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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9832/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 9832/2024 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocata MAMBELLI FRANCESCA del Foro di Bologna E
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente Foggia, Viale Giuseppe Mazzini n. 10, rappresentata e difesa dall'Avvocata MANTOVANI MAURA del Foro di Foggia
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 25.09.2024
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 25.07.2024; sentiti all'udienza del 11.03.2025 i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, , a VO Persona_1 (BO) il 19.09.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , a Persona_2 VO (BO) il 20.10.2010, ancora minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 30.11.2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 7.12.2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in ragione delle risultanze del piano genitoriale depositato in atti;
visto l'intervento del P.M. in data 25.09.2024; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1 Medicina (BO) il 12.05.1978, e nata a [...] il [...], Controparte_1 celebrato a Budrio (BO) il 16.07.2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Budrio (BO) al n. 14 parte I anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili è sottoposta alle seguenti condizioni:
− La casa coniugale sita in Molinella (BO) alla via Leonida Zarri n. 15, è stata venduta all'asta e il sig. vi continuerà ad abitare, unitamente ai propri figli e Pt_1 Per_1
tramite un regolare contratto di locazione. Per_2
− Il figlio minore della coppia, in virtù di quanto stabilito dal Tribunale per i Per_2 Minorenni di Bari con provvedimento del 18/1/2023 poi confermato dal successivo provvedimento del 20/4/2023, attualmente risulta affidato al Servizio Sociale di Foggia
- affinché, di concerto con quello di Molinella e con il relativo Consultorio Familiare, prosegua negli interventi di monitoraggio e sostegno in suo favore - e collocato presso il padre, con il quale continuerà ad abitare nella casa familiare sita in Molinella (BO) via Leonida Zarri n. 15, presso la quale attualmente risiede. Viene revocato l'affidamento del figlio al Servizio Sociale di Foggia e viene disposto l'affidamento al Servizio Sociale di Molinella che si sta già occupando del caso. La responsabilità genitoriale, non avendo subito limitazioni a seguito dell'emanazione del predetto provvedimento sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, con la precisazione che le decisioni di maggior interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre ciascuno dei genitori potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
− La sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità CP_1 Per_2 che saranno concordate di volta in volta tra i genitori e che tengano conto del preminente interesse del figlio, in caso di mancato accordo tra gli stessi, potrà comunque vedere e tenere con sé quest'ultimo: - un fine settimana al mese dalle ore 16:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica;
- nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2024 il sig. terrà il figlio nel primo Pt_1 periodo); - durante le festività pasquali per tre giorni, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'NG (nel 2025 il sig. trascorrerà con il figlio Pt_1 il giorno di Pasqua); - nel periodo estivo per 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto. Tali periodi dovranno essere concordati tra i coniugi entro il mese di maggio, tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie.
− La sig.ra si obbliga a versare al sig. , quale contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli, la somma mensile di € 400,00= (€ 200,00= per ciascun figlio), somma questa che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT; mentre il sig. si obbliga a sostenere interamente il pagamento delle Pt_1 spese straordinarie da effettuare nell'interesse dei figli (così come individuate nel Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017), ad eccezione delle spese di viaggio per gli spostamenti dei figli per recarsi a Foggia presso la madre, che saranno sostenute per intero dalla sig.ra LL provvederà, altresì, a prenotare e pagare CP_1 direttamente i biglietti per il viaggio Bologna-Foggia e Foggia-Bologna dei figli.
