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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2176 /2024 R.G.
All'udienza del 16/01/2025 sino alle ore 11.28, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, è comparso:
l'Avv. Vincenzo Pantaleo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
nessuno è comparso per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Pantaleo conclude e discute la causa insistendo in memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.25, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176 /2024 R.G. OGGETTO: indebito assistenziale-reddito di cittadinanza vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. CALAMIA CATERINA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accogliere il presente ricorso e per l'effetto: ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 3.500,00 richiesta dall' all'odierno ricorrente con il provvedimento del CP_1
18.04.2024, relativo alla prestazione Reddito di Cittadinanza n. 5572732; ritenere e dichiarare illegittima, non dovuta, indebita e/o con qualunque altra statuizione, la richiesta di pagamento di € 3.500,00 relativa alla prestazione Reddito di Cittadinanza n. 5572732, avanzata dall' nei confronti dell'odierno CP_1
ricorrente; vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso in quanto infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE , percettore di Reddito di Cittadinanza n. 5572732, dal 13.05.2022 al Parte_1
30.11.2022, lamenta l'illegittimità ed erroneità del provvedimento con il quale l' ha richiesto la CP_1
restituzione della somma di € 3.500,00, indebitamente percepita per “omessa dichiarazione in domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per reati di cui all'art.7 commi 1, 2, 3 DL 4/2019 e succ. mod. (art.2, co. 1, lett. C bis)”.
Asserisce a tal uopo che “non aveva alcuna e continua a non avere nessuna pendenza nel proprio casellario giudiziale.” aggiungendo che “la resistente che revoca la prestazione è tenuta a fornire le motivazioni e la documentazione che giustificano la sua decisione, in modo da permettere al giudice di verificare la legittimità dell'atto ai sensi l'articolo 2697 del
Codice Civile”.
Per tali motivi chiede la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.
L'ente assistenziale, costituendosi, ha ribadito la correttezza del provvedimento di revoca e richiesta di restituzione in forza dell'art. 7 comma 4 d.l. 4/2019, posto che in domanda l'interessato non ha dichiarato l'esistenza della condanna.
Ha infine precisato che l'onere della prova, contrariamente agli assunti avversari, grava sul ricorrente.
Per l'effetto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate da parte resistente in sede di discussione orale.
*****
L'azione promossa dal ricorrente è infondata e non merita di essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che, nonostante in ricorso siano stati indicati diversi documenti allegati allo stesso, mancano agli atti, perché mai prodotti, il Casellario giudiziale del ricorrente ed il certificato di stato di famiglia.
Nel merito, contrariamente e difformemente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'onere della prova grava sulla parte istante, intesa quale soggetto che ha promosso il giudizio.
Per costante e granitica giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, infatti, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. nn. 19561/2024; n. 15550/19, n. 26231/18).
L'inesistenza dell'altrui diritto alla restituzione rappresenta solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita.
In subiecta materia non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è
l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della
sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. (Cass. S.U. 18046/2010).
Concludendo, in mancanza assoluta di prova della sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsto dalla legge per poter beneficiare del reddito di cittadinanza e, in particolare, del requisito in contestazione, il ricorso viene rigettato.
Alla luce dei motivi che hanno portato al rigetto dell'azione, va dichiarata altresì la temerarietà dell'azione poiché promossa con colpa grave e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 96 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 152 disp. Att. C.p.c., le spese vengono poste a carico del ricorrente soccombente.
La soccombenza è infatti dipesa dall'aver promosso il presente giudizio con abuso del processo per una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti: la parte infatti ha proposto l'azione con asserzioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo tesi del tutto infondate e disattendendo l'onere probatorio.
Per tali motivi si condanna al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. segue la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2176 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara la temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese CP_1
forfettarie ed oneri di legge, revoca l'ammissione provvisoria del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per temerarietà dell'azione;
Così deciso in Marsala in data 16/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2176 /2024 R.G.
All'udienza del 16/01/2025 sino alle ore 11.28, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, è comparso:
l'Avv. Vincenzo Pantaleo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
nessuno è comparso per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Pantaleo conclude e discute la causa insistendo in memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.25, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176 /2024 R.G. OGGETTO: indebito assistenziale-reddito di cittadinanza vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. CALAMIA CATERINA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accogliere il presente ricorso e per l'effetto: ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 3.500,00 richiesta dall' all'odierno ricorrente con il provvedimento del CP_1
18.04.2024, relativo alla prestazione Reddito di Cittadinanza n. 5572732; ritenere e dichiarare illegittima, non dovuta, indebita e/o con qualunque altra statuizione, la richiesta di pagamento di € 3.500,00 relativa alla prestazione Reddito di Cittadinanza n. 5572732, avanzata dall' nei confronti dell'odierno CP_1
ricorrente; vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso in quanto infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE , percettore di Reddito di Cittadinanza n. 5572732, dal 13.05.2022 al Parte_1
30.11.2022, lamenta l'illegittimità ed erroneità del provvedimento con il quale l' ha richiesto la CP_1
restituzione della somma di € 3.500,00, indebitamente percepita per “omessa dichiarazione in domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per reati di cui all'art.7 commi 1, 2, 3 DL 4/2019 e succ. mod. (art.2, co. 1, lett. C bis)”.
Asserisce a tal uopo che “non aveva alcuna e continua a non avere nessuna pendenza nel proprio casellario giudiziale.” aggiungendo che “la resistente che revoca la prestazione è tenuta a fornire le motivazioni e la documentazione che giustificano la sua decisione, in modo da permettere al giudice di verificare la legittimità dell'atto ai sensi l'articolo 2697 del
Codice Civile”.
Per tali motivi chiede la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.
L'ente assistenziale, costituendosi, ha ribadito la correttezza del provvedimento di revoca e richiesta di restituzione in forza dell'art. 7 comma 4 d.l. 4/2019, posto che in domanda l'interessato non ha dichiarato l'esistenza della condanna.
Ha infine precisato che l'onere della prova, contrariamente agli assunti avversari, grava sul ricorrente.
Per l'effetto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate da parte resistente in sede di discussione orale.
*****
L'azione promossa dal ricorrente è infondata e non merita di essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che, nonostante in ricorso siano stati indicati diversi documenti allegati allo stesso, mancano agli atti, perché mai prodotti, il Casellario giudiziale del ricorrente ed il certificato di stato di famiglia.
Nel merito, contrariamente e difformemente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'onere della prova grava sulla parte istante, intesa quale soggetto che ha promosso il giudizio.
Per costante e granitica giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, infatti, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. nn. 19561/2024; n. 15550/19, n. 26231/18).
L'inesistenza dell'altrui diritto alla restituzione rappresenta solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita.
In subiecta materia non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è
l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della
sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. (Cass. S.U. 18046/2010).
Concludendo, in mancanza assoluta di prova della sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsto dalla legge per poter beneficiare del reddito di cittadinanza e, in particolare, del requisito in contestazione, il ricorso viene rigettato.
Alla luce dei motivi che hanno portato al rigetto dell'azione, va dichiarata altresì la temerarietà dell'azione poiché promossa con colpa grave e, conseguentemente, in applicazione dell'art. 96 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 152 disp. Att. C.p.c., le spese vengono poste a carico del ricorrente soccombente.
La soccombenza è infatti dipesa dall'aver promosso il presente giudizio con abuso del processo per una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti: la parte infatti ha proposto l'azione con asserzioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo tesi del tutto infondate e disattendendo l'onere probatorio.
Per tali motivi si condanna al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. segue la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2176 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara la temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese CP_1
forfettarie ed oneri di legge, revoca l'ammissione provvisoria del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per temerarietà dell'azione;
Così deciso in Marsala in data 16/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.