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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/02/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12276/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12276/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NIGERIA il 06/05/1993 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. VITAGLIANO VINCENZO, ANGELA BARRETTA ed
ANNA BARRETTA come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 22.05.2020 al 19.7.2023, venendo CP_2 regolarizzato con contratto part time 62,50%, svolgendo le mansioni di piastrista addetto alla preparazione dei panini cassiera con inquadramento al V livello C.C.N.L. di categoria;
di aver lavorato dal martedì alla domenica dalle 17.30 alle 24.30; di non aver percepito alcuna retribuzione da marzo 2023 e fino alle dimissioni nonché tredicesima e quattordicesima, T.F.R. ed indennità di preavviso;
di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga per il periodo formalizzato;
di non aver goduto di ferie nell'anno 2023 mentre per gli altri anni ha fruito di due settimane di ferie;
di non aver fruito di permessi e festività; di non aver percepito una retribuzione proporzionata al lavoro svolto;
di aver diritto ad € 26.879,69.
1 Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e di condannare la società resistente al pagamento della somma indicata, oltre interessi e rivalutazione con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta dalle parti (cfr. buste paga, contratto di lavoro e comunicazione di recesso) può ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato part time al 62,50% con inquadramento nel V livello del C.C.N.L. di categoria dal 22.5.2020 al 20.7.2023.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano l'orario di lavoro, in quanto parte ricorrente ha allegato di aver lavorato per un numero di ore maggiore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv.
632795; Cass. n. 12434/2006).
A questo punto sono fondamentali per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda le dichiarazioni rese dai testi escussi.
2 Per tali ragioni, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni testimoniali.
Possono essere parzialmente valorizzate le dichiarazioni rese da entrambi i testi limitatamente ai periodi in cui hanno avuto percezione diretta dei fatti (ex colleghi di lavoro) anche in ragione della chiarezza e della precisione del narrato, dalla posizione di terzietà (assenza di legami di parentela o di contenzioso con le parti).
D'altra parte, le loro imprecisioni in ordine all'orario svolto rispetto a quello allegato in ricorso si giustificano in ragione del tempo trascorso rispetto ai fatti.
La testimone ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho Tes_1 lavorato per la società resistente dall'estate 2020 all'autunno (settembre) 2023, data di cessazione dell'impresa. Io ero cameriera di sala in questo locale sito a Afragola con
l'insegna “Bere E Be”. Sono stata assunta da , il titolare e Persona_1 socio della società resistente, il quale impartiva anche le direttive. veniva Per_1 molto raramente nel locale. Io ho lavorato quattro giorni a settimana variabili dalle
17.00 alla chiusura (verso le 1.00 di notte) e percepivo una retribuzione € 30 al giorno, corrispostami sempre in contanti dal . Non ho contenzioso con la Per_1 società resistente. Conosco il ricorrente perché è stato mio collega di lavoro. Egli già era presente quando ho iniziato a lavorare e si è dimesso a luglio 2023. Le direttive erano impartite sempre da . Non conosco la retribuzione di parte ricorrente. Il Per_1 ricorrente ha lavorato dalle 17.00 alle 1.00 di notte con le mansioni di cuoco senza pausa. Egli è sempre stato presente in cucina a lavorare ogni volta che io sono andata
a lavorare. Egli si occupava della preparazione degli aperitivi e della cena. Era l'unico cuoco. è stata mia collega di sala sempre come cameriera. Ella Persona_2
è stata assunta a fine 2020 ed ha lavorato fino alla cessazione dell'azienda. Preciso che ella osservava il mio orario di lavoro ma lavoravamo su turni perché abbiamo lavorato insieme raramente. Non conosco la sua retribuzione. Il locale era chiuso di lunedì”.
La testimone ha riferito: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho Per_2 lavorato per la società resistente dal settembre/ottobre 2020 fino alla chiusura del locale (settembre 2023) con le mansioni di cameriera di sala e mi occupavo sia dell'apertura e della chiusura del negozio, della cassa e della preparazione delle bibite.
