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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dr.sa Claudia Spiga Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3497 dell'anno 2021del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Massimo Miracola.
attore
CONTRO
, in persona del curatore speciale nominato ex Controparte_1 art. 78 cpc, avv. Giuseppe Giallombardo, con elezione di domicilio a Palermo, via Brunetto
Latini n. 11. convenuta e
, nato a [...], il [...] e rappresentati Parte_1 TE
e difesi dall'avv. Pietro Paolo Vicario, con elezione di domicilio a Galati Mamertino, via Del
Gaspero n.
4. convenuti
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Manasseri, con elezione Controparte_7 di domicilio a Sant'Agata di Militello via Campidoglio 26.
convenuti , nato a [...], il [...] Controparte_1 convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 27.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(classe 46) ha convenuto in giudizio Parte_1 TE Parte_1
(n. 1943), ,
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e , al fine di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 fare accertare la propria qualità di socio di fatto per la quota corrispondente al 18,75 % del capitale sociale dell'azienda esercitata dalla “ . Ha altresì Controparte_1 chiesto la condanna dei convenuti e (unici soci di diritto della CP_2 Parte_1 società) al rendimento del conto della gestione a decorrere dal 2007 ed al risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe subito a causa delle condotte di mala gestio dagli stessi poste in essere;
in subordine, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 179.860,18 pari al valore monetario della propria quota sociale.
A sostegno delle domande proposte, l'attore ha dedotto che l'azienda oggi esercitata dalla società convenuta, avente ad oggetto l'attività di trasporto con pullman in concessione rilasciata dall'Assessorato Regionale ai Trasporti, è da ricondurre a quella originariamente intestata alla ditta individuale nella titolarità di (classe 1913), ma gestita di fatto dalla Controparte_1 società costituita tra il predetto, , (classe 1913), CP_8 Controparte_1 Per_1
(classe 1916) e , la cui compagine sociale si è modificata nel
[...] Controparte_9 tempo in seguito alla morte degli originari titolari: in particolare, la quota in capo a CP_1
sarebbe stata ripartita tra i figli (classe 1943) ed
[...] Parte_1 CP_2
la quota di sarebbe stata ripartita tra lo stesso attore ed il fratello
[...] Persona_1
(n. 1949); la quota di sarebbe stata ripartita tra i Controparte_1 Controparte_9 RM , e e CP_3 CP_4 CP_1 Controparte_6 Controparte_7
; la quota nella titolarità di sarebbe stata acquisita, in parti uguali, per
[...] CP_8 stirpe, dagli eredi di (n. 1913), (classe 1916) e Controparte_1 Persona_1
, e ciò in conseguenza della transazione stipulata tra i predetti in data Controparte_9
21.12.2005 per definire il contenzioso proposto da quest'ultimo avente ad oggetto il riconoscimento della esistenza della società di fatto tra i predetti. L'attore ha inoltre dedotto che i convenuti (classe 1943) e Parte_1 TE
(formalmente gli unici due soci di diritto della ), Controparte_1 avrebbero di fatto gestito autonomamente l'azienda, impedendo allo stesso di esercitare i propri diritti di socio e qualsiasi altra forma di controllo sulla società.
Costituitisi, e hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata Parte_1 TE dall'attore, allegando che l'azienda in oggetto sarebbe stata sempre gestita dalla loro famiglia: prima nella forma della ditta individuale intestata al padre, , Controparte_1 successivamente conferita nella società di persone “Emanuele Antonino snc”, rispetto alla quale soltanto i convenuti avrebbero assunto la qualità di soci, ed infine trasformata nella
[...]
. In via subordinata, hanno eccepito la prescrizione della domanda di CP_1 riconoscimento della qualità di socio proposta dall'attore, ed in via riconvenzionale, in caso di riconoscimento in capo all'attore della qualità di socio, ne hanno chiesto la condanna a sopportare pro quota le passività derivanti dalla gestione sociale.
Si sono costituiti anche i RM , , e CP_3 CP_4 CP_1 Controparte_6
, i quali hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_7 non avendo l'attore proposto alcuna domanda nei loro confronti;
nel merito hanno contestato l'esistenza attuale di una società di fatto tra essi, l'attore e i RM e CP_2 Parte_1
allegando che una società di fatto avente ad oggetto la gestione dell'attività di
[...] trasporto sarebbe invero esistita tra i rispettivi danti causa, ma sarebbe cessata già prima del
2005 a causa della sua elevata esposizione debitoria: nessuno dei soci di fatto, infatti, voleva farsi carico di questa situazione ad eccezione di e (classe 43), CP_2 Parte_1 come appunto risulterebbe dall'atto di transazione del 21.12.2005.
Si è altresì costituita la società in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 cpc che ha contestato le domande proposte dall'attore evidenziandone l'infondatezza; in ogni caso ha eccepito la prescrizione della domanda, rappresentando che l'attore, dalla data della morte del suo dante causa (1999), non avrebbe mai richiesto la liquidazione della sua presunta quota, ovvero formulato, nei termini, una istanza di subentro nella partecipazione sociale.
Così ricostruita la vicenda, osserva il Tribunale che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In altri termini, se per un verso la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, dell'esistenza di una struttura societaria, per altro verso occorre, all'esito di una rigorosa valutazione, che le prove raccolte siano idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale ed il vincolo di collaborazione nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n.4385 del
13.02.2023; Cass. n. 19234 del 2020; Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n.
5961 del 2010).
Nel caso di specie, manca questa rigorosa prova: i documenti prodotti e le prove acquisite non consentono infatti di affermare che, tra l'attore e i convenuti, esista una società di fatto avente ad oggetto la gestione dell'azienda di trasporto formalmente nella titolarità della “
[...]
, i cui unici soci risultano essere e (classe Controparte_1 CP_2 Parte_1
43).
Ed infatti, tutti i testimoni, sia quelli citati dall'attore sia quelli citati dai convenuti, si sono limitati a riferire che l'attore, anche dopo la morte del di lui padre, ha continuato a prestare attività, quale autista, alle dipendenze della società che era autonomamente gestita dal convenuto che si occupava di tutte le incombenze legate alla gestione, Parte_1 curando i pagamenti dei fornitori e dei dipendenti.
Uno solo dei testi di parte attrice ha dichiarato di essere a conoscenza “per sentito dire” che l'attore fosse socio insieme ai convenuti della società di Autoservizi;
tuttavia, non ha riferito elementi precisi per supportare questa affermazione e non ha saputo riferire quali eventuali attività gestorie fossero esercitate dall'attore, che svolgeva soltanto la funzione di autista, ossia la mansione per quale risultava assunto (v. deposizione del teste sentito Testimone_1 all'udienza del 9.11.2023: “Che io sappia , figlio di , si occupava Parte_1 CP_1 di pagare gli stipendi dei dipendenti. Per era il marito che si occupava della TE gestione dei servizi. L'attore , figlio di , faceva l'autista”). Parte_1 CP_3
Peraltro, lo stesso attore in sede di interrogatorio formale (v. verbale di udienza del 15.06.2023) ha confessato di non avere mai apportato alcun contributo in denaro alla società, così contraddicendo la sua stessa tesi. Né risulta aliunde che l'attore abbia concorso in alcun modo alla copertura delle perdite che la società ha registrato nel corso degli anni, anzi è emerso che di queste (quantomeno parzialmente) si è sempre fatto carico il convenuto . Parte_1 Non risulta funzionale a dimostrare l'esistenza della presunta società di fatto tra l'attore e i convenuti neppure la sentenza n. 89/06 emessa dalla Corte di Appello di Messina: detta pronuncia, infatti, si limita nella motivazione a riassumere l'oggetto della controversia, relativo alla domanda di accertamento di una società di fatto tra il dante causa dell'attore e gli eredi di
(odierni convenuti), a prendere atto dell'accordo stragiudiziale raggiunto Controparte_1 tra le parti e a dichiarare cessata la materia del contendere.
Priva di ogni fondamento giuridico è poi la tesi sostenuta dall'attore secondo la quale egli avrebbe acquisito la qualità di socio per effetto della successione al padre, , Persona_1 sul presupposto che quest'ultimo fosse a sua volta socio di fatto della società di fatto costituita tra , (classe 1913), (dante causa degli CP_8 Controparte_1 Persona_1 attuali attori) e . Controparte_9
Non appare superfluo a tal proposto ricordare che, alle società di fatto, si applicano le norme vigenti in materia di società di persone, nelle quali la qualità di socio non si trasmette in via successoria ma deve essere espressione di un atto volontario dell'erede stesso, nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost. In altri termini, alla morte del socio di fatto si scioglie immediatamente e definitivamente il vincolo tra società e socio deceduto e gli eredi non subentrano automaticamente nella posizione del socio defunto – salvo apposita clausola di continuazione nel contratto sociale –, ma hanno solo diritto ad ottenere dalla società la liquidazione della quota del de cuius. Gli eredi, in sostanza, non possono essere considerati automaticamente soci, quanto piuttosto meri creditori della società relativamente alla quota del socio defunto ad essi eventualmente spettante (art. 2284 cc).
Ebbene, se per un verso i documenti prodotti (tra cui in particolare la transazione del
21.12.2005), rivelano seri indizi dell'esistenza di una società di fatto tra il dante causa dell'odierno attore e gli eredi di (ossia gli odierni convenuti e Controparte_1 CP_2
, per altro verso non forniscono elementi utili a dimostrare la posizione Parte_1 dell'attore rispetto alla detta società di fatto, né il suo eventuale diritto di successione.
Va inoltre evidenziato che l'attore, dopo la morte del proprio dante causa, avvenuta in data
13.12.1999, non risulta avere mai richiesto la liquidazione della quota a sé spettante, né tantomeno formulato istanza di subentro nella quota del proprio dante causa, sicché, in ogni caso, l'eventuale diritto credito connesso alla liquidazione della quota sarebbe ormai prescritto.
La domanda di accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra l'attore e i convenuti è quindi rimasta priva di un valido supporto probatorio e va pertanto rigettata. Il rigetto di tale domanda assorbe tutte le altre, in quanto fondate sul presupposto, rimasto indimostrato, dello status di socio (ancorché di fatto) dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessi euro 5.500,00 oltre iva, cpa e spese generali in favore di ciascuna delle seguenti parti convenute: e (classe CP_2 Parte_1
43) in proprio, e la società , in persona del CP_1 Controparte_1 curatore speciale.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese anticipate dagli altri convenuti in assenza di specifiche domande proposte nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di
, nato a [...], il [...], Controparte_1 rigetta tutte le domande proposte da (classe 1946). Parte_1
Condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti e (classe 43) CP_2 Parte_1 in proprio, nonché in favore di in persona del CP_1 Controparte_1 curatore speciale, delle spese di lite che si liquidano in complessi euro 5.500,00 oltre iva, cpa e spese generali per ciascuno.
Dichiara irripetibili le spese anticipate dai convenuti , , CP_3 CP_4 CP_1 [...]
e . CP_6 Controparte_7
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di
Impresa del Tribunale, il 02.07.2025.
Il Giudice La Presidente
Emanuela Piazza Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dr.sa Claudia Spiga Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3497 dell'anno 2021del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Massimo Miracola.
attore
CONTRO
, in persona del curatore speciale nominato ex Controparte_1 art. 78 cpc, avv. Giuseppe Giallombardo, con elezione di domicilio a Palermo, via Brunetto
Latini n. 11. convenuta e
, nato a [...], il [...] e rappresentati Parte_1 TE
e difesi dall'avv. Pietro Paolo Vicario, con elezione di domicilio a Galati Mamertino, via Del
Gaspero n.
4. convenuti
, , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Manasseri, con elezione Controparte_7 di domicilio a Sant'Agata di Militello via Campidoglio 26.
convenuti , nato a [...], il [...] Controparte_1 convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 27.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(classe 46) ha convenuto in giudizio Parte_1 TE Parte_1
(n. 1943), ,
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e , al fine di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 fare accertare la propria qualità di socio di fatto per la quota corrispondente al 18,75 % del capitale sociale dell'azienda esercitata dalla “ . Ha altresì Controparte_1 chiesto la condanna dei convenuti e (unici soci di diritto della CP_2 Parte_1 società) al rendimento del conto della gestione a decorrere dal 2007 ed al risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe subito a causa delle condotte di mala gestio dagli stessi poste in essere;
in subordine, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 179.860,18 pari al valore monetario della propria quota sociale.
A sostegno delle domande proposte, l'attore ha dedotto che l'azienda oggi esercitata dalla società convenuta, avente ad oggetto l'attività di trasporto con pullman in concessione rilasciata dall'Assessorato Regionale ai Trasporti, è da ricondurre a quella originariamente intestata alla ditta individuale nella titolarità di (classe 1913), ma gestita di fatto dalla Controparte_1 società costituita tra il predetto, , (classe 1913), CP_8 Controparte_1 Per_1
(classe 1916) e , la cui compagine sociale si è modificata nel
[...] Controparte_9 tempo in seguito alla morte degli originari titolari: in particolare, la quota in capo a CP_1
sarebbe stata ripartita tra i figli (classe 1943) ed
[...] Parte_1 CP_2
la quota di sarebbe stata ripartita tra lo stesso attore ed il fratello
[...] Persona_1
(n. 1949); la quota di sarebbe stata ripartita tra i Controparte_1 Controparte_9 RM , e e CP_3 CP_4 CP_1 Controparte_6 Controparte_7
; la quota nella titolarità di sarebbe stata acquisita, in parti uguali, per
[...] CP_8 stirpe, dagli eredi di (n. 1913), (classe 1916) e Controparte_1 Persona_1
, e ciò in conseguenza della transazione stipulata tra i predetti in data Controparte_9
21.12.2005 per definire il contenzioso proposto da quest'ultimo avente ad oggetto il riconoscimento della esistenza della società di fatto tra i predetti. L'attore ha inoltre dedotto che i convenuti (classe 1943) e Parte_1 TE
(formalmente gli unici due soci di diritto della ), Controparte_1 avrebbero di fatto gestito autonomamente l'azienda, impedendo allo stesso di esercitare i propri diritti di socio e qualsiasi altra forma di controllo sulla società.
