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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10260 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
II SEZIONE LAVORO
N.R.G. 38579/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
, in p. del l.r.p.t rappresentata e difesa dall'Avv.to
[...]
IO IO per procura in atti ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1 per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: impugnazione note di rettifica e accertamento diritto al rilascio di DURC
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 23 ottobre 2024 e ritualmente notificato all' la società ricorrente epigrafe sulla premessa di aver ricevuto CP_1 in data 15 maggio 2024 ( all. 6 fascicolo di parte ) DURC negativo, per pretese irregolarità contributive pari ad euro 9.313,61, che tale comunicazione era illegittima per aver in precedenza goduto sgravi contributivi, di non aver ricevuto note di rettifica, né invito a regolarizzare posizioni contributive, che in ogni caso l'importo delle differenze contributive contestate alla stessa e riportate nel doc. 5 per il periodo da ottobre 2016 a novembre 2018, era contrario all'art. 29 del DL 19/2024 il quale in tema di sanzioni amministrative aveva previsto che il limite del recupero non poteva essere superiore all'importo oggetto di verbalizzazione, ciò premesso la ricorrente ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di
: “ verificata l'insussistenza delle note di rettifica emesse dall' , previo CP_2
accertamento e dichiarazione della loro nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esse presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, condannare l'Ente CP_3
al rilascio del Durc positivo in favore dell' in virtù della corretta Pt_2 applicazione dello sgravio contributivo nonché per tutti i motivi di cui al presente ricorso”
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto delle domande, CP_1
eccependo in sintesi, l'inammissibilità della domanda di condanna al rilascio di
Durc positivo alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n.° 5285 del 3 marzo 2021, in ragione del divieto posto dall'art. 4 All. E Legge n. 2248 del 1965 ; nel merito parte resistente ha prodotto ( all. 1 fascicolo di parte ) invito a regolarizzare inadempienza contributiva, del 7 maggio 2015, inviato all'indirizzo della ricorrente (
Fuoriditesta@pec.it, come riportato nella comunicazione bidirezionale prodotta sub. doc. 9 del fascicolo di parte del 22 aprile 2020), inadempienenza consistente nel mancato invio dalla parte della società ricorrente di denunce contributive per i mesi di gennaio e febbraio 2018 e non per l'anno 2016, invito rimasto non adempiuto da parte della stessa società ricorrente tempestivamente e cioè nei 15 giorni successivi, atteso che la società ricorrente aveva inviato le denunce contributive solo in data 25 ottobre 2018. Parte resistente ha richiamato la disciplina normativa sottostante il rilascio di Durc positivo, contenuta nell'art. 4 del DL 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78, attuata con successivo D.M. 30 gennaio 2015 ed ha inoltre prodotto pronuncia della
Pag. 2 di 7 Corte di Appello di Roma n. 2417/24 sugli obblighi di adeguamento tempestivo da parte delle società agli inviti a regolarizzare posizioni contributive.
Con successive note difensive parte ricorrente ha richiamato il disposto di cui al comma 1175 BIS della legge finanziaria n. 2024-2025.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa all'esito della camera di consiglio con sentenza depositata telematicamente.
Al fine di decidere la presente controversia si premette parte resistente ha documentato l'invio dell' invito a regolarizzare le posizioni contributive dei dipendenti in data 7 maggio 2018 non essendo state trasmesse all' le denunce CP_1
contributive per i mesi di gennaio e febbraio 2018 ( all.1 fascicolo di parte resistente) e nella stessa comunicazione la società ricorrente è stata avvertita che in caso di mancata regolarizzazione non sarebbe stato rilasciato il Durc. Poichè è pacifico per quanto documentato dall' che le denunce contributive per detti CP_1 mesi sono state trasmesse dalla società ricorrente soltanto il 25 ottobre 2018 ( doc. 3 e 4 fascicolo , alla mancata regolarità contributiva è conseguita la CP_1 revoca da parte dell' dei benefici contributivi prima e l'invio di note di CP_1
rettifica alla società ricorrente ( doc. da 5 a 8 del fascicolo di parte , ai sensi CP_1 dell'art 1, comma 118, della l. 190/14.
Risulta infatti pacifico che la fruizione di tali benefici è subordinata alla regolarità contributiva certificata dal DURC come dispone il seguente quadro normativo di riferimento costituito dai commi 1175 e 1776 dell'art. 1 l.