Non ho contenzioso con parte resistente. Conosco parte ricorrente perché è stato mio collega di lavoro. Egli era già presente quando sono stata assunta e il suo rapporto è cessato giugno 2023 se non erro. Le direttive erano impartite dai titolari che erano
e un certo ed entrambi ci corrispondevano la Persona_1 Per_3 retribuzione. La mia retribuzione era di 4 euro all'ora. Io lavoravo con frequenza
3 variabile perché a volte lavoravo di media due volte a settimana, poi poteva capitare la settimana dove andavo sei volte e settimane dove non andavo proprio e lavoravo dalle 17.00 alle chiusura del ristorante (verso le 1.00 di notte). Il locale si trovava a
Afragola con l'insegna “Bere E Be”. Il ricorrente svolgeva le mansioni di cuoco e si occupava sia degli aperitivi sia delle portate per la cena. Dalle 17.00 alle 20.00 c'era una formula per cui l'aperitivo era gratis se si prendeva una bevanda. Preciso che a volte era presente anche l'aiuto cuoco (un certo per un periodo ma ce ne sono Per_4 stati diversi) ma non sempre, di solito il fine settimana. Egli era sempre presente in azienda, lavorava sei giorni su sette (lunedì era chiusura aziendale) con il mio orario di lavoro. Le direttive erano impartite a lui sempre da e , i quali Per_1 Per_3 non erano sempre presenti in azienda. Non conosco la retribuzione mensile di parte ricorrente. è stata mia collega di lavoro con le mansioni di cameriera. Persona_5
Quando sono arrivata, ho lavorato insieme a lei che mi ha insegnato cosa fare. Ella ha osservato giorni di lavoro diversi dai miei ma nel primo periodo stavamo insieme. Ha osservato il mio orario di lavoro. Di solito il giovedì, quando si organizzavano le serate, lavoravamo insieme”.
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
All'esito dell'istruttoria, parte ricorrente ha assolto solo in parte, con i testi a sua disposizione, all'onere probatorio su di lui gravante.
Nel caso in esame, può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente ed in favore della parte resistente con orario full time.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
In questo caso, infatti, non è possibile ritenere raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario in ragione delle imprecisioni delle testimoni sul punto.
4 Occorre, però, evidenziare che sulla base della non coincidenza dei giorni di lavoro delle testimoni è possibile presumere che parte ricorrente abbia svolto, nel periodo provato, un orario di lavoro full time.
Non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al mancato godimento delle ferie, delle festività e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva). La giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015 n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre
2004, n. 22751). Orbene, nel caso de quo, nessun teste ha fornito elementi utili su tali circostanze.
Allo stesso modo, non spetta a parte ricorrente l'indennità di preavviso in quanto il rapporto di lavoro è cessato al termine del periodo di prova in base all'art. 2096 c.c.
Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni, del
T.F.R. e dell'indennità di mancato preavviso, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Per tali ragioni, procedendo alla rielaborazione dei conteggi secondo i criteri indicati può ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alle seguenti somme:
€ 6.349,00 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria in ragione dell'inquadramento con orario full time;
€ 4.613,11 per tredicesima per l'intero rapporto;
€4.520,66 per quattordicesima per l'intero rapporto;
5 € 1.149,91 a titolo di indennità sostituiva del preavviso, in considerazione della retribuzione spettante. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 21311/2009), infatti, “una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c., incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto.
Spetta, pertanto, al datore dimostrare che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore;
in assenza di tale prova, il datore sarà tenuto a versare anche l'indennità di preavviso”;
€ 4.865,54 a titolo di T.F.R. considerando la retribuzione spettante.
