CASS
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2025, n. 5006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5006 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR LF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni e nota spese depositate dalla parte civile;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5006 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Agrigento, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata in data 11 maggio 2023 dal Giudice di pace della stessa città, nei confronti di LE FO, condannato alla pena finale di euro 800 di multa (euro 1.200-1/3 ex art.62 bis cod.pen)), oltre al risarcimento dei danni, per il reato di lesioni colpose cagionate a ON PP. Il fatto è stato così ricostruito: il giorno 4 giugno 2017, ON PP, percorrendo la strada provinciale "26", in direzione Tumarrano, alla guida della propria motocicletta Honda, aveva visto sopraggiungere dalla corsia opposta un trattore agricolo condotto dal soggetto successivamente identificato nel LE, il quale si era fermato per poter svoltare a sinistra e immettersi nella strada secondaria di accesso al suo pore. Il conducente del trattore, in un primo momento, aveva concesso la precedenza ad altro veicolo che, in quel frangente, precedeva la moto condotta dal ON, ma poi, improvvisamente, in coincidenza del passaggio della stessa, aveva ripreso la marcia per effettuare la manovra di svolta e, nel far ciò, aveva intercettato la traiettoria della moto procedente sulla strada principale, sulla propria corsia di marcia. Il motociclista non era riuscito ad evitare l'impatto, stante la vicinanza del mezzo che improvvisamente gli aveva tagliato la strada, e pur avendo tentato una manovra di emergenza, aveva urtato contro la ruota anteriore del mezzo agricolo;
a causa della collisione, era caduto a terra, riportando lesioni, con conseguenze permanenti (invalidità del 40%). I giudici di merito hanno ritenuto che tale evento sia stato provocato dalla condotta colposa del LE, il quale, nell'effettuare la manovra di svolta, non aveva dato la precedenza alla moto che proveniva dalla direzione opposta e che procedeva sulla strada provinciale sulla propria corsia di marcia, intercettandone la traiettoria e così provocando lo scontro. 2. LE FO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, in relazione agli articoli 63 e 191 cod. proc. pen., poiché il giudice di Pace di Agrigento aveva accertato la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo nell'immediatezza del fatto, assunte in assenza di garanzie difensive e versate nella annotazione di P. G.. La grave violazione non è stata rilevata dal giudice d'appello»l quale, a fronte della puntuale censura sollevata nella relativa impugnazione, avrebbe dovuto annullare la sentenza e trasmettere gli atti al primo giudice. L'errore procedurale, oltre a violare il principio del nemo tenetur se detegere, ha inficiato l'intero convincimento del giudicante, influenzandone la decisione. 2 Il Tribunale di Agrigento, al riguardo / si è limitato ad affermare che l'apparato argomentativo della sentenza del giudice di pace, che pure faceva riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato, poggiava su solidi elementi di prova che originavano ND, ritenendo perciò di poter confermare la decisione impugnata, senza tuttavia considerare che il primo giudice aveva fondato il suo convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato. 2.2 Con il secondo motivo, eccepisce la violazione degli articoli 590 cod. pen., in relazione agli articoli 192 e 530 cod. proc. pen., osservando che la valutazione dell'intero compendio probatorio avrebbe dovuto indurre il giudice ad una diversa ricostruzione della dinamica del fatto e, dunque, a ritenere l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento dell'imputato nella causazione del sinistro, provocato dal conducente della moto che, procedendo a velocità elevata, era andato ad impattare contro il trattore, dopo che questo aveva effettuato l'attraversamento ed aveva già lasciato la strada provinciale, immettendosi nella stradella interpoderale. Dopo aver premesso che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile) richiedono un penetrante e rigoroso controllo sulla credibilità soggettiva e sulla attendibilità intrinseca del suo racconto, ha evidenziato che le dichiarazioni del testimone Di Carlo Ignazio, utilizzate come riscontro a quelle della persona offesa, apparivano insufficienti a tal fine. Inoltre, nella ricostruzione proposta dal ricorrente, l'impatto sarebbe avvenuto tra la motocicletta e la ruota posteriore destra del mezzo agricolo, dopo che questo aveva già completato la manovra di svolta, impegnando lo stradello secondario. Tali elementi avrebbero dovuto portare all'esclusione dell'elemento soggettivo, anche in considerazione del fatto che le caratteristiche del mezzo agricolo non consentivano al conducente di procedere a velocità elevata. 2.3 Con il terzo motivo, eccepisce la violazione degli articoli 133 e 590 del cod. pen., in relazione all'articolo 52 del decreto legislativo 274/2000, osservando che il Tribunale avrebbe dovuto comminare una pena eguale o prossima al minimo edittale. La motivazione, concentrata sulla gravità della colpa e delle conseguenze subite dalla persona offesa, non ha tenuto conto della personalità dell'imputato, soggetto incensurato, e della condotta di guida del motociclista, che procedeva a velocità elevata in una zona catatterizzata dalla presenza di aziende agricole. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 5. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 II primo motivo, con cui si lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal LE alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, è aspecifico. Costituisce consolidato insegnamento del giudice di legittimità - al quale il Collegio intende dare continuità - quello secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533- 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gunnina e altro, Rv. 269218-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011-01 e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452- 01). Occorre evidenziare che il Tribunale ha proceduto alla valutazione del compendio probatorio, precisando che l'apparato argomentativo poggiava su solidi elementi di prova che originavano ND (rispetto al narrato dell'imputato); ed infatti, ha affermato che l'accertamento di responsabilità si è basato sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e su quelle collimanti del teste Di Carlo. Pertanto, il rilievo riguardante il riferimento alle dichiarazioni dell'imputato, effettivamente non utilizzabil, stante il divieto del disposto di cui all'art 63, comma 2, cod. proc. pen., risulta ininfluente sulla decisione assunta dal Tribunale. 1.2 La seconda censura è infondata. Essa propone questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte;
aspetti la cui valutazione non compete alla Corte di legittimità. Va premesso che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello @li stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusionija preferenza di altre (Sez. 1 - , Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. (dep. 10/11/2023 ) Rv. 285504 ; Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep, 29/01/1996, Clarke, Rv, 203428 - 01), Esula quindi dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza 4 (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; cfr. altresì Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). La Corte di legittimità ha altresì rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021 ) Rv. 280601; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Con specifico riferimento alla materia in esame, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del Giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (si veda in argomento, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione"). Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come il ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa interpretazione della dinamica del sinistro, la quale non può essere delibata in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che, attraverso una puntuale analisi della regiudicanda, perviene a conclusioni del tutto logiche e coerenti. Il giudice d'appello ha dato conto, in modo puntuale e logico, delle ragioni poste a fondamento del suo convincimento, mettendo in rilievo che le convergenti risultanze istruttorie sopra indicate hanno permesso di ritenere dimostrato che lo scontro tra il trattore e la motocicletta, peraltro indiscusso, sia stato provocato dal fatto che il conducente del mezzo agricolo ha effettuato l'attraversamento della linea di mezzeria della strada provinciale, per immettersi nello stradello secondario con accesso sulla opposta corsia, senza osservare l'obbligo di dare la precedenza al conducente della moto che, in quel momento, percorreva la strada principale, proveniente dal senso opposto di marcia, tenendo la sua destra. Gli ulteriori elementi riferiti dal ricorrente sono inidonei a disarticolare il nucleo centrale della suddetta argomentazione;
non è tale infatti la prospettazione secondo cui l'urto sarebbe avvenuto tra la motocicletta e la ruota posteriore del trattore o il fatto che comunque lo stesso mezzo agricolo sia riuscito a proseguire la marcia, essendo circostanze idonee a superare l'avvenuta dimostrazione della violazione dell'obbligo di dare la precedenza che ha determinato la collisione. Così pure il riferimento alla condotta di guida serbata dalla vittima, che viaggiava ad elevata velocità (peraltro non meglio indicata), non è equiparabile a fatto sopravvenuto eccezionale, in grado di interrompere il nesso causale. 5 Questa Sezione ha già affermato che "l'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto dei traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti" (in termini, Sez. 4 n. 26295 del 04/06/2015, Rv. 263877 - 01; nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo a carico del guidatore, contro la cui autovettura, impegnata in una manovra di inversione di marcia, aveva urtato un motociclista, il quale, cadendo rovinosamente, aveva perso la vita). 1.3 Infondato è il terzo motivo. E' stato precisato da questa Corte che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie, la sanzione è stata calcolata in misura inferiore alla media edittale. Occorre, in proposito, ricordare che la sanzione media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283). . Con riferimento al caso di specie, la forbice edittale ( da euro 258 a euro 2582 di multa) è di euro 2324; la metà, pari ad euro 1162, deve essere aggiunta al minimo edittale, ottenendo il risultato di euro 1420 di multa, che è superiore alla misura della pena base applicata (euro 1200). Ciò nondimeno, la Corte di appello ha ampiamente spiegato le ragioni della determinazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla accertata gravità della colpa del conducente del trattore ed alle pregiudizievoli conseguenze arrecate alla persona offesa (invalidità permanente in misura del 40%). Si tratta, pertanto, di giudizio insindacabile in questa sede di legittimità. 2. I ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con il responsabile civile UNIPOLSAI Assicurazioni, alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile costituita ON PP nel presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. 6
