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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1206/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1206/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e Cont
UC LE
CONVENUTO/I
Oggi 12/12/2025 ad ore 11:05 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. DILILLO ANGELO RA. Parte_1
Per l'avv. PIEROTTI NI. Parte_2
L'avv. Dilillo, precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusive depositate, in rito, reitera la richiesta di ammissione delle prove per capitoli e per testi come articolata nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., discute la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nelle successive memorie.
L'avv. Pierotti precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa del 29.5.2023 e alla memoria conclusiva del 2.12.2025, si oppone alla richiesta di controparte di rimessione in istruttoria per l'espletamento della prova per testi e discute riportandosi alle note conclusive.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1206/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DILILLO ANGELO Parte_1 P.IVA_1
RA, elettivamente domiciliata in Senigallia via Gherardi n. 60 presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEROTTI Parte_2 P.IVA_2
NI e dell'avv. CASTELLANI MARIA PIA, elettivamente domiciliato in Gubbio via Biscaccianti n. 1 presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.2.2023, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Ancona titolare della ditta individuale, per Parte_2
sentire accertare la responsabilità dello stesso per i vizi e difetti riscontrati nella struttura lignea di proprietà della ditta “ ” e, per Parte_3
l'effetto, condannarla al pagamento della somma complessiva di €. 8.784,00 oltre interessi al tasso legale fino al saldo effettivo.
A sostegno della domanda, la società attrice ha esposto di avere commissionato alla ditta individuale l'esecuzione di lavori, già alla stessa appaltati dalla ditta Parte_2
“ ” con contratto d'ordine sottoscritto in Parte_3
data 11.9.2020, ha riferito che il aveva provveduto a realizzare l'opera che essa Pt_2
impresa aveva pagato per un importo di €. 14.000,00, ha evidenziato che nel mese di dicembre
2021 la società committente aveva contestato la presenza di micro infiltrazioni localizzate, su una parte del tetto della struttura, ha dedotto che di tali contestazioni veniva messo al corrente immediatamente il il quale respingeva ogni addebito imputando la causa Pt_2
alla non corretta posa dei lucernai, ha precisato che al fine di mantenere buoni rapporti commerciali con la committente provvedeva essa attrice all'eliminazione del difetto, ha rappresentato che, successivamente nel settembre 2022, la committente principale aveva lamentato il verificarsi di infiltrazioni in corrispondenza delle aperture poste in copertura,
sicchè essa attrice, dopo aver effettuato un sopralluogo e accertato che i lavori della ditta subappaltatrice non erano stati eseguiti a regola d'arte, chiedeva al di intervenire Pt_2
per eliminare i vizi, tuttavia, stante l'inerzia del convenuto ,provvedeva a sue spese all'esecuzione dei lavori sostenendo una spesa di €. 8.784,00 di cui chiedeva la restituzione, in considerazione dell'inadempimento del al contratto di subappalto. Pt_2
Con comparsa di risposta depositata in data 29.5.2023, si è costituito il quale Parte_2
ha chiesto il rigetto della domanda, in particolare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione pagina 3 di 7 per mancato rispetto dei termini a comparire, nel merito, ha precisato che i lavori affidatigli dalla erano consistiti nella posa in opera di n. 5 pozzetti luce, della struttura Parte_1
portante in legno, solaio di copertura completo di pacchetto di isolamento, posa di doppia guaina impermeabilizzante e kit lattonerie, ha eccepito la decadenza dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., ha contestato il contenuto della relazione tecnica di parte rilevando l'assenza del materiale fotografico, ha evidenziato la genericità dei vizi, che, comunque, non erano a lui imputabili, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
In via preliminare, a fronte della reiterazione da parte della società attrice delle istanze istruttorie avanzate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e della conseguente richiesta di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, si osserva quanto segue.
Le richieste istruttorie avanzate da parte attrice si appalesano del tutto ininfluenti ai fini del decidere, in particolare i cap. n. 1 e 2, sono estranei al thema decidendum, i cap. 3, 5 e 6
risultano dalla documentazione in atti e il cap. 4 è generico e non idoneo ad individuare le cause delle dedotte infiltrazioni.
Si aggiunga, solo che, come non ha mancato di precisare in più occasioni la Suprema Corte,
spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (cfr. Cass. n. 2272/2007).
Si ritiene, pertanto, di disattendere la richiesta di parte attrice di ammissione dei propri mezzi di prova con rimessione della causa sul ruolo istruttorio, in quanto la stessa può essere decisa sulla base delle allegazioni, deduzioni e della documentazione allegata.
Parte convenuta ha eccepito la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione disposto dalla normativa, ratione temporis applicabile,
pagina 4 di 7 Ebbene, ritiene il Tribunale che, se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità
della citazione per violazione del termine di comparizione, svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto della nullità della citazione di cui all'art. 164, comma terzo, c.p.c., dal momento che tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione sana la nullità
formalmente prevista dalla norma citata.
Si rientra, anzi, nella regola generale che la predetta norma detta nella sua prima parte (la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione), subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto.
Quanto all'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia, si osserva che nella fattispecie in esame opera il disposto dell'art. 1670 c.c., secondo cui, in caso di responsabilità del subappaltatore, l'appaltatore può agire in regresso nei suoi confronti purchè, a pena di decadenza, abbia comunicato la denuncia dei vizi e difetti ricevuta dal committente entro sessanta giorni dal ricevimento.
Pertanto, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui nulla potrebbe dolersi l'appaltatore perché nessun danno, non essendo il destinatario dell'opera, sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore (Cass. 12.5.2016 n. 9766;
Cass. 11.11.2009 n. 23903).
Nel caso di specie, la committente “ ha denunciato per la prima volta Parte_3
all'appaltatrice impresa l'esistenza di vizi e difetti con la missiva del 15.9.2022, Parte_1
decorrendo, pertanto, da tale momento il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1670 c.c.
per la comunicazione della denuncia dei vizi al subappaltatore Parte_2
comunicazione che deve ritenersi assolta con l'invio della lettera in data 10.10.2022.
pagina 5 di 7 L'eccezione di decadenza deve ritenersi, pertanto, infondata.
Ciò posto, deve, pertanto, procedersi all'esame della domanda relativa all'esistenza dei vizi denunciati e alla loro imputabilità al . Pt_2
Ebbene dall'accertamento svolto dal CTU, è emerso che la ditta ha eseguito, nel Pt_2
locale di proprietà della “ , su incarico della la posa in opera Parte_3 Parte_1
di n. 5 pozzetti luce, la posa in opera della struttura portante in legno, il solaio di copertura completo di pacchetto di isolamento, la posa in opera della guaina impermeabilizzante e kit lattonerie.
Ha accertato il CTU che, al momento dello svolgimento delle operazioni peritali, lo stato dei luoghi non presentava alcuna difformità, ha specificato il CTU che, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, si ricavava l'esecuzione di lavori da parte di soggetti terzi,
tuttavia, l'assenza di materiale fotografico non ha consentito all'esperto di indicare la natura degli eventuali vizi e difetti lamentati, di definirne eventuali cause e responsabilità e di quantificarne i costi.
Ebbene, la scelta della società di eseguire i lavori prima di avviare un reale Parte_1
contraddittorio con la controparte, ha precluso la possibilità di accertare con certezza l'effettiva entità del danno.
Va ricordato che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda incombe su parte attrice, sicchè la carenza o l'insufficienza ovvero l'equivocità degli elementi probatori non può che gravare in danno della parte su cui incombeva fornire la prova ai sensi dell'art. 2697
c.c.
In base a quanto sopra esposto ed argomentato, la domanda attorea va respinta.
La natura della decisione, la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 -rigetta le eccezioni preliminari;
-rigetta la domanda attorea;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte attrice.