Per tali ragioni, il ricorso merita parziale accoglimento con la conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 21.498,22 per le causali indicate in parte motiva, di cui € 4.865,54 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e la società resistente in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano per il 20% e per la restante parte si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 21.498,22 per le causali indicate in parte motiva, di cui € 4.865,54 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. liquida le spese di lite in complessivi € 2.695,00 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20% e condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del restante 80% delle spese, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 04/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12276/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NIGERIA il 06/05/1993 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. VITAGLIANO VINCENZO, ANGELA BARRETTA ed
ANNA BARRETTA come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 22.05.2020 al 19.7.2023, venendo CP_2 regolarizzato con contratto part time 62,50%, svolgendo le mansioni di piastrista addetto alla preparazione dei panini cassiera con inquadramento al V livello C.C.N.L. di categoria;
di aver lavorato dal martedì alla domenica dalle 17.30 alle 24.30; di non aver percepito alcuna retribuzione da marzo 2023 e fino alle dimissioni nonché tredicesima e quattordicesima, T.F.R. ed indennità di preavviso;
di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga per il periodo formalizzato;
di non aver goduto di ferie nell'anno 2023 mentre per gli altri anni ha fruito di due settimane di ferie;
di non aver fruito di permessi e festività; di non aver percepito una retribuzione proporzionata al lavoro svolto;
di aver diritto ad € 26.879,69.
1 Ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e di condannare la società resistente al pagamento della somma indicata, oltre interessi e rivalutazione con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta dalle parti (cfr. buste paga, contratto di lavoro e comunicazione di recesso) può ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato part time al 62,50% con inquadramento nel V livello del C.C.N.L. di categoria dal 22.5.2020 al 20.7.2023.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano l'orario di lavoro, in quanto parte ricorrente ha allegato di aver lavorato per un numero di ore maggiore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del
29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv.
632795; Cass. n. 12434/2006).
A questo punto sono fondamentali per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda le dichiarazioni rese dai testi escussi.
2 Per tali ragioni, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni testimoniali.
Possono essere parzialmente valorizzate le dichiarazioni rese da entrambi i testi limitatamente ai periodi in cui hanno avuto percezione diretta dei fatti (ex colleghi di lavoro) anche in ragione della chiarezza e della precisione del narrato, dalla posizione di terzietà (assenza di legami di parentela o di contenzioso con le parti).
D'altra parte, le loro imprecisioni in ordine all'orario svolto rispetto a quello allegato in ricorso si giustificano in ragione del tempo trascorso rispetto ai fatti.
La testimone ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho Tes_1 lavorato per la società resistente dall'estate 2020 all'autunno (settembre) 2023, data di cessazione dell'impresa. Io ero cameriera di sala in questo locale sito a Afragola con
l'insegna “Bere E Be”. Sono stata assunta da , il titolare e Persona_1 socio della società resistente, il quale impartiva anche le direttive. veniva Per_1 molto raramente nel locale. Io ho lavorato quattro giorni a settimana variabili dalle
17.00 alla chiusura (verso le 1.00 di notte) e percepivo una retribuzione € 30 al giorno, corrispostami sempre in contanti dal . Non ho contenzioso con la Per_1 società resistente. Conosco il ricorrente perché è stato mio collega di lavoro. Egli già era presente quando ho iniziato a lavorare e si è dimesso a luglio 2023. Le direttive erano impartite sempre da . Non conosco la retribuzione di parte ricorrente. Il Per_1 ricorrente ha lavorato dalle 17.00 alle 1.00 di notte con le mansioni di cuoco senza pausa. Egli è sempre stato presente in cucina a lavorare ogni volta che io sono andata
a lavorare. Egli si occupava della preparazione degli aperitivi e della cena. Era l'unico cuoco. è stata mia collega di sala sempre come cameriera. Ella Persona_2
è stata assunta a fine 2020 ed ha lavorato fino alla cessazione dell'azienda. Preciso che ella osservava il mio orario di lavoro ma lavoravamo su turni perché abbiamo lavorato insieme raramente. Non conosco la sua retribuzione. Il locale era chiuso di lunedì”.
La testimone ha riferito: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho Per_2 lavorato per la società resistente dal settembre/ottobre 2020 fino alla chiusura del locale (settembre 2023) con le mansioni di cameriera di sala e mi occupavo sia dell'apertura e della chiusura del negozio, della cassa e della preparazione delle bibite.
Non ho contenzioso con parte resistente. Conosco parte ricorrente perché è stato mio collega di lavoro. Egli era già presente quando sono stata assunta e il suo rapporto è cessato giugno 2023 se non erro. Le direttive erano impartite dai titolari che erano
e un certo ed entrambi ci corrispondevano la Persona_1 Per_3 retribuzione. La mia retribuzione era di 4 euro all'ora. Io lavoravo con frequenza
3 variabile perché a volte lavoravo di media due volte a settimana, poi poteva capitare la settimana dove andavo sei volte e settimane dove non andavo proprio e lavoravo dalle 17.00 alle chiusura del ristorante (verso le 1.00 di notte). Il locale si trovava a
Afragola con l'insegna “Bere E Be”. Il ricorrente svolgeva le mansioni di cuoco e si occupava sia degli aperitivi sia delle portate per la cena. Dalle 17.00 alle 20.00 c'era una formula per cui l'aperitivo era gratis se si prendeva una bevanda. Preciso che a volte era presente anche l'aiuto cuoco (un certo per un periodo ma ce ne sono Per_4 stati diversi) ma non sempre, di solito il fine settimana. Egli era sempre presente in azienda, lavorava sei giorni su sette (lunedì era chiusura aziendale) con il mio orario di lavoro. Le direttive erano impartite a lui sempre da e , i quali Per_1 Per_3 non erano sempre presenti in azienda. Non conosco la retribuzione mensile di parte ricorrente. è stata mia collega di lavoro con le mansioni di cameriera. Persona_5
Quando sono arrivata, ho lavorato insieme a lei che mi ha insegnato cosa fare. Ella ha osservato giorni di lavoro diversi dai miei ma nel primo periodo stavamo insieme. Ha osservato il mio orario di lavoro. Di solito il giovedì, quando si organizzavano le serate, lavoravamo insieme”.
Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte.
All'esito dell'istruttoria, parte ricorrente ha assolto solo in parte, con i testi a sua disposizione, all'onere probatorio su di lui gravante.
Nel caso in esame, può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente ed in favore della parte resistente con orario full time.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006).
In questo caso, infatti, non è possibile ritenere raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario in ragione delle imprecisioni delle testimoni sul punto.
4 Occorre, però, evidenziare che sulla base della non coincidenza dei giorni di lavoro delle testimoni è possibile presumere che parte ricorrente abbia svolto, nel periodo provato, un orario di lavoro full time.
Non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al mancato godimento delle ferie, delle festività e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva). La giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015 n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre
2004, n. 22751). Orbene, nel caso de quo, nessun teste ha fornito elementi utili su tali circostanze.
Allo stesso modo, non spetta a parte ricorrente l'indennità di preavviso in quanto il rapporto di lavoro è cessato al termine del periodo di prova in base all'art. 2096 c.c.
Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni, del
T.F.R. e dell'indennità di mancato preavviso, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Per tali ragioni, procedendo alla rielaborazione dei conteggi secondo i criteri indicati può ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alle seguenti somme:
€ 6.349,00 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria in ragione dell'inquadramento con orario full time;
€ 4.613,11 per tredicesima per l'intero rapporto;
€4.520,66 per quattordicesima per l'intero rapporto;
5 € 1.149,91 a titolo di indennità sostituiva del preavviso, in considerazione della retribuzione spettante. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 21311/2009), infatti, “una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c., incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto.
Spetta, pertanto, al datore dimostrare che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore;
in assenza di tale prova, il datore sarà tenuto a versare anche l'indennità di preavviso”;
€ 4.865,54 a titolo di T.F.R. considerando la retribuzione spettante.
Per tali ragioni, il ricorso merita parziale accoglimento con la conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 21.498,22 per le causali indicate in parte motiva, di cui € 4.865,54 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite, nei rapporti tra parte ricorrente e la società resistente in considerazione del parziale accoglimento della domanda, si compensano per il 20% e per la restante parte si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 21.498,22 per le causali indicate in parte motiva, di cui € 4.865,54 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. liquida le spese di lite in complessivi € 2.695,00 oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 20% e condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente del restante 80% delle spese, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 04/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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