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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2204 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni
[...] CodiceFiscale_2
Lupo per mandato in calce al ricorso ex art. 702 c.p.c.
Appellanti
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CodiceFiscale_3
avv.ti Milena Nicosia e Katia Vella, per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
1 Appellato e appellante incidentale
Conclusioni delle appellanti:
- annullare, revocare e/o caducare, con qualsiasi statuizione, la Sentenza del
Tribunale di Palermo in composizione monocratica, resa in data 26.4.2019,
depositata in pari data, recante il n. 2128/2019, con la quale il Giudice ha condannato parte convenuta al pagamento in favore di delle Parte_1
somme di € 234,40, e in favore di della somma di € 117,20 oltre Parte_2
interessi dalla data della domanda al soddisfo, nulla provvedendo sulle spese legali;
- per l'effetto, dire e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa è avvenuto per colpa esclusiva di , conducente l'autocorriera IVECO della Controparte_1
Azienda distinta dalla , targata PA 791983, Controparte_2 Controparte_3
assicurata per la R.C.A. presso la Controparte_4
- dare atto dell'estromissione, dal giudizio di primo grado, della
[...]
Controparte_4
- conseguentemente, condannare , al risarcimento, in favore di Controparte_1
dei danni fisici patrimoniali e non, patiti dalla stessa, nella Parte_1
misura allo stato determinata in € 11.000,00 o in quella diversa che risulterà di ragione, la cui determinazione e quantificazione si rimette fin da ora ai documenti prodotti e, in subordine, alla espetanda C.T.U; ed altresì al risarcimento, in favore di , dei danni fisici patrimoniali e non, patiti dalla stessa, nella Parte_2
misura allo stato determinata in € 11.000,00 o in quella diversa che risulterà di
2 ragione, la cui determinazione e quantificazione si rimette fin da ora ai documenti prodotti e, in subordine, alla espetanda C.T.U; i superiori importi si indicano compresivi degli interessi dalla data del sinistro e della rivalutazione monetaria;
- condannare altresì il resistente al pagamento degli ulteriori importi relativi al costo del procedimento di mediazione presso l'Organismo Controparte_5
, Piazza V.E. Orlando n.27, Palermo, pari a € 99,50, nonché a titolo di
[...]
spese e onorari del C.T.U. dott.ssa , versato dalle attrici per l'importo Per_1
di € 1.000; e di ogni altra somma di cui si darà prova in corso di causa fino a concorrenza di € 25.000,00;
- con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusioni dell'appellato:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nel merito riformare la sentenza nella parte relativa alla sussistenza di una presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. tra i conducenti, per effetto della sentenza n. 210/04 resa dal Giudice di Pace di Partinico e passata in giudicato;
in via incidentale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dalle odierne appellanti, dichiarata dal Giudice di primo grado con ordinanza ex art. 703 bis c.p.c. del 23.5.2016 (R.G. 54/2016), soltanto nei 3 Contr confronti della società e estendendola anche nei Controparte_4
confronti di;
Controparte_1
- conseguentemente riformare la sentenza di primo grado che ha condannato al pagamento del risarcimento dei danni in favore della sig.ra Controparte_1
in misura pari € 234,40 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
fino al soddisfo ed in favore di pari ad € 117,20, oltre interessi Parte_2
legali dalla domanda al soddisfo e condannare le appellanti principali alla ripetizione delle somme eventualmente percepite in forza della sentenza impugnata;
- ritenuta l'estensione degli effetti della prescrizione nei confronti dell'odierno appellato , rigettare l'appello promosso da Controparte_1 Parte_1
e ; Parte_2
- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse ritenere infondate le eccezioni di inammissibilità e l'appello incidentale,
autorizzare, ove ritenuto opportuno, la chiamata in garanzia della Compagnia
di Assicurazione;
CP_4
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2128 del 26 aprile 2019, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande riproposte da e , Parte_2 Parte_1
che già con precedenti giudizi -iscritti ai nn 27 e 28 del Ruolo Generale dell'anno 2005,
riuniti e dichiarati estinti con sentenza n. 235 del 27.12.2011- avevano chiesto il
4 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro stradale verificatosi il 26.1.2004 a Montelepre all'incrocio tra via Sapienza e via Vittorio
Veneto allorquando l'autovettura Fiat Uno l a bordo della quale viaggiavano era stata urtata dall'automezzo Iveco di proprietà dell , Controparte_7
assicurata contro il rischio della responsabilità civile presso Controparte_4
- ha ritenuto "non … chiaramente provata la dinamica dell'occorso" (pag. 4 della sentenza) e, di conseguenza, "non … superata la presunzione di pari
responsabilità dei due conducenti ex art 2054 c.c., 2 comma " (pag. 5 della sentenza);
- valutata la condotta delle attrici, sottrattesi agli approfondimenti istruttori mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale disposta dal Tribunale, e ritenuta non utilizzabile ai fini del decidere la consulenza tecnica disposta nel precedente giudizio (poi estinto) a motivo del "lungo lasso di tempo intercorso
dall'evento dannoso" e della "assenza di documentazione sanitaria con
conseguente assenza di un continuum di cure, accertamenti o terapie, ha liquidato in favore dell'infortunate il risarcimento per il danno da inabilità temporanea,
quantificandolo per entrambe in € 234,40 e decurtandolo del 50% confronti di conducente dell'autovettura Fiat Uno, onde tener conto Parte_2
dell'apporto colposo di costei alla verificazione del sinistro;
- ha rigettato la domanda di condanna del convenuto alla refusione delle spese relative alla consulenza tecnica medicolegale disposta nel precedente giudizio
(R.G. nn. 27 e 28 del 2005), per essere intervenuta al riguardo statuizione definitiva che ne poneva l'onere a carico delle attrici;
5 - non ha disposto sulle spese di lite "considerati i profili della vicenda" (pag. 2 della sentenza).
Avverso la pronuncia e hanno proposto appello: Parte_1 Parte_2
i. denunziando l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, segnatamente del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Montelepre e del grafico a questo allegato,
idonee ad attestare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus di linea di proprietà di nella causazione dell'evento, per Controparte_7
aver omesso di tributare all'autovettura la dovuta precedenza all'intersezione, con conseguente superamento della presunzione di pari responsabilità posta all'art. 2054
comma 2 c.c.;
ii. contestando l'esclusione del risarcimento del pregiudizio da invalidità permanente,
quantificato dal C.T.U nominato nei procedimenti riuniti nn. 27 e 28/2005 R.G. in 2
punti percentuali per ciascuna delle attrici con valutazione che, proprio perché
afferente a una menomazione permanente, per definizione insuscettibile di regressione, rivelava l'incongruenza dei riferimenti operati dal Tribunale al lasso di tempo intercorso rispetto all'accertamento medico-legale e all'assenza di documentazione sanitaria d formazione successiva a questa;
iii. dolendosi del rigetto della domanda di ripetizione del compenso versato al C.T.U. "da
considerare alla stregua di spese effettuate dalle richiedenti, a causa ed in occasione
del sinistro che, si ribadisce, è già stato imputato a responsabilità quantomeno
concorrente dell'appellato”, reclamate in quanto "rientranti nel sacrificio economico-
patrimoniale delle appellanti a causa del sinistro" (pag. 6 atto di appello);
6 iv. censurando la mancata statuizione sulle spese di lite.
Ritualmente costituito, , eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c, si è opposto, nel merito, all'accoglimento dell'impugnazione, eccependo essersi formato il giudicato sulla sentenza del Giudice
di Pace di Partinico n. 68/2004 che, avendo accertato l'insussistenza della violazione contestata nell'occorso al conducente dell'autobus di linea, ebbe ad annullare il verbale di accertamento dell'infrazione di cu all'art. 145, commi 2/10, del Codice della Strada
emesso dal comando di Polizia Municipale di Montelepre il 5.2.2004. Ha poi proposto appello incidentale onde sentir dichiarare prescritto, anche nei propri confronti, -così
come già disposto nei riguardi di e con ordinanza ex art CP_6 Controparte_4
702 ter c.p.c che aveva definito parte delle domande delle infortunate- il diritto delle convenute al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro per cui è causa, sostenendo che “il conducente è parte del giudizio di una causa inscindibile e ad esso si estendono
gli effetti favorevoli dell'eccezione di prescrizione sollevata dai litisconsorti
processuali” (pg. 6 comparsa di costituzione con appello incidentale). In linea gradata,
ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della CP_8 CP_9
.
[...]
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare preliminarmente l'appello incidentale, il quale risulta fondato.
Alla trattazione della questione di diritto è opportuno premettere un breve riepilogo delle vicende processuali che hanno scandito lo svolgimento del giudizio di primo grado. Rivolta da e , con ricorso ex art. 702 bis Parte_2 Parte_1
c.p.c., domanda di risarcimento del danno nei confronti di , Controparte_1 [...]
[...] e - Controparte_10 Controparte_11
rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice contro il rischio della responsabilità civile del veicolo Iveco targato PA 791983-, il Tribunale ha definito parzialmente il giudizio accogliendo, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23.5.2015
l'eccezione di prescrizione formulata dalle due società. Ha quindi disposto che il giudizio proseguisse, con il rito ordinario, per la delibazione della domanda formulata dalle infortunate nei confronti di , il quale in primo grado aveva optato Controparte_1
per la contumacia processuale.
Si tratta, dunque. di stabilire se la prescrizione del credito risarcitorio eccepita dal responsabile del sinistro (a termini dell'art. 2054 c.c. nella costante interpretazione offertane dalla giurisprudenza, la società proprietaria dell'autoveicolo Iveco) e dal suo assicuratore abbia portata ultrattiva, tale cioè da cristallizzare l'accertamento, nei confronti di tutti i condebitori solidali, dell'intervenuta estinzione del diritto di credito per mancato esercizio, così che di essa possa avvantaggiarsi anche il conducente dell'automezzo che, rimasto contumace in primo grado, si è costituito in appello proprio al fine di beneficiare dell'eccezione degli altri condebitori
Ebbene, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, opera "tutte le volte in cui la
mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare
effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente” (Cass. 13.6.2019 n. 15869, in termini
Cass. 20.4.2018 n. 9808, Cass. 21.9.2017 n. 21937, Cass. 9/6/2014 n. 12911, Cass.
12/9/2011 n. 18648). Chiarisce in particolare la Suprema Corte (nella prima delle
8 pronunzie citate) che "il debitore solidale, che abbia interesse ad una pronuncia di
estinzione tout court dell'obbligazione qualora dalla sopravvivenza del rapporto
obbligatorio in capo ad altro condebitore potrebbero derivargliene conseguenze
pregiudizievoli, efficacemente propone un'eccezione "ultrattiva", legittimamente
estingue l'intero rapporto obbligatorio, con effetto anche nei confronti del condebitore
lato sensu inerte". Tale principio di diritto, dal quale discende senza incertezze la conclusione della ultrattività dell'eccezione di prescrizione "nell'ipotesi in cui siano
convenuti in giudizio il responsabile del sinistro e l'assicuratore" e il primo "si renda
contumace per tutto il corso del procedimento (senza che ciò possa in alcun modo
rappresentare "rinuncia tacita alla prescrizione", dovendo piuttosto ricondursi tale,
legittima scelta processuale nella più ragionevole dimensione dell'agnostico
"disinteresse" derivante dal sentirsi egli efficacemente tutelato dalla costituzione in
giudizio e dalla gestione della lite da parte del suo assicuratore)" cui perviene Cass.
13.6.2019 n. 15869, è applicabile anche nella vicenda in esame, in cui il contegno processuale inerte è stato serbato dal conducente del veicolo, condebitore solidale degli altri convenuti, per quanto non litisconsorte necessario.