Ancona, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1206/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e Cont
UC LE
CONVENUTO/I
Oggi 12/12/2025 ad ore 11:05 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. DILILLO ANGELO RA. Parte_1
Per l'avv. PIEROTTI NI. Parte_2
L'avv. Dilillo, precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusive depositate, in rito, reitera la richiesta di ammissione delle prove per capitoli e per testi come articolata nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., discute la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nelle successive memorie.
L'avv. Pierotti precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa del 29.5.2023 e alla memoria conclusiva del 2.12.2025, si oppone alla richiesta di controparte di rimessione in istruttoria per l'espletamento della prova per testi e discute riportandosi alle note conclusive.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1206/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DILILLO ANGELO Parte_1 P.IVA_1
RA, elettivamente domiciliata in Senigallia via Gherardi n. 60 presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEROTTI Parte_2 P.IVA_2
NI e dell'avv. CASTELLANI MARIA PIA, elettivamente domiciliato in Gubbio via Biscaccianti n. 1 presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.2.2023, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Ancona titolare della ditta individuale, per Parte_2
sentire accertare la responsabilità dello stesso per i vizi e difetti riscontrati nella struttura lignea di proprietà della ditta “ ” e, per Parte_3
l'effetto, condannarla al pagamento della somma complessiva di €. 8.784,00 oltre interessi al tasso legale fino al saldo effettivo.
A sostegno della domanda, la società attrice ha esposto di avere commissionato alla ditta individuale l'esecuzione di lavori, già alla stessa appaltati dalla ditta Parte_2
“ ” con contratto d'ordine sottoscritto in Parte_3
data 11.9.2020, ha riferito che il aveva provveduto a realizzare l'opera che essa Pt_2
impresa aveva pagato per un importo di €. 14.000,00, ha evidenziato che nel mese di dicembre
2021 la società committente aveva contestato la presenza di micro infiltrazioni localizzate, su una parte del tetto della struttura, ha dedotto che di tali contestazioni veniva messo al corrente immediatamente il il quale respingeva ogni addebito imputando la causa Pt_2
alla non corretta posa dei lucernai, ha precisato che al fine di mantenere buoni rapporti commerciali con la committente provvedeva essa attrice all'eliminazione del difetto, ha rappresentato che, successivamente nel settembre 2022, la committente principale aveva lamentato il verificarsi di infiltrazioni in corrispondenza delle aperture poste in copertura,
sicchè essa attrice, dopo aver effettuato un sopralluogo e accertato che i lavori della ditta subappaltatrice non erano stati eseguiti a regola d'arte, chiedeva al di intervenire Pt_2
per eliminare i vizi, tuttavia, stante l'inerzia del convenuto ,provvedeva a sue spese all'esecuzione dei lavori sostenendo una spesa di €. 8.784,00 di cui chiedeva la restituzione, in considerazione dell'inadempimento del al contratto di subappalto. Pt_2
Con comparsa di risposta depositata in data 29.5.2023, si è costituito il quale Parte_2
ha chiesto il rigetto della domanda, in particolare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione pagina 3 di 7 per mancato rispetto dei termini a comparire, nel merito, ha precisato che i lavori affidatigli dalla erano consistiti nella posa in opera di n. 5 pozzetti luce, della struttura Parte_1
portante in legno, solaio di copertura completo di pacchetto di isolamento, posa di doppia guaina impermeabilizzante e kit lattonerie, ha eccepito la decadenza dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., ha contestato il contenuto della relazione tecnica di parte rilevando l'assenza del materiale fotografico, ha evidenziato la genericità dei vizi, che, comunque, non erano a lui imputabili, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
In via preliminare, a fronte della reiterazione da parte della società attrice delle istanze istruttorie avanzate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e della conseguente richiesta di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, si osserva quanto segue.
Le richieste istruttorie avanzate da parte attrice si appalesano del tutto ininfluenti ai fini del decidere, in particolare i cap. n. 1 e 2, sono estranei al thema decidendum, i cap. 3, 5 e 6
risultano dalla documentazione in atti e il cap. 4 è generico e non idoneo ad individuare le cause delle dedotte infiltrazioni.
Si aggiunga, solo che, come non ha mancato di precisare in più occasioni la Suprema Corte,
spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (cfr. Cass. n. 2272/2007).
Si ritiene, pertanto, di disattendere la richiesta di parte attrice di ammissione dei propri mezzi di prova con rimessione della causa sul ruolo istruttorio, in quanto la stessa può essere decisa sulla base delle allegazioni, deduzioni e della documentazione allegata.
Parte convenuta ha eccepito la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione disposto dalla normativa, ratione temporis applicabile,
pagina 4 di 7 Ebbene, ritiene il Tribunale che, se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità
della citazione per violazione del termine di comparizione, svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto della nullità della citazione di cui all'art. 164, comma terzo, c.p.c., dal momento che tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione sana la nullità
formalmente prevista dalla norma citata.
Si rientra, anzi, nella regola generale che la predetta norma detta nella sua prima parte (la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione), subordinando l'applicazione dell'eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l'eccezione di inosservanza dei termini a comparire produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l'eccezione ha proposto.
Quanto all'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia, si osserva che nella fattispecie in esame opera il disposto dell'art. 1670 c.c., secondo cui, in caso di responsabilità del subappaltatore, l'appaltatore può agire in regresso nei suoi confronti purchè, a pena di decadenza, abbia comunicato la denuncia dei vizi e difetti ricevuta dal committente entro sessanta giorni dal ricevimento.
Pertanto, l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui nulla potrebbe dolersi l'appaltatore perché nessun danno, non essendo il destinatario dell'opera, sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore (Cass. 12.5.2016 n. 9766;
Cass. 11.11.2009 n. 23903).
Nel caso di specie, la committente “ ha denunciato per la prima volta Parte_3
all'appaltatrice impresa l'esistenza di vizi e difetti con la missiva del 15.9.2022, Parte_1
decorrendo, pertanto, da tale momento il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1670 c.c.
per la comunicazione della denuncia dei vizi al subappaltatore Parte_2
comunicazione che deve ritenersi assolta con l'invio della lettera in data 10.10.2022.
pagina 5 di 7 L'eccezione di decadenza deve ritenersi, pertanto, infondata.
Ciò posto, deve, pertanto, procedersi all'esame della domanda relativa all'esistenza dei vizi denunciati e alla loro imputabilità al . Pt_2
Ebbene dall'accertamento svolto dal CTU, è emerso che la ditta ha eseguito, nel Pt_2
locale di proprietà della “ , su incarico della la posa in opera Parte_3 Parte_1
di n. 5 pozzetti luce, la posa in opera della struttura portante in legno, il solaio di copertura completo di pacchetto di isolamento, la posa in opera della guaina impermeabilizzante e kit lattonerie.
Ha accertato il CTU che, al momento dello svolgimento delle operazioni peritali, lo stato dei luoghi non presentava alcuna difformità, ha specificato il CTU che, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, si ricavava l'esecuzione di lavori da parte di soggetti terzi,
tuttavia, l'assenza di materiale fotografico non ha consentito all'esperto di indicare la natura degli eventuali vizi e difetti lamentati, di definirne eventuali cause e responsabilità e di quantificarne i costi.
Ebbene, la scelta della società di eseguire i lavori prima di avviare un reale Parte_1
contraddittorio con la controparte, ha precluso la possibilità di accertare con certezza l'effettiva entità del danno.
Va ricordato che l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda incombe su parte attrice, sicchè la carenza o l'insufficienza ovvero l'equivocità degli elementi probatori non può che gravare in danno della parte su cui incombeva fornire la prova ai sensi dell'art. 2697
c.c.
In base a quanto sopra esposto ed argomentato, la domanda attorea va respinta.
La natura della decisione, la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 -rigetta le eccezioni preliminari;
-rigetta la domanda attorea;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte attrice.
Ancona, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7