Articolo 21 della Legge 3 agosto 1949, n. 589
Articolo 20Articolo 22
Versione
3 settembre 1949
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Versione
25 agosto 1960
Art. 21. ((Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni Comune alla data del 1 gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici))
Entrata in vigore il 25 agosto 1960