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile UNIPOLSAI Assicurazioni, delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile ON PP nel presente grado di legittimità, che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso il 19 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni e nota spese depositate dalla parte civile;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5006 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 19/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Agrigento, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata in data 11 maggio 2023 dal Giudice di pace della stessa città, nei confronti di LE FO, condannato alla pena finale di euro 800 di multa (euro 1.200-1/3 ex art.62 bis cod.pen)), oltre al risarcimento dei danni, per il reato di lesioni colpose cagionate a ON PP. Il fatto è stato così ricostruito: il giorno 4 giugno 2017, ON PP, percorrendo la strada provinciale "26", in direzione Tumarrano, alla guida della propria motocicletta Honda, aveva visto sopraggiungere dalla corsia opposta un trattore agricolo condotto dal soggetto successivamente identificato nel LE, il quale si era fermato per poter svoltare a sinistra e immettersi nella strada secondaria di accesso al suo pore. Il conducente del trattore, in un primo momento, aveva concesso la precedenza ad altro veicolo che, in quel frangente, precedeva la moto condotta dal ON, ma poi, improvvisamente, in coincidenza del passaggio della stessa, aveva ripreso la marcia per effettuare la manovra di svolta e, nel far ciò, aveva intercettato la traiettoria della moto procedente sulla strada principale, sulla propria corsia di marcia. Il motociclista non era riuscito ad evitare l'impatto, stante la vicinanza del mezzo che improvvisamente gli aveva tagliato la strada, e pur avendo tentato una manovra di emergenza, aveva urtato contro la ruota anteriore del mezzo agricolo;
a causa della collisione, era caduto a terra, riportando lesioni, con conseguenze permanenti (invalidità del 40%). I giudici di merito hanno ritenuto che tale evento sia stato provocato dalla condotta colposa del LE, il quale, nell'effettuare la manovra di svolta, non aveva dato la precedenza alla moto che proveniva dalla direzione opposta e che procedeva sulla strada provinciale sulla propria corsia di marcia, intercettandone la traiettoria e così provocando lo scontro. 2. LE FO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, in relazione agli articoli 63 e 191 cod. proc. pen., poiché il giudice di Pace di Agrigento aveva accertato la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo nell'immediatezza del fatto, assunte in assenza di garanzie difensive e versate nella annotazione di P. G.. La grave violazione non è stata rilevata dal giudice d'appello»l quale, a fronte della puntuale censura sollevata nella relativa impugnazione, avrebbe dovuto annullare la sentenza e trasmettere gli atti al primo giudice. L'errore procedurale, oltre a violare il principio del nemo tenetur se detegere, ha inficiato l'intero convincimento del giudicante, influenzandone la decisione. 2 Il Tribunale di Agrigento, al riguardo / si è limitato ad affermare che l'apparato argomentativo della sentenza del giudice di pace, che pure faceva riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato, poggiava su solidi elementi di prova che originavano ND, ritenendo perciò di poter confermare la decisione impugnata, senza tuttavia considerare che il primo giudice aveva fondato il suo convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato. 2.2 Con il secondo motivo, eccepisce la violazione degli articoli 590 cod. pen., in relazione agli articoli 192 e 530 cod. proc. pen., osservando che la valutazione dell'intero compendio probatorio avrebbe dovuto indurre il giudice ad una diversa ricostruzione della dinamica del fatto e, dunque, a ritenere l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento dell'imputato nella causazione del sinistro, provocato dal conducente della moto che, procedendo a velocità elevata, era andato ad impattare contro il trattore, dopo che questo aveva effettuato l'attraversamento ed aveva già lasciato la strada provinciale, immettendosi nella stradella interpoderale. Dopo aver premesso che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile) richiedono un penetrante e rigoroso controllo sulla credibilità soggettiva e sulla attendibilità intrinseca del suo racconto, ha evidenziato che le dichiarazioni del testimone Di Carlo Ignazio, utilizzate come riscontro a quelle della persona offesa, apparivano insufficienti a tal fine. Inoltre, nella ricostruzione proposta dal ricorrente, l'impatto sarebbe avvenuto tra la motocicletta e la ruota posteriore destra del mezzo agricolo, dopo che questo aveva già completato la manovra di svolta, impegnando lo stradello secondario. Tali elementi avrebbero dovuto portare all'esclusione dell'elemento soggettivo, anche in considerazione del fatto che le caratteristiche del mezzo agricolo non consentivano al conducente di procedere a velocità elevata. 2.3 Con il terzo motivo, eccepisce la violazione degli articoli 133 e 590 del cod. pen., in relazione all'articolo 52 del decreto legislativo 274/2000, osservando che il Tribunale avrebbe dovuto comminare una pena eguale o prossima al minimo edittale. La motivazione, concentrata sulla gravità della colpa e delle conseguenze subite dalla persona offesa, non ha tenuto conto della personalità dell'imputato, soggetto incensurato, e della condotta di guida del motociclista, che procedeva a velocità elevata in una zona catatterizzata dalla presenza di aziende agricole. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 5. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 II primo motivo, con cui si lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal LE alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, è aspecifico. Costituisce consolidato insegnamento del giudice di legittimità - al quale il Collegio intende dare continuità - quello secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533- 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gunnina e altro, Rv. 269218-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011-01 e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452- 01). Occorre evidenziare che il Tribunale ha proceduto alla valutazione del compendio probatorio, precisando che l'apparato argomentativo poggiava su solidi elementi di prova che originavano ND (rispetto al narrato dell'imputato); ed infatti, ha affermato che l'accertamento di responsabilità si è basato sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e su quelle collimanti del teste Di Carlo. Pertanto, il rilievo riguardante il riferimento alle dichiarazioni dell'imputato, effettivamente non utilizzabil, stante il divieto del disposto di cui all'art 63, comma 2, cod. proc. pen., risulta ininfluente sulla decisione assunta dal Tribunale. 1.2 La seconda censura è infondata. Essa propone questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte;
aspetti la cui valutazione non compete alla Corte di legittimità. Va premesso che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello @li stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusionija preferenza di altre (Sez. 1 - , Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. (dep. 10/11/2023 ) Rv. 285504 ; Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep, 29/01/1996, Clarke, Rv, 203428 - 01), Esula quindi dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza 4 (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; cfr. altresì Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). La Corte di legittimità ha altresì rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021 ) Rv. 280601; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Con specifico riferimento alla materia in esame, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del Giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (si veda in argomento, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione"). Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come il ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa interpretazione della dinamica del sinistro, la quale non può essere delibata in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che, attraverso una puntuale analisi della regiudicanda, perviene a conclusioni del tutto logiche e coerenti. Il giudice d'appello ha dato conto, in modo puntuale e logico, delle ragioni poste a fondamento del suo convincimento, mettendo in rilievo che le convergenti risultanze istruttorie sopra indicate hanno permesso di ritenere dimostrato che lo scontro tra il trattore e la motocicletta, peraltro indiscusso, sia stato provocato dal fatto che il conducente del mezzo agricolo ha effettuato l'attraversamento della linea di mezzeria della strada provinciale, per immettersi nello stradello secondario con accesso sulla opposta corsia, senza osservare l'obbligo di dare la precedenza al conducente della moto che, in quel momento, percorreva la strada principale, proveniente dal senso opposto di marcia, tenendo la sua destra. Gli ulteriori elementi riferiti dal ricorrente sono inidonei a disarticolare il nucleo centrale della suddetta argomentazione;
non è tale infatti la prospettazione secondo cui l'urto sarebbe avvenuto tra la motocicletta e la ruota posteriore del trattore o il fatto che comunque lo stesso mezzo agricolo sia riuscito a proseguire la marcia, essendo circostanze idonee a superare l'avvenuta dimostrazione della violazione dell'obbligo di dare la precedenza che ha determinato la collisione. Così pure il riferimento alla condotta di guida serbata dalla vittima, che viaggiava ad elevata velocità (peraltro non meglio indicata), non è equiparabile a fatto sopravvenuto eccezionale, in grado di interrompere il nesso causale. 5 Questa Sezione ha già affermato che "l'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto dei traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti" (in termini, Sez. 4 n. 26295 del 04/06/2015, Rv. 263877 - 01; nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo a carico del guidatore, contro la cui autovettura, impegnata in una manovra di inversione di marcia, aveva urtato un motociclista, il quale, cadendo rovinosamente, aveva perso la vita). 1.3 Infondato è il terzo motivo. E' stato precisato da questa Corte che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie, la sanzione è stata calcolata in misura inferiore alla media edittale. Occorre, in proposito, ricordare che la sanzione media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283). . Con riferimento al caso di specie, la forbice edittale ( da euro 258 a euro 2582 di multa) è di euro 2324; la metà, pari ad euro 1162, deve essere aggiunta al minimo edittale, ottenendo il risultato di euro 1420 di multa, che è superiore alla misura della pena base applicata (euro 1200). Ciò nondimeno, la Corte di appello ha ampiamente spiegato le ragioni della determinazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla accertata gravità della colpa del conducente del trattore ed alle pregiudizievoli conseguenze arrecate alla persona offesa (invalidità permanente in misura del 40%). Si tratta, pertanto, di giudizio insindacabile in questa sede di legittimità. 2. I ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con il responsabile civile UNIPOLSAI Assicurazioni, alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile costituita ON PP nel presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. 6
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile UNIPOLSAI Assicurazioni, delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile ON PP nel presente grado di legittimità, che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso il 19 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente