tale ordinanza di inammissibilità
[...] deducendo che “l'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione, ritenendo erroneamente che l'onere probatorio relativo all'andamento dei rapporti bancari e quindi per l'accertamento dell'esistenza dell'usura grava sulla parte attrice, ha ritenuto dirimente l'inammissibilità dell'appello”; che, diversamente, la Cassazione, con sentenza n. 5091/2016 avrebbe affermato che “in materia contabile, anche quando possa essere considerata esplorativa, la
CTU deve essere ammessa perché è l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è dipanato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti”.
5) Costituendosi in giudizio l'impugnata ha eccepito l'inammissibilità Organizzazione_1 dell'impugnazione per revocazione essendo stato dedotto dalla parte impugnante un errore di valutazione e non un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.
6) Nel corso del giudizio:
- all'udienza del 13/9/2023, la Corte, considerato che non era stata depositata in causa alcuna procura alle liti da parte degli impugnanti all'avv. Vincenzo Drago, il cui mandato era giustificato nell'intestazione della citazione per revocazione semplicemente “in virtù del mandato in atti del proc. n. 1636/2021 R.G.”, invitava il sostituto d'udienza del difensore pagina 3 di 6 dell'impugnante “a depositare copia della procura alle liti rilasciata all'avvocato Drago” ed a tal fine rinviava la causa all'udienza del 18/10/2023;
- a tale udienza il sostituto d'udienza del difensore dell'impugnante dichiarava di non essere in grado di depositare la procura rilasciata all'avv. Drago e la Corte invitava le parti a precisare le loro conclusioni con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi;
- nessun atto difensivo di carattere conclusionale veniva depositato da alcuna delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) Ad avviso del collegio la presente causa, avente ad oggetto un'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., deve essere decisa sulla questione di carattere preliminare relativa alla carenza di procura speciale necessaria ai fini dell'impugnazione in questione.
Va richiamato che l'avv. Vincenzo Drago ha introdotto il presente giudizio di impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. dichiarandosi procuratore di e Parte_1 Parte_2
“in virtù del mandato in atti del proc. n. 1636/2021 R.G.” (v. intestazione dell'atto di
[...]
citazione per revocazione).
Va, quindi, detto che, non essendo stata depositata in causa alcuna procura alle liti in favore dell'avv. Vincenzo Drago (cfr., del resto, il fascicolo telematico della parte impugnante, dal quale risulta che la parte impugnante aveva depositato come unico documento l'ordinanza ex art. 348 bis oggetto di impugnazione), la Corte ha ritenuto di invitare il sostituto d'udienza del difensore dell'impugnante “a depositare copia della procura alle liti rilasciata all'avvocato
Drago”; che, quantunque all'udienza del 18/10/2023, il sostituto di udienza dell'avv. Drago avesse dichiarato di non essere in grado di depositare la procura rilasciata all'avv. Drago, tuttavia, risulta che questi, in data 17/10/2023, ebbe a depositare in telematico il foglio di conferimento della procura alle liti con cui i sigg.ri e ebbero a Parte_1 Parte_2 conferire all'avv. Vincenzo Drago il potere di rappresentarli e difenderli “nella procedura avente ad oggetto accertamento negativo del credito presso l'ufficio giudiziario Tribunale
Civile di Milano contro e nelle fasi successive, ivi compreso l'appello, Org_1
l'opposizione, il precetto e l'esecuzione”.
Trattasi, peraltro, di una procura inidonea ai fini del presente giudizio, posto che la predetta procura alle liti, in base alla quale è stato introdotto il presente giudizio di impugnazione per pagina 4 di 6 revocazione, non è “speciale”, come richiesto a tal fine dall'art. 398 co. 3 c.p.c. che dispone che la citazione introduttiva del giudizio di impugnazione per revocazione “deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale”, ma è, come sopra riportato, relativa al giudizio di primo grado e alle eventuali fasi successive, senza alcuna menzione dell'eventuale impugnazione per revocazione.
Va, a tal punto, va rilevata l'inutilizzabilità di detta procura ai fini del presente giudizio, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l'atto di citazione introduttivo del procedimento per revocazione contro le sentenze della corte d'appello deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente giudizio di primo grado” (Cass. 12/9/2019 n. 22739).
La citazione per revocazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di procura.
8) Le spese di lite, da liquidarsi in favore della parte vittoriosa devono Organizzazione_1
essere poste a carico del difensore avv. Vincenzo Drago.
Come ha osservato la S.C. (v. Cass. 34638/21; id. 14474/19), infatti, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume l'esclusiva responsabilità.
L'inesistenza della procura speciale alle liti, necessaria per promuovere il giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 398 c.p.c. e, quindi, elemento indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi, determina la soccombenza dello stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e della controparte, ha affermato di essere munito di procura: le spese di lite devono, quindi, essere poste a suo carico e non invece a carico del soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (v. Cass. S.U. 10706/06; Cass. 13055/18; id.
27530/17).
Solo per completezza va precisato che le spese vengono liquidate (nella misura indicata in dispositivo secondo i minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione della fase istruttoria), in favore della parte resistente, che risulta regolarmente costituita con il patrocinio degli avvocati indicati in epigrafe, ai quali risulta pagina 5 di 6 conferita la procura generale alle liti allegata sub doc. A: per la costituzione della parte convenuta in un giudizio di revocazione non è, infatti, necessaria una procura speciale, richiesta, invece, espressamente solo per la parte che propone l'impugnazione (v. Cass. S.U.
14651/11).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta avverso l'ordinanza ex art. 348 bis pronunciata dalla
Corte d'Appello di Milano in data 24/11/2021 - 18/1/2022, così dispone:
1) dichiara inammissibile, per difetto di procura, la citazione introduttiva del procedimento per revocazione;
2) condanna l'avv. Vincenzo Drago al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura Organizzazione_1
del 15% e oltre Iva e Cpa;
3) dà atto che sussistono a carico dell'avv. Vincenzo Drago i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
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