Articolo 17 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Articolo 16Articolo 18
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1 febbraio 2013
Art. 17. Tutela degli edifici di culto 1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorita', non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UII.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013