Costituitisi, e hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata Parte_1 TE dall'attore, allegando che l'azienda in oggetto sarebbe stata sempre gestita dalla loro famiglia: prima nella forma della ditta individuale intestata al padre, , Controparte_1 successivamente conferita nella società di persone “Emanuele Antonino snc”, rispetto alla quale soltanto i convenuti avrebbero assunto la qualità di soci, ed infine trasformata nella
[...]
. In via subordinata, hanno eccepito la prescrizione della domanda di CP_1 riconoscimento della qualità di socio proposta dall'attore, ed in via riconvenzionale, in caso di riconoscimento in capo all'attore della qualità di socio, ne hanno chiesto la condanna a sopportare pro quota le passività derivanti dalla gestione sociale.
Si sono costituiti anche i RM , , e CP_3 CP_4 CP_1 Controparte_6
, i quali hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_7 non avendo l'attore proposto alcuna domanda nei loro confronti;
nel merito hanno contestato l'esistenza attuale di una società di fatto tra essi, l'attore e i RM e CP_2 Parte_1
allegando che una società di fatto avente ad oggetto la gestione dell'attività di
[...] trasporto sarebbe invero esistita tra i rispettivi danti causa, ma sarebbe cessata già prima del
2005 a causa della sua elevata esposizione debitoria: nessuno dei soci di fatto, infatti, voleva farsi carico di questa situazione ad eccezione di e (classe 43), CP_2 Parte_1 come appunto risulterebbe dall'atto di transazione del 21.12.2005.
Si è altresì costituita la società in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 cpc che ha contestato le domande proposte dall'attore evidenziandone l'infondatezza; in ogni caso ha eccepito la prescrizione della domanda, rappresentando che l'attore, dalla data della morte del suo dante causa (1999), non avrebbe mai richiesto la liquidazione della sua presunta quota, ovvero formulato, nei termini, una istanza di subentro nella partecipazione sociale.
Così ricostruita la vicenda, osserva il Tribunale che la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In altri termini, se per un verso la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, dell'esistenza di una struttura societaria, per altro verso occorre, all'esito di una rigorosa valutazione, che le prove raccolte siano idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale ed il vincolo di collaborazione nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n.4385 del
13.02.2023; Cass. n. 19234 del 2020; Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n.
5961 del 2010).
Nel caso di specie, manca questa rigorosa prova: i documenti prodotti e le prove acquisite non consentono infatti di affermare che, tra l'attore e i convenuti, esista una società di fatto avente ad oggetto la gestione dell'azienda di trasporto formalmente nella titolarità della “
[...]
, i cui unici soci risultano essere e (classe Controparte_1 CP_2 Parte_1
43).
Ed infatti, tutti i testimoni, sia quelli citati dall'attore sia quelli citati dai convenuti, si sono limitati a riferire che l'attore, anche dopo la morte del di lui padre, ha continuato a prestare attività, quale autista, alle dipendenze della società che era autonomamente gestita dal convenuto che si occupava di tutte le incombenze legate alla gestione, Parte_1 curando i pagamenti dei fornitori e dei dipendenti.
