Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola De Nisco - Presidente
Dott. Vito Savino - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 946/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza dell'8.10.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Tavullia (PU), Strada Monteluro n. 17, elettivamente domiciliato in Perugia alla Via XX
Settembre n. 57, presso lo studio dell'Avv. Daniele Fantini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n.
1 e, per essa, già (c.f. ), elettivamente Controparte_2 CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Ancona alla Via Frediani n. 18, presso lo studio dell'Avv. Anna Antonelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino, giusta procura generale alle liti per Notaio
nn. 1616/1161 in data 29.09.2015 Per_1 appellata
OGGETTO: inefficacia ex art. 644 c.p.c. – contratto di prestito al consumo – cessione di
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 230/2022 emessa in data 20/23.03.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e, per essa, al fine di sentir revocare il Controparte_1 CP_2 Controparte_2 decreto ingiuntivo della somma complessiva di €.34.891,04 oltre interessi e spese, emesso a titolo di rate residue rimaste impagate del contratto di finanziamento stipulato in data
31.07.2007 con la Findomestic Banca S.p.a., oggetto di molteplici cessioni e da ultimo in titolarità di a seguito di cessione in blocco, dell'importo di €.29.660 da Controparte_1 rimborsarsi in 100 mesi, eccependo parte opponente la inefficacia del d.i. opposto per tardiva notificazione, in violazione dell'articolo 644 c.p.c., imputabile a negligenza di parte creditrice che ha provveduto all'aggiornamento del certificato di residenza solo dopo la prima omessa notifica ed eccependo, sempre preliminarmente, la carenza di prova della titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB, nonché dell'iscrizione delle cessioni del credito presso la Camera di Commercio, senza sollevare alcuna eccezione nel merito, accertata dal giudicante la mancata notificazione del decreto ingiuntivo nel termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data della sua emissione, non seguita da alcuna richiesta di rimessione in termini, rigettata altresì l'eccezione di carenza della legittimazione attiva in capo alla società cessionaria per aver dato prova della titolarità del credito ceduto mediante comunicazione al debitore e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha accolto l'opposizione e per l'effetto dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato parte opponente al pagamento della somma di €.34.891,04 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la dichiarazione Parte_1
di nullità per violazione dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, che avrebbe dovuto svolgersi prima che il giudice entrasse nel merito della controversia e disponesse la condanna al pagamento della somma di €.34.891,04 che, comunque, è da ritenersi comminata in violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che non risulta alcuna richiesta di condanna in via subordinata da parte
2 della società creditrice e criticando la sentenza anche per aver erroneamente ritenuto provate le varie cessioni, nonostante il mancato deposito della documentazione necessaria ad attestare la titolarità del credito ceduto e l'avvenuta iscrizione presso la Camera di
Commercio ex art. 58 TUB.
Si è regolarmente costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
contestando in modo specifico l'avverso gravame, preliminarmente rilevando
[...]
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancata indicazione dei motivi specifici d'impugnazione ed insistendo, sempre preliminarmente, per la conferma della decisione che ha rigettato l'eccepita carenza di legittimazione della cessionaria, per aver dimostrato l'inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione in blocco, nonché nella parte in cui ha condannato l'opponente al pagamento della somma di €.34.891,04 e ha ritenuto provate le cessioni e l'inclusione del credito in dette cessioni, non sussistendo in ordine a nessuna di esse la lamentata carenza probatoria.
A seguito di ordinanza dell'8.10.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass.
SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie
3 soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata per non aver rilevato la violazione dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 e, pertanto, per aver omesso di dichiarare la nullità della sentenza in quanto, trattandosi di contenzioso in materia bancaria, il giudice avrebbe dovuto delegare la mediazione onerando parte opposta, prima di concedere i termini istruttori per la prosecuzione del giudizio di merito, anziché rinviare con ordinanza del
2.02.2022 per la discussione orale, al fine di decidere sulla sollevata eccezione di carenza di prova della cessione ex art. 58 TUB e titolarità del credito della società cessionaria parte opposta.
Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti di causa risulta che il procedimento di mediazione è stato incardinato dalla società creditrice parte opposta con istanza in data 1.02.2022 e si è concluso con verbale negativo in data 24.02.2022 a causa della mancata comparizione di parte opponente;
medio tempore, all'udienza del 2.02.2022, dovendo il giudice “preventivamente valutare
l'eccezione relativa alla perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto”, fissava l'udienza del 16.03.2022 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tuttavia, per l'impossibilità di decidere ex art. 281 sexies a seguito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, concedeva alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Pertanto il giudice, avendo appreso che nelle more tra le due udienze si era conclusa la procedura di mediazione, prendendo implicitamente atto del suo espletamento, comunque avvenuto prima che la causa fosse trattenuta a decisione, decideva nel merito avendo ritenuto assolta la condizione di procedibilità, atteso che per pacifica giurisprudenza la mediazione non è soggetta ad alcun termine perentorio ed è ritenuta esperibile anche nel giudizio di appello (così Corte App. Milano, ord. 22.03.2016; Corte di Cassazione, ord. 11.08.2021, n.