296/2006 secondo cui : : “1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
Pag. 3 di 7 organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura”.
In esecuzione di tale disposizione di legge è stato emanato il D.M. 30 gennaio
2015 (in Gazz. Uff., 1° giugno 2015, n. 125), rubricato “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” il quale ha sostituito ed abrogato il precedente regolamento approvato con D.M. 24 ottobre
2007 (in Gazz. Uff. n. 279 del 30 novembre 2007) (v. art. 10 cit. DM 30.1.2015).
Detto decreto ministeriale prevede che : “la verifica della regolarità contributiva in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa (..) scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive” (art 3, comma 1); la regolarità sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate;
non si considera grave uno scostamento pari o inferiore ad € 150,00 (art. 3, comma 3); nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, l'ente previdenziale rivolge all'interessato un invito alla regolarizzazione con indicazione delle irregolarità rilevate (art 4, comma 1); l'interessato ha a disposizione un termine di 15 giorni per regolarizzare la propria posizione (art 4 ,
Pag. 4 di 7 comma 2); l'avvenuta regolarizzazione nel termine in questione genera il documento di regolarità contributiva (art 4, comma 3).
Dall'esame delle citate disposizioni regolamentari si evince che la regolarità contributiva presuppone il regolare invio delle denunce contributive da parte del datore di lavoro all' così da consentire all' di verificare l'assenza di CP_1 CP_1
debiti in capo alle società che godono di agevolazioni contributive.
In presenza di debiti contributivi o di denunce omesse o incomplete, l'istituto dell'invito alla regolarizzazione, ha la funzione proprio di consentire all'impresa di sanare le irregolarità riscontrate dall'ente previdenziale.
Non avendo parte ricorrente provveduto a sanare tempestivamente la irregolarità riscontrata, la società ha perduto il diritto agli sgravi e, conseguentemente,
l' ha emesso le note di rettifica ( doc. da 5 a 8 fascicolo per CP_1 CP_1
recuperare, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, la differenza tra gli ordinari contributi dovuti e quelli minori versati dalla ditta a seguito della ammissione allo sgravio di cui all'art. 1, comma 118, l. n. 190/2014, maggiorati delle sanzioni civili. Come infatti ritenuto anche dalla Corte d'appello di Roma con recenti pronunce “ la mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva entro il termine di 15 giorni previsto dal decreto comporta la perdita degli schiavi contributivi per difetto del requisito della correttezza dei pagamenti.
.. Ai sensi dell'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006 tutte le condotte ostative al rilascio del Durc precludono la possibilità di usufruire dei benefici contributivi e comportano, perciò, la perdita degli sgravi già concessi.” ..D'altronde la possibilità di recuperare in qualunque momento con effetti ex tunc gli sgravi perduti mediante regolarizzazione postuma della propria posizione contribuiva svuoterebbe di l'articolo 1 comma 1175 L. n. 296/2006 citato di ogni concreta fruizione in quanto il datore di lavoro potrebbe recuperare in qualunque momento il diritto agli sgravi, regolarizzando anche a distanza di anni la propria posizione contributiva senza subire alcuna conseguenza diversa e ulteriore rispetto
Pag. 5 di 7 all'applicazione delle sole sanzioni previste in caso di ritardo nel versamento dei contributi dall'articolo 116 l numero 388/2000 ( in tal senso confronta Cassazione lavoro 25 ottobre 2018 numero 27107 secondo la quale in assenza dello specifico procedimento di cui all'articolo 7 del DM 24 ottobre 2007, di natura eccezionale non può consentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo in quanto cioè è in contrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi “ ).
Infine non merita di essere condivisa la deduzione svolta sulla errata quantificazione delle somme indicate nelle note di rettifica, atteso che il dettato normativo invocato da parte ricorrente, non può applicarsi alla presente controversia, ove non sono in discussione violazioni amministrative bensì crediti contributivi e sanzioni civili, essendo estraneo l' all'applicazione di sanzioni CP_1 amministrative.
Le domande non si prospettano pertanto suscettibili di accoglimento ed alla soccombenza di parte ricorrente segue sua condanna alle spese di lite come in dispositivo, in assenza di allegate ragioni della richiesta compensazione delle stesse.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, così provvede:
1.Respinge le domande;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che CP_1 liquida in complessivi euro 3784.
