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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1471/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Tropea - Largo P. Di Netta 89861 Tropea VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004391090000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato 03.11.2025 all'Agenzia delle Entrate ON e al Comune di Tropea (e depositato l'11.12.2025) il contribuente Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Nominativo_2, impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 0004391090, notificata il 05.09.2025, per l'importo di € 914,00, per
IMU, anno d'imposta 2016.
L'Agenzia delle Entrate ON si costituisce in data 11.12.2025 e resiste.
Il ricorrente in data 23.01.2026 ha fatto presente quanto segue
In data 19.01.2026 il Comune avanzata proposta transattiva, accettata dal ricorrente, e annullava l'atto impugnato, provvedendo ad emettere provvedimento di discarico (all.1).
Il ricorrente conclude per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta conciliazione fuori udienza della controversia, per come riportato nella superiore narrativa, comporta la cessazione della materia del contendere.
La Corte dichiara, pertanto, l'estinzione del processo con la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere conseguita per conciliazione fuori udienza.
Spese compensate
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
IA ZZ
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1471/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Tropea - Largo P. Di Netta 89861 Tropea VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004391090000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato 03.11.2025 all'Agenzia delle Entrate ON e al Comune di Tropea (e depositato l'11.12.2025) il contribuente Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Nominativo_2, impugna la cartella di pagamento n. 139 2025 0004391090, notificata il 05.09.2025, per l'importo di € 914,00, per
IMU, anno d'imposta 2016.
L'Agenzia delle Entrate ON si costituisce in data 11.12.2025 e resiste.
Il ricorrente in data 23.01.2026 ha fatto presente quanto segue
In data 19.01.2026 il Comune avanzata proposta transattiva, accettata dal ricorrente, e annullava l'atto impugnato, provvedendo ad emettere provvedimento di discarico (all.1).
Il ricorrente conclude per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta conciliazione fuori udienza della controversia, per come riportato nella superiore narrativa, comporta la cessazione della materia del contendere.
La Corte dichiara, pertanto, l'estinzione del processo con la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere conseguita per conciliazione fuori udienza.
Spese compensate
Così deciso in VI Valentia in data 29.01.2026
Il Presidente
IA ZZ