Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 maggio 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 giugno 2013 |
Commentari • 120
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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120 DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. (21G00130) (GU n.216 del 9-9-2021) Vigente al: 10-9-2021 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, …
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Giurisprudenza • 106
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- art. 267 TFUE·
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- giurisprudenza Corte di giustizia UE·
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- fornitore equiparato a produttore·
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Versioni del testo
- Titolo I : Organi del coordinamento delle politiche comunitarie
- Art. 1. (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie) 1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie e' costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarra' delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonche' la dotazione organica e le relative modalita' per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. - Art. 2. (Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica) 1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:
a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunita' europee e la programmazione economica nazionale;
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonche' per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresi' i criteri generali per il controllo della spesa.
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte ((...)) del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite ((a tale comitato)) sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro.