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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 02/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
AL OS, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.1.2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata ha dedotto: - di avere proposto all' in data 30/08/2023 CP_1 domanda per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del d. lgv. n. 503\1992, avendo un'invalidità e una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80%; - che l' aveva rigettato la domanda ritenendo CP_1 mancante il requisito sanitario. Tanto premesso, l'istante chiedeva di accertare la sussistenza di un invalidità superiore all'80% e, per l'effetto, la condanna dell'istituto convenuto al pagamento della pensione di vecchiaia anticipata e dei relativi accessori, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.08.2023). Costituitasi in giudizio l , concludeva per il rigetto della domanda, CP_1 eccependone l'infondatezza per l'insussistenza del requisito sanitario e precisando, ai fini del corretto accertamento dei requisiti, la natura previdenziale dell'invalidità di cui all'art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992; in subordine, nell'ipotesi di accertamento del requisito sanitario, previa dimostrazione della cessazione di ogni rapporto di lavoro dipendente, ha concluso per l'accertamento della sussistenza della pretesa azionata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque nel rispetto delle finestre di uscita. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza. ______________
La domanda risulta fondata nei limiti che seguono. In base agli artt.
1-2 del decreto legislativo n.503\1992 e successive modifiche, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è legato al compimento dell'età indicata, a seconda dei periodi di riferimento, nella tabella A ivi allegata, ed alla sussistenza di specifici requisiti assicurativi e contributivi. L'elevazione del limite dell'età previsto al comma 1 dell'art.1 citato non si applica, tuttavia, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%. Nel caso di specie deve osservarsi che gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, come specificati nella sua relazione e qui richiamati, comportano a carico della parte ricorrente un'invalidità al lavoro pari all'82% a decorrere da novembre 2024, data successiva alla presentazione della domanda amministrativa. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua
2 motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta
3 evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Con riferimento alla decorrenza, tuttavia, deve farsi riferimento al condivisibile orientamento giurisprudenziale recentemente espresso circa l'applicabilità del cd. regime delle finestre, di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, alle pensioni di vecchiaia anticipate ex art. l, comma 8, 1. n. 503 del 1992 (Cass. – sentenza 13 novembre 2018, n. 29191). La domanda va, pertanto, accolta nei suddetti limiti La decorrenza successiva all'introduzione del presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese legali nella misura della metà, con condanna di al pagamento della residua metà, liquidata come in CP_1 dispositivo. Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 30.01.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dalla prima finestra utile successiva alla data di decorrenza del requisito sanitario (ossia da novembre 2024), secondo la normativa esposta in parte motiva;
- compensa nella misura della metà le spese di lite, con conseguente condanna di alla rifusione della residua metà, CP_1 liquidata in euro 1.300,00 oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, CP_1 liquidate con separato decreto. Brindisi, 02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
AL OS, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.1.2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata ha dedotto: - di avere proposto all' in data 30/08/2023 CP_1 domanda per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del d. lgv. n. 503\1992, avendo un'invalidità e una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80%; - che l' aveva rigettato la domanda ritenendo CP_1 mancante il requisito sanitario. Tanto premesso, l'istante chiedeva di accertare la sussistenza di un invalidità superiore all'80% e, per l'effetto, la condanna dell'istituto convenuto al pagamento della pensione di vecchiaia anticipata e dei relativi accessori, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.08.2023). Costituitasi in giudizio l , concludeva per il rigetto della domanda, CP_1 eccependone l'infondatezza per l'insussistenza del requisito sanitario e precisando, ai fini del corretto accertamento dei requisiti, la natura previdenziale dell'invalidità di cui all'art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992; in subordine, nell'ipotesi di accertamento del requisito sanitario, previa dimostrazione della cessazione di ogni rapporto di lavoro dipendente, ha concluso per l'accertamento della sussistenza della pretesa azionata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque nel rispetto delle finestre di uscita. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza. ______________
La domanda risulta fondata nei limiti che seguono. In base agli artt.
1-2 del decreto legislativo n.503\1992 e successive modifiche, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è legato al compimento dell'età indicata, a seconda dei periodi di riferimento, nella tabella A ivi allegata, ed alla sussistenza di specifici requisiti assicurativi e contributivi. L'elevazione del limite dell'età previsto al comma 1 dell'art.1 citato non si applica, tuttavia, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%. Nel caso di specie deve osservarsi che gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, come specificati nella sua relazione e qui richiamati, comportano a carico della parte ricorrente un'invalidità al lavoro pari all'82% a decorrere da novembre 2024, data successiva alla presentazione della domanda amministrativa. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua
2 motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta
3 evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Con riferimento alla decorrenza, tuttavia, deve farsi riferimento al condivisibile orientamento giurisprudenziale recentemente espresso circa l'applicabilità del cd. regime delle finestre, di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, alle pensioni di vecchiaia anticipate ex art. l, comma 8, 1. n. 503 del 1992 (Cass. – sentenza 13 novembre 2018, n. 29191). La domanda va, pertanto, accolta nei suddetti limiti La decorrenza successiva all'introduzione del presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese legali nella misura della metà, con condanna di al pagamento della residua metà, liquidata come in CP_1 dispositivo. Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 30.01.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dalla prima finestra utile successiva alla data di decorrenza del requisito sanitario (ossia da novembre 2024), secondo la normativa esposta in parte motiva;
- compensa nella misura della metà le spese di lite, con conseguente condanna di alla rifusione della residua metà, CP_1 liquidata in euro 1.300,00 oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, CP_1 liquidate con separato decreto. Brindisi, 02/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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