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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2285 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Cornolò
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1 Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza,
Nel merito, in via preliminare
- pronunciare, con provvedimento camerale, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e il sig. Controparte_1
celebrato in San Vito di Leguzzano (VI), il 20/06/1998, con atto n. Controparte_2
13, P. II, Serie A, Anno 1998 del comune di San Vito di Leguzzano.
Nel merito, in via principale
1. Affidare la figlia minore , nata a [...], il [...], C.F. Persona_1
, ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso CodiceFiscale_3
la madre. Il padre potrà stare con la figlia concordandosi direttamente con Per_1
lei e, in caso, secondo le seguenti modalità:
- La figlia trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal venerdì Per_1
sera alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore;
- in corrispondenza delle settimane in cui la minore non trascorrerà il week end con il padre, lo stesso avrà diritti di vedere la figlia soltanto il mercoledì sera,
compresa la cena e il pernottamento;
- in corrispondenza delle settimane in cui la figlia trascorrerà il week end con il padre, lo stesso avrà diritto di vedere la figlia soltanto il mercoledì sera,
compresa la cena e il pernottamento;
- le parti si accordano fin d'ora che le modalità sopra concordate potranno subire variazioni a causa di impegni, anche lavorativi, di entrambi i genitori,
previo loro accordo telefonico in tempo utile. Il padre potrà inoltre vedere e
2 tenere con sé la figlia anche in periodi diversi da quelli indicati previo accordo telefonico con la madre;
- il padre trascorrerà con la figli minore, durante il periodo estivo, 2 settimane anche non consecutive ed il suddetto periodo dovrà essere comunicato preventivamente alla madre la fine del mese di maggio di ogni anno che ugualmente potrà trascorrere con la minore 2 settimane, anche non consecutive, comunicando previamente al padre suddetto periodo entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- la figlia trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie includendo, ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno. La stessa trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, incluso ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Tutte le vacanze o le chiusure scolastiche durante l'anno scolastico, eccetto Pasqua e Natale su indicate, saranno alternate tra i coniugi e di anno in anno invertite.
2. Il sig. corrisponderà, entro il 15 di ogni mese, a titolo di Controparte_2
contributo al mantenimento per la figlia minore la somma di € 200,00 Per_1
mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
3. Il sig. corrisponderà, entro il 15 di ogni mese, a titolo di assegno Parte_1
divorzile alla sig.ra la somma di € 100,00, rivalutabile Controparte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. L'assegna unico verrà percepito nella misura di 50% da entrambi i genitori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e
3 conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Vito di Leguzzano (VI) in data
20.06.1998.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/10/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_2 Controparte_1
titolo di assegno divorzile, la somma di 100,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in San Vito di Leguzzano (VI) il 20.06.1998 CP_1 Controparte_2
5 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vito di Leguzzano (VI) al n. 13, parte II, serie A, anno
1998;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2285 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Cornolò
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1 Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza,
Nel merito, in via preliminare
- pronunciare, con provvedimento camerale, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e il sig. Controparte_1
celebrato in San Vito di Leguzzano (VI), il 20/06/1998, con atto n. Controparte_2
13, P. II, Serie A, Anno 1998 del comune di San Vito di Leguzzano.
Nel merito, in via principale
1. Affidare la figlia minore , nata a [...], il [...], C.F. Persona_1
, ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso CodiceFiscale_3
la madre. Il padre potrà stare con la figlia concordandosi direttamente con Per_1
lei e, in caso, secondo le seguenti modalità:
- La figlia trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal venerdì Per_1
sera alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore;
- in corrispondenza delle settimane in cui la minore non trascorrerà il week end con il padre, lo stesso avrà diritti di vedere la figlia soltanto il mercoledì sera,
compresa la cena e il pernottamento;
- in corrispondenza delle settimane in cui la figlia trascorrerà il week end con il padre, lo stesso avrà diritto di vedere la figlia soltanto il mercoledì sera,
compresa la cena e il pernottamento;
- le parti si accordano fin d'ora che le modalità sopra concordate potranno subire variazioni a causa di impegni, anche lavorativi, di entrambi i genitori,
previo loro accordo telefonico in tempo utile. Il padre potrà inoltre vedere e
2 tenere con sé la figlia anche in periodi diversi da quelli indicati previo accordo telefonico con la madre;
- il padre trascorrerà con la figli minore, durante il periodo estivo, 2 settimane anche non consecutive ed il suddetto periodo dovrà essere comunicato preventivamente alla madre la fine del mese di maggio di ogni anno che ugualmente potrà trascorrere con la minore 2 settimane, anche non consecutive, comunicando previamente al padre suddetto periodo entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- la figlia trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie includendo, ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno. La stessa trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, incluso ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Tutte le vacanze o le chiusure scolastiche durante l'anno scolastico, eccetto Pasqua e Natale su indicate, saranno alternate tra i coniugi e di anno in anno invertite.
2. Il sig. corrisponderà, entro il 15 di ogni mese, a titolo di Controparte_2
contributo al mantenimento per la figlia minore la somma di € 200,00 Per_1
mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
3. Il sig. corrisponderà, entro il 15 di ogni mese, a titolo di assegno Parte_1
divorzile alla sig.ra la somma di € 100,00, rivalutabile Controparte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. L'assegna unico verrà percepito nella misura di 50% da entrambi i genitori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e
3 conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Vito di Leguzzano (VI) in data
20.06.1998.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/10/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_2 Controparte_1
titolo di assegno divorzile, la somma di 100,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in San Vito di Leguzzano (VI) il 20.06.1998 CP_1 Controparte_2
5 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vito di Leguzzano (VI) al n. 13, parte II, serie A, anno
1998;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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