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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5084 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente dott. UC MI Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2070/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FAVULLI MARIA TERESA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. DELL'ORFANO LUISA e dell'avv. ROSSATI PAOLO CP_1 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 14/11/2025:
“- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata da ultimo dal Dlgs 149 del 10.10.2022 e dalla Legge n.197 del 29.12.2022 lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor in data Parte_1 CP_1
31 luglio 2005 a Piossasco (TO), trascritto nei Registri dello Stato Civile di tale Comune atto n.10, Parte
2, serie C, anno 2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- dare atto che la figlia , nata in [...], in data [...], oggi maggiorenne, è allo stato Per_1 economicamente autosufficiente;
- dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- dare atto che la sig.ra si impegna a versare una tantum al sig. la somma di €. Parte_1 CP_1
20.000,00 (ventimila/00), mediante n. 4 rate mensili di €. 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna da corrispondersi la prima al 15 novembre 2025, la seconda al 15 dicembre 2025, la terza il 15 gennaio
2026 e l'ultima al 15 febbraio 2026 a mezzo bonifico bancario su banca TE PA IBAN IT18
0030 6930 0401 0000 0014 994, a tacitazione di qualsivoglia sua domanda, richiesta e/o pretesa formulata o formulanda;
con l'espressa previsione che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà, su semplice richiesta del sig. la decadenza della sig.ra dal CP_1 Parte_1 beneficio del termine per le rate successive, e l'integrale somma residua diverrà immediatamente esigibile: è fatto salvo il maggior danno;
- dare atto che il sig. accetta la predetta somma di €. 20.000,00 dichiarando così di essere CP_1 soddisfatto di ogni sua pretesa e/o richiesta, nessuna esclusa, nei confronti della sig.ra Parte_1
rinunciando, conseguentemente, espressamente ed irrevocabilmente nei confronti della sig.ra
[...] ad ogni eventuale ulteriore azione, eccezione e/o pretesa. Parte_1
- dare altresì atto che la signora dal proprio canto rinuncia ad eventuali pretese relative al Parte_1 contributo e alla retribuzione per l'attività lavorativa svolta nell'impresa commerciale del NO
[...]
, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo;
CP_1
- dare atto, quindi, che a seguito del corretto perfezionamento e della puntuale esecuzione di quanto sopra, deve intendersi definita tra le parti ogni questione dedotta e non dedotta in qualunque modo connessa con il rapporto matrimoniale tra loro intercorso e con i giudizi di separazione e divorzio;
- dare atto che le parti, dichiarano di aver così risolto e definito ogni questione patrimoniale ed economica tra di loro esistente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e che nessuna questione potrà essere avanzata con separato giudizio;
- dare atto compensazione delle spese tra le parti.
Con espressa rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1 rito civile in PIOSSASCO il 31/07/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO
(atto n. 10 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nata una figlia, il 30/04/2001, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal
Tribunale di Torino in data 31/01/2022.
Con ricorso depositato il 29/01/2025 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/09/2025 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
nulla opponendo in punto scioglimento del matrimonio e domandando, nello specifico, il CP_1 riconoscimento in suo favore di assegno divorzile.
All'udienza del 20/10/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano assegnarsi termine per deposito di note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. ed il
Giudice, vista l'istanza di ambedue le difese, assegnava i termini richiesti.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nei termini assegnati ed il Giudice rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14/11/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze delle parti e nulla osta al suo accoglimento. Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge,
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DÀ ATTO che la figlia nata in [...], in data [...], oggi maggiorenne, è allo stato Per_1 economicamente autosufficiente;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a versare una tantum al sig. la somma di €. Parte_1 CP_1
20.000,00 (ventimila/00), mediante n. 4 rate mensili di €. 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna da corrispondersi la prima al 15 novembre 2025, la seconda al 15 dicembre 2025, la terza il 15 gennaio 2026
e l'ultima al 15 febbraio 2026 a mezzo bonifico bancario su banca TE PA IBAN IT18 0030
6930 0401 0000 0014 994, a tacitazione di qualsivoglia sua domanda, richiesta e/o pretesa formulata o formulanda;
con l'espressa previsione che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà, su semplice richiesta del sig. la decadenza della sig.ra dal beneficio del CP_1 Parte_1 termine per le rate successive, e l'integrale somma residua diverrà immediatamente esigibile: è fatto salvo il maggior danno;
DÀ ATTO che il sig. accetta la predetta somma di €. 20.000,00 dichiarando così di essere CP_1 soddisfatto di ogni sua pretesa e/o richiesta, nessuna esclusa, nei confronti della sig.ra Parte_1
rinunciando, conseguentemente, espressamente ed irrevocabilmente nei confronti della sig.ra
[...] ad ogni eventuale ulteriore azione, eccezione e/o pretesa. Parte_1
DÀ ATTO che la signora dal proprio canto rinuncia ad eventuali pretese relative al contributo Parte_1
e alla retribuzione per l'attività lavorativa svolta nell'impresa commerciale del NO , e di CP_1 non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo;
DÀ ATTO che a seguito del corretto perfezionamento e della puntuale esecuzione di quanto sopra, deve intendersi definita tra le parti ogni questione dedotta e non dedotta in qualunque modo connessa con il rapporto matrimoniale tra loro intercorso e con i giudizi di separazione e divorzio;