Roma, 15 ottobre 2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
Pag. 7 di 7
II SEZIONE LAVORO
N.R.G. 38579/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
, in p. del l.r.p.t rappresentata e difesa dall'Avv.to
[...]
IO IO per procura in atti ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1 per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: impugnazione note di rettifica e accertamento diritto al rilascio di DURC
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 23 ottobre 2024 e ritualmente notificato all' la società ricorrente epigrafe sulla premessa di aver ricevuto CP_1 in data 15 maggio 2024 ( all. 6 fascicolo di parte ) DURC negativo, per pretese irregolarità contributive pari ad euro 9.313,61, che tale comunicazione era illegittima per aver in precedenza goduto sgravi contributivi, di non aver ricevuto note di rettifica, né invito a regolarizzare posizioni contributive, che in ogni caso l'importo delle differenze contributive contestate alla stessa e riportate nel doc. 5 per il periodo da ottobre 2016 a novembre 2018, era contrario all'art. 29 del DL 19/2024 il quale in tema di sanzioni amministrative aveva previsto che il limite del recupero non poteva essere superiore all'importo oggetto di verbalizzazione, ciò premesso la ricorrente ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di
: “ verificata l'insussistenza delle note di rettifica emesse dall' , previo CP_2
accertamento e dichiarazione della loro nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esse presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, condannare l'Ente CP_3
al rilascio del Durc positivo in favore dell' in virtù della corretta Pt_2 applicazione dello sgravio contributivo nonché per tutti i motivi di cui al presente ricorso”
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto delle domande, CP_1
eccependo in sintesi, l'inammissibilità della domanda di condanna al rilascio di
Durc positivo alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n.° 5285 del 3 marzo 2021, in ragione del divieto posto dall'art. 4 All. E Legge n. 2248 del 1965 ; nel merito parte resistente ha prodotto ( all. 1 fascicolo di parte ) invito a regolarizzare inadempienza contributiva, del 7 maggio 2015, inviato all'indirizzo della ricorrente (
Fuoriditesta@pec.it, come riportato nella comunicazione bidirezionale prodotta sub. doc. 9 del fascicolo di parte del 22 aprile 2020), inadempienenza consistente nel mancato invio dalla parte della società ricorrente di denunce contributive per i mesi di gennaio e febbraio 2018 e non per l'anno 2016, invito rimasto non adempiuto da parte della stessa società ricorrente tempestivamente e cioè nei 15 giorni successivi, atteso che la società ricorrente aveva inviato le denunce contributive solo in data 25 ottobre 2018. Parte resistente ha richiamato la disciplina normativa sottostante il rilascio di Durc positivo, contenuta nell'art. 4 del DL 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78, attuata con successivo D.M. 30 gennaio 2015 ed ha inoltre prodotto pronuncia della
Pag. 2 di 7 Corte di Appello di Roma n. 2417/24 sugli obblighi di adeguamento tempestivo da parte delle società agli inviti a regolarizzare posizioni contributive.
Con successive note difensive parte ricorrente ha richiamato il disposto di cui al comma 1175 BIS della legge finanziaria n. 2024-2025.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa all'esito della camera di consiglio con sentenza depositata telematicamente.
Al fine di decidere la presente controversia si premette parte resistente ha documentato l'invio dell' invito a regolarizzare le posizioni contributive dei dipendenti in data 7 maggio 2018 non essendo state trasmesse all' le denunce CP_1
contributive per i mesi di gennaio e febbraio 2018 ( all.1 fascicolo di parte resistente) e nella stessa comunicazione la società ricorrente è stata avvertita che in caso di mancata regolarizzazione non sarebbe stato rilasciato il Durc. Poichè è pacifico per quanto documentato dall' che le denunce contributive per detti CP_1 mesi sono state trasmesse dalla società ricorrente soltanto il 25 ottobre 2018 ( doc. 3 e 4 fascicolo , alla mancata regolarità contributiva è conseguita la CP_1 revoca da parte dell' dei benefici contributivi prima e l'invio di note di CP_1
rettifica alla società ricorrente ( doc. da 5 a 8 del fascicolo di parte , ai sensi CP_1 dell'art 1, comma 118, della l. 190/14.
Risulta infatti pacifico che la fruizione di tali benefici è subordinata alla regolarità contributiva certificata dal DURC come dispone il seguente quadro normativo di riferimento costituito dai commi 1175 e 1776 dell'art. 1 l.
296/2006 secondo cui : : “1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
Pag. 3 di 7 organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura”.
In esecuzione di tale disposizione di legge è stato emanato il D.M. 30 gennaio
2015 (in Gazz. Uff., 1° giugno 2015, n. 125), rubricato “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” il quale ha sostituito ed abrogato il precedente regolamento approvato con D.M. 24 ottobre
2007 (in Gazz. Uff. n. 279 del 30 novembre 2007) (v. art. 10 cit. DM 30.1.2015).
Detto decreto ministeriale prevede che : “la verifica della regolarità contributiva in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa (..) scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive” (art 3, comma 1); la regolarità sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate;
non si considera grave uno scostamento pari o inferiore ad € 150,00 (art. 3, comma 3); nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, l'ente previdenziale rivolge all'interessato un invito alla regolarizzazione con indicazione delle irregolarità rilevate (art 4, comma 1); l'interessato ha a disposizione un termine di 15 giorni per regolarizzare la propria posizione (art 4 ,
Pag. 4 di 7 comma 2); l'avvenuta regolarizzazione nel termine in questione genera il documento di regolarità contributiva (art 4, comma 3).
Dall'esame delle citate disposizioni regolamentari si evince che la regolarità contributiva presuppone il regolare invio delle denunce contributive da parte del datore di lavoro all' così da consentire all' di verificare l'assenza di CP_1 CP_1
debiti in capo alle società che godono di agevolazioni contributive.
In presenza di debiti contributivi o di denunce omesse o incomplete, l'istituto dell'invito alla regolarizzazione, ha la funzione proprio di consentire all'impresa di sanare le irregolarità riscontrate dall'ente previdenziale.
Non avendo parte ricorrente provveduto a sanare tempestivamente la irregolarità riscontrata, la società ha perduto il diritto agli sgravi e, conseguentemente,
l' ha emesso le note di rettifica ( doc. da 5 a 8 fascicolo per CP_1 CP_1
recuperare, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, la differenza tra gli ordinari contributi dovuti e quelli minori versati dalla ditta a seguito della ammissione allo sgravio di cui all'art. 1, comma 118, l. n. 190/2014, maggiorati delle sanzioni civili. Come infatti ritenuto anche dalla Corte d'appello di Roma con recenti pronunce “ la mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva entro il termine di 15 giorni previsto dal decreto comporta la perdita degli schiavi contributivi per difetto del requisito della correttezza dei pagamenti.
.. Ai sensi dell'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006 tutte le condotte ostative al rilascio del Durc precludono la possibilità di usufruire dei benefici contributivi e comportano, perciò, la perdita degli sgravi già concessi.” ..D'altronde la possibilità di recuperare in qualunque momento con effetti ex tunc gli sgravi perduti mediante regolarizzazione postuma della propria posizione contribuiva svuoterebbe di l'articolo 1 comma 1175 L. n. 296/2006 citato di ogni concreta fruizione in quanto il datore di lavoro potrebbe recuperare in qualunque momento il diritto agli sgravi, regolarizzando anche a distanza di anni la propria posizione contributiva senza subire alcuna conseguenza diversa e ulteriore rispetto
Pag. 5 di 7 all'applicazione delle sole sanzioni previste in caso di ritardo nel versamento dei contributi dall'articolo 116 l numero 388/2000 ( in tal senso confronta Cassazione lavoro 25 ottobre 2018 numero 27107 secondo la quale in assenza dello specifico procedimento di cui all'articolo 7 del DM 24 ottobre 2007, di natura eccezionale non può consentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo in quanto cioè è in contrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi “ ).
Infine non merita di essere condivisa la deduzione svolta sulla errata quantificazione delle somme indicate nelle note di rettifica, atteso che il dettato normativo invocato da parte ricorrente, non può applicarsi alla presente controversia, ove non sono in discussione violazioni amministrative bensì crediti contributivi e sanzioni civili, essendo estraneo l' all'applicazione di sanzioni CP_1 amministrative.
Le domande non si prospettano pertanto suscettibili di accoglimento ed alla soccombenza di parte ricorrente segue sua condanna alle spese di lite come in dispositivo, in assenza di allegate ragioni della richiesta compensazione delle stesse.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, così provvede:
1.Respinge le domande;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che CP_1 liquida in complessivi euro 3784.
Roma, 15 ottobre 2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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