Articolo 63 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 45Articolo 47 ter
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24 agosto 1975
Art. 63. Centri di osservazione

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.
I predetti svolgono direttamente le attivita' di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attivita' di osservazione svolte nei singoli istituti.
Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.
Su richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.
I centri di osservazione svolgono, altresi', attivita' di ricerca scientifica.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975