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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 1479/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 28/03/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale avverso la sentenza n. 478/2024 depositata il 6.3.2024 del Tribunale di TO . tra
(C.F. , N. A BENEVENTO Parte_1 C.F._1
(BN) IL 05/11/1990 assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
VETRONE CARMEN GERARDA con studio in via Raffaele Calabria,
22 82100 TO Email_1
Appellante, ammesso al gratuito patrocinio,
e nata a [...] l'[...], residente in [...]Controparte_1
alla via Romagna n. 18, C.F. ), rappresentata e C.F._2
difesa dagli avv. Arturo MESSERE del Foro di Campobasso, (C.F. , PEC: C.F._3 Email_2 Ema_3
0874/63629), sia congiuntamente che disgiuntamente con l' avv.
Ferdinando MASSARELLA dello stesso Foro (C.F.
, PEC: iuffre.it– C.F._4 Email_4
E
OR , nato a [...] Persona_1
il 26.07.2017 ), residente in [...]
Romagna, 18 attualmente collocato presso la Comunità alloggio per minori, in persona del CURATORE SPECIALE avv. NICOLA PELUSO,
( ) nato a [...] il [...], del Foro di C.F._6
Campobasso, nominato con Decreto del Tribunale per i Minorenni di
Campobasso del 26.06.2023, depositato in Cancelleria in data 27.06.2023
(all. n. 1) nella procedura iscritta al R.G. 03/2023 ADS del Tribunale per i
Minorenni di Campobasso, e nel presente procedimento come da
Ordinanza del 03.01.2025, che ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 98/2011, dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al seguente numero di fax. 0874.1953316 e/o al seguente indirizzo di posta certificata ed elettivamente domiciliato presso il Email_5
proprio studio legale in Campobasso al C.so Mazzini n. 80. chiamato in giudizio
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Fabiana Magnetta,
pag. 2/6 CONCLUSIONI: per parte appellante accoglimento dell'appello; per parte appellata: rigetto dell'appello principale ed accoglimento dell'appello incidentale, per il curatore speciale insiste per lo svolgimento della CTU riservandosi all'esito ulteriori richieste, per il P.G. rigetto degli appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 478/2024 il Tribunale di TO così disponeva
-addebita la separazione a;
Parte_1
- colloca il minore presso una casa famiglia in Persona_1
Campobasso ordinando il monitoraggio ai servizi sociali di quel comune -
Pone a carico dell'odierno appellante la somma di euro 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento dei minori e , da versare entro il giorno 5 di ogni Per_2 Persona_1
mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite
Con atto di appello iscritto a ruolo il 28.3.2024 il chiedeva, in Pt_1
riforma della predetta sentenza, che fosse addebitata la separazione alla per aver ella abbandonato il tetto coniugale e fosse revocato CP_1
l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento a carico dei figli in quanto dichiarati adottabili.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello incidentale e CP_1
proponeva appello incidentale chiedendo che fosse revocato il collocamento in comunità del figlio essendo nelle more mutata la Per_1
sua situazione familiare e personale.
pag. 3/6 Con ordinanza dell'8.1.2025 la Corte nominava un curatore speciale del minore nella persona dell'avvocato Nicola Peluso che già rappresentava il medesimo minore nella stessa procedura aperta davanti al Tribunale pe ri minorenni, disponeva una integrazione della CTU e chiedeva una relazione aggiornata sulla al servizio sociale del comune di Campobasso. . CP_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione senza termine.
L'appello principale
Il primo motivo di appello e inammissibile ex art 342 c.p.c. per la sua genericità e vaghezza in quanto si limita a riproporre la domanda formulata in primo grado senza dialogare in alcun modo con la sentenza del Tribunale di TO e senza articolare alcuna critica al ragionamento ivi sviluppato. Come correttamente motivato dal Giudice di prime cure l'allontanamento dal domicilio coniugale non può essere considerato causa scatenante la separazione e non può quindi essere preso in considerazione ai fini dell'addebito quando la crisi coniugale e la comunione spirituale tra i coniugi è già da tempo venuta mano, come nel caso di specie.
Il secondo motivo di addebito appare invece fondato . Fermo restando l'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori dei figli anche se essi siano stati allontanati dal domicilio coniugale il presupposto per il pagamento di un assegno mensile a carico di un coniuge in favore dell'altro per contribuire al mantenimento della prole e che i figli siano collocati prevalentemente presso il genitore beneficiario dell'assegno. Nel caso di specie è pacifico che i minori e non sono collocati presso Per_2 Per_1
la madre ma una presso un diverso nucleo familiare e l'altro in una comunità educativa. E chiaro quindi che, allo stato dei fatti, non sussiste pag. 4/6 alcun obbligo del a versare al coniuge un assegno per il Pt_1
mantenimento dei figli.
L'appello incidentale
Dalle costituzione del curatore speciale e dalla relazione del servizio sociale emerge che è in corso un giudizio sulla capacità genitoriale degli odierni contendenti giudizio che ha già portato alla dichiarazione di adottabilità della piccola E pacifico quindi che ogni questione Per_2
relativa al collocamento in comunità del minore , trattata in questa sede, è superata dall'intervento, molto più incisivo del Tribunale per i minorenni di
Campobasso e appare ultronea ogni ulteriore istruttoria sul punto. Deve essere quindi revocato il provvedimento con cui era stato disposto un prosieguo di istruttoria e dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al motivo di appello incidentale superato dalle successive decisioni del Tribunale per i minorenni di Campobasso cui spetta ogni decisione in merito alla eventuale dichiarazione di adottabilità del minore e/o l permanere dei rapporti con la madre. In questo giudizio quindi è venuta meno la materia del contendere in relazione al collocamento in comunità del piccolo . Persona_1
L'esito complessivo del giudizio giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di TO n. Parte_1
478/2024 così provvede:
pag. 5/6 Accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto revoca l'obbligo a carico del di versare in favore della un assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento per i figli e;
Per_2 Persona_1
Rigetta per il resto l'appello principale,
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai motivi dell'appello incidentale .
Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 10/09/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 1479/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 28/03/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale avverso la sentenza n. 478/2024 depositata il 6.3.2024 del Tribunale di TO . tra
(C.F. , N. A BENEVENTO Parte_1 C.F._1
(BN) IL 05/11/1990 assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
VETRONE CARMEN GERARDA con studio in via Raffaele Calabria,
22 82100 TO Email_1
Appellante, ammesso al gratuito patrocinio,
e nata a [...] l'[...], residente in [...]Controparte_1
alla via Romagna n. 18, C.F. ), rappresentata e C.F._2
difesa dagli avv. Arturo MESSERE del Foro di Campobasso, (C.F. , PEC: C.F._3 Email_2 Ema_3
0874/63629), sia congiuntamente che disgiuntamente con l' avv.
Ferdinando MASSARELLA dello stesso Foro (C.F.
, PEC: iuffre.it– C.F._4 Email_4
E
OR , nato a [...] Persona_1
il 26.07.2017 ), residente in [...]
Romagna, 18 attualmente collocato presso la Comunità alloggio per minori, in persona del CURATORE SPECIALE avv. NICOLA PELUSO,
( ) nato a [...] il [...], del Foro di C.F._6
Campobasso, nominato con Decreto del Tribunale per i Minorenni di
Campobasso del 26.06.2023, depositato in Cancelleria in data 27.06.2023
(all. n. 1) nella procedura iscritta al R.G. 03/2023 ADS del Tribunale per i
Minorenni di Campobasso, e nel presente procedimento come da
Ordinanza del 03.01.2025, che ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 98/2011, dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al seguente numero di fax. 0874.1953316 e/o al seguente indirizzo di posta certificata ed elettivamente domiciliato presso il Email_5
proprio studio legale in Campobasso al C.so Mazzini n. 80. chiamato in giudizio
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Fabiana Magnetta,
pag. 2/6 CONCLUSIONI: per parte appellante accoglimento dell'appello; per parte appellata: rigetto dell'appello principale ed accoglimento dell'appello incidentale, per il curatore speciale insiste per lo svolgimento della CTU riservandosi all'esito ulteriori richieste, per il P.G. rigetto degli appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 478/2024 il Tribunale di TO così disponeva
-addebita la separazione a;
Parte_1
- colloca il minore presso una casa famiglia in Persona_1
Campobasso ordinando il monitoraggio ai servizi sociali di quel comune -
Pone a carico dell'odierno appellante la somma di euro 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento dei minori e , da versare entro il giorno 5 di ogni Per_2 Persona_1
mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite
Con atto di appello iscritto a ruolo il 28.3.2024 il chiedeva, in Pt_1
riforma della predetta sentenza, che fosse addebitata la separazione alla per aver ella abbandonato il tetto coniugale e fosse revocato CP_1
l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento a carico dei figli in quanto dichiarati adottabili.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello incidentale e CP_1
proponeva appello incidentale chiedendo che fosse revocato il collocamento in comunità del figlio essendo nelle more mutata la Per_1
sua situazione familiare e personale.