Uno solo dei testi di parte attrice ha dichiarato di essere a conoscenza “per sentito dire” che l'attore fosse socio insieme ai convenuti della società di Autoservizi;
tuttavia, non ha riferito elementi precisi per supportare questa affermazione e non ha saputo riferire quali eventuali attività gestorie fossero esercitate dall'attore, che svolgeva soltanto la funzione di autista, ossia la mansione per quale risultava assunto (v. deposizione del teste sentito Testimone_1 all'udienza del 9.11.2023: “Che io sappia , figlio di , si occupava Parte_1 CP_1 di pagare gli stipendi dei dipendenti. Per era il marito che si occupava della TE gestione dei servizi. L'attore , figlio di , faceva l'autista”). Parte_1 CP_3
Peraltro, lo stesso attore in sede di interrogatorio formale (v. verbale di udienza del 15.06.2023) ha confessato di non avere mai apportato alcun contributo in denaro alla società, così contraddicendo la sua stessa tesi. Né risulta aliunde che l'attore abbia concorso in alcun modo alla copertura delle perdite che la società ha registrato nel corso degli anni, anzi è emerso che di queste (quantomeno parzialmente) si è sempre fatto carico il convenuto . Parte_1 Non risulta funzionale a dimostrare l'esistenza della presunta società di fatto tra l'attore e i convenuti neppure la sentenza n. 89/06 emessa dalla Corte di Appello di Messina: detta pronuncia, infatti, si limita nella motivazione a riassumere l'oggetto della controversia, relativo alla domanda di accertamento di una società di fatto tra il dante causa dell'attore e gli eredi di
(odierni convenuti), a prendere atto dell'accordo stragiudiziale raggiunto Controparte_1 tra le parti e a dichiarare cessata la materia del contendere.
Priva di ogni fondamento giuridico è poi la tesi sostenuta dall'attore secondo la quale egli avrebbe acquisito la qualità di socio per effetto della successione al padre, , Persona_1 sul presupposto che quest'ultimo fosse a sua volta socio di fatto della società di fatto costituita tra , (classe 1913), (dante causa degli CP_8 Controparte_1 Persona_1 attuali attori) e . Controparte_9
Non appare superfluo a tal proposto ricordare che, alle società di fatto, si applicano le norme vigenti in materia di società di persone, nelle quali la qualità di socio non si trasmette in via successoria ma deve essere espressione di un atto volontario dell'erede stesso, nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost. In altri termini, alla morte del socio di fatto si scioglie immediatamente e definitivamente il vincolo tra società e socio deceduto e gli eredi non subentrano automaticamente nella posizione del socio defunto – salvo apposita clausola di continuazione nel contratto sociale –, ma hanno solo diritto ad ottenere dalla società la liquidazione della quota del de cuius. Gli eredi, in sostanza, non possono essere considerati automaticamente soci, quanto piuttosto meri creditori della società relativamente alla quota del socio defunto ad essi eventualmente spettante (art. 2284 cc).
Ebbene, se per un verso i documenti prodotti (tra cui in particolare la transazione del
21.12.2005), rivelano seri indizi dell'esistenza di una società di fatto tra il dante causa dell'odierno attore e gli eredi di (ossia gli odierni convenuti e Controparte_1 CP_2
, per altro verso non forniscono elementi utili a dimostrare la posizione Parte_1 dell'attore rispetto alla detta società di fatto, né il suo eventuale diritto di successione.
Va inoltre evidenziato che l'attore, dopo la morte del proprio dante causa, avvenuta in data
13.12.1999, non risulta avere mai richiesto la liquidazione della quota a sé spettante, né tantomeno formulato istanza di subentro nella quota del proprio dante causa, sicché, in ogni caso, l'eventuale diritto credito connesso alla liquidazione della quota sarebbe ormai prescritto.
La domanda di accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra l'attore e i convenuti è quindi rimasta priva di un valido supporto probatorio e va pertanto rigettata. Il rigetto di tale domanda assorbe tutte le altre, in quanto fondate sul presupposto, rimasto indimostrato, dello status di socio (ancorché di fatto) dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessi euro 5.500,00 oltre iva, cpa e spese generali in favore di ciascuna delle seguenti parti convenute: e (classe CP_2 Parte_1
43) in proprio, e la società , in persona del CP_1 Controparte_1 curatore speciale.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese anticipate dagli altri convenuti in assenza di specifiche domande proposte nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di
, nato a [...], il [...], Controparte_1 rigetta tutte le domande proposte da (classe 1946). Parte_1
Condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti e (classe 43) CP_2 Parte_1 in proprio, nonché in favore di in persona del CP_1 Controparte_1 curatore speciale, delle spese di lite che si liquidano in complessi euro 5.500,00 oltre iva, cpa e spese generali per ciascuno.
Dichiara irripetibili le spese anticipate dai convenuti , , CP_3 CP_4 CP_1 [...]
e . CP_6 Controparte_7
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di
Impresa del Tribunale, il 02.07.2025.
Il Giudice La Presidente
Emanuela Piazza Daniela Galazzi