Art. 3.
Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali si applicano gli articoli 2 , 3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 .
I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle strade statali.
In tali casi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante si applica l'articolo 6 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126 .
Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali si applicano gli articoli 2 , 3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 .
I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle strade statali.
In tali casi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante si applica l'articolo 6 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126 .