pag. 3/6 Con ordinanza dell'8.1.2025 la Corte nominava un curatore speciale del minore nella persona dell'avvocato Nicola Peluso che già rappresentava il medesimo minore nella stessa procedura aperta davanti al Tribunale pe ri minorenni, disponeva una integrazione della CTU e chiedeva una relazione aggiornata sulla al servizio sociale del comune di Campobasso. . CP_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione senza termine.
L'appello principale
Il primo motivo di appello e inammissibile ex art 342 c.p.c. per la sua genericità e vaghezza in quanto si limita a riproporre la domanda formulata in primo grado senza dialogare in alcun modo con la sentenza del Tribunale di TO e senza articolare alcuna critica al ragionamento ivi sviluppato. Come correttamente motivato dal Giudice di prime cure l'allontanamento dal domicilio coniugale non può essere considerato causa scatenante la separazione e non può quindi essere preso in considerazione ai fini dell'addebito quando la crisi coniugale e la comunione spirituale tra i coniugi è già da tempo venuta mano, come nel caso di specie.
Il secondo motivo di addebito appare invece fondato . Fermo restando l'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori dei figli anche se essi siano stati allontanati dal domicilio coniugale il presupposto per il pagamento di un assegno mensile a carico di un coniuge in favore dell'altro per contribuire al mantenimento della prole e che i figli siano collocati prevalentemente presso il genitore beneficiario dell'assegno. Nel caso di specie è pacifico che i minori e non sono collocati presso Per_2 Per_1
la madre ma una presso un diverso nucleo familiare e l'altro in una comunità educativa. E chiaro quindi che, allo stato dei fatti, non sussiste pag. 4/6 alcun obbligo del a versare al coniuge un assegno per il Pt_1
mantenimento dei figli.
L'appello incidentale
Dalle costituzione del curatore speciale e dalla relazione del servizio sociale emerge che è in corso un giudizio sulla capacità genitoriale degli odierni contendenti giudizio che ha già portato alla dichiarazione di adottabilità della piccola E pacifico quindi che ogni questione Per_2
relativa al collocamento in comunità del minore , trattata in questa sede, è superata dall'intervento, molto più incisivo del Tribunale per i minorenni di
Campobasso e appare ultronea ogni ulteriore istruttoria sul punto. Deve essere quindi revocato il provvedimento con cui era stato disposto un prosieguo di istruttoria e dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al motivo di appello incidentale superato dalle successive decisioni del Tribunale per i minorenni di Campobasso cui spetta ogni decisione in merito alla eventuale dichiarazione di adottabilità del minore e/o l permanere dei rapporti con la madre. In questo giudizio quindi è venuta meno la materia del contendere in relazione al collocamento in comunità del piccolo . Persona_1
L'esito complessivo del giudizio giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di TO n. Parte_1
478/2024 così provvede:
pag. 5/6 Accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto revoca l'obbligo a carico del di versare in favore della un assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento per i figli e;
Per_2 Persona_1
Rigetta per il resto l'appello principale,
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai motivi dell'appello incidentale .
Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 10/09/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 6/6