− I coniugi, in virtù del fatto che il sig. sosterrà interamente le spese straordinarie Pt_1 per i figli, stabiliscono che l'assegno unico da loro attualmente percepito per il figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sarà percepito Per_1 direttamente dallo stesso, mentre l'assegno unico per il figlio sarà percepito Per_2 interamente dal sig. . Pt_1
− I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, essendo entrambi percettori di reddito ed indipendenti economicamente, gli stessi precisano, altresì, di aver definito con il presente atto ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
− I coniugi dichiarano di concedersi vicendevolmente, sin da ora, l'assenso per il rilascio dei passaporti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Budrio (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott.ssa Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 9832/2024 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocata MAMBELLI FRANCESCA del Foro di Bologna E
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente Foggia, Viale Giuseppe Mazzini n. 10, rappresentata e difesa dall'Avvocata MANTOVANI MAURA del Foro di Foggia
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 25.09.2024
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 25.07.2024; sentiti all'udienza del 11.03.2025 i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, , a VO Persona_1 (BO) il 19.09.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , a Persona_2 VO (BO) il 20.10.2010, ancora minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 30.11.2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 7.12.2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in ragione delle risultanze del piano genitoriale depositato in atti;
visto l'intervento del P.M. in data 25.09.2024; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1 Medicina (BO) il 12.05.1978, e nata a [...] il [...], Controparte_1 celebrato a Budrio (BO) il 16.07.2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Budrio (BO) al n. 14 parte I anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili è sottoposta alle seguenti condizioni:
− La casa coniugale sita in Molinella (BO) alla via Leonida Zarri n. 15, è stata venduta all'asta e il sig. vi continuerà ad abitare, unitamente ai propri figli e Pt_1 Per_1
tramite un regolare contratto di locazione. Per_2
− Il figlio minore della coppia, in virtù di quanto stabilito dal Tribunale per i Per_2 Minorenni di Bari con provvedimento del 18/1/2023 poi confermato dal successivo provvedimento del 20/4/2023, attualmente risulta affidato al Servizio Sociale di Foggia
- affinché, di concerto con quello di Molinella e con il relativo Consultorio Familiare, prosegua negli interventi di monitoraggio e sostegno in suo favore - e collocato presso il padre, con il quale continuerà ad abitare nella casa familiare sita in Molinella (BO) via Leonida Zarri n. 15, presso la quale attualmente risiede. Viene revocato l'affidamento del figlio al Servizio Sociale di Foggia e viene disposto l'affidamento al Servizio Sociale di Molinella che si sta già occupando del caso. La responsabilità genitoriale, non avendo subito limitazioni a seguito dell'emanazione del predetto provvedimento sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, con la precisazione che le decisioni di maggior interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre ciascuno dei genitori potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
− La sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità CP_1 Per_2 che saranno concordate di volta in volta tra i genitori e che tengano conto del preminente interesse del figlio, in caso di mancato accordo tra gli stessi, potrà comunque vedere e tenere con sé quest'ultimo: - un fine settimana al mese dalle ore 16:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica;
- nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2024 il sig. terrà il figlio nel primo Pt_1 periodo); - durante le festività pasquali per tre giorni, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'NG (nel 2025 il sig. trascorrerà con il figlio Pt_1 il giorno di Pasqua); - nel periodo estivo per 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto. Tali periodi dovranno essere concordati tra i coniugi entro il mese di maggio, tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie.
− La sig.ra si obbliga a versare al sig. , quale contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli, la somma mensile di € 400,00= (€ 200,00= per ciascun figlio), somma questa che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT; mentre il sig. si obbliga a sostenere interamente il pagamento delle Pt_1 spese straordinarie da effettuare nell'interesse dei figli (così come individuate nel Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017), ad eccezione delle spese di viaggio per gli spostamenti dei figli per recarsi a Foggia presso la madre, che saranno sostenute per intero dalla sig.ra LL provvederà, altresì, a prenotare e pagare CP_1 direttamente i biglietti per il viaggio Bologna-Foggia e Foggia-Bologna dei figli.
− I coniugi, in virtù del fatto che il sig. sosterrà interamente le spese straordinarie Pt_1 per i figli, stabiliscono che l'assegno unico da loro attualmente percepito per il figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sarà percepito Per_1 direttamente dallo stesso, mentre l'assegno unico per il figlio sarà percepito Per_2 interamente dal sig. . Pt_1
− I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, essendo entrambi percettori di reddito ed indipendenti economicamente, gli stessi precisano, altresì, di aver definito con il presente atto ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
− I coniugi dichiarano di concedersi vicendevolmente, sin da ora, l'assenso per il rilascio dei passaporti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Budrio (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro