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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4979/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con gli avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Pastore;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da malattie CP_1
professionali denunziate il 25-26.10.2022 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito poi di acclarare che le denunziate malattie (ernie discali cervicali e lombari, sindrome della cuffia dei rotatori con periartrite scapolo-omerale bilaterale) hanno natura professionale e determinano un complessivo danno biologico permanente in misura del
19% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a)-b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
2 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 19% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dal CP_1
giorno della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Lorenzo
Scarano e Maria Pastore.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4979/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con gli avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Pastore;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da malattie CP_1
professionali denunziate il 25-26.10.2022 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito poi di acclarare che le denunziate malattie (ernie discali cervicali e lombari, sindrome della cuffia dei rotatori con periartrite scapolo-omerale bilaterale) hanno natura professionale e determinano un complessivo danno biologico permanente in misura del
19% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla erogazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a)-b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei, con CP_1
aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7
l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
2 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura del 19% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dal CP_1
giorno della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Lorenzo
Scarano e Maria Pastore.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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