22736).
Con il successivo motivo parte appellante si duole della sentenza impugnata per aver disposto a suo carico la condanna al pagamento dell'importo di €.34.891,04 già oggetto di ingiunzione di pagamento dichiarata inefficace per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c., in tal modo violando l'art.112 c.p.c., nell'erroneo assunto che la richiesta di condanna risulti tempestivamente ed espressamente formulata dalla creditrice in via subordinata e di merito nella propria comparsa di costituzione e risposta, senza avvedersi che si tratta di una mera
4 domanda di accertamento consistente nel richiedere il riconoscimento del diritto al pagamento da parte dell'opponente della suddetta somma di €.34.981,04.
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio come per la decisione della presente controversia debba argomentarsi dal contenuto dell'art. 188 disp. att. c.p.c., che per granitica giurisprudenza costituisce un rimedio atto a far dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo “ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine e ancorché la notifica sia nulla, l'unico rimedio consentito all'intimato è quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.”
(Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2010, n. 8126, che richiama Cassazione, sent. n.
5447/1999, n. 19239/2004, n. 19799/2006 e le Sezioni Unite n. 9938/2005).
Difatti, nulla impedisce al creditore di notificare ugualmente il decreto, con la conseguenza che le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
ed inoltre, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
Ebbene, nella controversia in esame il creditore, attuale parte appellata, ha formalmente chiesto “in via subordinata e nel merito: - nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 34.981,04 … o della maggiore o minore somma che l'On.le Giudicante riterrà congrua e dovuta” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta in data 27.01.2022), ribadendo successivamente la richiesta: “In via meramente subordinata e per scrupolo difensivo, laddove malauguratamente ritenuta dall'Ill.mo Giudice fondata l'eccezione avversaria in argomento, lo Scrivente formula, espressamente e formalmente, sin da ora, a tutti gli effetti
e conseguenze di Legge, richiesta di pronuncia nel merito della controversia oggetto di causa, afferente il credito vantato dalla nei confronti della parte attrice CP_1
5 opponente, traente origine dal contratto di prestito personale sottoscritto in data 31.7.2007”
(cfr. Note di trattazione conclusive di parte opposta in data 7.03.2022).
A fronte di tale richiesta il giudice di prime cure, correttamente e previo esame della sussistenza della legittimatio ad causam della società cessionaria creditrice, ha deciso la controversia nel merito e, nell'assoluta mancanza di qualsiasi contestazione relativa alla fonte dell'obbligazione creditoria fatta valere in fase monitoria, ha condannato al pagamento dell'esatta somma ingiunta, basandosi sulla documentazione posta a corredo da parte creditrice.
La sentenza merita, infine, conferma anche nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla creditrice Controparte_1
Va, infatti, osservato come nell'ipotesi di un'operazione di cessione dei crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può “opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass.,
Sez. 5, Ord. 20 aprile 2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
6 Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
Fondamentale sul punto la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98
L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione
o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”:
7 pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Alla stregua del suddetto principio di diritto, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzava di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze. Sul punto vi è l'accertamento del giudice di merito nel senso della cessione in blocco dei crediti “in sofferenza”. La trascrizione poi nel motivo dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, così come richiamato nell'atto di appello, consente d'altronde di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti. Non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. Il giudice di merito, in applicazione del suddetto principio di diritto, dovrà pertanto accertare se il credito in questione avesse le caratteristiche di credito “in sofferenza”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia, tale da poter essere ricondotto al blocco di cui all'atto di cessione indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o rientrasse fra le categorie di credito escluse” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Tornando alla specifica questione controversa, pur volendo prescindere dai superiori ed autorevoli principi di cui sopra e a voler ritenere la inidoneità della pubblicazione ad assolvere alla funzione pubblicitaria, limitandosi l'avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie dei crediti ceduti ed essendo, peraltro,
l'elencazione generica in quanto richiama delle macrocategorie di crediti in alcun modo
8 circoscritte, un valido criterio alternativo alla produzione dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia e idoneo a provare la propria legittimazione,
è costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice “l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. anche la recente e già citata Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857), come nel caso in esame in cui parte appellante/debitore ceduto, peraltro raggiunto da regolare notifica presente in atti, nel proporre opposizione al d.i. per cui è causa, ha manifestato inequivocabilmente la volontà di contestare il rapporto bancario da cui ha origine il credito sorto in capo alla finanziaria prima della cessione, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della società odierna appellata, che in tale giudizio esercita legittimamente i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare, appunto, con l'atto di cessione.
Alla luce di quanto considerato, la Corte rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 230/2022 Parte_1
emessa in data 20/23.03.2022 dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali
9 del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 4.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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