Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3106 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 28.05.2025
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Ruscigno ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via Medaglie D'Oro n. 62, in virtù di mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attrice: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/07/2024 , esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Taranto in data 16.09.2010; che dal matrimonio nascevano due CP_1 figli, (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); che il Tribunale Per_1 Per_2 di Taranto con sentenza non definitiva n. 321 / 2023 del 14.02.2023 aveva pronunciato la loro separazione personale alle condizioni di cui alla sentenza definitiva n. 2948/2023 emessa in data
05.12.2023; chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, per più di due anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto alle pronunce accessorie deve rilevarsi che la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le statuizioni assunte in sede di separazione giudiziale con sentenza definitiva n. 2948/2023 del 05.12.2023, ove veniva disposto l'affido esclusivo alla madre dei figli minori, con collocazione presso la stessa nel domicilio materno, e regolamentazione del diritto di visita secondo quanto stabilito con ordinanza presidenziale depositata in data 11.07.2022
( dove si è previsto che stante la condizione di detenzione del padre, le visite dei minori a quest'ultimo presso la struttura carceraria, le chiamate telefoniche e le videochiamate potranno essere esercitate previe eventuali autorizzazioni da parte dell'Autorità competente, ed in accordo con quanto previsto dall'ordinamento penitenziario); l'obbligo del Leale di versare alla l'assegno di euro 200,00 Pt_1 mensili a titolo di concorso al mantenimento dei figli, in ragione di euro 100,00 per ciascun figlio, oltre adeguamenti secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie e assegno unico universale attribuito come per legge.
Tanto premesso, quanto ai figli minori, di anni diciassette, e , di anni quattordici, in Per_1 Per_2 assenza di elementi di giudizio di segno contrario , deve confermarsi l'affido esclusivo alla madre, la collocazione presso la stessa e la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto statuito
2 con sentenza di separazione, in ragione dello stato di detenzione di quest'ultimo, detenuto presso la casa circondariale di Spoleto.
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli minori, deve confermarsi l'obbligo del CP_1 di contribuire al mantenimento degli stessi con il versamento alla dell'importo di euro 200,00 Pt_1 complessivi, in ragione di euro 100,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie , ritenuta allo stato cifra più che congrua in ragione di quanto statuito con sentenza di separazione pronunciata in data 05.12.2023, al cui contenuto interamente si rimanda , dovendo considerare immutata , per il breve lasso di tempo trascorso, la condizione personale ed economico reddituale delle parti in tale sede analizzata, come del resto confermata dalla stessa ricorrente. Quanto all'assegno unico lo stesso deve essere conseguentemente percepito per intero dalla . Pt_1
La natura della controversia e l'interesse dell'attore alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 16.09.2010 da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], matrimonio registrato al n. 122, parte II, serie A, ufficio 6 , dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2010.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Conferma le statuizioni assunte con sentenza di separazione n. 2948/2023 e , per l'effetto, dispone:
- l'affido esclusivo alla madre dei minori nato a [...] il [...], e ,nata a Per_1 Per_2
Taranto il 18.05.2011,con collocazione presso la stessa;
- regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori secondo quanto indicato in motivazione , in ragione dello stato di detenzione del padre;
- obbligo a carico di di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 minori, e , la somma mensile di euro 200,00 in favore della madre, Per_1 Per_2 Parte_1
in ragione di euro 100,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
[...]
Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- percezione da parte della ricorrente del 100% dell'assegno unico;
4)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/06/2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
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