DÀ ATTO che le parti, dichiarano di aver così risolto e definito ogni questione patrimoniale ed economica tra di loro esistente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e che nessuna questione potrà essere avanzata con separato giudizio;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC MI AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente dott. UC MI Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2070/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FAVULLI MARIA TERESA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. DELL'ORFANO LUISA e dell'avv. ROSSATI PAOLO CP_1 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 14/11/2025:
“- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata da ultimo dal Dlgs 149 del 10.10.2022 e dalla Legge n.197 del 29.12.2022 lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor in data Parte_1 CP_1
31 luglio 2005 a Piossasco (TO), trascritto nei Registri dello Stato Civile di tale Comune atto n.10, Parte
2, serie C, anno 2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- dare atto che la figlia , nata in [...], in data [...], oggi maggiorenne, è allo stato Per_1 economicamente autosufficiente;
- dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- dare atto che la sig.ra si impegna a versare una tantum al sig. la somma di €. Parte_1 CP_1
20.000,00 (ventimila/00), mediante n. 4 rate mensili di €. 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna da corrispondersi la prima al 15 novembre 2025, la seconda al 15 dicembre 2025, la terza il 15 gennaio
2026 e l'ultima al 15 febbraio 2026 a mezzo bonifico bancario su banca TE PA IBAN IT18
0030 6930 0401 0000 0014 994, a tacitazione di qualsivoglia sua domanda, richiesta e/o pretesa formulata o formulanda;
con l'espressa previsione che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà, su semplice richiesta del sig. la decadenza della sig.ra dal CP_1 Parte_1 beneficio del termine per le rate successive, e l'integrale somma residua diverrà immediatamente esigibile: è fatto salvo il maggior danno;
- dare atto che il sig. accetta la predetta somma di €. 20.000,00 dichiarando così di essere CP_1 soddisfatto di ogni sua pretesa e/o richiesta, nessuna esclusa, nei confronti della sig.ra Parte_1
rinunciando, conseguentemente, espressamente ed irrevocabilmente nei confronti della sig.ra
[...] ad ogni eventuale ulteriore azione, eccezione e/o pretesa. Parte_1
- dare altresì atto che la signora dal proprio canto rinuncia ad eventuali pretese relative al Parte_1 contributo e alla retribuzione per l'attività lavorativa svolta nell'impresa commerciale del NO
[...]
, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo;
CP_1
- dare atto, quindi, che a seguito del corretto perfezionamento e della puntuale esecuzione di quanto sopra, deve intendersi definita tra le parti ogni questione dedotta e non dedotta in qualunque modo connessa con il rapporto matrimoniale tra loro intercorso e con i giudizi di separazione e divorzio;
- dare atto che le parti, dichiarano di aver così risolto e definito ogni questione patrimoniale ed economica tra di loro esistente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e che nessuna questione potrà essere avanzata con separato giudizio;
- dare atto compensazione delle spese tra le parti.
Con espressa rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1 rito civile in PIOSSASCO il 31/07/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO
(atto n. 10 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nata una figlia, il 30/04/2001, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal
Tribunale di Torino in data 31/01/2022.
Con ricorso depositato il 29/01/2025 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/09/2025 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
nulla opponendo in punto scioglimento del matrimonio e domandando, nello specifico, il CP_1 riconoscimento in suo favore di assegno divorzile.
All'udienza del 20/10/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano assegnarsi termine per deposito di note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. ed il
Giudice, vista l'istanza di ambedue le difese, assegnava i termini richiesti.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nei termini assegnati ed il Giudice rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14/11/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze delle parti e nulla osta al suo accoglimento. Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge,
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DÀ ATTO che la figlia nata in [...], in data [...], oggi maggiorenne, è allo stato Per_1 economicamente autosufficiente;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a versare una tantum al sig. la somma di €. Parte_1 CP_1
20.000,00 (ventimila/00), mediante n. 4 rate mensili di €. 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna da corrispondersi la prima al 15 novembre 2025, la seconda al 15 dicembre 2025, la terza il 15 gennaio 2026
e l'ultima al 15 febbraio 2026 a mezzo bonifico bancario su banca TE PA IBAN IT18 0030
6930 0401 0000 0014 994, a tacitazione di qualsivoglia sua domanda, richiesta e/o pretesa formulata o formulanda;
con l'espressa previsione che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà, su semplice richiesta del sig. la decadenza della sig.ra dal beneficio del CP_1 Parte_1 termine per le rate successive, e l'integrale somma residua diverrà immediatamente esigibile: è fatto salvo il maggior danno;
DÀ ATTO che il sig. accetta la predetta somma di €. 20.000,00 dichiarando così di essere CP_1 soddisfatto di ogni sua pretesa e/o richiesta, nessuna esclusa, nei confronti della sig.ra Parte_1
rinunciando, conseguentemente, espressamente ed irrevocabilmente nei confronti della sig.ra
[...] ad ogni eventuale ulteriore azione, eccezione e/o pretesa. Parte_1
DÀ ATTO che la signora dal proprio canto rinuncia ad eventuali pretese relative al contributo Parte_1
e alla retribuzione per l'attività lavorativa svolta nell'impresa commerciale del NO , e di CP_1 non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo;
DÀ ATTO che a seguito del corretto perfezionamento e della puntuale esecuzione di quanto sopra, deve intendersi definita tra le parti ogni questione dedotta e non dedotta in qualunque modo connessa con il rapporto matrimoniale tra loro intercorso e con i giudizi di separazione e divorzio;
DÀ ATTO che le parti, dichiarano di aver così risolto e definito ogni questione patrimoniale ed economica tra di loro esistente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e che nessuna questione potrà essere avanzata con separato giudizio;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC MI AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.