Ordinanza collegiale 26 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/12/2025, n. 22484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22484 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2636 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Scalise, Margherita Scalise, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Scalise in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 3;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
a) del provvedimento n. -OMISSIS-/2025 di divieto di accesso agli impianti sportivi emesso dal Questore di Roma il 20.01.2025 a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato al ricorrente dalla Questura di Roma, XV Distretto di Pubblica Sicurezza “Ponte Milvio” in data 28 gennaio 2025, con il quale si vieta “per anni 2 (DUE), a far data dalla notifica del presente provvedimento, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati”;
b) della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/90, Cat. II/ MIPG/-OMISSIS-/ IV Sez/ Daspo, emessa dalla Questura di Roma, Divisione Anticrimine, 4 Sezione Misure di Prevenzione in data 11.12.2024 e notificata al ricorrente dalla Questura di Roma, XV Distretto di Pubblica Sicurezza “Ponte Milvio” in data 23 dicembre-OMISSIS-, con la quale si comunicava l’avvio di un “procedimento amministrativo volto all’emissione della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive (D.A.Spo), con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 6 della Legge 401/1989 e successive modifiche”;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso, collegato e consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente;
nonché per l’annullamento, ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a.
d) del provvedimento Prot. 0011033 del 13.01.2025 con cui la Questura di Roma ha riscontrato negativamente l’istanza di accesso agli atti presentata in data 24.12.2024 dal ricorrente, adducendo la seguente motivazione: “poiché attengono ad atti di indagine, facenti parte dell’instaurato procedimento penale, tali documenti sono acquisibili presso la citata Autorità Giudiziaria, destinataria della relativa comunicazione di notizia di reato, cui è riconducibile la titolarità del dato”
e per il conseguente accertamento, ex art. 116, co. 2, c.p.a. del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta e non fornita dalla Questura di Roma, con obbligo di esibizione nell’ambito del presente giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\3\2025 :
per l’annullamento, previa misura cautelare, del Decreto del Questore di Roma del 21.02.2025 di rigetto istanza di revoca Daspo nr. -OMISSIS-/2025, notificato al ricorrente in data 25.02.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. SC NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 12.02.2025 e depositato il 25.02.2025, ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Roma, notificato il 28.01.2025, con il quale gli è stata applicata la misura di cui all’art. 6 legge n. 401/1989 (cd. DASPO) per anni “due”, provvedimento emesso in ragione di quanto accaduto durante l’incontro di calcio tra Lazio e NO disputato il -OMISSIS-.10.2024 presso lo stadio Olimpico in Roma.
In particolare, per quanto emerge dal provvedimento impugnato, durante il citato incontro di calcio il ricorrente si rendeva responsabile dell’utilizzo di un artificio, cd. fumogeno, nel settore “Distinti Nord Est” dello stadio, che gettava nella zona antistante il boccaporto C e nelle immediate vicinanze di un mezzo di soccorso dei Vigili del Fuoco.
La condotta del sig. -OMISSIS-, individuato dal personale operante, è stata ritenuta dalla Questura sussumibile tra quelle sanzionate dall’art. 6 bis legge 401/1989, dunque pregiudizievole per la sicurezza pubblica.
2. Avverso l’anzidetto provvedimento venivano mosse le seguenti censure:
A) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt.7-10 della Legge n.241/90 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 97 della Costituzione;
B) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 bis della legge n.401/1989 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della Legge.241/1990. Eccesso di potere in alcune delle sue tipizzate figure sintomatiche, ed in particolare: erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà, abnormità ;
C) Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione. Violazione dell’art.16 Cost.e dell’art.2,Prot.4,CEDU. Eccesso di potere in alcune delle sue tipizzate figure sintomatiche, ed in particolare: erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà, abnormità.
Il ricorrente deduce inoltre l’illegittimità del diniego di accesso agli atti con istanza proposta ex art. 116, comma 2, c.p.a. Contesta che l’Amministrazione, con la nota via via pec il 14.01.2025, ha affermato che fino alla eventuale notifica dell’avviso ex art.415-bis c.p.p. la Procura della Repubblica non consentirebbe di avere copia degli atti ai fini della difesa penale.
Ritiene che l’Amministrazione procedente debba mettere a disposizione del destinatario del provvedimento gli atti in suo possesso, ai fini di una concreta partecipazione al procedimento.
3.- Con atto di motivi aggiunti il ricorrente impugna poi il Decreto del 25.02.2025 con cui il Questore di Roma ha rigettato l’istanza di revoca del provvedimento n.-OMISSIS-/2025 del 20.01.2025.
Deduce con i motivi aggiunti i vizi di: violazione e falsa applicazione dell’art.3 della leggen.241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost. e dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A, violazione e falsa applicazione degli artt.21-quinquies e 21-nonies della legge n.241/1990.Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento.
4.-Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, che chiedono il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza n. 2320/2025 il Collegio ha accolto la richiesta di misure cautelari.
5.- All’udienza del 25.11.2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6.- L’istanza incidentale di accesso agli atti è superata dalla conclusione, nelle more, del procedimento penale ed in ogni caso dalla documentazione acquisita in atti che risulta sufficiente e completa.
6.1.- Il ricorso deve essere accolto nei limiti che si espongono, risultando fondata la seconda censura.
Deduce il ricorrente che l’episodio contestato non ha generato alcun pericolo per l’incolumità delle persone presenti, come confermato anche dalla circostanza che la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto di disporre l’archiviazione del procedimento penale avviato a seguito dei fatti anzidetti. Aggiunge che la misura di prevenzione irrogata è stata assunta come automatica conseguenza della denuncia alla Procura per il reato di cui all’art.6bis, comma 2, legge 401/1989.
7.- In sintesi, dalla visione delle immagini, era emerso che il fumogeno era stato acceso solo per pochi secondi e, dopo essere passato dalla mano di altro tifoso al ricorrente, era stato fatto cadere a terra in una zona dove non vi era la presenza di altri spettatori; inoltre, la fiamma era stata tenuta lontana da altri soggetti, tanto che nessuno dei presenti aveva manifestato allarmismo (cfr. richiesta di archiviazione del P.M).
Il provvedimento erroneamente assume che l’azione del ricorrente abbia integrato la fattispecie di cui all’art. 6 bis co. 1 legge 401/1989, disposizione, va ricordato, che prevede il lancio o utilizzo di artifici “in modo da creare un concreto pericolo per le persone”.
Diversamente dalla condotta sanzionata dall’art. 6 ter l. cit., quest’ultima fattispecie di pericolo astratto, l’art. 6 bis citato non considera pertanto sufficiente il mero possesso o l’utilizzo di razzi, bengala o fuochi di artificio (cfr. in questi termini Cass. pen., sez. III, sentenza n. 3-OMISSIS-60/2023, nonché TAR Catania, sez. I, sent. n. 1241/2024, decisione in cui pure è stato ritenuto che l’art. 6 bis l. cit. configuri “una fattispecie di illecito di pericolo concreto e richiede di formulare un giudizio di concreta pericolosità della condotta da effettuarsi ex ante, secondo il criterio della c.d. prognosi postuma”).
In ogni caso è dirimente constatare che, dalla visione delle immagini, come emerge dalla richiesta di archiviazione formulata della Procura della Repubblica di Roma, accolta successivamente con decreto in data 25.02.2025 dal GIP del Tribunale di Roma che ha archiviato il procedimento, non è risultato che vi sia stato alcun pericolo “concreto” per gli altri spettatori presenti alla partita (cfr. documenti prodotti in atti in data 10.04.2025).
Ne deriva, quindi, che, pur sussistendo un’autonomia di giudizio della pubblica amministrazione sui fatti di causa rispetto alle conclusioni adottate dal giudice penale, risultano condivisibili le argomentazioni del ricorrente nella parte in cui si rileva che l’atto è stato emesso dal Questore di Roma in carenza dei presupposti di legge, ossia in violazione di quanto prescritto dall’art. 6 co. 1 della legge 401/1989, non essendosi configurata l’ipotesi prevista dal successivo art. 6 bis posta a fondamento del provvedimento impugnato (si veda per un caso analogo anche TAR Veneto, sez. I, sent. n. 1589/2023).
7.1.- Deve essere infatti considerato che sebbene il cd. DASPO sia una misura che può essere disposta non soltanto nel caso di accertata lesione, ma anche a fronte di condotte che costituiscano fonte di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, secondo la logica del “più probabile che non”, e non richieda necessariamente la commissione di un fatto penalmente rilevante, essendo per la sua adozione sufficiente “un sommario accertamento sulla consistenza degli elementi fattuali contenuti nella denuncia” (cfr. Cons. di Stato, sez. III, n. 10986/2022; id. sentenza 26 novembre 2020 n. 7420), è altrettanto vero che l’art. 6 bis l. cit. richiede che si appuri in concreto esservi stato un pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, circostanza, tuttavia, non verificatasi nel caso in esame.
La giurisprudenza ha chiarito che, nella diversa ed autonoma sede della prevenzione rispetto a quella penale, il Questore ben può ritenere che l’azione abbia i connotati della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, stante i connotati temporali e locali in cui l’azione stessa si è svolta, precisando tuttavia che la pericolosità in concreto deve essere ritenuta e accertata (Cons. Stato, sez. III, n. 7420/2020).
8.- In conclusione, assorbite le ulteriori censure e previa declaratoria di improcedibilità della domanda di accesso proposta ex art. 116, comma 2, cpa, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nei limiti e per le ragioni esposte, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
9.- La peculiarità della vicenda e la circostanza che il decreto di archiviazione in sede penale è stato adottato successivamente alla data di emissione dell’atto impugnato, consentono di compensare le spese di lite, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi esposti e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese di lite compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS- aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC NE | AN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.