Valorizzato il passaggio motivazionale di Cass. n. 15869/2019 nel quale si sottolinea che "tutte le volte in cui l'interesse del terzo si proietti oltre l'effetto estintivo parziale
relativo alla sua personale posizione, risultando in qualche misura immanente (come
nel caso di specie) alla complessiva posizione passiva del rapporto obbligatorio,
sembra legittimo affermare che l'eccezione di prescrizione da lui sollevata estingue
l'intero rapporto (beninteso, entro i limiti dell'ammontare del suo credito o del suo
debito)", è agevole osservare che l'eccezione di prescrizione della società proprietaria
9 del veicolo è destinata a dispiegare effetti ultrattivi, con estinzione dell'intero rapporto obbligatorio. Diversamente opinando, infatti, si avrebbe che la parte che tempestivamente ha proposto eccezione di estinzione del diritto di credito per mancato esercizio da parte del titolare potrebbe trovarsi esposta all'azione di regresso del condebitore solidale nei cui confronti sia stata invece resa pronunzia di condanna.
Non resta dunque che rilevare, conclusivamente, l'estinzione integrale del credito risarcitorio delle appellanti.
Consegue a tale declaratoria, nella quale restano assorbite le ulteriori questioni prospettate dall'appellante incidentale ivi compresa l'eccezione di giudicato, il rigetto dell'impugnazione principale.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in favore di , in prossimità ai valori medi previsti dal d.m. n. Controparte_1
147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, in € 3.800,00
-di cui € 1.100 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.800,00 per la fase decisionale-, oltre c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n.
55/2014, devono essere poste a carico solidale delle appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2128 del 26 aprile 2019, appellata in via principale da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 17 novembre 2019 e in via incidentale da , rigetta le Controparte_1
10 domande proposte da e con l'atto introduttivo Parte_1 Parte_2
del giudizio di primo grado;
condanna le appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.800,00, Controparte_1
oltre c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere alle appellanti principali il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello
di Palermo il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2204 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(c.f. ), rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni
[...] CodiceFiscale_2
Lupo per mandato in calce al ricorso ex art. 702 c.p.c.
Appellanti
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CodiceFiscale_3
avv.ti Milena Nicosia e Katia Vella, per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
1 Appellato e appellante incidentale
Conclusioni delle appellanti:
- annullare, revocare e/o caducare, con qualsiasi statuizione, la Sentenza del
Tribunale di Palermo in composizione monocratica, resa in data 26.4.2019,
depositata in pari data, recante il n. 2128/2019, con la quale il Giudice ha condannato parte convenuta al pagamento in favore di delle Parte_1
somme di € 234,40, e in favore di della somma di € 117,20 oltre Parte_2
interessi dalla data della domanda al soddisfo, nulla provvedendo sulle spese legali;
- per l'effetto, dire e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa è avvenuto per colpa esclusiva di , conducente l'autocorriera IVECO della Controparte_1
Azienda distinta dalla , targata PA 791983, Controparte_2 Controparte_3
assicurata per la R.C.A. presso la Controparte_4
- dare atto dell'estromissione, dal giudizio di primo grado, della
[...]
Controparte_4
- conseguentemente, condannare , al risarcimento, in favore di Controparte_1
dei danni fisici patrimoniali e non, patiti dalla stessa, nella Parte_1
misura allo stato determinata in € 11.000,00 o in quella diversa che risulterà di ragione, la cui determinazione e quantificazione si rimette fin da ora ai documenti prodotti e, in subordine, alla espetanda C.T.U; ed altresì al risarcimento, in favore di , dei danni fisici patrimoniali e non, patiti dalla stessa, nella Parte_2
misura allo stato determinata in € 11.000,00 o in quella diversa che risulterà di
2 ragione, la cui determinazione e quantificazione si rimette fin da ora ai documenti prodotti e, in subordine, alla espetanda C.T.U; i superiori importi si indicano compresivi degli interessi dalla data del sinistro e della rivalutazione monetaria;
- condannare altresì il resistente al pagamento degli ulteriori importi relativi al costo del procedimento di mediazione presso l'Organismo Controparte_5
, Piazza V.E. Orlando n.27, Palermo, pari a € 99,50, nonché a titolo di
[...]
spese e onorari del C.T.U. dott.ssa , versato dalle attrici per l'importo Per_1
di € 1.000; e di ogni altra somma di cui si darà prova in corso di causa fino a concorrenza di € 25.000,00;
- con vittoria di spese, competenze e onorari.
Conclusioni dell'appellato:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nel merito riformare la sentenza nella parte relativa alla sussistenza di una presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. tra i conducenti, per effetto della sentenza n. 210/04 resa dal Giudice di Pace di Partinico e passata in giudicato;
in via incidentale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dalle odierne appellanti, dichiarata dal Giudice di primo grado con ordinanza ex art. 703 bis c.p.c. del 23.5.2016 (R.G. 54/2016), soltanto nei 3 Contr confronti della società e estendendola anche nei Controparte_4
confronti di;
Controparte_1
- conseguentemente riformare la sentenza di primo grado che ha condannato al pagamento del risarcimento dei danni in favore della sig.ra Controparte_1
in misura pari € 234,40 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
fino al soddisfo ed in favore di pari ad € 117,20, oltre interessi Parte_2
legali dalla domanda al soddisfo e condannare le appellanti principali alla ripetizione delle somme eventualmente percepite in forza della sentenza impugnata;
- ritenuta l'estensione degli effetti della prescrizione nei confronti dell'odierno appellato , rigettare l'appello promosso da Controparte_1 Parte_1
e ; Parte_2
- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse ritenere infondate le eccezioni di inammissibilità e l'appello incidentale,
autorizzare, ove ritenuto opportuno, la chiamata in garanzia della Compagnia
di Assicurazione;
CP_4
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2128 del 26 aprile 2019, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande riproposte da e , Parte_2 Parte_1
che già con precedenti giudizi -iscritti ai nn 27 e 28 del Ruolo Generale dell'anno 2005,
riuniti e dichiarati estinti con sentenza n. 235 del 27.12.2011- avevano chiesto il
4 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro stradale verificatosi il 26.1.2004 a Montelepre all'incrocio tra via Sapienza e via Vittorio
Veneto allorquando l'autovettura Fiat Uno l a bordo della quale viaggiavano era stata urtata dall'automezzo Iveco di proprietà dell , Controparte_7
assicurata contro il rischio della responsabilità civile presso Controparte_4
- ha ritenuto "non … chiaramente provata la dinamica dell'occorso" (pag. 4 della sentenza) e, di conseguenza, "non … superata la presunzione di pari
responsabilità dei due conducenti ex art 2054 c.c., 2 comma " (pag. 5 della sentenza);
- valutata la condotta delle attrici, sottrattesi agli approfondimenti istruttori mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale disposta dal Tribunale, e ritenuta non utilizzabile ai fini del decidere la consulenza tecnica disposta nel precedente giudizio (poi estinto) a motivo del "lungo lasso di tempo intercorso
dall'evento dannoso" e della "assenza di documentazione sanitaria con
conseguente assenza di un continuum di cure, accertamenti o terapie, ha liquidato in favore dell'infortunate il risarcimento per il danno da inabilità temporanea,
quantificandolo per entrambe in € 234,40 e decurtandolo del 50% confronti di conducente dell'autovettura Fiat Uno, onde tener conto Parte_2
dell'apporto colposo di costei alla verificazione del sinistro;
- ha rigettato la domanda di condanna del convenuto alla refusione delle spese relative alla consulenza tecnica medicolegale disposta nel precedente giudizio
(R.G. nn. 27 e 28 del 2005), per essere intervenuta al riguardo statuizione definitiva che ne poneva l'onere a carico delle attrici;
5 - non ha disposto sulle spese di lite "considerati i profili della vicenda" (pag. 2 della sentenza).
Avverso la pronuncia e hanno proposto appello: Parte_1 Parte_2
i. denunziando l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, segnatamente del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Montelepre e del grafico a questo allegato,
idonee ad attestare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus di linea di proprietà di nella causazione dell'evento, per Controparte_7
aver omesso di tributare all'autovettura la dovuta precedenza all'intersezione, con conseguente superamento della presunzione di pari responsabilità posta all'art. 2054
comma 2 c.c.;
ii. contestando l'esclusione del risarcimento del pregiudizio da invalidità permanente,
quantificato dal C.T.U nominato nei procedimenti riuniti nn. 27 e 28/2005 R.G. in 2
punti percentuali per ciascuna delle attrici con valutazione che, proprio perché
afferente a una menomazione permanente, per definizione insuscettibile di regressione, rivelava l'incongruenza dei riferimenti operati dal Tribunale al lasso di tempo intercorso rispetto all'accertamento medico-legale e all'assenza di documentazione sanitaria d formazione successiva a questa;
iii. dolendosi del rigetto della domanda di ripetizione del compenso versato al C.T.U. "da
considerare alla stregua di spese effettuate dalle richiedenti, a causa ed in occasione
del sinistro che, si ribadisce, è già stato imputato a responsabilità quantomeno
concorrente dell'appellato”, reclamate in quanto "rientranti nel sacrificio economico-
patrimoniale delle appellanti a causa del sinistro" (pag. 6 atto di appello);
6 iv. censurando la mancata statuizione sulle spese di lite.
Ritualmente costituito, , eccepita in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c, si è opposto, nel merito, all'accoglimento dell'impugnazione, eccependo essersi formato il giudicato sulla sentenza del Giudice
di Pace di Partinico n. 68/2004 che, avendo accertato l'insussistenza della violazione contestata nell'occorso al conducente dell'autobus di linea, ebbe ad annullare il verbale di accertamento dell'infrazione di cu all'art. 145, commi 2/10, del Codice della Strada
emesso dal comando di Polizia Municipale di Montelepre il 5.2.2004. Ha poi proposto appello incidentale onde sentir dichiarare prescritto, anche nei propri confronti, -così
come già disposto nei riguardi di e con ordinanza ex art CP_6 Controparte_4
702 ter c.p.c che aveva definito parte delle domande delle infortunate- il diritto delle convenute al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro per cui è causa, sostenendo che “il conducente è parte del giudizio di una causa inscindibile e ad esso si estendono
gli effetti favorevoli dell'eccezione di prescrizione sollevata dai litisconsorti
processuali” (pg. 6 comparsa di costituzione con appello incidentale). In linea gradata,
ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della CP_8 CP_9
.
[...]
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare preliminarmente l'appello incidentale, il quale risulta fondato.
Alla trattazione della questione di diritto è opportuno premettere un breve riepilogo delle vicende processuali che hanno scandito lo svolgimento del giudizio di primo grado. Rivolta da e , con ricorso ex art. 702 bis Parte_2 Parte_1
c.p.c., domanda di risarcimento del danno nei confronti di , Controparte_1 [...]
[...] e - Controparte_10 Controparte_11
rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice contro il rischio della responsabilità civile del veicolo Iveco targato PA 791983-, il Tribunale ha definito parzialmente il giudizio accogliendo, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23.5.2015
l'eccezione di prescrizione formulata dalle due società. Ha quindi disposto che il giudizio proseguisse, con il rito ordinario, per la delibazione della domanda formulata dalle infortunate nei confronti di , il quale in primo grado aveva optato Controparte_1
per la contumacia processuale.
Si tratta, dunque. di stabilire se la prescrizione del credito risarcitorio eccepita dal responsabile del sinistro (a termini dell'art. 2054 c.c. nella costante interpretazione offertane dalla giurisprudenza, la società proprietaria dell'autoveicolo Iveco) e dal suo assicuratore abbia portata ultrattiva, tale cioè da cristallizzare l'accertamento, nei confronti di tutti i condebitori solidali, dell'intervenuta estinzione del diritto di credito per mancato esercizio, così che di essa possa avvantaggiarsi anche il conducente dell'automezzo che, rimasto contumace in primo grado, si è costituito in appello proprio al fine di beneficiare dell'eccezione degli altri condebitori
Ebbene, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, opera "tutte le volte in cui la
mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare
effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente” (Cass. 13.6.2019 n. 15869, in termini
Cass. 20.4.2018 n. 9808, Cass. 21.9.2017 n. 21937, Cass. 9/6/2014 n. 12911, Cass.
12/9/2011 n. 18648). Chiarisce in particolare la Suprema Corte (nella prima delle
8 pronunzie citate) che "il debitore solidale, che abbia interesse ad una pronuncia di
estinzione tout court dell'obbligazione qualora dalla sopravvivenza del rapporto
obbligatorio in capo ad altro condebitore potrebbero derivargliene conseguenze
pregiudizievoli, efficacemente propone un'eccezione "ultrattiva", legittimamente
estingue l'intero rapporto obbligatorio, con effetto anche nei confronti del condebitore
lato sensu inerte". Tale principio di diritto, dal quale discende senza incertezze la conclusione della ultrattività dell'eccezione di prescrizione "nell'ipotesi in cui siano
convenuti in giudizio il responsabile del sinistro e l'assicuratore" e il primo "si renda
contumace per tutto il corso del procedimento (senza che ciò possa in alcun modo
rappresentare "rinuncia tacita alla prescrizione", dovendo piuttosto ricondursi tale,
legittima scelta processuale nella più ragionevole dimensione dell'agnostico
"disinteresse" derivante dal sentirsi egli efficacemente tutelato dalla costituzione in
giudizio e dalla gestione della lite da parte del suo assicuratore)" cui perviene Cass.
13.6.2019 n. 15869, è applicabile anche nella vicenda in esame, in cui il contegno processuale inerte è stato serbato dal conducente del veicolo, condebitore solidale degli altri convenuti, per quanto non litisconsorte necessario.
Valorizzato il passaggio motivazionale di Cass. n. 15869/2019 nel quale si sottolinea che "tutte le volte in cui l'interesse del terzo si proietti oltre l'effetto estintivo parziale
relativo alla sua personale posizione, risultando in qualche misura immanente (come
nel caso di specie) alla complessiva posizione passiva del rapporto obbligatorio,
sembra legittimo affermare che l'eccezione di prescrizione da lui sollevata estingue
l'intero rapporto (beninteso, entro i limiti dell'ammontare del suo credito o del suo
debito)", è agevole osservare che l'eccezione di prescrizione della società proprietaria
9 del veicolo è destinata a dispiegare effetti ultrattivi, con estinzione dell'intero rapporto obbligatorio. Diversamente opinando, infatti, si avrebbe che la parte che tempestivamente ha proposto eccezione di estinzione del diritto di credito per mancato esercizio da parte del titolare potrebbe trovarsi esposta all'azione di regresso del condebitore solidale nei cui confronti sia stata invece resa pronunzia di condanna.
Non resta dunque che rilevare, conclusivamente, l'estinzione integrale del credito risarcitorio delle appellanti.
Consegue a tale declaratoria, nella quale restano assorbite le ulteriori questioni prospettate dall'appellante incidentale ivi compresa l'eccezione di giudicato, il rigetto dell'impugnazione principale.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in favore di , in prossimità ai valori medi previsti dal d.m. n. Controparte_1
147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, in € 3.800,00
-di cui € 1.100 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.800,00 per la fase decisionale-, oltre c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n.
55/2014, devono essere poste a carico solidale delle appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2128 del 26 aprile 2019, appellata in via principale da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 17 novembre 2019 e in via incidentale da , rigetta le Controparte_1
10 domande proposte da e con l'atto introduttivo Parte_1 Parte_2
del giudizio di primo grado;
condanna le appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.800,00, Controparte_1
oltre c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere alle appellanti principali il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello
di Palermo il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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