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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02/10/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 348 /2025 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...], cod. fisc. Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...], Cod. Fisc. Parte_2
, nata a [...], il [...], Cod. Fisc. C.F._2 Parte_3
, quali eredi legittimi di nata il [...] e deceduta C.F._3 Persona_1 il 15.01.2023, tutti rappresentati e difesi dall'avv. AMATA CARMELA TERESA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALDARERA RUGGERO;
- resistente -
OGGETTO: pagamento omologa per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31/01/2025, i ricorrenti premettevano: che la Sig.ra aveva esperito, nei confronti dell' , azione giudiziaria per Persona_1 CP_1
ATP (procedimento iscritto al n. RG 1655/22 di questo Tribunale) al fine di veder riconosciuto il requisito sanitario legittimante il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, ma che in corso di causa, addì 15.01.2023, la veniva a mancare ed il giudizio de quo veniva proseguito dagli Per_1 odierni ricorrenti nella qualità di eredi.
Esponevano che il suddetto procedimento si era concluso con decreto di omologa, emesso il
26.1.24 e notificato alle varie sedi l'1/2/2024, con cui si riconosceva, in capo alla CP_1 [...]
, il requisito sanitario utile ai fini della percezione dell'indennità di accompagnamento a Per_1 decorrere dall'1/11/2022. Rilevava di aver inviato all' il modello AP70, corredato da tutta la documentazione CP_1 necessaria per la liquidazione della pratica in sede amministrativa, e che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, senza che l' effettuasse la liquidazione e il CP_1 pagamento della prestazione, e chiedeva che il Giudice volesse condannare l' alla liquidazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento con l'indicata decorrenza, oltre che al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
L' si costituiva in giudizio lamentando il mancato inoltro della domanda di rate maturate CP_1
e non riscosse da parte degli eredi, e insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dalla mancata liquidazione, e dal conseguente mancato pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento il cui requisito sanitario è stato giudizialmente riconosciuto nell'ambito del procedimento di ATP recante n. 1655/22 RG.
Le parti ricorrenti hanno dato prova documentale della titolarità del requisito sanitario in capo alla loro dante causa, legittimante la prestazione di cui oggi chiede il pagamento, requisito contenuto nell'accertamento omologato in sede di ATP, ed ha dato prova di aver notificato all' il decreto CP_1 di omologa, oltre che di aver inviato all' la dichiarazione di non ricovero ed il modello AP70, CP_1 contenente tutti i dati utili alla liquidazione ed al pagamento della prestazione, ed ha allegato il perdurante inadempimento dell' . CP_1
Dal canto suo l' , ha giustificato la sua perdurante inerzia lamentando il mancato inoltro CP_1 della domanda sul portale inps dedicato a tale servizio “liquidazione agli eredi di ratei di invalidità maturati e non riscossi”, restando a tutt'oggi inadempiente.
Al riguardo va osservato innanzitutto che il decreto di omologa era stato emesso nei confronti dei ricorrenti che si erano costituiti nel procedimento per atp in seguito al decesso di
[...]
, e pertanto era già stata provata a suo tempo dai ricorrenti la qualità di eredi, non essendo Per_1 necessaria, una volta notificato il decreto di omologa, la proposizione di apposita domanda amministrativa da parte di questi ultimi.
Inoltre, l'unico adempimento prescritto normativamente è quello relativo alla notifica del decreto di omologa, mentre spetta poi all'Ente previdenziale attivarsi per verificare tutti i requisiti amministrativi per procedere alla liquidazione ed al susseguente pagamento e, se del caso, richiedere la collaborazione del privato tramite l'invio di documentazione quale il mod. AP70 o la domanda di rate maturate e non riscosse. L' , dal canto suo, eccepisce il mancato invio della domanda di rate maturate e non CP_1 riscosse, ma non dimostra di averla richiesta ai ricorrenti.
Alla luce di quanto sopra, l' va condannato alla liquidazione ed al pagamento, in favore CP_1 degli eredi di , dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/11/2022 sino Persona_1 alla data del decesso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato Persona_1 CP_1 il 31/01/2025 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Condanna l' alla liquidazione ed al pagamento, pro quota, in favore di CP_1 Pt_1
, n.q. di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/11/2022 e sino alla data di morte avvenuta il 15.01.2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida CP_1 in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore degli stessi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 02/10/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena